quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 21/02/2014 16:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi dispiace deluderti ma non hai intaccato le mie certezze, e non me ne volere perciò[;)] L’allegato alla circolare che mi hai mostrato è relativo ai punti da sottrarre alla patente, non è esplicativa della norma e in nessun modo può modificare il comma 7 dell’art. 169. Tra l’altro è riferita ai commi 8, 9 e 10. Ho provato a cercare una circolare che potesse dare chiarimenti in merito al fatto di applicare la sanzione del 167, comma 7, quando si riscontra il solo sovraccarico, ma al momento ancora non l'ho trovata e comunque sarei ben lieto di venirne a conoscenza se qualcuno la proponesse in questo ambito. A questo punto non è mia intenzione convincere nessuno. Ritengo, però, che un verbale per la violazione del comma 7 dell'art. 169 per la sola violazione del sovraccarico, può essere oggetto di un facile ricorso presso un giudice di pace. Cosa ben diversa invece è il ricorrere ad un verbale per la violazione al comma 3 dell'art. 167 quando si e in sovraccarico oltre la tolleranza del 5%.
quote:Risposta al messaggio di Blake inserito in data 06/03/2014 16:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> esatto, non dovrai superare i 30q. Una volta usavano telai piu deboli per risparmiare. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 03/03/2014 14:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Credo che la risposta sia nella prima riga. L'art. 167 è riferita al trasporto cose e non persone quindi non applicabile I nostri veicoli sono classificati in categoria M e non N quindi trasporto persone e non cose (merci) TITOLO III - DEI VEICOLI. Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE Art. 47. Classificazione dei veicoli. b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 08/03/2014 16:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il mio ragionamento si basa proprio sulla classificazione dei veicoli. Ti faccio un esempio: prendiamo un’autovettura, un autocarro e un’autocaravan. Secondo l’art. 54 queste tre tipologie rientrano nella categoria degli autoveicoli e precisamente alle lettere c) d) e m) dell’art. 54 (non confondiamo il termine autoveicolo con autovettura perché hanno significati diversi: cioè un’autovettura, un autocarro e un’autocaravan sono tutti considerati degli autoveicoli). Gli autoveicoli, bada bene, rientrano, ai sensi dell’art. 47 che tu hai citato, tra i veicoli ed in particolare tra i veicoli a motoreid="red"> di cui alla lettera g) dell’art. 47. Gli autoveicoli a motore di cui anche alla letta g) (quindi sia le autovetture, gli autocarri che le autocaravan) si classificano a loro volta come tu hai ben notato in diverse categorie tra cui la M1, M2, M3 oppure N1,N2 ecc. a seconda se trasportino merci oppure persone. Qui il legislatore è molto chiaro e parla di merci perché per trasportare merci in conto proprio o in conto terzi servono delle apposite licenze e si segue una specifica normativa che a noi non ci riguarda perché logicamente non trasportiamo, merci almeno si spera. Si è visto poi che con una direttiva europea si è reso possibile trasportare merci su autoveicoli di categoria M se muniti di licenza, ma anche questo non ci interessa. Ora sia l’art. 167 che l’art. 169 sono riferiti a veicoli a motoreid="red">, quindi sia alle autovetture, agli autocarri che alle autocaravan e non fanno alcun riferimento alle categorie M e N, quindi possiamo dedurne con certezza che quando il legislatore parla di veicoli a motoreid="red"> li ricomprende tutti sia gli M che N. Infine non ci deve trarre in inganno il riferimento che l’art. 167 fa al rimorchio, che come ben sappiamo può essere agganciato anche ad un’autovettura o a un autocaravan per trasportare barche, bagagli, animali e in generale qualsiasi cosaid="red"> che più ti garba.
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 11/03/2014 10:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Colgo l’occasione per concludere il mio ragionamento. Assodato che gli art. 167 e 169 sono riferiti ai veicoli a motore e quindi, tra l’altro, anche alle autocaravan, ritengo che, quando un autocaravan sfori solamente la massa massima consentita riportata nella carta di circolazione, si debba applicare l’art. 167, comma 3. Ritengo che non si possa applicare l’art. 169, comma 7, perché questo prevede lo sforamento del numero delle persone e della massa massima consentita sulla carta di circolazione. Infatti la differenza tra l’uso delle congiunzioni “e” ed “o” è sostanziale. Ad esempio il contratto di manutenzione del mio autocaravan prevede il tagliando ogni due anni “o” al raggiungimento dei 20.000 Km. Ciò significa che devo fare il tagliando se raggiungo uno dei due parametri posti, quindi se, trascorsi i due anni, non ho raggiunto i 20.000 Km, devo comunque fare il tagliando. Differente sarebbe stato il dire “ogni due anni “e” al raggiungimento dei 20.000. Ciò starebbe a significare che il tagliando lo avrei dovuto fare al raggiungimento di entrambi i parametri, quindi se, trascorsi i due anni, non ho raggiunto i 20.Km non devo fare ancora il tagliando ma devo aspettare il raggiungimento della soglia prevista per il chilometraggio. Se questa differenza sostanziale tra la “e” e la “o” è valida nei contratti tra privati figuriamoci se non debba valere nelle leggi dello Stato. P.S. per quelli un po’ più pratici della materia. Lo stesso ragionamento è valido anche nel caso in cui si volesse applicare il comma 3 che è sanzionato dal comma 10 dell’art. 169, infatti il legislatore in questo caso utilizza la congiunzione “nonché” che in sostanza ha lo stesso significato di “e”.
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 14/03/2014 10:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Però rimane sempre un dubbio, perchè fare due articoli distinguendo il trasporto persone e cose se poi alla fine (per quanto riporti) non c'è differenza? Il 167 è per il trasporto cose, noi trasportiamo persone (e non cose per conto proprio o conto terzi) quindi siamo sanzionati per la 169. Inoltre lo stesso veicolo è in categoria diversa a seconda di cosa trasporta (M o N) Ciò non toglie che le norme siano lacunose però non si deve cercare la scappatoia perchè conviene[:D] Fortuna è che in Italia nessuno ferma i camper e li porta alla pesa[;)] Per cronaca il mio è omologao patente C così mi son tolto dal problema ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/03/2014 19:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai ragione, i dubbi rimangono. Però se teniamo conto del senso letterario dei due articoli in questione, cioè se consideriamo le "cose" sia come merci che come bagaglio, e se consideriamo la differenza tra la "e" e la "o", non puoi darmi torto. Cioè se un'autocaravan sfora solo la massa consentita trasportando il numero di passeggeri consentito, visto che il comma 7 del 169 prevede la sanzione se si supera "un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione", questo articolo non può essere applicato. Può essere applicato invece il 167 se si considera come cose anche il bagaglio, ed è proprio il fatto che non vi è alcuna disposizione che mi indica che per cose si intenda solo le merci che mi spinge a credere che questa sia la soluzione più appropriata. Infatti, un autotrasportatore munito di apposita licenza, potrebbe trasportare sia delle merci, quando per es. fa un trasporto conto terzi di frutta e verdura, oppure potrebbe trasportare delle cose quando per esempio fa un trasloco per conto di terzi e quindi trasporta i mobili e le altre cianfrusaglie che non sono merci in quanto non sono in vendita.
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 17/03/2014 11:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questa è la mia interpretazione alla norma Sono contento che altri la pensino come il sottoscritto Grazie Ciao!
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 17/03/2014 11:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie a te[:p] parecchie cose le ho riprese dai tuoi ragionamenti[8D]
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 17/03/2014 11:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cioè se un'autocaravan sfora solo la massa consentita trasportando il numero di passeggeri consentito, visto che il comma 7 del 169 prevede la sanzione se si supera "un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione", questo articolo non può essere applicato E perchè non può essere applicato. un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione Siamo in 4 (come l'omogologazione) e pesa olte 3500 Kg sono sanzionato dal 169 Oppure (ovvero) ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione siamo in 5 e il camper pesa più di 3500 Kg sono sanzionato dal 169 e perchè non devo essere sanzionato? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 17/03/2014 15:42:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo il mio parere il comma 7 prevede due fattispecie separate da un "ovvero". La prima fattispecie prevede: "un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione". La seconda : "trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione" e non si fa riferimento a nessun tipo di massa. Quale delle due secondo te si applica nel caso in cui un'autocaravan supera solo la massa massima consentita e trasporta solo una persona? Secondo me nessuno delle due. Il legislatore nel comma 7 non ha contemplato questo caso, per dimenticanza o per specifica volontà. Non sta a noi dire se questo è giusto o sbagliato, l'unica cosa che però sappiamo è che ciò che non è vietato da una legge lo si può fare. Purtroppo per noi, però, c'è il comma 3 dell'art. 167 che, in questo caso, sopperisce alle mancanze del 169. Comunque al di la di chi ha ragione o torto, non mi permetterei mai di affermare che quello che sto scrivendo sia vero e definitivo e che sia valido per tutti (come ho letto in diversi post sull'argomento dove si affermano con assoluta certezza delle tesi che comunque dubbi li pongono eccome e sottolineo che non mi sto riferendo a grinza).
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 18/03/2014 13:40:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Condivido!
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 22/03/2014 20:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel ragionamento che seguo la congiunzione ovvero non interessa. Quella che ivece è importante è la congiunzione " e " : "un numero di persone eid="red"> un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione."
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 23/03/2014 01:06:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> lascia perdere le congiunzioni invece vedi e interpreta il Regolamento dell'art.169. è sul sito ACI-cod.della strada-
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 22/03/2014 20:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel ragionamento che seguo la congiunzione ovvero non interessa. Quella che ivece è importante è la congiunzione " e " : "un numero di persone eid="red"> un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione."