quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014 18:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> intanto l'ABS è già presente su tutta la produzione,promuovevano l'ESP, quello che mi era stato riferito era per aiutare Fiat per l'Iveco a metano
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2014 15:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 10 preleggi: "Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto" Art. 11 preleggi (Efficacia della legge nel tempo": "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Parliamo pure di una futura legge, ma intanto oggi dobbiamo applicare la legge esistente, e a tal riguardo apprezzo molto l'ultimo scambio di messaggi. Esiste una bozza del futuro codice della strada dispnibile in rete? Te ne sarei molto grato se mi indicassi un link Ancora grazie!
quote:> Il vigente comma 3-bis nell'art. 167 CdS "discende" direttamente dall'abrogato comma 7-bis nell'art. 62 (in vigore dal 13-08-2010 al 24-03-2012): Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi' le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita'.id="green">id="size1"> Ispirato dalla citata normativa, un parlamentare aveva tentato di introdurre una similare innovazione normativa nella precedente legislatura in favore dei camper, con gli èsiti esposti in dettaglio nella discussioneOriginally posted by trinx1
Comunque la mia strenua difesa dell'art. 167 è dovuta aquesta
precedente discussione che avevo iniziato, relativa alle novità del comma 3 bis, e quindi alla possibilità di farsi costruire un camperid="red"> con alimentazione a metano + esp, con tolleranza di carico del 15% (cioè 600kg) e guidabile con patente B.>
https://forum.camperonline.it/#...
. A differenza della tua "strenua difesa", quel parlamentare non ha evidentemente ritenuto che il comma 3-bis nell'art. 167 CdS potesse essere utilmente applicato per risolvere i problemi dei camper over-sized da far guidare come se fossero normal-sized. A differenza del tuo ricordo ("Ma poi in fase di approvazione è stata modificata come adesso la legge."), si tratta di due norme completamente distinte, delle quali una e' regolarmente in vigore mentre l'altra (rimasta PdL limitata ai soli camper) e' decaduta con l'anticipata conclusione della precedente legislatura, a parte l'incongruenza sostanziale.quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 01/05/2014 17:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sarebbe molto interessante saperne di più, possibilmente anche avere i relativi verbali, di quanto hanno comminato la sanzione in relazione al sovrappeso, poi,che abbiano effettivamente applicato l'art,167,come e perchè. da tempo vado sostenendo il comma 6 dell'art.371 dell'art.169,quale elemento legislativo di trasferimento dall'art.169 al 167. Roberto
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 03/05/2014 14:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mia opinione: premetto che bisognerebbe seguire i precedenti che hanno fatto giurisprudenza, detto ciò, secondo me, in presenza di norma specifica bisogna far riferimento a quella ed in questo caso la corrispondente alla fattispecie è l'art.169 c.7... Diverso sarebbe stato se (Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore...) il legislatore non avesse menzionato il "carico". Sempre secondo la mia opinione, il comma 6 dell'art.371 reg. fa riferimento al comma 1 del 167 per non ripetere "veicoli a motore e rimorchi"; ha poco senso, ma secondo me è così... altra mia considerazione: il cds, così come tante altre leggi italiche, sarebbe stato tutta un'altra cosa se si fossero affidati alla saggezza e soprattutto concretezza di una massaia che nulla o poco sa di macchine, camion e quant'altro!!
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014 06:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> stà di fatto che dalle ultime segnalazioni, le violazione della massa complessiva oltre la tolleranza del 5%, sono sanzionate con l'applicazione dell'Art.167. mentre in caso di violazione delle persone,con l'Art.169. in caso di somma delle due condizioni 167+169. di preciso non so' se c'è una circolare esplicativa per le autorità competenti, Roberto non riesco a comprendere quanto scrivi sull'art,371 comma 6, ricordo che è nel regolamento dell'art.169, messo li è perchè è una direttiva,
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014 10:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra[messo li è perchè è una direttiva/url])>> perché?
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014 14:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> perchè? prima del 6°, ci sono i comma 1-2-3-4-5 non mi pare dicano come si pettinano le bambole, ho il sospetto che non lo hai letto? Roberto
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014 10:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> bisogna vedere se ci sono stati ricorsi e quali sono state le determinazioni prese dall'autorità chiamata a decidere. che io sappia non c'è alcuna direttiva, ma potrebbe essere utile fare un controllo sul sito dell'asaps
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014 14:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non li avevo letti... però ho letto i titoli degli artt.167 e 169: la differenza sta nelle "cose" e negli "oggetti". il trasporto di cose è una destinazione precisa di alcuni veicoli. gli oggetti possono essere considerati effetti personali
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014 14:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> condividi che l'art.371 è parte integrante e regolamento dell'art.169, se leggi testualmente il comma 6, diversamente dai comma citati nell'art.169 che parla di pesi e persone, testualmente cita "determinazione della massa complessiva trasportabile"citando l'art.167 comma 1, ne consegue che l'art.di riferimento è il 169 per le persone, in caso di determinazione la massa cita l'art.167 comma1 , ovvero quanto scritto sul punto F.2 del libretto di circolazione. Ora in caso di superamento, vale...la disciplina contenuta nell'art.167.e relativi comma. scusa io la vedo cosi' Roberto
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014 14:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> secondo me, invece, se la destinazione del veicolo è il trasporto di cose si viola il 167, se il veicolo è destinato ad altro il 169
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014 14:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quindi quando ti contesteranno il sovrappeso applicandoti l'art.167, cosa fai? invochi l'art.169? quale comma del 169 chiedi? dato che il tuo libretto di circolazione parla di massa complessiva punto F.2 in caso di piccolo sovrappeso, invochi la tolleranza del 5%? in caso di sovrappeso grave?, sai qual'è l'incongruenza ,col 169 non sono previste sottrazione punti.
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014 14:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> in sede di contestazione, sicuramente, non invocherei alcunché, ma mi giocherei la carta per un eventuale ricorso. se dovessi trovarmi a ruoli invertiti contesterei il comma 7 del 169
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014 15:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non capisco ,non condividi ,ma in cuor tuo speri nel 167. tranquillo il 169 comma 7 penso non te lo applicheranno mai,almeno per il solo sovrappeso, ma metti il caso ti venisse applicato,il ricorso lo prepari tu,dubito,metti l'avvocato giusto,patrocinio gratuito?. Io invece proverei, argomentando, infatti ne porto sempre dietro una copia del CDS,con questo art.371 comma 6 a farmi dare il 167,capace che se rientro nel 10% e sono 3900kg, me la cavo con poco 41 euro + 1 punto , se concilio subito ho lo sconto circa 30euro. poi se trovo un carabiniere che insiste per il 169,pazienza farò ricorso.