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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 25/03/2014 alle: 18:03:16
Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 25/03/2014  16:33:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) "le informazioni,allora, trapelate dalla stampa:trattavasi di un favore per Fiat che aveva necessita dell'innalzamento della tolleranza per via del peso tecnico delle bombole,erano appena usciti i commerciali con queste caratterstiche." A me sembra di ricordare invece che nel progetto di legge si volevano favorire i veicoli dotati di abs, pannelli solari e utenze a gas (i nostri fornelli e riscaldamento) quindi le autocaravan più recenti. Ma poi in fase di approvazione è stata modificata come adesso la leggi.

Modificato da trinx1 il 25/03/2014 alle 18:07:01
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 25/03/2014 alle: 19:08:49
quote:Risposta al messaggio di trinx1 inserito in data 25/03/2014  18:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> intanto l'ABS è già presente su tutta la produzione,promuovevano l'ESP, quello che mi era stato riferito era per aiutare Fiat per l'Iveco a metano
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chorus
chorus
05/10/2006 12476
Inserito il 26/03/2014 alle: 09:42:24
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/03/2014  15:29:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Art. 10 preleggi: "Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto" Art. 11 preleggi (Efficacia della legge nel tempo": "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Parliamo pure di una futura legge, ma intanto oggi dobbiamo applicare la legge esistente, e a tal riguardo apprezzo molto l'ultimo scambio di messaggi. Esiste una bozza del futuro codice della strada dispnibile in rete? Te ne sarei molto grato se mi indicassi un link Ancora grazie!
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 28/03/2014 alle: 16:33:33
quote:

Originally posted by trinx1

Comunque la mia strenua difesa dell'art. 167 è dovuta a

questa

precedente discussione che avevo iniziato, relativa alle novità del comma 3 bis, e quindi alla possibilità di farsi costruire un camperid="red"> con alimentazione a metano + esp, con tolleranza di carico del 15% (cioè 600kg) e guidabile con patente B.>
> Il vigente comma 3-bis nell'art. 167 CdS "discende" direttamente dall'abrogato comma 7-bis nell'art. 62 (in vigore dal 13-08-2010 al 24-03-2012): Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi' le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita'.id="green">id="size1"> Ispirato dalla citata normativa, un parlamentare aveva tentato di introdurre una similare innovazione normativa nella precedente legislatura in favore dei camper, con gli èsiti esposti in dettaglio nella discussione

https://forum.camperonline.it/#...

. A differenza della tua "strenua difesa", quel parlamentare non ha evidentemente ritenuto che il comma 3-bis nell'art. 167 CdS potesse essere utilmente applicato per risolvere i problemi dei camper over-sized da far guidare come se fossero normal-sized. A differenza del tuo ricordo ("Ma poi in fase di approvazione è stata modificata come adesso la legge."), si tratta di due norme completamente distinte, delle quali una e' regolarmente in vigore mentre l'altra (rimasta PdL limitata ai soli camper) e' decaduta con l'anticipata conclusione della precedente legislatura, a parte l'incongruenza sostanziale.
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 31/03/2014 alle: 13:54:42
Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/03/2014  16:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Apprezzo la tua ricostruzione normativa, veramente notevole e mi scuso per il mio approssimativismo. Posso però chiederti cosa ne pensi della mia considerazione (forse nuova)relativa al fatto che nel 167 si parli di "massa complessiva indicata nella carta di circolazione" e nel 169 di "carico complessivo del veicolo superiore ai corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione"? E, se mi permetti, nella tua carta di circolazione, che presumo sia di un veicolo superiore ai 3500 Kg, è indicato un valore massimo di carico?
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trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 03/04/2014 alle: 09:20:53
Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/03/2014 "A differenza della tua "strenua difesa", quel parlamentare non ha evidentemente ritenuto che il comma 3-bis nell'art. 167 CdS potesse essere utilmente applicato per risolvere i problemi dei camper over-sized da far guidare come se fossero normal-sized." (Visualizza messaggio in nuova finestra) Tiro ad indovinare. Secondo me quel parlamentare è stato ispirato dalla famosa direttiva 2006/126/CE, che al comma 4 dice: "4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: b)di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg da parte di persone con più di 21 anni ed in possesso da almeno due anni della patente B, unicamente nel caso di autoveicoli essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato." Questa disposizione può piacere o non può piacere. A me personalmente piace.
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salvatore
salvatore
10/08/2003 8959
Inserito il 01/05/2014 alle: 17:18:48
Mi riferiscono che due camper qualche settimana fa sono stati pesati nella zona di Padova. Trovati in sovrappeso, sono stati sanzionati in base all' art. 167 del Codice della Strada (ammissibilita' dell' eccedenza). Sono in attesa di ricevere notizie piu' precise. Salutoni
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 03/05/2014 alle: 14:39:51
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 01/05/2014  17:18:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sarebbe molto interessante saperne di più, possibilmente anche avere i relativi verbali, di quanto hanno comminato la sanzione in relazione al sovrappeso, poi,che abbiano effettivamente applicato l'art,167,come e perchè. da tempo vado sostenendo il comma 6 dell'art.371 dell'art.169,quale elemento legislativo di trasferimento dall'art.169 al 167. Roberto
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rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 03/05/2014 alle: 16:03:19
ci fregano da tutti i lati. Appena riesci a mettere 4 soldi da parte per comprarti un cameper ecco che diventi colpevole per non averlo pesato. Bastonati sempre gli nstessi. Speriamo che cambi. Intanto altri sempre immuni.
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 10/05/2014 alle: 06:26:30
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 03/05/2014  14:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mia opinione: premetto che bisognerebbe seguire i precedenti che hanno fatto giurisprudenza, detto ciò, secondo me, in presenza di norma specifica bisogna far riferimento a quella ed in questo caso la corrispondente alla fattispecie è l'art.169 c.7... Diverso sarebbe stato se (Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore...) il legislatore non avesse menzionato il "carico". Sempre secondo la mia opinione, il comma 6 dell'art.371 reg. fa riferimento al comma 1 del 167 per non ripetere "veicoli a motore e rimorchi"; ha poco senso, ma secondo me è così... altra mia considerazione: il cds, così come tante altre leggi italiche, sarebbe stato tutta un'altra cosa se si fossero affidati alla saggezza e soprattutto concretezza di una massaia che nulla o poco sa di macchine, camion e quant'altro!!
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 10/05/2014 alle: 10:10:47
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014  06:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stà di fatto che dalle ultime segnalazioni, le violazione della massa complessiva oltre la tolleranza del 5%, sono sanzionate con l'applicazione dell'Art.167. mentre in caso di violazione delle persone,con l'Art.169. in caso di somma delle due condizioni 167+169. di preciso non so' se c'è una circolare esplicativa per le autorità competenti, Roberto non riesco a comprendere quanto scrivi sull'art,371 comma 6, ricordo che è nel regolamento dell'art.169, messo li è perchè è una direttiva,

Modificato da latrofa124 il 10/05/2014 alle 10:16:22
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 10/05/2014 alle: 14:12:37
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014  10:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra[messo li è perchè è una direttiva/url])>
> perché?

Modificato da mario nicosia il 10/05/2014 alle 14:14:39
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 10/05/2014 alle: 14:20:57
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014  14:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè? prima del 6°, ci sono i comma 1-2-3-4-5 non mi pare dicano come si pettinano le bambole, ho il sospetto che non lo hai letto? Roberto
mario nicosia
mario nicosia
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Inserito il 10/05/2014 alle: 14:21:04
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014  10:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bisogna vedere se ci sono stati ricorsi e quali sono state le determinazioni prese dall'autorità chiamata a decidere. che io sappia non c'è alcuna direttiva, ma potrebbe essere utile fare un controllo sul sito dell'asaps

Modificato da mario nicosia il 10/05/2014 alle 14:21:43
mario nicosia
mario nicosia
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Inserito il 10/05/2014 alle: 14:37:42
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014  14:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non li avevo letti... però ho letto i titoli degli artt.167 e 169: la differenza sta nelle "cose" e negli "oggetti". il trasporto di cose è una destinazione precisa di alcuni veicoli. gli oggetti possono essere considerati effetti personali
latrofa124
latrofa124
-
Inserito il 10/05/2014 alle: 14:38:04
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014  14:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> condividi che l'art.371 è parte integrante e regolamento dell'art.169, se leggi testualmente il comma 6, diversamente dai comma citati nell'art.169 che parla di pesi e persone, testualmente cita "determinazione della massa complessiva trasportabile"citando l'art.167 comma 1, ne consegue che l'art.di riferimento è il 169 per le persone, in caso di determinazione la massa cita l'art.167 comma1 , ovvero quanto scritto sul punto F.2 del libretto di circolazione. Ora in caso di superamento, vale...la disciplina contenuta nell'art.167.e relativi comma. scusa io la vedo cosi' Roberto
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 10/05/2014 alle: 14:41:12
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014  14:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me, invece, se la destinazione del veicolo è il trasporto di cose si viola il 167, se il veicolo è destinato ad altro il 169
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 10/05/2014 alle: 14:59:14
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014  14:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi quando ti contesteranno il sovrappeso applicandoti l'art.167, cosa fai? invochi l'art.169? quale comma del 169 chiedi? dato che il tuo libretto di circolazione parla di massa complessiva punto F.2 in caso di piccolo sovrappeso, invochi la tolleranza del 5%? in caso di sovrappeso grave?, sai qual'è l'incongruenza ,col 169 non sono previste sottrazione punti.
mario nicosia
mario nicosia
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Inserito il 10/05/2014 alle: 15:27:47
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/05/2014  14:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in sede di contestazione, sicuramente, non invocherei alcunché, ma mi giocherei la carta per un eventuale ricorso. se dovessi trovarmi a ruoli invertiti contesterei il comma 7 del 169
latrofa124
latrofa124
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Inserito il 10/05/2014 alle: 15:44:18
quote:Risposta al messaggio di mario nicosia inserito in data 10/05/2014  15:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non capisco ,non condividi ,ma in cuor tuo speri nel 167. tranquillo il 169 comma 7 penso non te lo applicheranno mai,almeno per il solo sovrappeso, ma metti il caso ti venisse applicato,il ricorso lo prepari tu,dubito,metti l'avvocato giusto,patrocinio gratuito?. Io invece proverei, argomentando, infatti ne porto sempre dietro una copia del CDS,con questo art.371 comma 6 a farmi dare il 167,capace che se rientro nel 10% e sono 3900kg, me la cavo con poco 41 euro + 1 punto , se concilio subito ho lo sconto circa 30euro. poi se trovo un carabiniere che insiste per il 169,pazienza farò ricorso.
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