Inserito il 08/09/2006 alle: 14:36:29
scusate ho sbagliato tasto...."se può interessare"....
Interrogazione
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Premesso che:
si segnala l'emanazione di provvedimenti da parte degli Enti locali ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada aventi per oggetto limitazioni di circolazione e di sosta nei confronti degli autoveicoli denominati autocaravan, quale l'apposizione delle barre limitatrici di altezza - che tra l'altro non sono previste in alcuna forma dal codice della strada - ovvero l'apposizione di cartellonistica stradale, entrambi non supportati da motivazioni legittime;
tali provvedimenti si rendono necessari, più che per reali esigenze di sicurezza stradale, per esigenze di natura economica ed imposte dalle realtà locali - albergatori, ristoratori, ecc. - con una palese violazione degli articoli 3 e 16 della Carta costituzionale;
si assiste ad ordinanze, ultima in ordine di data quella del Comune di San Vincenzo (Livorno), che, partendo da una presa d'atto di comportamenti in violazione di legge di singole persone (parcheggi selvaggi, risse, schiamazzi, abbandono di rifiuti solidi e liquidi ) e/o dimensioni di alcuni veicoli, dispongano illegittimamente un divieto di sosta in tutto il territorio comunale a tutti gli autocaravan, impedendo la fruizione del territorio alle relative famiglie come previsto dalla specifica legge 336/91 e poi dall'articolo 185 del codice della strada;
l'autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, non pongano alcun problema di igiene pubblica;
l'autocaravan è motivo di sicurezza perché la famiglia che viaggia o sosta a bordo di un autocaravan è facilmente identificabile e riconoscibile, e la sosta di una famiglia in autocaravan contribuisce anche al controllo del territorio perché in grado di segnalare via cellulare alle forze dell'ordine eventuali azioni criminose in atto dove sono parcheggiati;
diverse sono le segnalazioni effettuate dai "camperisti stranieri" che denunciano puntualmente le difficoltà e le limitazioni incontrate in Italia. La situazione è aggravata dal fatto che tali soggetti sono informati preventivamente dai nostri Uffici del turismo sulle norme di riferimento del codice della strada inerenti la circolazione degli autocaravan ma, successivamente, possono essere oggetto di sanzionamento e/o impedimento alla circolazione mediante la presenza di sbarre a 2 metri e/o "segnali illegittimi",
l'interrogante chiede di conoscere:
le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stia operando al fine di limitare ovvero censurare i provvedimenti in questione emanati dalle Amministrazioni Comunali e, in particolare, se si sia attivato nell’espletare le proprie funzioni di coordinamento - emanazioni di circolari e di direttive - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice della strada, ovvero se stia adottando - ove si ravvedano i presupposti di fatti e di diritto - le procedure stabilite dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 45, comma 2, del codice della strada, anche al fine di garantire l'uniformità dei cartelli stradali sul territorio nazionale;
se sia stata valutata l'opportunità di predisporre un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i rappresentanti dei soggetti interessati - Associazione Nazionale ************* **********, UPI, ANCI, ecc. - al fine di disporre una proposta per la disciplina della circolazione stradale applicabile agli autoveicoli denominati autocaravan, tenuto conto delle "reali" esigenze degli Enti locali e non discriminante per gli autocaravan nel rispetto della normativa europea, onde evitare l'avvio di procedure comunitarie nei confronti dello Stato italiano a seguito della non corretta applicazione di tali norme da parte degli Enti locali.
Sen. Crema 27.07.2005
Risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
In merito all' interrogazione indicata in oggetto, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel Codice della Strada circa i provvedimenti che Comuni ed Enti proprietari delle strade possono assumere al fine di disciplinare la circolazione stradale delle autocaravan.
L'art. 54 ci lett. m) del Codice della Strada definisce l'autocaravan quale autoveicolo avente speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.
Ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del citato Codice, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli dall'art. 185 ci.
Come stabilisce l'art. 185 e 2 la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano il suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
L'autocaravan dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge che tuttavia non può essere generalizzato ad una categoria.
I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante.
A tale riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sempre stato sensibile alla problematica. Infatti preso atto di una serie di provvedimenti adottati da Comuni ed Enti proprietari di strade che risultavano penalizzanti per questa categoria di autoveicoli. l'Amministrazione ha emanato la direttiva 20 ottobre 2000 nella quale, tra l'altro, si è voluto specificatamente richiamare l'attenzione sull'illegittimità di numerose ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan.
Pertanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede regolarmente a richiamare i Comuni e gli Enti proprietari delle strade che abbiano apposto segnaletica illegittima di limitazione di circolazione alle autocaravan.
È opportuno evidenziare che tale attività provvedimentale viene espletata in forma esclusivamente epistolare. Difatti l'art. 45 commi 3 e 4 del Codice della Strada stabilisce che decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione a quanto altro occorre per rendere le segnalazioni confòrmi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.
4. le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
L'applicazione della procedura prevista dal citato articolo, tuttavia, incontra le seguenti difficoltà operative e normative:
l'impossibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fronteggiare l'elevato numero di segnalazioni di provvedimenti illegittimi emanati da Comuni ed Enti proprietari delle strade in tutto il territorio;
l'impossibilità di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame, art. 45 comma 4;
la continua attività omissiva ed i ritardi da parte dei Comuni e degli Enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria;
la convinzione dei Comuni e degli Enti di poter intervenire con proprie disposizioni -anche non conformi a quelle previste dal Codice della Strada - sulla regolamentazione della circolazione stradale a seguito degli effetti del decentramento amministrativo di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001;
la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza come condicio sìne qua non per l'espletamento della procedura in esame.
È senza dubbio allarmante il fatto che i Comuni e gli Enti proprietari delle strade nonostante le frequenti indicazioni sulla corretta modalità da adottare in materia di sosta e di circolazione delle autocaravan non provvedano in tal senso. Pertanto, nonostante la volontà di procedere ai sensi dell'art. 45, non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione.
Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal Legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della Strada in modo da rendere operativo ed efficace l'iter procedimentale esaminato.