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21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 07/09/2006 alle: 19:10:43
Tu scrivi
quote:Originally posted by vertigo
le Ordinanze Sindacali non sono Leggi dello Stato e il fatto che un Sindaco vieti sul "suo" territorio l'uso di saccoapelo o di ciabatte infradito dice poco o nulla: si può dare benissimo il caso di un Sindaco che vieti nel territorio del suo Comune la "detenzione di uccelli in gabbia", per motivi igienico-sanitari legati alla "aviaria" ma rimane intatto il DIRITTO dei cittadini italiani al possesso di canarini o pappagallini nelle loro gabbiette!!!!!! >
> Rimane il fatto che però se abiti in quel comune NON puoi possedere il canarino (a meno che tu non lo tenga libero in casa) e quindi, di fatto, il sindaco ti ha privato di un tuo diritto. Se poi, per assurdo, tutti i sindaci o tutte le regioni adottassero la stessa delibera, di fatto gli amministratori locali avrebbero superato il diritto.
quote: Così come "per il pubblico decoro" i vari Sindaci possono (e secondo me fanno pure bene...)vietare l'uso di piazze o monumenti come accampamenti o campi di calcio, ma rimane intatto il diritto di un normale cittadino a fare pennichelle all'aperto o dare due calci ad un pallone... >
> Come sopra. E la stessa cosa succede con il camper. Nessuna legge dello stato ti proibisce di usarlo, però poi, di fatto, molti comuni ti proibiscono la sosta o addirittura il transito, e allora dove vai? I comuni hanno un potere legislativo molto forte anche se limitato al solo loro territorio. Se tutte le regioni italiane adottassero la stessa legge dell'Emilia Romagna a cui si riferiva prima O'Nonno, non ci rimarrebbe altro che andare in campeggio. E il mio diritto alla sosta, alla libertà di movimento? E non parlo di sosta notturna, ma anche solo diurna.
quote: Ripeto fino alla nausea: non esiste nel Codice Penale Italiano una qualsiasi Norma che proibisca l'uso di un saccoapelo (lasciamo perdere poi definizione ridicole e fantasiose, Anto'...), così come non esiste nessuna Norma che parli di VAGABONDAGGIO (parola INESISTENTE nel vocabolario giuridico, se non riferita all'abbandono di animali!). >
> Nel codice penale Italiano forse no, ma te prova a dormire nel sacco a pelo su una spiaggia della costa toscana o Emiliana o in qualche piazza di una città Italiana. Se ti lasciano stare lì è solo perchè ti scambiano per un barbone. Ti assicuro che in passato a Firenze, per far sloggiare i saccoapelisti che tutte le sere d'estate dormivano in un prato davanti alla stazione, accendevano l'impianto di irrigazione ogni ora la notte.
quote: Un saluto, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
>
> Un saluto anche a te Fabio
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 07/09/2006 alle: 22:01:41
[quote]Originally posted by aleandrea Non so se è vero, ma mi hanno detto dei camperisti Pugliesi, che nella loro regione (speriamo che Vendola dopo l'attuazione dei PACS cambi anche questa cosa, .....non vedeteci la politica), conosciuta da tutti come molto accogliente e tollerante per i camper, nei comuni dove esiste un campeggio non è possibile aprire una AA.id="size2"> Purtroppo è vero, per l'esattezza vengono chiamate "mini aree di sosta".id="size3"> TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA E CANTIERISTICA L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro. (Puglia B.U. 19 febbraio 1999, n. 18) Art. 23 (Mini - aree di sosta) 1. Sono definite mini - aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. 2. Le mini - aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella. 3. Alle mini - aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 07/09/2006 alle: 23:28:35
quote:Originally posted by aleandrea
[quote]Originally posted by aleandrea Non so se è vero, ma mi hanno detto dei camperisti Pugliesi, che nella loro regione (speriamo che Vendola dopo l'attuazione dei PACS cambi anche questa cosa, .....non vedeteci la politica), conosciuta da tutti come molto accogliente e tollerante per i camper, nei comuni dove esiste un campeggio non è possibile aprire una AA.id="size2"> Purtroppo è vero, per l'esattezza vengono chiamate "mini aree di sosta".id="size3"> TURISMO, INDUSTRIA ALBERGHIERA E CANTIERISTICA L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro. (Puglia B.U. 19 febbraio 1999, n. 18) Art. 23 (Mini - aree di sosta) 1. Sono definite mini - aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. 2. Le mini - aree di sosta possono essere istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standards minimi previsti per i campeggi a una stella. 3. Alle mini - aree di sosta non si applica l'obbligo della superficie complessiva minima prevista dall'art. 24, comma 5. La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq. 35 a persona. >
> Tutto questo avrebbe la logica che il camper in realtà non è usato come un'autovettura ma per soggiornare. Tuttavia qui credo che la Regione Puglia sbagli anche perché si escluderebbe la sosta sul territorio o in Aree di Sosta e parcheggio ai residenti che non hanno un garage o la disponibiltà di un rimessaggio per camper. A mio avviso, poi, quella norma è illegittima, perché le AA possono anche essere deliberate dal sindaco in base all'art. 7 lettera h. PEr questo credo si riferisca esclusivamente ad infrastrutture mini aree, fatte ad iniziativa privata per le quali occorre l'autorizzazione amministrativa del sindaco. Ricordo infine che tutte le infrastrutture ricettive devono rispettare i piani di urbanizzazione basta leggere le leggi regionali che ne disciplinano la realizzazione. Bye.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 07/09/2006 alle 23:29:21
21
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 08/09/2006 alle: 09:04:55
continuate in parecchi a fare esempi estremi che non confutano lo spirito di ciò che affermo io: è chiaro che NON si può dormire in pieno centro di Firenze, davanti alla stazione di SMN, ed è anche alrettanto chiaro che nessuno fa battaglie per poter far diventare le piaze italiane dei bivacchi di manipoli di vagabondi... La mia INIZIALE affermazione era una risposta a Roberto, il quale diceva che in ITALIA non si può dormire al'aperto, tutto qui... un saluto, Marioid="Georgia">id="blue">id="size3">
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bigapp
bigapp
31/08/2006 112
Inserito il 08/09/2006 alle: 14:34:30
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19
bigapp
bigapp
31/08/2006 112
Inserito il 08/09/2006 alle: 14:36:29
scusate ho sbagliato tasto...."se può interessare".... Interrogazione Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Premesso che: si segnala l'emanazione di provvedimenti da parte degli Enti locali ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada aventi per oggetto limitazioni di circolazione e di sosta nei confronti degli autoveicoli denominati autocaravan, quale l'apposizione delle barre limitatrici di altezza - che tra l'altro non sono previste in alcuna forma dal codice della strada - ovvero l'apposizione di cartellonistica stradale, entrambi non supportati da motivazioni legittime; tali provvedimenti si rendono necessari, più che per reali esigenze di sicurezza stradale, per esigenze di natura economica ed imposte dalle realtà locali - albergatori, ristoratori, ecc. - con una palese violazione degli articoli 3 e 16 della Carta costituzionale; si assiste ad ordinanze, ultima in ordine di data quella del Comune di San Vincenzo (Livorno), che, partendo da una presa d'atto di comportamenti in violazione di legge di singole persone (parcheggi selvaggi, risse, schiamazzi, abbandono di rifiuti solidi e liquidi ) e/o dimensioni di alcuni veicoli, dispongano illegittimamente un divieto di sosta in tutto il territorio comunale a tutti gli autocaravan, impedendo la fruizione del territorio alle relative famiglie come previsto dalla specifica legge 336/91 e poi dall'articolo 185 del codice della strada; l'autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, non pongano alcun problema di igiene pubblica; l'autocaravan è motivo di sicurezza perché la famiglia che viaggia o sosta a bordo di un autocaravan è facilmente identificabile e riconoscibile, e la sosta di una famiglia in autocaravan contribuisce anche al controllo del territorio perché in grado di segnalare via cellulare alle forze dell'ordine eventuali azioni criminose in atto dove sono parcheggiati; diverse sono le segnalazioni effettuate dai "camperisti stranieri" che denunciano puntualmente le difficoltà e le limitazioni incontrate in Italia. La situazione è aggravata dal fatto che tali soggetti sono informati preventivamente dai nostri Uffici del turismo sulle norme di riferimento del codice della strada inerenti la circolazione degli autocaravan ma, successivamente, possono essere oggetto di sanzionamento e/o impedimento alla circolazione mediante la presenza di sbarre a 2 metri e/o "segnali illegittimi", l'interrogante chiede di conoscere: le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stia operando al fine di limitare ovvero censurare i provvedimenti in questione emanati dalle Amministrazioni Comunali e, in particolare, se si sia attivato nell’espletare le proprie funzioni di coordinamento - emanazioni di circolari e di direttive - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice della strada, ovvero se stia adottando - ove si ravvedano i presupposti di fatti e di diritto - le procedure stabilite dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 45, comma 2, del codice della strada, anche al fine di garantire l'uniformità dei cartelli stradali sul territorio nazionale; se sia stata valutata l'opportunità di predisporre un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i rappresentanti dei soggetti interessati - Associazione Nazionale ************* **********, UPI, ANCI, ecc. - al fine di disporre una proposta per la disciplina della circolazione stradale applicabile agli autoveicoli denominati autocaravan, tenuto conto delle "reali" esigenze degli Enti locali e non discriminante per gli autocaravan nel rispetto della normativa europea, onde evitare l'avvio di procedure comunitarie nei confronti dello Stato italiano a seguito della non corretta applicazione di tali norme da parte degli Enti locali. Sen. Crema 27.07.2005 Risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti In merito all' interrogazione indicata in oggetto, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel Codice della Strada circa i provvedimenti che Comuni ed Enti proprietari delle strade possono assumere al fine di disciplinare la circolazione stradale delle autocaravan. L'art. 54 ci lett. m) del Codice della Strada definisce l'autocaravan quale autoveicolo avente speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. Ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del citato Codice, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli dall'art. 185 ci. Come stabilisce l'art. 185 e 2 la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano il suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro. L'autocaravan dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge che tuttavia non può essere generalizzato ad una categoria. I Comuni e gli Enti proprietari delle strade possono istituire le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 ci lett. h) ma il loro allestimento non comporta l'obbligo per le stesse alla sosta poiché si tratta di infrastrutture utili ad accogliere un segmento del turismo itinerante. A tale riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sempre stato sensibile alla problematica. Infatti preso atto di una serie di provvedimenti adottati da Comuni ed Enti proprietari di strade che risultavano penalizzanti per questa categoria di autoveicoli. l'Amministrazione ha emanato la direttiva 20 ottobre 2000 nella quale, tra l'altro, si è voluto specificatamente richiamare l'attenzione sull'illegittimità di numerose ordinanze aventi per oggetto la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan. Pertanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede regolarmente a richiamare i Comuni e gli Enti proprietari delle strade che abbiano apposto segnaletica illegittima di limitazione di circolazione alle autocaravan. È opportuno evidenziare che tale attività provvedimentale viene espletata in forma esclusivamente epistolare. Difatti l'art. 45 commi 3 e 4 del Codice della Strada stabilisce che decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione a quanto altro occorre per rendere le segnalazioni confòrmi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici. 4. le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. L'applicazione della procedura prevista dal citato articolo, tuttavia, incontra le seguenti difficoltà operative e normative: l'impossibilità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di fronteggiare l'elevato numero di segnalazioni di provvedimenti illegittimi emanati da Comuni ed Enti proprietari delle strade in tutto il territorio; l'impossibilità di anticipare le spese per l'attuazione della procedura in esame, art. 45 comma 4; la continua attività omissiva ed i ritardi da parte dei Comuni e degli Enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria; la convinzione dei Comuni e degli Enti di poter intervenire con proprie disposizioni -anche non conformi a quelle previste dal Codice della Strada - sulla regolamentazione della circolazione stradale a seguito degli effetti del decentramento amministrativo di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001; la mancanza nella maggior parte dei casi della situazione di grave pericolo per la sicurezza come condicio sìne qua non per l'espletamento della procedura in esame. È senza dubbio allarmante il fatto che i Comuni e gli Enti proprietari delle strade nonostante le frequenti indicazioni sulla corretta modalità da adottare in materia di sosta e di circolazione delle autocaravan non provvedano in tal senso. Pertanto, nonostante la volontà di procedere ai sensi dell'art. 45, non si appalesano le condizioni di fatto e di diritto tali da rendere fattibile quanto disposto dall'articolo in questione. Interventi normativi specifici potranno senz'altro essere considerati dal Legislatore nella fase di riordino e modifica del Codice della Strada in modo da rendere operativo ed efficace l'iter procedimentale esaminato.
21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 08/09/2006 alle: 18:40:12
quote:Originally posted by bigapp
scusate ho sbagliato tasto...."se può interessare".... Interrogazione Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ......CUT >
> Ovvero: Il ministero sa ma siccome i comuni inadempienti sono tanti, non può farci nulla. E poi mancano i soldi, e qualcuno che controlli, ecc.... (aggiungo io: la volontà politica di rompere le scatole ai sindaci per simili baggianate). Quindi i sindaci faccino pure come gli pare. E in quel posto lo pigliamo noi.... Saluti Fabio
IvanoP
IvanoP
-
Inserito il 09/09/2006 alle: 00:06:41
quote:Originally posted by sceriffo
quote:Originally posted by bigapp
scusate ho sbagliato tasto...."se può interessare".... Interrogazione Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ......CUT >
> Ovvero: Il ministero sa ma siccome i comuni inadempienti sono tanti, non può farci nulla. E poi mancano i soldi, e qualcuno che controlli, ecc.... (aggiungo io: la volontà politica di rompere le scatole ai sindaci per simili baggianate). Quindi i sindaci faccino pure come gli pare. E in quel posto lo pigliamo noi.... Saluti Fabio
>
> Ciao a tutti, purtroppo e' vero sia che i sindaci fanno un po' cosa vogliono e a volte illegittimamente (e per quanto ci interessa sono divieti/limitazioni di circolazione/sosta illegittimi in quanto non validamente/sufficientemente motivati, barre limitatrici di altezza illegittime in quanto installate dove non dovuto/potuto, etc.) e anche (e cio' e' pure peggio) che il ministero (e a parer mio anche altri) sanno ma nessuno fa nulla. Ma come, le cose si sanno ma non si puo' fare nulla ? e addirittura di fronte a ricorsi presso GdP/Prefetti (pure vinti) successivamente la cassazione da ragione ai sindaci, o meglio non da loro torto, perche' "protetti" dal concetto di autonomia decisionale, ? ma stiamo scherzando ? Ciao, Ivano. PS: faccio presente che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti ha inviato ad alcuni comuni anticamperisti (p.e. Roccaraso, Carrara, Spotorno) delle lettere di richiamo e "rimprovero " sulla falsariga del documento pubblicato da "bigapp" id="blue">

Modificato da IvanoP il 09/09/2006 alle 00:45:30
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