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Se dormire in camper costituisce campeggi(o) (are)

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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 22/03/2007 alle: 19:57:59
Scusate ma l'argomento è interessante e se ne sta discutendo su diversi 3d aperti raccogliendo l'invito di TheDevil apro un apposito topic. Quindi riassumo la questione qui a beneficio dei lettori di COL. Vi prego di intervenire qui in modo da avere un unico punto di riferimento e di evitare argomenti non pertinenti. E' stato sostenuto da me che:id="blue">id="size2">
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id="quote"> TheDevil ha riferito:id="size2">id="blue">
quote: Guarda che la prima affermazione e' soltanto una libera interpretazione del CdS da parte di Anto57. Il CdS resta totalmente fuori dalla definizione del "campeggio" e si limita ad indicare quando, durante la sosta, l'utilizzo di un autocaravan NON costituisce campeggio. Mi sembra che l'iniziativa di Ngeloco qui https://www.camperonline.it/for... meriti un'ampia contribuzione da parte dei partecipanti attivi del forum. Proporrei anzi di trasferirne la discussione in un apposito 'topic', da non "inquinare" con argomentazioni non attinenti.id="quote">
id="quote"> E prima aveva riportato una sentenza della Cassazione che per riepilogo riporto qui integralmente:id="size2">id="blue">
quote: Invece, per la Corte di Cassazione, il solo dormire in camper E' CAMPEGGIO. Cassazione Civile Sentenza n. 2718 del 06-03-1992 Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di La Maddalena depositato il 17 luglio 1986 Salvatore Garofalo proponeva opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione emessa dal sindaco dello stesso Comune che gli aveva applicato la sanzione amministrativa di L. 250.000 per non avere osservato la ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, che vieta "in tutto il territorio comunale il campeggio libero, sia esso effettuato con attendamento, stanziamento di roulottes e campers". L'opponente ammetteva che, il 27 luglio 1985, aveva sostato con il proprio auto-caravan nel piazzale antistante il Museo Garibaldi a Caprera, trascorrendovi la notte, ma riteneva che l'ordinanza comunale n. 47 era illegittima. Costituitosi il Comune La Maddalena, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 3 luglio 1987, ha rigettato la opposizione, osservando che costituisce attività di campeggio il pernottare all'interno di un camper in sosta in una zona priva di strutture che garantiscono l'approvvigionamento idoneo e lo smaltimento dei liquami. Avverso la sentenza pretorile il Garofalo ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il ricorrente muove diverse critiche alla sentenza impugnata, che, pure se non specificano le violazioni di legge denunziate, possono essere intese come motivi del ricorso. Ciascuna di esse va, perciò, esaminata autonomamente. Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985 (il cui testo si è trascritto in narrativa) è illegittima, poiché l'art. 26 del cod. strad. (a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) include l'auto-caravan (alias "camper") tra gli altri autoveicoli, onde la sosta di esso per consentire il riposo degli occupanti non costituisce attività di campeggio, per la quale occorrerebbe la presenza, fuori dell'auto-caravan, degli oggetti caratteristici della vita di campeggio (cosa, nel caso di specie, non accaduta). Il motivo del ricorso è infondato. L'ordinanza comunale, la cui violazione da parte del Garofalo è stata posta a fondamento della ordinanza - ingiunzione emanata nei suoi confronti, pone il divieto di campeggio libero, anche se effettuato con stanziamento di auto-caravan. Quest'ultimo viene definito dal testo vigente dell'art. 26 del cod. strad. come l'"autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed allo alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente". Tale divieto non contrasta con il citato art. 26 del cod. strad., onde non sussiste il motivo di illegittimità denunziato dal ricorrente. L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. 2. - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia altro motivo di illegittimità dell'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, osservando che essa vieta il campeggio in tutto il territorio comunale, mentre l'art. 4 del cod. strad. consente al sindaco di vietare la circolazione dei veicoli soltanto nei centri abitati. Il motivo del ricorso è infondato. L'ordinanza comunale che pone il divieto di campeggio, essendo dettata dall'esigenza di tutela di interessi di carattere igienico-sanitario, trova il proprio fondamento normativo non nella disciplina della circolazione stradale, bensì nell'art. 153 del T.U. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, che conferisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica. Non pertinente è pertanto il richiamo che il ricorrente fa all'art. 4 del cod. strad. 3. - Con gli ultimi due motivi del ricorso si deduce che l'ordinanza comunale viola la circolazione del Ministro dei lavori pubblici in data 28 marzo 1985 e si lamenta che lo stesso pretore ha accolto altri due ricorsi nella stessa materia. I due motivi sono inammissibili, perché non dedotti nell'atto di opposizione, che contiene la causa petendi del presente giudizio (cfr. Sez. un. 19 aprile 1990, n. 3271). Il contrasto della sentenza impugnata con altre sentenze dello stesso pretore è stato lamentato nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ma tale atto si pone oltre il limite temporale segnato dall'art. 183 e dall' art. 184 c.p.c., onde non può comunque contenere motivi nuovi rispetto a quelli dell'atto di opposizione. 4. - In conclusione, il ricorso per cassazione va respinto. Poiché il Comune intimato non ha svolto attività difensiva, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso in Roma l'8 febbraio 1991. Depositata in Cancelleria il 6 marzo 1992.id="quote">
id="quote"> Ngeloco aveva affermato in altro topic:id="blue">id="size2">
quote: E proprio questo ti dimostra perché l'art. 185 CdS è una ciofeca. Perché vuole dare una definizione di campeggio (peraltro ragionando a contrario) sulla base di requisiti che nulla hanno a che fare con una nozione di campeggio, che è come ha ripetuto TheDevil, il vivere, lo stare nel veicolo, o in una tenda, o in una roulotte etc., utilizzandolo come luogo di soggiorno o riposo. Anzi, a ben vedere, il 185 CdS fa un'enorme confusione laddove parla di sosta delle autocaravan, che è un momento della circolazione di un veicolo, dicendo che (nella concorrenza di determinati requisiti) essa non costituisce campeggio che è una condizione di un individuo, di una persona che in un certo momento, soggiorna, riposa, in un determinato luogo. Si tratta di due concetti assolutamente diversi, l'uno attinente alla circolazione dei veicoli, l'altro attinente alle persone fisiche. Tant'è vero (devo darne atto a TheDevil, che mi ha fatto notare in passato questa cosa) che il codice della strada non sanziona il campeggio, che non ha niente a che fare con la circolazione dei veicoli, ma al più può sanzionare l'occupazione di suolo pubblico: insomma delle strade o delle sue pertinenze, perché di questo si occupa il CdS. Mentre invece il campeggio non ha niente a che fare con il veicolo e con la sua circolazione, quindi non riguarda il CdS, ma riguarda le persone che lo abitano. Può sembrare un'ovvietà dire che non campeggia il camper, ma ci campeggiano, semmai, dentro i suoi occupanti, ma non è così, perché questo non è chiaro nel CdS e questo equivoco costituisce il pilastro portante del 185 CdS! Quindi, il CdS parla del campeggio nell'art. 185, secondo me, impropriamente (insomma, è una ciofeca) perché dice che la sosta delle autocaravan non è campeggio, confondendo il concetto di sosta dell'autocaravan con il campeggio, come se a campeggiare fosse l'autocaravan e non i suoi occupanti. Il che è chiaramente una sciocchezza. Come è una sciocchezza dire che la sosta si trasforma in campeggio, se si violano i requisiti dell'art. 185 CdS. Ma che cavolo significa? La sosta ha ad oggetto l'autocaravan ed il CdS. Il campeggio riguarda i suoi occupanti e le norme regionali sul turismo. Si tratta di due grandezze non commensurabili (uso anch'io a questo punto concetti matematici). E' come sommare le mele con le pere, non ha senso! E non ha senso neppure pensare che se il tendalino è chiuso, allora il camper sosta. Se il tendalino è aperto, allora gli occupanti campeggiano, perché: - tendalino aperto o chiuso, il camper è sempre in sosta; - tendalino aperto o chiuso, gli occupanti campeggiano se svolgono le attività di cui si diceva sopra, nella definizione di campeggio data dalla Cassazione, ma anche dal Comune Buon Senso; - tendalino aperto o chiuso gli occupanti non campeggiano, semplicemente se non svolgono le sopra riferite attività. Infatti, se io dimentico l'oblò aperto o il frigo acceso, e lascio il camper in sosta, secondo me il camper è in sosta ed io non campeggio. Se invece, ho il tendalino chiuso, l'oblò chiuso etc., etc., ma guardo la TV, lavoro al computer, dormo, mangio, telefono, etc., etc., sostando nel rispetto dell'art. 185 CdS, secondo me campeggio, anche se il camper sosta. Io la vedo così. E questo per me dimostra che il 185 CdS è talmente stupido che per me non ha senso alcuno ragionarci ancora sopra.id="quote">
id="quote"> Ciò premesso andiamo avanti con la discussione.id="red">id="size2">

Modificato da Anto57 - O Nonno il 15/12/2007 alle 16:01:04
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 22/03/2007 alle: 22:52:45
A parer mio dormire in camper NON e' campeggio se si rispetta l'art. 185 del CdS che recita "La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo". Ovvero tale articolo del CdS definendo cosa NON costituisce campeggio utilizzando il camper, per proprieta' transitiva definisce anche cosa si puo' fare in condizione di sosta con il camper. Scusate, aggiungo: se il dormire in camper risulta campeggio, non e' possibile dormire fuori dalle strutture autorizzate (camping) e quindi risulta non possibile dormire neanche nelle AA e se cio' avviene e' solo xche' tollerato id="blue">

Modificato da IvanoPP il 22/03/2007 alle 23:01:40
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/03/2007 alle: 00:11:05
A mio avviso occorre considerare i seguenti elementi e svilupparli: I) Cos’è il campeggio vale a dire l’infinito “campeggiare”. II) Cosa afferma l’art. 185. III) Qual è la portata della sentenza della Cassazione citata da TheDevil e ngeloco Il dizionario enciclopedico della Treccani definisce campeggiare come 1) L’essere accampato, stare al campeggio, essere attendato all’aria aperta. Questa situazione è definita per i turisti e per gli attendamenti militari. E il campeggio come 2) Sosta temporanea, a scopo ricreativo, sotto tenda o altro alloggio mobile, in zona turisticamente interessante per lo più attrezzata a tale scopo da enti. 3) L’attendamento stesso (l’insieme delle tende o degli alloggi mobili ndr) ed il luogo ove esso sorge. L’art. 185 del codice della strada recita testualmente: La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. La sentenza della Cassazione definisce una massima che mi pare sia la seguente: L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. Stando così le cose l’art. 185, mi pare, escluda la definizione di cui al precedente punto 3), vale a dire che la sosta dell’autocaravan nelle condizioni di cui all’art. 185 secondo comma non costituisce “campeggio” vale a dire il sostantivo “campeggio” cioè “l’attendamento stesso ed il luogo ove esso sorge”. Quindi una serie di camper in sosta non costituiscono un campeggio (luogo campeggio) ne attendamento (condizione di campeggio) ma un insieme di veicoli in sosta e null'altro. Da quanto sopra il CDS non prende quindi in considerazione l’attività svolta dagli occupanti i quali possono a loro volta concretizzare con il proprio comportamento l’attività di campeggio non come sostantivo ma come verbo campeggiare ed in questo l’autocaravan diventa strumento come lo diventa la tenda o il sacco a pelo posati sulle strade e loro pertinenze. Ora c’è da considerare che per le definizioni tratte dalla Treccani, si ha situazione di campeggio nel momento in cui si realizzano le seguenti condizioni: “essere accampato stare al campeggio, essere attendato all’aria aperta” e ancora quando si effettua “sosta temporanea, a scopo ricreativo, sotto tenda o altro alloggio mobile, in zona turisticamente interessante per lo più attrezzata a tale scopo da enti”. In queste situazioni si hanno due azioni che configurano il campeggiare: a) la prima consiste nell’occupare un territorio, un suolo, uno spazio con strumenti che consentono la permanenza sul posto da parte delle persone fisiche, vale a dire con tende o mezzi mobili atti ad ospitare persone; b) la seconda azione è l’uso del territorio e degli srumenti da parte delle persone fisiche non tanto in termini di occupazione ininterrotta ma in termini di disponibilità degli strumenti di cui al punto a) precedente. Vale a dire, metto la tenda o l’alloggio mobile e svolgo le azioni del vivere tra le quali c’è anche il temporaneo allontanamento dal campeggio (dal luogo o dall’attendamento) e dallo strumento (tenda, roulotte o autocaravan che sia). Per connotare la situazione di campeggio e l’insorgenza di una infrazione, in caso di divieto di campeggio, generalmente, basterebbe il realizzarsi di una delle due condizioni. Facciamo due esempi. Se utilizzassimo una tenda, montata e picchettata e tenuta a disposizione, anche nel caso in cui gli occupanti fossero temporaneamente, assenti si realizza la situazione di campeggio in quanto la tenda è stata montata per essere abitata e si realizza l’attendamento che è definizione di campeggio-campeggiare. Per questo strumento la finalità del montaggio mi pare inequivocabile. Chi monta una tenda commette un’azione qualificata come campeggiare perché si attenda. Se invece lasciassimo il sacco contenente tenda e picchetti appoggiato ad un albero nessuno potrebbe contestarci la situazione di campeggio, sarebbe solo una intenzione ma non vi sarebbe prova evidente della volontà di adibire a campeggio lo spazio a terra occupato dal sacco. Non vi sarebbe l’attendamento o non ancora quindi manca la prova. Per l’autocaravan non esiste invece una inequivocabile situazione di campeggio qualora l’autocaravan fosse “appoggiato” ad una strada o ad un parcheggio, nelle condizioni di cui all’art. 185 comma 2 perché pur essendo già “montato” e disponibile all'uso di campeggio la sua conformazione non è alterata dal fatto che è posto in sosta. Per configurare la situazione di campeggio gli occupanti devono attivare ulteriori comportamenti. Invece la tenda estratta dal sacco e montata o la caravan sganciata dall’auto e messa sui piedini si costituiscono atti della persona inequivocabilmete tesi a campeggiare. E anche l’autocaravan messa sui piedini o livellata con i cunei configura la stessa situazione. Per questo l'art. 185 ha definito cosa non è campeggio per l'autocaravan. Possiamo a questo punto trarre una prima conclusione sulla portata del CDS art. 185 comma 2: L’art. 185 ha voluto escludere la sola azione a) che, soprattutto, in assenza dell’equipaggio indica una chiara situazione di “non campeggio” (non attendamento) per l’autocaravan quando non sono compiuti, oltre la sosta, atti che connotino “il montaggio” sul posto di un attendamento come lo sarebbe invece il livellamento con i piedini di stazionamento o i cunei livellatori e, aggiuno io, l'uso di frigo a gas, fornelli e stufa a gas diversa da quella della cabina del mezzo meccanico. Vale a dire che se non ci sono altre manifestazioni diverse da quelle riportate nel comma 2 dell’art. 185 non c’è attendamento anche in assenza dell’equipaggio. Attendamento invece inequivocabile per la tenda montata o per la roulotte sui piedini. Ma l’art. 185 non esclude dal campeggiare la condizione b), vale a dire l’uso abitativo del mezzo. Do atto a TheDevil di aver interpretato correttamente la questione, ritengo, per i motivi sopra esposti. Non avevo attribuito alla Sentenza della Cassazione una portata ultrattiva ritenendola riferita al vecchio art. 26 del CDS e per essere essa stessa intervenuta il 6/3/1992 cioè prima del 30/4/1992 data di emanazione del DLgv che ha introdotto il CDS. Tuttavia ritengo si debba fare una graduazione del VIVERE L’AUTOCARAVAN tale da configurare campeggio. Se la finalità che connota il campeggiare è il vivere la tenda o l’autocaravan per finalità di soggiorno e finalità indiretta di turismo o di residenza temporanea andrebbero evidenziati alcuni casi di esclusione da tale ambito quali ad esempio l’appisolamento temporaneo in una tappa di trasferimento svolto anche mediante lo sdraiarsi. Pertanto a mio avviso non costituisce campeggio l'uso temporaneamente abitativo del camion con la cuccetta che consente all'autista, o alla coppia di autisti, di dormire durante le pause dei viaggi. Per estremo opposto costituisce campeggio l'adibire l'autocaravan a dimora per più giorni con l’utilizzo delle utenze di bordo. Quest’ultimo uso sarebbe con evidenza un uso campeggistico del mezzo, equivalente all’uso della tenda montata e picchettata. Per parte mia ho sostenuto fin ad oggi che l’uso con le utenze di bordo fosse campeggio ma adesso alla luce delle considerazioni sopra svolte si potrebbe concludere, ritengo serenamente, che un dormire in camper oltre l’appisolamento da stanchezza può essere legittimamente considerato dalle FF.OO. come campeggiare e qualora esista un divieto di campeggio nel comune le stesse FF.OO. possono multare non richiedendo i dati del veicolo ma provvedendo all’identificazione delle persone fisiche in situazione di campeggio con una motivazione simile a questa: "campeggiavano all'altezza del civico... della via... a Frabosa Sottana a bordo dell'autocaravan telaio xyy. Situazione accertata perché alle 3.00 l'equipaggio dormiente veniva svegliato e rilevato in pigiama....... inoltre dal camino della stufa si rilevava un flusso di aria calda che denotava l'accensione della stufa stessa per rendere abitabile il veicolo come lo era all'arrivo dei verbalizzanti. Si allegano foto dell'equipaggio in pigiama (fronte, retro, profilo destro, profilo sinistro e profilo centro)". E questo proprio per le caratteristiche del mezzo che è destinato all'alloggio di persone. Il camion no, la possibilità che dà quest'ultimo non è il fine del veicolo ma uno strumento accessorio alla finalità principale del trasporto merci. Tutto ciò varrebbe a dire che in Italia non è possibile effettuare la SOSTA LIBERA per come la intende IVANOP, Calosci, Bruno, SMauro e tanti altri, in tutti i comuni in cui vige un divieto di campeggio. E la legge più volte invocata da IVANOP non servirebbe ad assicurare questa maleodorante SOSTA LIBERA. Non servirebbe proprio a nulla, forse solo a sostare OVE CONSENTITO DAL COMUNE. Questa interpretazione è molto più restrittiva di quella fino ad ora da me data e mi pare che sia poco attaccabile. Proviamoci ad attaccarla altrimenti abbiamo trovato la strada attraverso la quale i comuni RIOTTOSI (come io li chiamo) possano smontare pezzo per pezzo molte delle argomentazioni che proponiamo noi di volta in volta anche per affermare la valenza del nostro turismo che oltre che a scrocco potrebbe rivelarsi ora anche illegale.
21
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 23/03/2007 alle: 11:44:34
credo che il nodo sia sempre lo stesso: i Comuni non poggiano la loro tesi "proibizionista" sul CdS e sull'art.185, ma sull'art. 153 del T.U. impostando i loro divieti su motivazioni di altro carattere che non quello della sosta in quanto tale, disciplinata appunto, dal CdS. In realtà SEMBREREBBE che la disquisizione sul "campeggiare" abbia di fatto poca o punta pertinenza in questo àmbito. Mi spiego: se un'autocaravan non può "sostare" per motivi di carattere "igienico-sanitario", non ha nessunissima importanza che si riesca a definire con nettezza se si sta "campeggiando" o meno e difatti i Comuni sanzionano già a partire dalla SOSTA DIURNA, anche di breve durata e anche in assenza di qualsiasi "segnale" che possa manifestare un intento "campeggiatorio"!! Di fatto nei comuni "proibizionisti" non è possibile sostare nemmeno per sopperire a delle esigenze di normale vita turistica! L'automezzo identificato come facente parte della categoria "autocaravan" in codesti comuni ha diritto al solo transito, al moto, escludendo lo stato di quiete, a qualsiasi titolo! In pratica non si può nemmeno parcheggiare ed andare a dormire in albergo!!!!!! Un saluto, Mario Capassoid="Georgia">id="blue">id="size3">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 23/03/2007 alle: 12:51:24
quote:Originally posted by vertigo
credo che il nodo sia sempre lo stesso: i Comuni non poggiano la loro tesi "proibizionista" sul CdS e sull'art.185, ma sull'art. 153 del T.U. impostando i loro divieti su motivazioni di altro carattere che non quello della sosta in quanto tale, disciplinata appunto, dal CdS. In realtà SEMBREREBBE che la disquisizione sul "campeggiare" abbia di fatto poca o punta pertinenza in questo àmbito. Mi spiego: se un'autocaravan non può "sostare" per motivi di carattere "igienico-sanitario", non ha nessunissima importanza che si riesca a definire con nettezza se si sta "campeggiando" o meno e difatti i Comuni sanzionano già a partire dalla SOSTA DIURNA, anche di breve durata e anche in assenza di qualsiasi "segnale" che possa manifestare un intento "campeggiatorio"!! Di fatto nei comuni "proibizionisti" non è possibile sostare nemmeno per sopperire a delle esigenze di normale vita turistica! L'automezzo identificato come facente parte della categoria "autocaravan" in codesti comuni ha diritto al solo transito, al moto, escludendo lo stato di quiete, a qualsiasi titolo! In pratica non si può nemmeno parcheggiare ed andare a dormire in albergo!!!!!! Un saluto, Mario Capassoid="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> Concordo aggiungendo che le amm. locali non possono (potrebbero) emettere ordinanze anti-camperiste con motivazioni di carattere "igienico-sanitario" in quanto (cosi' come piu' volte indicato dal Ministero nella Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP, nell'interrogazione parlamentare del dic 2005, nelle tante lettere inviate ai comuni anti-camperisti; si veda dopo nei riferimenti) "L'autocaravan dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue è autonoma rispetto al territorio e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito a chi le utilizza anche al di fuori di un campeggio. Come in tutti i settori può esistere un comportamento in violazione di legge che tuttavia non può essere generalizzato ad una categoria"id="black"> Inoltre anche altre motivazioni appaiono non corrette, si veda p.e. quanto indicato nella Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP che recita "Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale"id="black"> Riferimenti: - Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP :

http://www.camper.netsurf.it/fo...

- interrogazione parlamentare del dic 2005 :

http://www.camper.netsurf.it/fo...

- lettere inviate ai comuni anti-camperisti : p.e.

http://www.camper.netsurf.it/fo...

Ciao, Ivano.id="blue">
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IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 13:45:38
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Proviamoci ad attaccarla>
> A parte il fatto che gia' dai per scontato che cosi' sia (dormire in camper = campeggio), punto e basta... mentre invece per me' e' (come sempre) tutto MOLTO interpretabile (e in particolare questo)... Cmq se cosi' dovessere essere (dormire in camper = campeggio), propongo una cosa MOLTO provocatoria: considerato che in tal caso non sarebbe possibile dormire nemmeno in AA ma bensi' solo in strutture autorizzate quali i camping (si veda mio primo post di questo 3D), io per assurdo e autolesionista potrei "esporre denuncia" presso i CC di tutte le localita' che hanno una AA (e in cui si dorme, ergo si campeggia) e le motivazioni potrebbero essere quelle di violazione della legge che indica il divieto di campeggio e relativi possibili problemi di sicurezza pubblica (incendi, scoppi, etc.). Quindi, o tutti in campeggio o ciccia ! e in tal caso penso che "scoppierebbe" una rivoluzione... id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/03/2007 alle: 14:03:22
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Proviamoci ad attaccarla>
> A parte il fatto che gia' dai per scontato che cosi' sia (dormire in camper = campeggio), punto e basta... mentre invece per me' e' (come sempre) tutto MOLTO interpretabile (e in particolare questo)... Cmq se cosi' dovessere essere (dormire in camper = campeggio), propongo una cosa MOLTO provocatoria: considerato che in tal caso non sarebbe possibile dormire nemmeno in AA ma bensi' solo in strutture autorizzate quali i camping (si veda mio primo post di questo 3D), io per assurdo e autolesionista potrei "esporre denuncia" presso i CC di tutte le localita' che hanno una AA (e in cui si dorme, ergo si campeggia) e le motivazioni potrebbero essere quelle di violazione della legge che indica il divieto di campeggio e relativi possibili problemi di sicurezza pubblica (incendi, scoppi, etc.). Quindi, o tutti in campeggio o ciccia ! e in tal caso penso che "scoppierebbe" una rivoluzione... id="blue">
>
> L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. Questo significherebbe che dormirci dentro di notte è campeggio.
21
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 23/03/2007 alle: 14:19:21
le ordinanze comunali vietano DI FATTO la sosta delle autocaravan anche in totale assenza di "manifesto campeggio"! Se vietassero il CAMPEGGIO non ci sarebbero tutte queste questioni, i vigili multerebbero il tuo campeggiatore in pigiama e via! E invece multano TUTTI, di giorno e di notte, chi va al supermercato e chi va in farmacia, chi campeggia e chi sosta, basta che il mezzo in questione sia identificato come AUTOCARAVAN, non ha importanza l'uso che se ne sta facendo in quel momento! Hai maniera di smentire queste mie affermazioni? grazie...id="Georgia">id="blue">id="size3">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 14:33:22
Lascia (lasciamo) perdere, e' a "senso unico"... E poi, come sempre, glissa : p.e. e in questo caso sulla questione che ho posto io ovvero se "dormire in camper = campeggiare" cio' significa che non e' permesso dormire neanche nelle AA ma bensi solo nei camping. Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/03/2007 alle: 14:41:03
quote:Originally posted by IvanoPP
Lascia (lasciamo) perdere, e' a "senso unico"... E poi, come sempre, glissa : p.e. e in questo caso sulla questione che ho posto io ovvero se "dormire in camper = campeggiare" cio' significa che non e' permesso dormire neanche nelle AA ma bensi solo nei camping. Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Ivano dovresti leggere più attentamente: nel mio primo intervento ho detto che escluderei dal campeggio la pennichella durante i viaggi di trasferimento. Ho trattato diffusamente questa cosa paragonandola al dormire in camion dell'autista. Leggi per favore. Permesso dormire, a scopo di soggiorno, solo in camping o nelle AA purché in assenza i divieti di campeggi oppure in parcheggi purghé in assenza di divieto di campeggio. Questa sarebbe la logica ocnsguenza della massima della Cassazione.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 14:47:04
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoPP
Lascia (lasciamo) perdere, e' a "senso unico"... E poi, come sempre, glissa : p.e. e in questo caso sulla questione che ho posto io ovvero se "dormire in camper = campeggiare" cio' significa che non e' permesso dormire neanche nelle AA ma bensi solo nei camping. Ciao, Ivano.id="blue"> >
> Ivano dovresti leggere più attentamente: nel mio primo intervento ho detto che escluderei dal campeggio la pennichella durante i viaggi di trasferimento. Ho trattato diffusamente questa cosa paragonandola al dormire in camion dell'autista. Leggi per favore. Permesso dormire, a scopo di soggiorno, solo in camping o nelle AA purché in assenza i divieti di campeggi oppure in parcheggi purghé in assenza di divieto di campeggio. Questa sarebbe la logica ocnsguenza della massima della Cassazione.
>
> Va bene, leggero' piu' attentamente [:D][:D][:D] Se, se, se (SE mia nonna avesse le ruote sarebbe una carretta)... SE "dormire in camper = campeggiare" OGGI (con l'attuale normativa) risulta non possibile dormire in AA (in quanto praticamente tutte le attuali leggi regionali vietano il campeggio al di fuori delle dtrutture autorizzate ovvero i camping)id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/03/2007 alle: 14:47:26
quote:Originally posted by vertigo
le ordinanze comunali vietano DI FATTO la sosta delle autocaravan anche in totale assenza di "manifesto campeggio"! Se vietassero il CAMPEGGIO non ci sarebbero tutte queste questioni, i vigili multerebbero il tuo campeggiatore in pigiama e via! E invece multano TUTTI, di giorno e di notte, chi va al supermercato e chi va in farmacia, chi campeggia e chi sosta, basta che il mezzo in questione sia identificato come AUTOCARAVAN, non ha importanza l'uso che se ne sta facendo in quel momento! Hai maniera di smentire queste mie affermazioni? grazie...id="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> No è così. Ma sull'aspetto sosta e sulla fragilità dell'art. 185 alla luce della sentenza 11278/2001 della cassazione ho già più volte espresso la mia opinione. Aggiungo che le pieghe del CDS consento ai comuni di vietare alle autocaravan con provvedimento che di fatto nonfanno loro riferimento quali ad esmepio quelli citati anche da Ngeloco ed adottati a Gaeta e Carrara che sono ancora in piedi. Ed inoltre semplicemente con stalli di larghezza adatta solo a veicoli di 230x450 e con divieto di sosta fuori dagli spazi segnati come il cartello incontrato a PISA che se apposto in parcheggi non a pagamento non presta il fianco alla critica della Cassazione che abbiamo già discusso sull'art. 7 comma 8 CDS. Ragazzi, la questione non piace nemmeno a me ma non si può continuare a farsi delle illusioni che qualcuno instilla per interessi diretti. Noi siamo camperisti e dobbiamo guardare in faccia la realtà ed evitare di assumere posizioni non suffragate da norme e facilmente smentibili con sentenze della cassazione.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 14:49:36
Arridaje... e poi sono io quello che ri-pete e non porta nuove argomentazioni...id="blue">
SMauro
SMauro
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Inserito il 23/03/2007 alle: 15:17:35
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by vertigo
le ordinanze comunali vietano DI FATTO la sosta delle autocaravan anche in totale assenza di "manifesto campeggio"! Se vietassero il CAMPEGGIO non ci sarebbero tutte queste questioni, i vigili multerebbero il tuo campeggiatore in pigiama e via! E invece multano TUTTI, di giorno e di notte, chi va al supermercato e chi va in farmacia, chi campeggia e chi sosta, basta che il mezzo in questione sia identificato come AUTOCARAVAN, non ha importanza l'uso che se ne sta facendo in quel momento! Hai maniera di smentire queste mie affermazioni? grazie...id="Georgia">id="blue">id="size3"> >
> No è così. Ma sull'aspetto sosta e sulla fragilità dell'art. 185 alla luce della sentenza 11278/2001 della cassazione ho già più volte espresso la mia opinione. Aggiungo che le pieghe del CDS consento ai comuni di vietare alle autocaravan con provvedimento che di fatto nonfanno loro riferimento quali ad esmepio quelli citati anche da Ngeloco ed adottati a Gaeta e Carrara che sono ancora in piedi. Ed inoltre semplicemente con stalli di larghezza adatta solo a veicoli di 230x450 e con divieto di sosta fuori dagli spazi segnati come il cartello incontrato a PISA che se apposto in parcheggi non a pagamento non presta il fianco alla critica della Cassazione che abbiamo già discusso sull'art. 7 comma 8 CDS. Ragazzi, la questione non piace nemmeno a me ma non si può continuare a farsi delle illusioni che qualcuno instilla per interessi diretti. Noi siamo camperisti e dobbiamo guardare in faccia la realtà ed evitare di assumere posizioni non suffragate da norme e facilmente smentibili con sentenze della cassazione.
>
> Io credo che se un comune vuole rompere le palle alla gente in camper il modo lo trova, qualunque sia l'articolo di legge anche perchè per 100 multe ingiuste che vengono date i ricorsi fatti saranno si e no una decina...il loro margine lo hanno sempre. Ad ogni modo non credo che per UNA MINORANZA di comuni che non ci vogliono io devo obbligatoriamente chiudermi in area di sosta. Non voglio ridurre la mia mobilità solo perchè così faccio contento qualche comune. E' ridicolo e spero che nessuno prenda spunto dai tuoi discorsi per preparare qualche bella legge "padulo". Bye, Mauro
22
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 23/03/2007 alle: 15:49:58
Bravo Mauro! ecchecavolo!!!! se il ptroblema è locale che vada affrontato localmente. Anche se la legge ciofeca ha il suo tallone.....a spararvi su saranno solo quelle amministrazioni che non ci vogliono aprioristicamente (ohi ohi ohi) ciao
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63216
Inserito il 23/03/2007 alle: 16:18:45
Non lo so so solo che se io dormo sul camper faccio campeggio un automobilista che dorme in auto fa la penichella. Un automobilista che apparecchia accanto all'auto con tavolini e leccornie varie fa pic-nic io invece se faccio la stessa cosa accanto al camper faccio campeggio. So solo che invece che disquisire sulla semantica della lingua Italiana, sarebbe più propizio far capire ai nostri sindaci legilatori ecc come mai queste diversità tra automobilista e camperista.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 16:44:18
quote:Originally posted by copenga
Bravo Mauro! ecchecavolo!!!! se il ptroblema è locale che vada affrontato localmente. Anche se la legge ciofeca ha il suo tallone.....a spararvi su saranno solo quelle amministrazioni che non ci vogliono aprioristicamente (ohi ohi ohi) ciao>
> Concordo [^] Ma per la Liguria (p.e.) il problema non e' LOCALE ma bensi' REGIONALE [:(] [V] [xx(] Ciao, Ivano.id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 16:52:35
quote:Originally posted by Grinza
Non lo so so solo che se io dormo sul camper faccio campeggio un automobilista che dorme in auto fa la penichella. Un automobilista che apparecchia accanto all'auto con tavolini e leccornie varie fa pic-nic io invece se faccio la stessa cosa accanto al camper faccio campeggio. So solo che invece che disquisire sulla semantica della lingua Italiana, sarebbe più propizio far capire ai nostri sindaci legilatori ecc come mai queste diversità tra automobilista e camperista.>
> NON CI VOGLIONO !!! (per tutta una serie di motivi: xche' "sponsorizzano" altre forme di turismo e altri interessi, xche' non sono a capaci a risolvere il "problema" nomadi, perche' e' piu' facile vietare a tutti che non sanzionare i singoli illeciti, ...) E' questa la spiegazione e realta' ! e cosi' veniamo descriminati e ghettizzati ! Altro che evitare il muro-contro-muro per non far "innervosire" i sindaci, bisognerebbe fare una "caciara" tanta [}:)] Ciao, Ivano.id="blue">
19
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 23/03/2007 alle: 18:25:17
andiamo tutti a casacalenda (campobasso), dove il sindaco ci ha invitato. peraltro il posto merita. i posti sono 30 ma chi ci impedisce di andare in 300 o in 3.000 e parcheggiare ovunque vi sia un metro libero? solo che dopo tre fine settimana non ci vorranno neppure lì restando al tema: è di tutta evidenza dall'articolo 185 del Cds che dormire in camper (magari al freddo) non significa campeggiare. e non ho capito (ma sarà un mio limite) perché citare una sentenza della cassazione che fa riferimento al vecchio codice della strada è anche vero che i divieti sono i più fantasiosi. a sperlonga (latina) per esempio tutti i parcheggi tranne quello decentrato dello stadio hanno un divieto di accesso per mezzi oltre i 210 centimetri, in assenza di qualsiasi ostacolo naturale o artificiale la via da seguire, a mio parere, è far capire che ai sindaci e agli operatori in genere conviene comportarsi come a casacalenda e non come a sperlonga. ciao

Modificato da stirner il 23/03/2007 alle 18:33:29
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/03/2007 alle: 18:39:06
quote:Originally posted by stirner
andiamo tutti a casacalenda, dove il sindaco ci ha invitato. peraltro il posto merita. i posti sono 30 ma chi ci impedisce di andare in 300 o in 3.000 e parcheggiare ovunque vi sia un metro libero? solo che dopo tre fine settimana non ci vorranno neppure lì >
> La questione e' un po' diversa da come la stai mettendo... A parer mio il "problema" e' che il piu' delle volte lo spazio non c'e' solo per i camper, mentre per gli "altri" (non camper) c'e' sempre (o almeno non viene negato/vietato...). Ovvero, bisognerebbe cercare di suddividere lo spazio disponibile in modo "democratico" (e quindi proporzionatamente) tra tutti gli utenti; e se di spazio ce n'e' poco, c'e ne e' poco per tutti, e non solo per i camperisti... Ovvero e per concludere, ci dovrebbero essere degli spazi anche per camper, e se/quando "esauriti" si cerca un'altra destinazione/sistemazione (ovvero cosi' come avviene per le autovetture) e chi sosta dove non permesso deve (dovrebbe) essere sanzionato singolarmente (cosi' come avviene per le autovetture.) Semplice, o no ? Ciao, Ivano. PS (in modify): opsssss, hai modificato il tuo prec. intervento mentre ti stavo qui sopra rispondendo; per quanto hai aggiunto concordo in parte con te, nel senso che gli spazi che vengono messi a disposizione delle amm. comunali non e' detto che debbano essere per forza delle AA ma bensi' possono essere anche semplici "parcheggi" con gli stalli adeguati ai camperid="blue">

Modificato da IvanoPP il 23/03/2007 alle 18:44:08
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 23/03/2007 alle: 19:08:52
Stai trascrivendo qui tutta la treccani ? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]id="blue">
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