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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 27/10/2009 alle: 23:51:24
Ma lo sapete che mi sto "convincendo" ... [:0] Ovvero se io : 1) sto percorrendo con il camper una strada asfaltata (statale o provinciale e comunale che sia) 2) vedo ed imbocco una strada "bianca" anche perche' noto che altri veicoli (auto/moto/altro) la stanno a loro volta percorrendo, questo pur non avendo la CERTEZZA che si sta circolando in luogo soggetto al CdS oppure no (in quanto non essendo presenti segnalazioni/indicazioni/altro che mi permettano di capirlo...) 3) vedo un parcheggio sempre "bianco" dove sostano altri veicoli (auto/moto/altro) e di conseguenza SOSTO pure io con il camper, questo sempre non avendo la CERTEZZA che si sta sostando in luogo soggetto al CdS oppure no (in quanto non essendo presenti segnalazioni/indicazioni/altro che mi permettano di capirlo...) 4) come gli altri turisti automobilisti/motocicilisti/altro esco (usciamo) dal camper e vado in spiaggia 5) sono in spiaggia e mi scappa la "cacca" , ed essendo la spiaggia priva di servizi igienici torno nel camper e faccio cio' che devo; anche al mio vicino di spiaggia scappa la "cacca" , ma lui e' un turista automobilista e quindi la fa a fare dietro ad un ginepro 6) finita la giornata, io torno in camper e mi faccio la doccia DENTRO al camper e l'acqua usata va a finire nell'apposito serbatoio di scarico; anche il mio vicino di spiaggia (il turista automobilista) torna alla propria auto e si fa la doccia ma usando alcune bottiglie (o una tanica) di acqua che ovviamente va a finire sul terreno 7) sono assetato e affamato, quindi mi mangio un panino e mi bevo una birra; anche il mio vicino di spiaggia (il turista automobilista) e' affamato e assetato e si mangia un panino e si beve una birra cio' detto e' giusto (mi sono convinto) che in tale situazione se dovessero arriva le forze dell'ordine : a) vengano multati SOLO i camper per CAMPEGGIO ABUSIVO b) anche se la sosta non e' permessa ad alcun autoveicolo, le auto/moto/altriveicoli invece possono anche non essere multati (cosi' come spesso, se non sempre, avviene) in quanto cio' e' un comportamento "trascurabile" [:D][:D][:D] Ivanoid="blue">
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 28/10/2009 alle: 09:24:57
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 27/10/2009  23:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, andiamo oltre. Esistono persone che si sono comperate come unica autovettura un camper. Ad esempio, un viano mercedes (la versione Westfalia è a tutti gli effetti un camper ed anche un'ottima autovettura). Ciò significa che non possono (ad esempio) parcheggiare sul greto di un fiume, se tutte le altre autovetture parcheggiate invece possono? Mah... capisco che TheDevil basa la sua interpretazione su una sentenza di Cassazione e quindi c'è poco da discutere. Però... a me la cosa non è che convinca poi del tutto. E sempre per esser chiaro: SE è consentita la sosta ai veicoli E se il camper è semplicemente parcheggiato (parcheggio nel linguaggio comune, non ai sensi dell'art.185...).
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 28/10/2009 alle: 13:24:00
Beh, Ivano, che cosa vuoi che ti dica? Mi si spiegano tanti 'panorami Italiani'....[:D][:D][:D]
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 28/10/2009 alle: 22:56:02
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 27/10/2009  23:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto riguarda il campeggio abusivo ne risponde solo il conducente del camper, ma è altrettanto ovvio che il "turista-automobilista" risponderà violazioni ad altre norme da egli commesse.
Cornovaglia in Camper
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 28/10/2009 alle: 22:57:37
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 28/10/2009  09:24:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se usa il camper solo quale mezzo di trasporto non campeggia, se lo vive ci campeggia. Questo anche qualora fosse il solo veicolo di sua proprietà
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 29/10/2009 alle: 11:22:24
Ippocampo2009 ha scritto:
quote:Se usa il camper solo quale mezzo di trasporto non campeggia, se lo vive ci campeggia. Questo anche qualora fosse il solo veicolo di sua proprietà>
> Secondo te e secondo me, si. Ed in generale sembra ragionevole. Ma a sentire cosa ne pensa TheDevil (che appoggia le sue argomentazioni su una sentenza di Cassazione che gli ho chiesto di postare), no. Il solo fatto di parcheggiare un mmp (mezzo mobile di pernottamento, caravan, tenda, camper) in area in cui il campeggio è vietato, configura una violazione, in quanto diventa predominante la funzione abitativa su quella automobilistica. Di qui un po' di sana ironia da parte mia, subito ripresa da IvanoPP. E' infatti evidente che 'appartarsi per necessità fisiologiche improrogabili' in un cespuglio di un'area in cui è vietato il campeggio o fare altre azioni che configurano (a prescindere dal mezzo di locomozione usato) il soggiornare in un luogo (aprire sedie, sdraio, tavoli, mangiare, dormire, ecc.) configura una violazione del divieto di campeggio. Ed è quindi sanzionabile. Anche se non conosco le sanzioni in quel caso. Nel nostro caso ('farla in camper' e quindi campeggiare illecitamente) mi pare che la sanzione vada da 1.000 a 2.000 euro. Ma posso sbagliarmi...
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 29/10/2009 alle: 11:52:34
Attenzione perche' "pare" (da alcuni interventi) che "... aprire sedie, sdraio, tavoli, mangiare ..."id="black"> non venga considerato CAMPEGGIO ma bensi' PICNIC ... ovvero la cosa si complica ulteriormente [:0][:D] Inoltre, multa da 1.000 a 2.000 euro per chi fa la cacca in camper (e quindi non sporca e non crea problemi di igiene pubblica) e' invece GRATIS (o per meglio dire MAI sanzionato) per chi (p.e. turista-automobilista) invece la fa dietro ad un ginepro [:(!] & [xx(] Ivanoid="blue">
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 31/10/2009 alle: 16:00:00
quote:Originally posted by 1dic2risp

here


Confesso. L'ho fatto apposta! [1)id="red"> Ora, proviamo per un attimo a considerare il caso che descrivo. QualcUNO (NON qualCOSA) per suo lucro (es.: per risparmiare sulla tariffa di un regolare campeggio) si stabilisce in un terreno privato o demaniale. Oppure (il mio MA ANCHE...) in assenza in zona di campeggi regolari lo fa, ma in questo caso NON a scopo di lucro. COMUNQUE compie l'azione che descrivo. E probabilmente, ma questo sta a te scriverlo, anche l'azione che descrivi con la tua definizione. Non lo so e me lo dirai tu, se vuoi. [2]id="red"> Nell'ipotesi invece in cui NON si stabilisca, ma semplicemente parcheggi il suo mezzo in un terreno privato o demaniale, trovo che si trovi ad essere (odiosamente) discriminato in quanto non compie l'azione del campeggio, ma quella del parcheggio (non ai sensi dell'art. 185, ma ai sensi del dizionario) epperò in quanto conducente di un mmp si trova ad essere discriminato. Sempre se stiamo alla tua distinzione. [3]id="red">>
> [1]id="red"> Per me poco male, non so per i lettori della discussione. [2]id="red"> L'azione che tu descrivi corrisponde alla mia opinione sul significato del verbo "campeggiare" nell'àmbito del turismo. D'altra parte, se vuole campeggiare, questo qualcUNO deve previamente realizzare una situazione di "campeggio" attraverso la collocazione di un generico mezzo mobile di pernottamento su un terreno all'aperto. [3]id="red"> Mi permetto proporti di voler valutare l'opportunita' di rilèggere questo

intervento

di Ippocampo2009 e, in particolare, la prima affermazione. Fuori della sede stradale (ed escluse le note eccezioni che non sto a ripetere) non còllochi un autocaravan in sosta ma piuttosto un mezzo mobile di pernottamento in situazione di "campeggio", quale stato preliminare allo svolgimento dell'azione definita dal verbo "campeggiare". Il confronto per un'eventuale discriminazione va operato nei confronti di una tenda piantata sul terreno e non con una generica autovettura. Sempre a mio avviso, ovviamente.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 31/10/2009 alle: 18:00:01
quote:Originally posted by TheDevil

here

Dal mio punto di vistaid="red"> (e ben disponibile a correggerlo), ho esposto

qui

la differenza concettuale tra il sostantivo "campeggio" ed il verbo "campeggiare". Originally posted by TheDevil

here

... per la mia opinioneid="red"> sul significato dell'espressione "divieto di campeggio".>
>
quote:Originally posted by 1dic2risp

here

Ehm, è una tua interpretazione o discende da una norma? Me la potresti citare, per favore? Sempre se ne hai voglia... Io sarei rimasto a campeggio inteso (in questo senso) come 'l'azione del campeggiare'. Che presuppone sempre uno stabilirsi in un determinato luogo. Originally posted by 1dic2risp

here

So di aver già letto la sentenza che citi, perché l'hai già riportata altrove. Ma non la ritrovo. Comunque: se mi usi la cortesia di riportarne qui il testo e gli estremi, magari proviamo a capire insieme, perché mi sembra un po' una cosa strana.>
> Premesso che ho sempre tenuto ad evidenziare che si tratta della mia opinione, sono stato in paziente attesa che mi venisse contestata la difformita' delle "mie" definizioni rispetto alle letterali indicazioni di cui alle sentenze citate. Ma nessuno si e' fatto avanti, pur essendo sufficiente una ricerca nel forum per avere il testo completo della

sentenza 6574/1996

. In questa sentenza (che richiama la precedente 2718/1992) il sostantivo "campeggio" viene definito attraverso l'indicazione di due verbi "vivere" ed "adibire". Cioe' al sostantivo "campeggio" viene attribuito un significato dinamico di azione. D'altra parte, nell'art. 185 CdS, lo stesso sostantivo e' utilizzato per definire una situazione evidentemente statica, connessa alle condizioni in cui puo' trovarsi un particolare veicolo ad uso speciale in sosta sulla sede stradale. Mentre invece, in entrambi i casi, non viene fatto alcun ricorso al verbo "campeggiare". Allo scopo di conciliare le due diverse situazioni, per mia personale comprensione della materia, ho maturato il convincimento che il sostantivo "campeggio" abbia una connotazione essenzialmente statica, secondo cioe' il significato voluto dal legislatore nel CdS. Di contro, nella sentenza della Cassazione e nei lìmiti della mia conoscenza della lingua italiana, ho reputato improprio definire il sostantivo "campeggio" attraverso due verbi e cosi', fermi restando questi ultimi ("vivere" ed "adibire"), ho preferito sostituire il sostantivo "campeggio" con il verbo "campeggiare" quale oggetto della definizione, ad evidenziarne il significato volutamente dinamico. Concludo con un'analogia attinente agli "alloggi", quale e' l'adibizione degli autocaravan per progetto/costruzione. Il "divieto di campeggio" sta ad un mezzo mobile di pernottamento come il "divieto di edificazione" sta ad una costruzione di qualunque tipo. L'infrazione al divieto porta, da una parte, ad un campeggio [1] abusivo e, dall'altra parte, ad una costruzione abusiva. La violazione del divieto prescinde dalla presenza di persone all'interno di: - un mezzo mobile di pernottamento nel primo caso; - un edificio/casa/costruzione-in-genere nel secondo caso. Sempre, ovviamente, secondo il mio punto di vista. ------------------------------ [1] NON nel significato di struttura ricettiva ("camping").
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/11/2009 alle: 15:00:01
quote:Originally posted by 1dic2risp here Esistono persone che si sono comperate come unica autovettura un camper. Ad esempio, un viano mercedes (la versione Westfalia è a tutti gli effetti un camper ed anche un'ottima autovettura). Ciò significa che non possono (ad esempio) parcheggiare sul greto di un fiume, se tutte le altre autovetture parcheggiate invece possono? Mah... capisco che TheDevil basa la sua interpretazione su una sentenza di Cassazione e quindi c'è poco da discutere. Originally posted by ippocampo2009 here Se usa il camper solo quale mezzo di trasporto non campeggia, se lo vive ci campeggia. Originally posted by 1dic2risp here Secondo te e secondo me, si. Ed in generale sembra ragionevole. Ma a sentire cosa ne pensa TheDevil ..., no.>
> Mi permetto invitarti a voler valutare l'opportunita' di rilèggere l'intervento di Ippocampo2009, perche' anch'io sono d'accordo con la risposta che ti ha dato (evidentemente leggiamo le stesse parole con "occhi" diversi). Ammesso e non concesso che non costituisca infrazione lo stazionamento di veicoli sul greto di un fiume, quel particolare veicolo subisce la stessa sorte delle altre autovetture presenti, se il tetto a soffietto resta chiuso. Se invece il tetto a soffietto risulta aperto, quel particolare veicolo subisce la stessa sorte di eventuali: - tende piantate sul greto; - carrelli con tenda aperta; - veicoli con tenda maggiolina aperta; - caravan; - autocaravan, nelle vicinanze. Sempre, ovviamente, secondo il mio punto di vista.
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/11/2009 alle: 15:05:05
quote:Originally posted by 1dic2risp here
Il solo fatto di parcheggiareid="blue"> un mmp (mezzo mobile di pernottamento, caravan, tenda, camper) in area in cui il campeggio è vietato, configura una violazione, in quanto diventa predominante la funzione abitativa su quella automobilistica.>
> Vorrei portarti a riflettere sul significato di "parcheggiare", nella parte del tuo intervento che ho qui riportato per comodita'. Hai infatti aggiunto l'esempio paradossale di arrivare a parcheggiare una tenda, ... che mi sembra azzardato.id="blue"> Per esprimere lo stesso concetto della citazione con mie parole, proverei a scrivere cosi': Configura una violazione il solo fatto di collocareid="green"> un mmp (mezzo mobile di pernottamento: tenda, caravan, autocaravan) in area in cui il campeggio e' vietato, in quanto diventa esclusivaid="green"> la funzione abitativa su quella automobilistica (per i mmp derivanti da autoveicoli)id="green">.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/11/2009 alle: 15:15:15
quote:Originally posted by 1dic2risp here ... fare altre azioni che configurano (a prescindere dal mezzo di locomozione usato) il soggiornare in un luogo (aprire sedie, sdraio, tavoli, mangiare,id="red"> dormire, ecc.) configura una violazione del divieto di campeggio. Ed è quindi sanzionabile. Anche se non conosco le sanzioni in quel caso. Originally posted by IvanoPP here Attenzione perche' "pare" (da alcuni interventi) cheid="blue"> "... aprire sedie, sdraio, tavoli, mangiare ..." non venga considerato CAMPEGGIO ma bensi' PICNIC ... ovvero la cosa si complica ulteriormente.id="blue">>
> Non so perche' ma mi fischiano le orecchie. Io ho provato ad esprimere la mia opinione sulla differenza concettuale che attribuisco ai due termini PICNIC e CAMPEGGIO. Resto in attesa che qualche camperista-tipo mi voglia invece fornire la sua definizione di PICNIC (in analogia oppure in contrapposizione con il termine CAMPEGGIO). In altri termini: quando l'apertura di un tavolo e di alcune sedie, per la consumazione di un pasto all'aperto, si definisce PICNIC e quando invece si definisce CAMPEGGIO (... senza partire da Adamo&Eva, possibilmente!).
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 01/11/2009 alle: 21:13:38
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/11/2009  15:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ....In altri termini: quando l'apertura di un tavolo e di alcune sedie, per la consumazione di un pasto all'aperto, si definisce PICNIC e quando invece si definisce CAMPEGGIO (... senza partire da Adamo&Eva, possibilmente!). >
> Beh, quesito di facilissoma soluzione per un verso, ed altrettanto difficile per l'altro. Facile perchè, a mio parere, la distinzione tra il picnic ed il campeggio stia solo nella presenza o meno di ANCHE un mezzo mobile di pernottamento. Per capirci, secondo il significato comune dei termini, aprire sedie e tavoli nelle vicinanze di un'autovettura non costituisce "campeggio" visto che manca il luogo ove "vivere". La presenza di tende, caravan o altro fa configurare il "campeggio" stante proprio la possibiità di "vivere" in loco per un certo periodo (anche se solo per un giorno, inteso come 24/h). D'altronde non ho mai sentito il conducente di un'auto dire che andava in campagna a fare "campeggio" con la stessa, ma solo e sempre a fare un picnic. Così come un escusionista munito di tenda non parla mai di picnic. Prima che si obietti che il camper potrebbe essere servito anche solo per arrivare sul posto, e che non vi è l'intenzione di "viverci" dentro o di pernottarvi, faccio presente che, sempre a mio parere (che poi è quello usuale delle FF.OO.), il divieto di campeggio punisce anche la sola possibilità che ciò venga fatto, nel senso che non sta a me dimostrare che il camper è "vissuto" o che gli occupanti abbiano pernottato in zona. La semplice presenza di uno strumento atto a "viverci", e quindi la possibilità di farlo, viene sanzionata sulla base di tale divieto.
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chorus
chorus
05/10/2006 12481
Inserito il 02/11/2009 alle: 12:32:29
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/11/2009  21:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In sostanza viene presunto il campeggio e, diversamente, l'onere della prova spetta al camperista?
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 02/11/2009 alle: 12:45:13
Mi sto sempre piu' "convincendo" ... [:0] Quindi (se ho ben compreso in base ai ragionamenti che si stanno qui sviluppando) anche (p.e.) la sola possibilita' che ci siano dei veicoli che possono superare i 130 km in autostrada induce il fatto che PREVENTIVAMENTE deve essere loro vietata la circolazione e nel caso circolino ugualmente in autostrada pur rispettando il limite indicato vengano in ogni caso multati [:o)][:o)][:o)] Ivanoid="blue">
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 02/11/2009 alle: 20:09:52
Non ci siamo capiti. L'automobile può eccedere i imiti di velocità, ma non è detto che lo faccia. Il camper, fuori dalle aree adibite alla circolazione dei veicoli non è più un veicolo ma un mezzo mobile di pernottamento quindi, in tutti i casi con lo stesso si ravvisa solo il campeggio. Quando parlo di dimostrazione, intendo dire che il contravvenzionato ha la possibilità di dimostrare che le condizioni del camper non consentono il suo materiale utilizzo quale mezzo mobile di pernottamento (come l'esempio che si è già fatto della tenda chiusa e poggiata a terra), in questo caso è ovvio che lo stesso, avendo la solo funzione del "trasporto persone", potrebbe essere considerato alla stregua di un'automobile. Giusto per capire, vorrei farvi una domanda: visto che la caravan, allorquando si trova su aree ad uso pubblico, ove quindi vige il CdS, è da questi considerata un rimorchio, secondo voi se la colloco, abitandola, su terreno non adibito ad uso pubblico non dovrei rispondere di campeggio abusivo?
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 03/11/2009 alle: 09:51:52
Hai ragione non ci siamo capiti... In camper si puo' anche campeggiare , ma non è detto che lo si faccia (quindi ed ovvero e' compito , in OGNI situazione e non solo relativamente all'ambiente camperistico, degli addetti ai lavori determinare una eventuale infrazione e NON sanzionare PREVENTIVAMENTE anche in assenza di reato, cosi' come deve avvenire in un paese civile e tra l'altro cosi' come indicato dalla vigente normativa). p.e. se in aree NON adibite alla circolazione (quindi NON sotteggette al CdS) nessun componente e' a bordo del camper ... (ma a tal riguardo ripeto per l'ennesima volta che se e' vietata la circolazione ai camper lo e' anche agli altri veicoli ma invece i multati sono sempre guardacaso solo i camper). Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 03/11/2009 alle 10:01:28
1dic2risp
1dic2risp
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Inserito il 03/11/2009 alle: 12:12:09
Vedo che in mia assenza (bella la mostra al MART, ve la consiglio...[:)]) la discussione è andata avanti. Bene... premesso che quanto segue è solo la mia opinione, così come lo è la vostra, ci sono alcuni commenti che vorrei fare. A) la sentenza di cassazione. Grazie, TheDevil. Confesso di aver fatto un sobbalzo sulla sedia, leggendo: "intrinseca nocività di una prolungata attività di campeggio fuori delle strutture consentite". E' un'estrapolazione fuori dal contesto, quindi foriera di qualche fuori tema. Pertanto la preciso subito. In tutta la sentenza si mettono ripetutamente le mani avanti indicando come campeggio la sosta di un mmp per un tempo superiore alle 48 ore. Per comodità di tutti rimetto qui il testo, con qualche evidenziazione per i miei sottostanti commenti: "CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Pres. Senofonte - Est. Luccioli - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ric. Radoni (avv. Valenti Stocco) - c. Comune Auronzo di Cadore (avv.ti Tentori Montalto e Ronzon) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato l'8 marzo 1988 Bruna Radoni proponeva opposizione dinanzi alla Pretura circondariale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 20 gennaio 1988, notificata il 9 febbraio 1988, del Sindaco di Auronzo di Cadore con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 700.000 per violazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 31 del 1984, per avere nel mese di agosto 1987 campeggiato con una roulotte per quattordici giorniid="green">, eccedenti le previste quarantotto oreid="red">, in zone non consentite. L'opponente deduceva di essere titolare di diritto reale sul terreno nel quale aveva posteggiato la propria roulotte e prospettata l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per eccesso di potere, sotto il profilo dell'errata interpretazione della legge regionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 17 settembre - 23 ottobre 1991 il pretore rigettava l'opposizione, osservando che l'art. 1 della citata legge regionale prescrive un divieto di campeggio valevole in ogni ipotesi di assenza della disciplina regolamentare locale, sanzionandone l'inosservanza in modo rigido, nell'ambito della potestà legislativa attribuita alle regioni dall'art. 117 Cost. non solo in materia di turismo, ma anche di polizia locale urbana e rurale; rilevava altresì che il precetto normativo non pone distinzioni tra aree pubbliche e private e disciplina per connessione le c.d. soste occasionali, vietando in via generale e sussidiaria soggiorni con attrezzature da campeggio superiori alle quarantotto oreid="red">, senza stabilire alcun nesso tra l'esercizio imprenditoriale di attività nel settore turistico-ricettivo la limitazione temporale delle soste con attrezzature da campeggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Radoni deducendo un solo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Auronzo di Cadore. MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'art. 1 della legge della regione Veneto 3 luglio 1984 n. 31 è diretto a disciplinare, in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n. 217, unicamente le attività a carattere imprenditoriale e associazionistico che forniscono il servizio di ricettività turistica e non interferisce in alcun modo con il diritto dei singoli alla libera disponibilità dei beni di cui siano titolari. Il motivo di ricorso è infondato. Ed invero la lettura che in esso si propone del citato art. 1 della legge regionale è chiaramente smentita dal preciso tenore degli ultimi due capoversi dello stesso articolo, che nel rimettere alla disciplina dei regolamenti comunali «ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva», ed in assenza di tale disciplina consentendo «solo soste occasionali e non superiori a 48 oreid="red">», fanno riferimento ad ogni ulteriore ipotesi di campeggio, estranea all'attività di imprese o di associazioni disciplinata nei precedenti commi, nell'evidente presupposto che il campeggio stesso, comunque esercitato, costituisca un fenomeno attinente al turismo della regione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 oreid="red"> non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all'operatività della norma nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio è esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all'intrinseca nocività di una prolungata attività di campeggio fuori delle strutture consentite. Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato. La sentenza del Pretore di Pieve di Cadore, che ha affermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta - una volta ritenuta come accertata la protrazione dell'uso della roulotte, secondo la sua destinazione, per un periodo di quattordici giorni, eccedenti le quarantotto ore consentite - si sottrae pertanto alla censura formulata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo (Omissis)." B) La mia "traduzione" per IvanoPP[:o)]. Il signore in questione, per banalizzare un po' il contenuto della sentenza, si è comperato un pezzo di terra, ci ha piazzato su una roulotte e poi senza dir nulla a nessuno ha usato la roulotte per 14 giorni come casa di montagna. Sanzionato, ha fatto ricorso (perso...) e contro-ricorso in cassazione (pure perso), sostenendo nel secondo caso che la legge applicata valeva per i camping ma non per il suo caso, di utilizzo del proprio terreno per la propria roulotte come casa. Lascio a voi eventuali commenti. Io voglio solo dire che se gli fosse andata bene, non so se il nostro territorio sarebbe stato beneficiato da un simile precedente giuridico. Insomma: nel caso in questione bene ha fatto la corte, secondo me. C) I miei commenti. C.1) L'idea di discriminare le prime 48 ore dalle successive giornate mi sembra interessante. E qui mi fermo, però; non so infatti se tale discriminazione è dovuta ad una norma e se si, quale. Mi pare che per taluni questa distinzione non esiste. Lascio a loro (TheDevil ed ippocampo2009 in primis) chiarire al meglio il loro pensiero. Ho posto in evidenza nel testo che riporto della sentenza, le parti più interessanti al riguardo, evidenziando il verbo impiegato. Solo in un caso si parla di sosta: "in assenza di tale disciplina consentendo «solo soste occasionali e non superiori a 48 ore". Tale testo inserito in una legge sul turismo mi fornisce qualche spunto di riflessione ulteriore, ma qui lo tralascio, per amor di brevità e per rimanere in tema. Non posso far a meno di notare che si usano comunque e sempre termini che hanno poco a che fare col circolare (e sostare) e molto col vivere in un determinato luogo. C.2) "Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente." Ho riportato integralmente il pezzo due volte, nel contesto e fuori dal contesto, per dire che la sentenza citata non è quella giusta (e non sono stato capace di trovare le motivazioni della 2718/1992... [:(]) e che comunque si parla di '«campeggio», il quale consiste nel vivere nel veicolo in sosta'. Probabilmente la brevità insita nel fatto di rimandare ad altro dispositivo potrebbe fuorviarci, ma sempre per cercare di comprenderci e riflettere, proverò a fare un caso concreto, alla luce di quanto esposto. Provate ad immaginare di essere un giudice che deve stabilire se è campeggio oppure no un certo comportamento. Ad esempio, camper parcheggiato su terreno privato (autorimessa, rimessaggio, proprietà privata...), filo 220V collegato, frigo acceso, caricabatterie acceso. Il classico: 24 ore prima della partenza. Campeggio? Secondo la sentenza, parrebbe proprio di no. 1. E secondo voi? 2. E se dormiamo a bordo la sera prima di partire, come leggo che molti hanno l'abitudine di fare, con il camper totalmente pronto alla partenza e le utenze accese?

Modificato da 1dic2risp il 03/11/2009 alle 12:19:34
1dic2risp
1dic2risp
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Inserito il 03/11/2009 alle: 12:47:43
Ehm. Mi debbo parzialmente contraddire...[8)][:I] Ho trovato la sentenza incriminata, postata proprio by Thedevil, pare... la trovate qui: [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=17927 Vi riporto anche quella: "Cassazione Civile Sentenza n. 2718 del 06-03-1992 Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di La Maddalena depositato il 17 luglio 1986 Salvatore Garofalo proponeva opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione emessa dal sindaco dello stesso Comune che gli aveva applicato la sanzione amministrativa di L. 250.000 per non avere osservato la ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, che vieta "in tutto il territorio comunale il campeggio libero, sia esso effettuato con attendamento, stanziamento di roulottes e campers". L'opponente ammetteva che, il 27 luglio 1985, aveva sostato con il proprio auto-caravan nel piazzale antistante il Museo Garibaldi a Caprera, trascorrendovi la notte, ma riteneva che l'ordinanza comunale n. 47 era illegittima. Costituitosi il Comune La Maddalena, il Pretore adito, con la sentenza depositata il 3 luglio 1987, ha rigettato la opposizione, osservando che costituisce attività di campeggio il pernottare all'interno di un camper in sosta in una zona priva di strutture che garantiscono l'approvvigionamento idoneo e lo smaltimento dei liquami. Avverso la sentenza pretorile il Garofalo ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il ricorrente muove diverse critiche alla sentenza impugnata, che, pure se non specificano le violazioni di legge denunziate, possono essere intese come motivi del ricorso. Ciascuna di esse va, perciò, esaminata autonomamente. Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985 (il cui testo si è trascritto in narrativa) è illegittima, poiché l'art. 26 del cod. strad. (a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) include l'auto-caravan (alias "camper") tra gli altri autoveicoli, onde la sosta di esso per consentire il riposo degli occupanti non costituisce attività di campeggio, per la quale occorrerebbe la presenza, fuori dell'auto-caravan, degli oggetti caratteristici della vita di campeggio (cosa, nel caso di specie, non accaduta). Il motivo del ricorso è infondato. L'ordinanza comunale, la cui violazione da parte del Garofalo è stata posta a fondamento della ordinanza - ingiunzione emanata nei suoi confronti, pone il divieto di campeggio libero, anche se effettuato con stanziamento di auto-caravan. Quest'ultimo viene definito dal testo vigente dell'art. 26 del cod. strad. come l'"autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed allo alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente". Tale divieto non contrasta con il citato art. 26 del cod. strad., onde non sussiste il motivo di illegittimità denunziato dal ricorrente. L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. 2. - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia altro motivo di illegittimità dell'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, osservando che essa vieta il campeggio in tutto il territorio comunale, mentre l'art. 4 del cod. strad. consente al sindaco di vietare la circolazione dei veicoli soltanto nei centri abitati. Il motivo del ricorso è infondato. L'ordinanza comunale che pone il divieto di campeggio, essendo dettata dall'esigenza di tutela di interessi di carattere igienico-sanitario, trova il proprio fondamento normativo non nella disciplina della circolazione stradale, bensì nell'art. 153 del T.U. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, che conferisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica. Non pertinente è pertanto il richiamo che il ricorrente fa all'art. 4 del cod. strad. 3. - Con gli ultimi due motivi del ricorso si deduce che l'ordinanza comunale viola la circolare del Ministro dei lavori pubblici in data 28 marzo 1985 e si lamenta che lo stesso pretore ha accolto altri due ricorsi nella stessa materia. I due motivi sono inammissibili, perché non dedotti nell'atto di opposizione, che contiene la causa petendi del presente giudizio (cfr. Sez. un. 19 aprile 1990, n. 3271). Il contrasto della sentenza impugnata con altre sentenze dello stesso pretore è stato lamentato nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ma tale atto si pone oltre il limite temporale segnato dall'art. 183 e dall' art. 184 c.p.c., onde non può comunque contenere motivi nuovi rispetto a quelli dell'atto di opposizione. 4. - In conclusione, il ricorso per cassazione va respinto. Poiché il Comune intimato non ha svolto attività difensiva, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso in Roma l'8 febbraio 1991. Depositata in Cancelleria il 6 marzo 1992." Noto solo che: - il ricorso è stato perso per imperizia del ricorrente (o del suo consulente): volendo leggere la sentenza in modo positivo, si colgono 'suggerimenti' su come fare correttamente istanza. - che la sentenza (ricorso contro un atto del 1985) precede l'entrata in vigore del c.d.s. (1992) che dice la sua in materia di campeggiare o non campeggiare (in ambito strade o pertinenze stradali). Ma che comunque a prescindere dal c.d.s. si dice piuttosto chiaramente che 'camper, auto o moto'... son uguali davanti ad un divieto di campeggio, che consiste in un "divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi". OVE STANZIARSI: mi spiegate da dove discende che un mezzo parcheggiato solo perché è un camper è ipso-facto un mezzo che campeggia, anche se disabitato? Altro discorso se mi beccano a dormire a bordo alle 3 di notte, evidentemente. Anche se posso invocare alcune attenuanti (ho bevuto, sono stanco...). Mentre sono senza attenuanti se sono lì da più di 48 ore...

Modificato da 1dic2risp il 03/11/2009 alle 12:48:46
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 03/11/2009 alle: 16:57:03
@ 1dic2risp Se leggi bene la sentenza vedi che la possibilità di campeggio per 48 ore, occasionale e fuori dalle strutture ricettiveid="red">, veniva concessa dalla legge regionale ivi indicata, e non da una norma statale. Ragion per cui, all'epoca e solo nella regione veneto, veniva sanzionato il campeggio che si protraeva oltre tale termine. Occorre precisare, però, che tale facoltà era cmq concessa solo ove la materia non fosse normata da regolamenti comunali, i quali ben potevano allungare, ma anche ridurre o addirittura eliminare, tali termini. Giusto per precisione posto l'art. 1 L.R. n. 31/1984.... L.R. 3-7-1984 n. 31 Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto. Pubblicata nel B.U. Veneto 6 luglio 1984, n. 30. TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto della legge. [In attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, la presente legge disciplina i campeggi e i villaggi turistici. Sono campeggi gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico e a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici e i campeggi sono considerati complessi ricettivi all'aperto e possono essere dotati di ristoranti, bar e altri servizi accessori, purché in proporzione alle necessità degli utenti e riservati agli stessi. I complessi ricettivi all'aperto possono essere gestiti da imprese turistiche o da associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali. Non costituisce complesso ricettivo all'aperto, ai sensi della presente legge, il campeggio mobile costituito da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzato per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali. Ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva, è disciplinata dai regolamenti comunali . In assenza di tale disciplina, sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 48 ore. Tale legge, poi. è stata abrogata dalla L.R. n. 56/1999, che ha ridotto i termini per la sosta occasionale: L.R. 16-12-1999 n. 56 Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto. Pubblicata nel B.U. Veneto 21 dicembre 1999, n. 110. Art. 3 OMISSIS 7. Ogni altra occasionale breve sosta in forma campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, in forma singola o collettiva, al di fuori dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, è disciplinata dai regolamenti comunali, in carenza dei quali sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 12 ore. Successivamente, con l'approvazione della L.R. n. 33/2002 (attualemnte vigente), è stato del tutto abolita la possibilità di campeggio occasionale fuori dalle strtture ricettive, demandando ai comuni la facoltà di predisporre a tal scopo opportune aree (e cmq non è possibile permanervi oltre le 48 ore). Occorre precisare, peraltro, che tali aree sono state espressamente assoggettate al CdS. L.R. 4-11-2002 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. Pubblicata nel B.U. Veneto 8 novembre 2002, n. 109. Sezione V - Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea Art. 44 Aree attrezzate di sosta temporanea. 1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378 del regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni devono essere dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale. 2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale. 3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. 4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni. 5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni. 6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. 7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00. Spero sia sufficiente....
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