">id="quote"> Ho raccolto i passaggi dei tuoi interventi con i quali hai voluto contestare la mia affermazione in ordine al pertinente segnale stradale da utilizzare per l'indicazione di una struttura ricettiva AREA DI SOSTA. La tua contestazione e' basata su tre principali motivazioni: - la denominazione breve «campeggio» del segnale fig. II.363 (ex art. 136 Reg, n.11); - la composizione grafica del segnale, con la presenza del simbolo della «tenda»; - la tua esperienza di camperista, che non ha mai visto una struttura ricettiva AREA DI SOSTA, la cui vicinanza sia stata indicata con il segnale citato. Se valesse la prima motivazione, il segnale non si potrebbe utilizzare neanche in vicinanza di villaggi turistici, di parchi vacanze e di tutte le altre strutture ricettive all'aria aperta che gli imprenditori turistici si sono inventati negli ultimi anni con denominazione diversa da «campeggio». Se valesse la seconda motivazione, dall'assenza del simbolo «autocaravan» sul segnale deriverebbe contemporaneamente che l'autocaravan non puo' accedere ai campeggi. E basta guardare il segnale per capirlo!id="purple"> Sulla terza motivazione, dovresti indicare al forum in quali strutture ricettive AREE DI SOSTA tu abbia avuto occasione di recarti e quali segnali stradali (se presenti) tu abbia visto per la relativa indicazione. Come ti ho precisato ancora di recente, a me interessa l'aspetto teorico/normativo, al netto delle interpretazioni applicate dalle parti coinvolte, cioe' al netto degli errori che, nel caso specifico, possa commettere l'ente proprietario della strada che intende segnalare la vicinanza di una struttura ricettiva AREA DI SOSTA. Errori che possono derivare da un'insufficiente conoscenza delle norme oppure dall'insistente diffusione di "leggende metropolitane". In definitiva, se valessero le motivazioni alla base della tua contestazione, tutte le strutture ricettive all'aria aperta diverse dai «campeggi» non potrebbero essere oggetto di segnalazione stradale di tipo "turistico". Ne' tantomeno, puoi lontanamente pensare di segnalare una struttura ricettiva AREA DI SOSTA (magari priva di ISIS, perche' non previsto in L.R. oppure aperta a tutte le tipologie di MMP) con un segnale fig. II.377 di pertinenza stradale AREA ATTREZZATA. Qui si che puoi scrivere: assurdoid="purple">. Cio' premesso, passo a dimostrare ai lettori del forum il fondamento della mia affermazione circa il pertinente ricorso al segnale fig. II.363 per indicare la vicinanza di una struttura ricettiva AREA DI SOSTA (e, piu' in generale, di qualunque struttura ricettiva all'aria aperta). La spiegazione mi risulta facile perche' ho approfondito l'argomento anche verso il passato, quando ho iniziato il 'topic' sulle
"aree per la sosta degli autocaravan"
ed ho fatto riferimento, tra l'altro, all'art. 78 del Regolamento/1959. Regolamento/1959 - Art. 78, Segnali di indicazione semplice [omissis] I segnali indicanti posti o servizi ausiliari di assistenza sono i seguenti: a) b) c) d) e) il segnale «Campeggio» (fig. 72) indica la vicinanza di un terreno per l'attendamento dei campeggiatori; f) il segnale «Terreno per rimorchi abitabili» (fig. 73) indica la vicinanza di un terreno accessibile ed autorizzato alla sosta di rimorchi abitabili; g) il segnale «Campeggio e rimorchi abitabili» (fig. 74) indica la vicinanza di un terreno autorizzato indifferentemente per l'attendamento di campeggiatori e per la sosta di rimorchi abitabili.id="green"> Nella fig. 72 e' presente il solo simbolo della «tenda», nella fig. 73 il solo simbolo del «rimorchio abitabile» e nella fig. 74 entrambi i simboli (mentre nella denominazione di quest'ultimo segnale il legislatore ha omesso le parole "terreno per"). Quindi, ante litteram, il Regolamento del 1959 conteneva gia' il segnale specifico (fig. 73) per quei "terreni" che poi sarebbero stati regolamentati come AREE DI SOSTA nelle recenti normative regionali sul turismo. In sede di passaggio al Regolamento 1992 il legislatore ha: - abolito i due segnali (figg. 72-73) con significato specifico; - mantenuto il solo segnale "cumulativo" (ex fig. 74 ---> II.363); - sostituito il colore di fondo del segnale da bluid="blue"> a marroneid="maroon">; - semplificato la denominazione in «Campeggio»; - aggiornato la descrizione con il riferimento a generiche strutture ricettive e con l'inserimento degli autocaravan (nella descrizione ma non nel segnale). In conseguenza di questa scelta semplificativa, la composizione grafica del segnale con i simboli abbinati della «tenda» e del «caravan» non ha piu' alcuna rilevanza nell'indicazione delle tipologie di MMP ammessi. Quale unica "discendenza" dai segnali figg. 72-73-74 del Reg/1959, il corrente segnale fig. II.363 puo' essere utilizzato indifferentemente per indicare: - un campeggio "puro" (riservato alle sole tende); - un'AREA DI SOSTA (accessibile a soli veicoli del tipo caravan ed autocaravan); - una generica struttura ricettiva all'aria aperta accessibile a varie tipologie di MMP (dall'AREA DI SOSTA in Toscana ai villaggi turistici, etc. etc.). Quindi, sotto l'aspetto teorico/normativo, la vicinanza di tutte le tipologie di strutture ricettive all'aria aperta dovrebbe essere indicata con il segnale fig. II.363, secondo la citata lettura "storica" del Regolamento e come precisatoqui
. Che, poi, non accada nella pratica attuazione e' un problema che si cerchera' di risolvere con il proseguimento del 'topic' #120949 e con l'eliminazione di qualche altra "leggenda metropolitana".quote:> [1]id="red"> Ai lettori del forum mi lìmito ad esporre la mia lettura delle normative (pregresse e vigenti) trascritte, con l'auspicio che possa essere spunto per eventuali autonomi approfondimenti (anche i tuoi, se ritieni). [2]id="red"> Non ho affatto dimenticato la definizione ufficiale del segnale fig. II.363, che forma oggetto del mio intervento esplicitamente "linkato". [3]id="red"> Osservo che non sono ancora riuscito a farti comprendere che io sono interessato all'aspetto teorico/normativo, al netto delle interpretazioni applicate dalle parti coinvolte (eventualmente in modo distorto). Se vuoi, puoi citare tu nel forum un'AREA DI SOSTAid="maroon"> che sia: - struttura ricettiva secondo le disposizioni della pertinente L.R.; - autorizzata dal Sindaco del comune di ubicazione, ex art. 9 Legge 135/2001 ed art. 86 R.D. 773/1931; - accessibile anche ai caravan, e la cui vicinanza risulti, purtuttavia, indicata con il segnale fig. II.377, specifico per la pertinenza stradale AREA ATTREZZATAid="blue">.Originally posted by TheDevil
Quindi, sotto l'aspetto teorico/normativo, la vicinanza di tutte le tipologie di strutture ricettive all'aria aperta dovrebbe essere indicata con il segnale fig. II.363, secondo la citata lettura "storica" del Regolamento e come precisatoqui
.Originally posted by SergioRM
... mostrami UNA area di sosta indicata dal segnale campeggio e valuterò seriamente quanto dici [1]id="red"> (tra l'altro, hai "dimenticato" la principale delle mie motivazioni: la definizione del segnale campeggio, che smonta da sola le tue contro-motivazioni. Quisquilie). [2]id="red"> ... possibile che in QUASI TRE ANNI E MEZZO tu non sia riuscito a trovare UN SOLO esempio? Possibile che tu sia ancora impantanato in una «pending search»? [3]id="red">>
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 27/12/2010 16:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ci spiace constatare sempre più di sovente da parte Sua un tono canzonatorio e irridente nei confronti di un altro Utente. Abbiamo più volte chiesto che le discussioni non scendano su un piano personale ma restino in un ambito strettamente legato ai temi dei Topic, questi argomenti sono già difficoltosi da seguire per gli Utenti senza complicarli ulteriormente con diatribe personali. Grazie per la collaborazione. Il Team di Moderazioneid="red">
quote:Risposta al messaggio di Team di Moderazione inserito in data 27/12/2010 17:28:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok. Per il resto, credo sarebbe utile ad evitare eccessive personalizzazioni che TheDevil cancellasse le numerose citazioni tratte da miei messaggi e i numerosi riferimenti (apparentemente un tantino polemici) ad essi, per ridursi a quello che sembrerebbe il suo obiettivo "non personalistico né polemico": «dimostrare ai lettori del forum il fondamento della mia affermazione circa il pertinente ricorso al segnale fig. II.363». Ovviamente è solo una sommessa proposta. Ancora auguri di buon anno a tutti!