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Sentenza Cassazione su campeggio 6/3/1992 n. 2718

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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 26/06/2007 alle: 20:09:51
Poi se Calosci ha veramente avvocati con le palle, sarebbe opportuno che ci facesse sapere cosa dicono di questa sentenza. Almeno potremo sapere il loro parere diretto e non le CAZZATE per relata refero (non controllabili) che dice di riportare Calosci. Buona lettura. Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2718 Ric. Garofalo - c. Comune de La Maddalena. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Francesco FAVARA Presidente " Pellegrino SENOFONTE Consigliere " Vincenzo BALDASSARRE " " Angelo GRIECO " " Ernesto LUPO Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GAROFALO SALVATORE, elett. dom. in Roma, piazza Cola Di Rienzo, 69, presso l'avv.to Aldo Ferretti, che lo rapp.ta e difende con l'avv.to Lamberto Oriani, giusta delega a margine del ricorso. Ricorrente contro SINDACO DEL COMUNE DE LA MADDALENA. Intimato Avverso la sentenza del Pretore di La Maddalena del 3-7-1987; Udita la relaz. svolta dal Cons. Lupo; Udito per il ric. l'Avv. Ferretti; Udito il P.M. Dr. Fabrizio Amirante che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Fatto Con ricorso al pretore di La Maddalena depositato il 17 luglio 1986 Salvatore Garofalo proponeva opposizione avverso la ordinanza - ingiunzione emessa dal sindaco dello stesso Comune che gli aveva applicato la sanzione amministrativa di L. 250.000 per non avere osservato la ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, che vieta "in tutto il territorio comunale il campeggio libero,id="red"> sia esso effettuato con attendamento, stanziamento di roulottes e campers". L'opponente ammetteva che, il 27 luglio 1985, aveva sostato con il proprio auto-caravan nel piazzale antistante il Museo Garibaldi a Caprera, trascorrendovi la notteid="red">, ma riteneva che l'ordinanza comunale n. 47 era illegittima. Costituitosi il Comune La Maddalena, il Pretore adito, con la senza depositata il 3 luglio 1987, ha rigettato la opposizione, osservando che costituisce attività di campeggio il pernottare all'interno di un camper in sosta in una zona priva di strutture che garantiscono l'approvvigionamento idoneo e lo smaltimento dei liquamiid="red">. Avverso la sentenza pretorile il Garofalo ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. id="red">id="size6"> Diritto 1. - Il ricorrente muove diverse critiche alla sentenza impugnata, che, pure se non specificano le violazioni di legge denunziate, possono essere intese come motivi del ricorso. Ciascuna di esse va, perciò, esaminata autonomamente. Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985 (il cui testo si è trascritto in narrativa) è illegittima, poiché l'art. 26 del codice stradale (a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982 n. 38) include l'auto-caravan (alias "camper") tra gli altri autoveicoli, onde la sosta di esso per consentire il riposo degli occupanti non costituisce attività di campeggio, per la quale occorrerebbe la presenza, fuori dell'auto-caravan, degli oggetti caratteristici della vita di campeggio (cosa, nel caso di specie, non accaduta). Il motivo del ricorso è infondato. L'ordinanza comunale, la cui violazione da parte del Garofalo è stata posta a fondamento della ordinanza - ingiunzione emanata nei suoi confronti, pone il divieto di campeggio libero, anche se effettuato con stanziamento di auto-caravan. Quest'ultimo viene definito dal testo vigente dell'art. 26 cod. strad. come l'"autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggi di un massimo di sette persone compreso il conducente". Tale divieto non contrasta con il citato art. 26 cod. strad., onde non sussiste il motivo di illegittimità denunziato dal ricorrente. L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo.id="red"> L'ordinanza comunale, in altri termini, pone il divieto generale dell'uso dell'autoveicolo come luogo ove stanziarsi, anche se tale divieto è espressamente formulato con riferimento ad uno specifico autoveicolo (auto-caravan) attrezzato per essere adibito all'alloggio delle persone. Non sussiste pertanto la lamentata discriminazione tra l'auto-caravan e tutti gli altri autoveicoli elencati nel citato art. 26. id="red"> 2. - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia altro motivo di illegittimità dell'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, osservando che essa vieta il campeggio in tutto il territorio comunale, mentre l'art. 4 cod. strad. consente al sindaco di vietare la circolazione dei veicoli soltanto nei centri abitati. Il motivo del ricorso è infondato. id="red">id="size6"> L'ordinanza comunale che pone il divieto di campeggio, essendo dettata dall'esigenza di tutela di interessi di carattere igienico-sanitario, trova il proprio fondamento normativo non nella disciplina della circolazione stradale, bensì nell'art. 153 del t.u. comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, che conferisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica. id="red">id="size2"> Non pertinente è pertanto il richiamo che il ricorrente fa all'art. 4 cod. strad. 3. - Con gli ultimi due motivi del ricorso si deduce che l'ordinanza comunale viola la circolare del Ministro dei lavori pubblici in data 28 marzo 1985 e si lamenta che lo stesso pretore ha accolto altri due ricorsi nella stessa materia. I due motivi sono inammissibili, perché non dedotti nell'atto di opposizione, che contiene la causa petendi del presente giudizio (cfr. Sez. un. 19 aprile 1990 n. 3271). Il contrasto della sentenza impugnata con altre sentenze dello stesso pretore è stato lamentato nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ma tale atto si pone oltre il limite temporale segnato dagli artt. 183 e 184 c.p.c., onde non può comunque contenere motivi nuovi rispetto a quelli dell'atto di opposizione. 4. - In conclusione, il ricorso per cassazione va respinto. Poiché il Comune intimato non ha svolto attività difensiva, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso a Roma l'8 febbraio 1991 UP.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 02/09/2007 alle 11:37:17
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/06/2007 alle: 23:40:44
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Poi se Calosci ha veramente avvocati con le palle, sarebbe opportuno che ci facesse sapere cosa dicono di questa sentenza. Almeno potremo sapere il loro parere diretto e non le CAZZATE per relata refero (non controllabili) che dice di riportare Calosci. >
> Beh, se si parla di cazzate... certamente le vedo in quella che si PRESUME essere l'impianto del ricorso!!! Questa è la sentenza della Cassazione ma non abbiamo qui l'impianto della struttura difensiva che ha portato a questa sentenza.!!!
quote: Diritto Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985 (il cui testo si è trascritto in narrativa) è illegittima, poiché l'art. 26 del codice stradale (a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982 n. 38) include l'auto-caravan (alias "camper") tra gli altri autoveicoli, onde la sosta di esso per consentire il riposo degli occupanti non costituisce attività di campeggio, per la quale occorrerebbe la presenza, fuori dell'auto-caravan, degli oggetti caratteristici della vita di campeggio (cosa, nel caso di specie, non accaduta). (...) 2. - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia altro motivo di illegittimità dell'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, osservando che essa vieta il campeggio in tutto il territorio comunale, mentre l'art. 4 cod. strad. consente al sindaco di vietare la circolazione dei veicoli soltanto nei centri abitati. (...) >
> Ho fatto un rapido giro di telefonate e i MIEI avvocati hanno immediatamente notato queste due frasi (DIRITTO) ovvero la sintesi di ciò che la difesa ha portato come propria tesi!!! Impostare in tal modo l'impianto difensivo offre il fianco e l'errore di base comunque era e resta nel primitivo ricorso del quale non si ha il testo ma dai cntenuti della sentenza si riesce ad evincere come fu impostato. Resto della mia idea: [b]Occorrono avvocati CON LE PALLE perché una sola parola fuori posto e si offre il fianco. Quante cause, in altro settore, ho visto vncere e quante cause ho visto perdere per analoghi motivi perché le persone hanno SBAGLIATO avvocato!!! Questa sentenza, mi spiace per il malcapitato, vale per lui. Se mi trovassi in quella situazione NON ESITEREI a ricorrere ma con gli avvocati giustiid="size6">id="red">!!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 27/06/2007 alle: 07:24:14
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Poi se Calosci ha veramente avvocati con le palle, sarebbe opportuno che ci facesse sapere cosa dicono di questa sentenza. Almeno potremo sapere il loro parere diretto e non le CAZZATE per relata refero (non controllabili) che dice di riportare Calosci. >
> Beh, se si parla di cazzate... certamente le vedo in quella che si PRESUME essere l'impianto del ricorso!!! Questa è la sentenza della Cassazione ma non abbiamo qui l'impianto della struttura difensiva che ha portato a questa sentenza.!!!
quote: Diritto Con il primo motivo il ricorrente deduce che l'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985 (il cui testo si è trascritto in narrativa) è illegittima, poiché l'art. 26 del codice stradale (a seguito delle modifiche apportatevi dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982 n. 38) include l'auto-caravan (alias "camper") tra gli altri autoveicoli, onde la sosta di esso per consentire il riposo degli occupanti non costituisce attività di campeggio, per la quale occorrerebbe la presenza, fuori dell'auto-caravan, degli oggetti caratteristici della vita di campeggio (cosa, nel caso di specie, non accaduta). (...) 2. - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia altro motivo di illegittimità dell'ordinanza comunale n. 47 del 12 luglio 1985, osservando che essa vieta il campeggio in tutto il territorio comunale, mentre l'art. 4 cod. strad. consente al sindaco di vietare la circolazione dei veicoli soltanto nei centri abitati. (...) >
> Ho fatto un rapido giro di telefonate e i MIEI avvocati hanno immediatamente notato queste due frasi (DIRITTO) ovvero la sintesi di ciò che la difesa ha portato come propria tesi!!! Impostare in tal modo l'impianto difensivo offre il fianco e l'errore di base comunque era e resta nel primitivo ricorso del quale non si ha il testo ma dai cntenuti della sentenza si riesce ad evincere come fu impostato. Resto della mia idea: [b]Occorrono avvocati CON LE PALLE perché una sola parola fuori posto e si offre il fianco. Quante cause, in altro settore, ho visto vncere e quante cause ho visto perdere per analoghi motivi perché le persone hanno SBAGLIATO avvocato!!! Questa sentenza, mi spiace per il malcapitato, vale per lui. Se mi trovassi in quella situazione NON ESITEREI a ricorrere ma con gli avvocati giustiid="size6">id="red">!!!!
>
> Anto' chiacchiere. Il ricorso che ci interessa è in punta di diritto: e' ammesso o no il campeggio=soggiorno a bordo dell'autocaravan e di qualsiasi altro autoveicolo con un divieto di campeggio? Per la Cassazione è no! E puoi avere tutti gli avvocati che vuoi. Dimmi chi sono i tuoi avvocati che e ci confrontiamo e li sputtaniamo, altro che avvocati conm le palle! Secondo me non hai chiamato proprio nessuno! Invitali nel forum discutiamo qui! Ma con tanto di evidenza così sappiamo con chi parliamo. Niente niente i tuoi avvocati fossero "tuo cuggino".
bruno b
bruno b
-
Inserito il 27/06/2007 alle: 08:59:36
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2718 Ric. Garofalo - c. Comune de La Maddalena. Così deciso a Roma l'8 febbraio 1991 Ciò che mi lascia perplesso è il fatto che in seguito è entrato in vigore il NUOVO codice della strada 30-04-1992. I fatti citati sono antecedenti addirittura alla legge Fausti del 14- 10 1991. Il tutto si riferisce ad un episodio successo nel 1985. Mi sembra roba Preistorica. Bruno.id="green">

Modificato da bruno b il 27/06/2007 alle 09:00:44
SMauro
SMauro
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Inserito il 27/06/2007 alle: 10:00:13
quote:Originally posted by bruno b
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2718 Ric. Garofalo - c. Comune de La Maddalena. Così deciso a Roma l'8 febbraio 1991 Ciò che mi lascia perplesso è il fatto che in seguito è entrato in vigore il NUOVO codice della strada 30-04-1992. I fatti citati sono antecedenti addirittura alla legge Fausti del 14- 10 1991. Il tutto si riferisce ad un episodio successo nel 1985. Mi sembra roba Preistorica. Bruno.id="green"> >
> Anche in relazione alla struttura dei mezzi. In quegli anni molti camper non avevano ad esempio il serbatoio delle grigie e permettevano di scaricare per terra. Mio suocero aveva un ARCA su 238 Fiat, non avava il serbatoi delle grigie e si scaricava tutto nei tombini (quando andava bene). Oggi è tutto molto diverso, anche se forse le conclusioni sarebbero le stesse. ciao, Mauro
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Inserito il 27/06/2007 alle: 14:06:44
quote:Originally posted by bruno b
Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2718 Ric. Garofalo - c. Comune de La Maddalena. Così deciso a Roma l'8 febbraio 1991 Ciò che mi lascia perplesso è il fatto che in seguito è entrato in vigore il NUOVO codice della strada 30-04-1992. I fatti citati sono antecedenti addirittura alla legge Fausti del 14- 10 1991. Il tutto si riferisce ad un episodio successo nel 1985. Mi sembra roba Preistorica. Bruno.id="green"> >
> Bruno ho pubblicato l'altra sentenza che afferma le stesse cose con la Fausti in vigore. Le sentenze trattano la situazione di campeggio ed affermano entrambe che la materia non c'entra nulla con il CDS, qualunque esso sia. Ti ricorso che prima della fausti nel 1982 fu approvata un'altra legge per dire più o meno le stesse cose cioè che l'autocaravan non era una tenda!
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 27/06/2007 alle: 16:48:38
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Impostare in tal modo l'impianto difensivo offre il fianco e l'errore di base comunque era e resta nel primitivo ricorso del quale non si ha il testo ma dai cntenuti della sentenza si riesce ad evincere come fu impostato. Resto della mia idea: Occorrono avvocati CON LE PALLE perché una sola parola fuori posto e si offre il fianco. Quante cause, in altro settore, ho visto vncere e quante cause ho visto perdere per analoghi motivi perché le persone hanno SBAGLIATO avvocato!!! Questa sentenza, mi spiace per il malcapitato, vale per lui. Se mi trovassi in quella situazione NON ESITEREI a ricorrere ma con gli avvocati giustiid="size6">id="red">!!!! >
> GAROFALO SALVATORE, elett. dom. in Roma, piazza Cola Di Rienzo, 69, presso l'avv.to Aldo Ferrettiid="red"> ... il quale ringrazia per la pubblicità gratuita fornitagli dal prof. Calosci. [:D][:D] Spero solo che l'avv. Ferretti non frequenti questo forum. Che forse potrebbe averne a male[:p][;)]
bruno b
bruno b
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Inserito il 27/06/2007 alle: 17:35:13
Non me ne voglia il simpatico Prof. Però leggendo sovente ciò che scrive(a volte condividendolo a volte no), mi sono costruito un'immagine tutta mia del prof. Lui parla sempre dicendo di aver subito consultato i suoi avvocati. Ma quanti avvocati ha il Prof?. E questi avvocati è mai possibile che siano sempre pronti e disponibili per ogni sua bisogna?. Pensavo che il mestiere di violinista fosse un lavoro tranquillo che non necessitasse di uno staff di esperti in leggi. Non me ne voglia prof. ma non riesco a pensare che una persona come Lei debba vivere la sua vita consultando costantemente per un motivo o per un'altro degli avvocati. Forse io vivo una vita piatta senza sussulti però le confesso che in 57 anni ho dovuto ricorrere ad un'avvocato una sola volta per le ormai banali questioni legate alle separazioni di coppia. Per il resto della mia vita questi signori li ho visti solo ai TG. Ovviamente ognuno di noi ha i suoi problemi, però avere uno staff di avvocati tutto per se mi induce a pensare che Lei viva in un mare di grane. Ovviamente questi sono fatti suoi e io ci sto solo scherzando sopra. Mi raccomando:non mi faccia scrivere da uno dei tanti avvocati che costantemente convivono con i suoi problemi. Con simpatia: Bruno. id="green">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 28/06/2007 alle: 01:09:45
quote:Originally posted by bruno b
Non me ne voglia il simpatico Prof. Però leggendo sovente ciò che scrive(a volte condividendolo a volte no), mi sono costruito un'immagine tutta mia del prof. Lui parla sempre dicendo di aver subito consultato i suoi avvocati. Ma quanti avvocati ha il Prof?. E questi avvocati è mai possibile che siano sempre pronti e disponibili per ogni sua bisogna?. Pensavo che il mestiere di violinista fosse un lavoro tranquillo che non necessitasse di uno staff di esperti in leggi. Non me ne voglia prof. ma non riesco a pensare che una persona come Lei debba vivere la sua vita consultando costantemente per un motivo o per un'altro degli avvocati. Forse io vivo una vita piatta senza sussulti però le confesso che in 57 anni ho dovuto ricorrere ad un'avvocato una sola volta per le ormai banali questioni legate alle separazioni di coppia. Per il resto della mia vita questi signori li ho visti solo ai TG. Ovviamente ognuno di noi ha i suoi problemi, però avere uno staff di avvocati tutto per se mi induce a pensare che Lei viva in un mare di grane. Ovviamente questi sono fatti suoi e io ci sto solo scherzando sopra. Mi raccomando:non mi faccia scrivere da uno dei tanti avvocati che costantemente convivono con i suoi problemi. Con simpatia: Bruno. id="green"> >
> Glia avvocat con i quali mi trovo a lavorare sono esttamente 11. Ancona 2 Bologna 2 Milano 2 Roma 3 Pesaro 1 Bari 1 La professione del musicista è tranquilla finché si suona e si studia a casa (e manco tanto dipendendo anche dai vicindi casa), ma quando si ha a che fare con contratti presso teatri, enti concertistici.... Inoltre, seguo anche il settore sotto l'aspetto sindacale. Come fanno ad essere sempre disponibili? Si chiama spesso "do ut des". Spesso proprio gli avvocati sono spiazzati da certe situazioni e normative di settorei particolari regolati sia da norme di legge risalenti anche al 1928 e successive modifiche, sia da norme regolamentari, sia da norme contrattuali che non sono certamente quelle della ben più conosciuta scuola, sia da norme regolamentari autonome delle istituzioni, ecc. ecc. ecc. Quindi mi contattano più o meno tutti i giorni e a tutte le ore. Quindi basta una semplice telefonata da parte mia o una e-mail per ottenere un rapido consulto. Sono quasi tutti studi associati presso i quali esiste sempre il VERO esperto della normativa stradale o altro.. Cia
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 28/06/2007 alle: 01:18:01
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Impostare in tal modo l'impianto difensivo offre il fianco e l'errore di base comunque era e resta nel primitivo ricorso del quale non si ha il testo ma dai cntenuti della sentenza si riesce ad evincere come fu impostato. Resto della mia idea: Occorrono avvocati CON LE PALLE perché una sola parola fuori posto e si offre il fianco. Quante cause, in altro settore, ho visto vncere e quante cause ho visto perdere per analoghi motivi perché le persone hanno SBAGLIATO avvocato!!! Questa sentenza, mi spiace per il malcapitato, vale per lui. Se mi trovassi in quella situazione NON ESITEREI a ricorrere ma con gli avvocati giustiid="size6">id="red">!!!! >
> GAROFALO SALVATORE, elett. dom. in Roma, piazza Cola Di Rienzo, 69, presso l'avv.to Aldo Ferrettiid="red"> ... il quale ringrazia per la pubblicità gratuita fornitagli dal prof. Calosci. [:D][:D] Spero solo che l'avv. Ferretti non frequenti questo forum. Che forse potrebbe averne a male[:p][;)]
>
> A casa mia si definisce un MEDICO bravo se fa guarire il paziente, ma se non lo fa guarire allora non è bravo. Uno bravo di fronte ad un tumore terminale deve dirti che non c'è nulla da fare e non dovrà curarti ma potrà attenuarti i dolori. Quell'avvocato... ha vinto o perso la causa? Rispondi TU a questa domanda. Se davvero era una causa persa in partenza avrebbe dovuto evitare di prendere soldi e consigliare l'assistito di fermarsi li. Gli avvocati con cui lavoro quando la cusa è con rischio di sconfitta troppo alto non mi seguono e io demordo. Quando si buttano in un causa mostrano davvero le PALLE (non ho mai perso un causa). Ciao
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 28/06/2007 alle: 07:24:54
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Impostare in tal modo l'impianto difensivo offre il fianco e l'errore di base comunque era e resta nel primitivo ricorso del quale non si ha il testo ma dai cntenuti della sentenza si riesce ad evincere come fu impostato. Resto della mia idea: Occorrono avvocati CON LE PALLE perché una sola parola fuori posto e si offre il fianco. Quante cause, in altro settore, ho visto vncere e quante cause ho visto perdere per analoghi motivi perché le persone hanno SBAGLIATO avvocato!!! Questa sentenza, mi spiace per il malcapitato, vale per lui. Se mi trovassi in quella situazione NON ESITEREI a ricorrere ma con gli avvocati giustiid="size6">id="red">!!!! >
> GAROFALO SALVATORE, elett. dom. in Roma, piazza Cola Di Rienzo, 69, presso l'avv.to Aldo Ferrettiid="red"> ... il quale ringrazia per la pubblicità gratuita fornitagli dal prof. Calosci. [:D][:D] Spero solo che l'avv. Ferretti non frequenti questo forum. Che forse potrebbe averne a male[:p][;)]
>
> A casa mia si definisce un MEDICO bravo se fa guarire il paziente, ma se non lo fa guarire allora non è bravo. Uno bravo di fronte ad un tumore terminale deve dirti che non c'è nulla da fare e non dovrà curarti ma potrà attenuarti i dolori. Quell'avvocato... ha vinto o perso la causa? Rispondi TU a questa domanda. Se davvero era una causa persa in partenza avrebbe dovuto evitare di prendere soldi e consigliare l'assistito di fermarsi li. Gli avvocati con cui lavoro quando la cusa è con rischio di sconfitta troppo alto non mi seguono e io demordo. Quando si buttano in un causa mostrano davvero le PALLE (non ho mai perso un causa). Ciao
>
> Non ci capisco più niente: ma non servono degli avvocati con la palle con i quali si vincolo anche le cause che si pensano perse? Sei sicuro che che le cause che non hai fatto erano perse per d'avvero? Anto' "strollichi"!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 28/06/2007 alle: 11:37:29
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Non ci capisco più niente: ma non servono degli avvocati con la palle con i quali si vincolo anche le cause che si pensano perse? Sei sicuro che che le cause che non hai fatto erano perse per d'avvero? Anto' "strollichi"! >
> Tanto per essee chiari non mi hanno volto assistere per una multa presa per aver sorpassato in curva coperta. Io sostenevo di essere restato dentro la linea di mezzeria (e non avevo testimoni) mentre la polstrada sostiene che l'avevo abbondantemente superata e invaso la corsia opposta. Un mese di sospensione della patente. Ho vinto persino quando volevano ritirarmi la patente per essere stato fotgrafato, ma non fermato, per aver superato di 40 km/h i limiti. Ho vinto nel senso che non mi hanno ritirato la patente non potendo dimostrare chi guidava la macchhina. La multa perà, con maggorazione, l'ho pagata in 2 casi su 7 e sempre ho pagato la parcella degli avvocati che era superiore alla multa stessa! Inutile parlare con te di cause e ricorsi (QUELLE CHE RITENGO SERIE) per i mondo del lavoro perché non comprendi le questioni inerenti argomenti dei quali da mesi se non anni stiamo dibattendo figuriamoci se comprendi argoment inerente il mio lavoro dei quali non sai neppure in cosa consiste. Ciao
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