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Sentenza TAR "Limitatori Altezza"

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 389
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 11:34:56
Autocaravan e autocarri >35 quintali va letto con la precisazione del CDS:

Deve dunque concludersi che il divieto di transito introdotto (oltre a quello disosta) per i soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate era dovuto alle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e,dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso).

Le questioni in questa sentenza da osservare secondo me sono invece le seguenti e sono micidiali per quanto riguarda alcuni falsi miti camperistici. Come si dice... a fare ricorsi poi si può finire a sbattere il muso:

Va preliminarmente rilevato come il provvedimento impugnato dall’odierna appellante con il ricorso di primo grado sia un atto plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea, da sé sola, a giustificarlo in punto di legittimità.
Per l’effetto, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui tale atto risulti incentrato può comportarne l’illegittimità ed il conseguente effetto annullatorio (ex multis Cons. Stato, VI, 31 luglio 2020, n. 4866: “
in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons.Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato,sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190”). Dunque, a sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di esse rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.


DELLA SERIE... BASTA CHE UN COMUNE INDIVIDUI UNA SOLA MOTIVAZIONE VALIDA E SOSTENIBILE CHE TUTTA LA SPAPPARDELLATA DI ECCEZIONI ALLE DIVERSE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA SE NE VA A CARTE QUARANTOTTO... DELLA SERIE ANCORA... CARI COMUNI MOTIVATE BENE CHE IN CDS NON PASSA IL RICORSO.

E questo che sfata un mito noto ai camperisti autocaravan autovetture e M1:

Con il terzo motivo di appello viene quindi dedotta la violazione dell’art. 185,comma primo Cod. strada per nuovamente rilevare la presunta irragionevole disparità tra autocaravan ed altri veicoli della categoria di appartenenza.
La censura non può trovare accoglimento, dovendosi necessariamente leggere l’art. 185 cit. (a mente del quale “ I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7,sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”) in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice
che, pur facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “ aventi speciale carrozzeria”, dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli (“autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”) e dunque, se del caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione. 


Siamo riusciti a farcelo dire anche dal Consiglio di Stato oltre che dalla Cassazione in diverse sentenze. Auguriamoci soltanto che come presso i GDP e TAR poi non tutti i comuni resistano nelle sedi di ordine superiore. 

Altrimenti sembra il commento alla partita di calcio sulla spiaggia di "Tre uomini e una gamba"
In conclusione... TANTO TUONO' CHE PIOVVE!

Se conoscete dove sia commentata questa sentenza ormai vecchia del 15.4.2025, in punto di diritto,  vi prego di farmelo sapere. Sono interessato a leggere un commento tecnico-legale  (ne ho già uno del mio legale di fiducia sulla portata "micidiale" di questa sentenza wink). 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 04/11/2025 alle 15:03:52
19
chorus
chorus
05/10/2006 13030
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 11:52:58
In risposta al messaggio di Anto1957 del 04/11/2025 alle 10:10:18

Quanti conoscono invece la sentenza  3235 del 15.4.2025 del Consiglio di Stato?? 
L'ho appena letta, grazie, veramente, per averla citata e ricordata.
19
chorus
chorus
05/10/2006 13030
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 12:25:00
Le sentenze vanno lette, io l'ho letta, beninteso nella versione integrale e non sulla base di un commento o di una sua estrapolazione.
Personalmente sono ancora più preoccupato di quanto non lo sia Anto1957, che ringrazio ancora una volta per averci sottoposto questa sentenza che lui, giustamente, definisce micidiale.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4711
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 16:16:17
In risposta al messaggio di Anto1957 del 04/11/2025 alle 10:10:18

Quanti conoscono invece la sentenza  3235 del 15.4.2025 del Consiglio di Stato?? 
   
Un sentito ringraziamento per la segnalazione di una sentenza del Consiglio di Stato molto interessante e, direi, risolutiva in materia di giustizia amministrativa sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione emessi ai sensi dell'art. 5/c.3 del cds.

Concordo in particolare sulla dirompente efficacia dei passaggi di seguito evidenziati:
diritto(2).PNG
diritto2(2).PNG

Soppresso da tempo il ricorso al Ministero ex art. 37/c.3 del cds, questa sentenza costituisce il "de-profundis" anche per i ricorsi al TAR, purche' l'ente proprietario della strada sia accorto nello sviluppo delle motivazioni per le proprie ordinanze.

E, d'altra parte, proprio sulle motivazioni delle ordinanze si e' espresso il MIT con la lettera prot. 381 del 28 gennaio 2011 diretta a soggetto privato, ed inoltre all'UPI ed all'ANCI:
motivazioni.PNG
 
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chorus
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05/10/2006 13030
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 17:05:30
In risposta al messaggio di chorus del 04/11/2025 alle 12:25:00

Le sentenze vanno lette, io l'ho letta, beninteso nella versione integrale e non sulla base di un commento o di una sua estrapolazione. Personalmente sono ancora più preoccupato di quanto non lo sia Anto1957, che ringrazio ancora una volta per averci sottoposto questa sentenza che lui, giustamente, definisce micidiale.
Faccio presente che con questo mio messaggio replicavo al messaggio cancellato di un altro utente 
19
chorus
chorus
05/10/2006 13030
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 17:24:03
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/11/2025 alle 16:16:17

    Un sentito ringraziamento per la segnalazione di una sentenza del Consiglio di Stato molto interessante e, direi, risolutiva in materia di giustizia amministrativa sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
emessi ai sensi dell'art. 5/c.3 del cds. Concordo in particolare sulla dirompente efficacia dei passaggi di seguito evidenziati: Soppresso da tempo il ricorso al Ministero ex art. 37/c.3 del cds, questa sentenza costituisce il de-profundis anche per i ricorsi al TAR, purche' l'ente proprietario della strada sia accorto nello sviluppo delle motivazioni per le proprie ordinanze. E, d'altra parte, proprio sulle motivazioni delle ordinanze si e' espresso il MIT con la lettera prot. 381 del 28 gennaio 2011 diretta a soggetto privato, ed inoltre all'UPI ed all'ANCI:  
...
I passaggi da te evidenziati riguardano principi procedurali di diritto amministrativo per me difficili da comprendere, nonostante questa sentenza sia scritta in un modo comprensibile anche a un non tecnico come il sottoscritto.
Ci sono altri passaggi estremamente importanti come ad esempio il seguente:
- l'art. 185 deve essere letto assieme all'art, 54, co. 1, lett. m). Ovvero cade l'uguaglianza camper = autovettura, uguaglianza molto, molto cara a noi camperisti
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 389
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 18:44:15
In risposta al messaggio di chorus del 04/11/2025 alle 17:24:03

I passaggi da te evidenziati riguardano principi procedurali di diritto amministrativo per me difficili da comprendere, nonostante questa sentenza sia scritta in un modo comprensibile anche a un non tecnico come il sottoscritto.
Ci sono altri passaggi estremamente importanti come ad esempio il seguente: - l'art. 185 deve essere letto assieme all'art, 54, co. 1, lett. m). Ovvero cade l'uguaglianza camper = autovettura, uguaglianza molto, molto cara a noi camperisti
...
L'uguaglianza era già decaduta in altre sentenze di Cassazione ad esempio la 28953 del 2024 per un parcheggio a Genova riservato ad autovetture. Anche lì si è "battuto il muso contro il muro". 

Ripeto, a volte sembra di assistere ai commenti finali alla partita di calcio sulla spiaggia in "tre uomini e una gamba" fatta dai protagonisti, sulla grandezza delle loro prestazioni nella partita... che avevano miseramente perso... 

@TheDevil
suggerisco anche la lettura della sentenza che riguarda Bari Sardo, ove  il CDS  ha declinato la richiesta di soccombenza alle spese per essere cessata materia del contendere al TAR,  che aveva disposto la compensazione. Tuttavia per confermare la compensazione delle spese tra le parti il Consiglio di Stato è entrato nel merito di motivazioni e legittimità dell'ordinanza fissando anche qui gli stessi principi della sentenza che riguarda Golfo Aranci.

Ecco i riferimenti alla sentenza: N. 00266/2025REG.PROV.COLL. N. 01384/2023 REG.RIC. pubblicata il15/01/2025.

Anche in questa sentenza si rilevano massime da Consiglio di Stato MI-CI-DIA-LI... 

 

 
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 389
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2025 alle: 18:47:56
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/11/2025 alle 16:16:17

    Un sentito ringraziamento per la segnalazione di una sentenza del Consiglio di Stato molto interessante e, direi, risolutiva in materia di giustizia amministrativa sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
emessi ai sensi dell'art. 5/c.3 del cds. Concordo in particolare sulla dirompente efficacia dei passaggi di seguito evidenziati: Soppresso da tempo il ricorso al Ministero ex art. 37/c.3 del cds, questa sentenza costituisce il de-profundis anche per i ricorsi al TAR, purche' l'ente proprietario della strada sia accorto nello sviluppo delle motivazioni per le proprie ordinanze. E, d'altra parte, proprio sulle motivazioni delle ordinanze si e' espresso il MIT con la lettera prot. 381 del 28 gennaio 2011 diretta a soggetto privato, ed inoltre all'UPI ed all'ANCI:  
...
Una botta al Ricorso Gerarchico fu dato in illo tempore, anche prima dell'abrogazione, da due sentenze del TAR Lombardia per Basiglio, che portò il MIT presso il TAR ove ebbe una sconfitta ben motivata.  

Basta conoscere le cose per farsi un'idea esatta  e per evitare di seguire sirene interessate a non far sa-pere quant'è marcio il formaggio senza sa-pere.  
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 389
Rispondi Abuso
Inserito il 05/11/2025 alle: 13:51:33
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/11/2025 alle 16:16:17

    Un sentito ringraziamento per la segnalazione di una sentenza del Consiglio di Stato molto interessante e, direi, risolutiva in materia di giustizia amministrativa sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
emessi ai sensi dell'art. 5/c.3 del cds. Concordo in particolare sulla dirompente efficacia dei passaggi di seguito evidenziati: Soppresso da tempo il ricorso al Ministero ex art. 37/c.3 del cds, questa sentenza costituisce il de-profundis anche per i ricorsi al TAR, purche' l'ente proprietario della strada sia accorto nello sviluppo delle motivazioni per le proprie ordinanze. E, d'altra parte, proprio sulle motivazioni delle ordinanze si e' espresso il MIT con la lettera prot. 381 del 28 gennaio 2011 diretta a soggetto privato, ed inoltre all'UPI ed all'ANCI:  
...
Ricordo alcune discussioni su questo argomento che segue (cartelli privi di ordinanza) che ancora oggi attecchiscono nei camperisti... risolte con citazioni di sentenze dall'Avv. Costa... della serie ... provate a non rispettare uno STOP privo di annotazione di ordinanza a tergo. Bene, il MIT con il passaggio che segue della missiva privata sostenne quanto segue, ben dopo un articolo dell'Avv. Costa dal titolo "al camperista non far sapere..." ... a chi giova?

Il MIT:

Pur non costituendo la eventuale mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza un presupposto idoneo a rendere la prescrizione inefficace, si è dell'avviso che l'esatto adempimento della norma sia un preciso dovere delle Amministrazioni proprietarie di strade, anche al fine di evitare un inutile contenzioso, caso che si verifica con frequenza e che costituisce un indubbio spreco di tempo е risorse.

Eppure diversi boccaloni ancora oggi credono a questa idiozia che il cartello privo di ordinanza sia inefficace. Bisogna voltarsi indietro agli ultimi 40 anni di disinformazione camperistica per capire perché oggi siamo odiati come camperisti né più né meno come prima della legge Fausti che con tutta evidenza non ha risolto alcunché. 
 
La verità non piace.
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