www.movimentocamperisti.com
) : - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sentenza n. 710/80 : condanna il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la quale si sosteneva che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - 24 febbraio 1988, sentenze nn. 157 e 158 : condanna il sindaco di Sestri Levante al pagamento delle spese e onorari di giudizio stabilendo che «... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta), va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus e qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravan, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico-amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)» - sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del VicePretore Onorario di Tempio Pausania - Pretura circondariale di Oristano - sentenza n. 9/99, fascicolo 117/98, cronologico 852, 26 gennaio 1999 : Condanna il comune di Cabras in quanto «… alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …". Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico che il divieto imposto dall'ordinanza sindacale n° 40/97 costituisse un generico divieto di campeggio (vedi punto 1 dell'ordinanza) in quanto accomunava le autocaravan a tende, roulottes e attrezzature simili. Allo stesso modo è altrettanto pacifico che l'autocaravan del Cappi non poggiasse sul suolo se non con le ruote. Tale ultima circostanza può essere agevolmente ricavata in considerazione del fatto che il Cappi ha dichiarato espressamente a verbale "di non aver posizionato i piedini di stazionamento" e che, né gli agenti accertatori al momento della contestazione dell'infrazione, né alcun rappresentante del Comune di Cabras nel corso del presente giudizio, ha mai contestato quanto assunto dal ricorrente. Pertanto, essendo le autocaravan disciplinate alla stessa stregua degli altri autoveicoli per quanto attiene alla circolazione (concetto in cui è ricompreso anche quello di sosta), le stesse non possono essere considerate come ordinari mezzi con i quali viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad esse non è applicabile un generico divieto di campeggio quale quello stabilito dal punto 1 dell'ordinanza sindacale n° 40/97 del Comune di Cabras» - Tribunale di Sanremo - Sentenza 20 settembre 1982 : si assolve il camperista dal reato di sosta nel porto di Sanremo perché il fatto non costituiva reato - Pretore di Orbetello Il 6 marzo 1985 - sentenza n. 19-20/84/RAC - depositata il 5 giugno 1985 : condanna il sindaco stabilendo che «... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, eccetera) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio». - Pretore di Recanati - sentenza depositata il 25 giugno 1982 : si accoglie un ricorso contro il comune di Porto Recanati dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio» - Pretore di Orbetello - 3 aprile 1994 - sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 depositata il 16 marzo 1994 : condanna il sindaco annullando l'ordinanza n. 97 del 20 aprile 1991 e stabilendo che: «... all'autocaravan ... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio». In particolare, il pretore di Orbetello invitava il comune a «servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio» - Vice Pretore Onorario di Tempio Pausania , Sezione distaccata di La Maddalena - sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. - sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro (allegato nr. 4) relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan - sentenza n. 428/2004 della Corte Costituzionale che ha confermato che la disciplina della circolazione stradale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato. - sentenza Cassazione Sez. Unite Civili del 9 gennaio 2007 , nr. 116/07 (R.G.N. 25887/02 , Ud. 16/11/06) NON RIGUARDA DIRETTAMENTE I CAMPER MA Il principio contenuto in tale sentenza (si veda allegato nr. 5) indica chiaramente che in generale il Giudice Ordinario ha giurisprudenza su controversie di tal tipo (giurisprudenza invece contestata da parte del comune di Quarto S. Elena e motivo del ricorso respito dalla sentenza riportata) e nel particolare (sentenza emessa dal Giudice Ordinario e contestata da parte del comune di Quarto S. Elena) laddove esistono parcheggi a pagamento per autoveicoli, nelle immediate vicinanze devono esistere anche parcheggi liberi e gratuiti (con esclusione di ben particolari zone). (sentenza che anche se non "camperistica" in ogni caso vale anche per i camper essendo equiparati alle autovetture) - Il GdP di Monfalcone accoglie l'opposizione di un camperista e annulla il verbale di divieto di sosta per camper emesso dalla PM di Grado (RG 494/C/06 , sentenza del 16 novembre 2007). - disposizione di archiviazione degli atti emessa dal Prefetto di Torino in data 13 novembre 2007 (prot. nr. 12407/R/04) relativa al procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Bardonecchia. Aggiungo che relativamente alle motivazioni con cui il Prefetto ha archiviato il verbale , pare quindi risulti utile citare e allegare in eventuali ricorsi la lettera del Ministero dei Trasporti datata 2 aprile 2007 (dicussa anche in questo forum) scaricabile anche dal sito del Movimento Camperisti dalla sezione download) - annullamento da parte del GdP di Savona della multa emessa dal comune di Spotorno per sosta e campeggio di camper in un pubblico parcheggio (sentenza nr. 605/08 del 17/03/2008 R.G. 1632/06 CRON 2341) - 07/01/2008 : sentenza del giudice di pace che accoglie in pieno il ricorso del camperista (sul territorio del comune di San Vincenzo vige un divieto di sosta camper) - luglio 2008 (rif della sentenza non conosciuto, da cercare/trovare) : la prefettura di Gorizia applica la direttiva del Min. Trasporti e annulla un verbale per una contravvenzione elevata nel comune di Grado. - settembre 2009 : Vinto ricorso contro il comune di Cortina d'Ampezzo , si veda inhttps://forum.camperonline.it/#...
- settembre 2009 : vinto ricorso presso il GdP di Sulmona (vedasi inhttp://www.newscamp.it/index.ph...
) - settembre 2009 : L’Amm. Comunale di Giulianova ha annullato ed archiviato per “autotutela” 6 multe (divieto di sosta ai camper in quanto consentito solo alle autovetture) emesse in data 15 agosto 2009 nel parcheggio di Lungomare Spalato (si veda inhttps://forum.camperonline.it/#...
) - 2009 : il Presidente della Regione Valle d'Aosta ha annullato una contravvenzione del comune di Gressoney SJ basandosi sulla circolare del Min Interni nr. 277 del 15/01/2008 (circ dicussa anche in questo forum) - dicembre 2009 : il GdP di Grosseto annulla una multa per divieto di sosta camper (sosta in un parcheggio riservato alle autovetture). Sentenza del 3/12/2009 R.G. nr. 2510/08 (testo scaricabile sul sito del Movimento Camperisti dalla sezione download inhttp://www.movimentocamperisti....
) id="blue">https://forum.camperonline.it/#...
Il testo della sentenza VINTA e' disponibile nella sezione download del sito del Movimento Camperisti (al linkhttp://www.movimentocamperisti....
) Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 12/09/2009 12:43:26 CHIEDO AI GESTORI DEL SITO di aprire un'apposita sezione>> Ottima idea e proposta [^] (se non erro qualcosa di simile lo avevo gia' chiesto anche io parecchi anni orsono), ma il lavoro e l'impegno e' tanto... e poi sul sito del Movimento Camperisti gia' si sta cercando di fare proprio questo (se ci fosse qualche "volontario" in piu' a collaborare) [;)] Ivanoid="blue">
http://www.newscamp.it/index.ph...
) Ivanoid="blue">http://www.tgroseto.net/13423/g...
(nrd: robe de matt ...) -http://www.comunicati-stampa.ne...
(ndr: stra-robe da matt …) -http://www.cityrumors.it/cronac...
(ndr: [:)])id="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 06/10/2009 12:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La lettura dei tre link è abbastanza interessante, approfondendo un po' le persone che li hanno pubblicati-scritti-estesi... a) un multato per giusta causa (automobilista locale) si lamenta del fatto che ha DOVUTO parcheggiare in divieto di sosta a causa dei camper brutti e cattivi...[:D] Membro di un'associazione culturale che si occupa di TUTTO (ad esempio di 'nutraceutica' qualsiasi cosa ciò possa significare...) b) che i vigili urbani nel comune di Giulianova s'inventano le interpretazioni del c.d.s. con grande fantasia! [:)] Almeno a leggere i giornalisti... c) che si è ottenuto qualcosa, nel cao specifico, perché (temo: SOLO perché) s'è mosso un consigliere dell'opposizione. Da tutto ciò scaturisce un piccolo consiglio. TUTTE LE VOLTE CHE RITENETE DI ESSERE STATI MULTATI INGIUSTAMENTE, SE POTETE, ANDATE IN COMUNE E CHIEDETE DI PARLARE CON UN CONSIGLIERE D'OPPOSIZIONE....[;)]
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 28/08/2009 10:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Ivano, ben fatto tutto questo, complimenti anche agli altri che interagiscono in questo senso. Mi farò una sorta di piccolo manuale da portare con me in camper. Non si sa mai considerato che sono assiduo frequentatore delle Dolomiti in generale e della Val di Fassa in Trentino dove a Canazei se solo transiti ti trovi i simpaticissimi vigili immediatamente alle calcagne. Sarebbe anche interessante sapere come comportarsi in presenza di un agente di PM che vuole a tutti i costi avere i suoi 10 minuti di gloria infligendoti la sanzione. Sarebbe opportuno aver chiaro cosa far inserire nel verbale al momento della famosa domanda "ha qualcosa da dichiarare", per poi avere maggior forza in presenza di ricorso. Sapere anche se il riscaldamento sia legittimo tenerlo acceso, se un generatore a norma e silenziato e comunque facente parte della dotazione iniziale del mezzo possa essere utilizzato, se un gradino elettrico rientri nelle dotazioni della sicurezza del mezzo o se possa essere motivo di farsi contestare "il campeggiare". Personalmente non credo, altrimenti i pullman turistici sarebbero contro ogni legge visto che hanno utilizzi uguali o maggiori ai nostri. Basti pensare cosa succede quando una comitiva scende e mette mano agli zaini. Saluti a tutti. Massimo Pozzan - Bolzano
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 16/12/2009 10:06:32 il presidente della Regione valle d'aosta ha annullato una contravvenzione del comune di Gressoney SJ. l'importante è che in base alla circolare 277 ha definito l'ordinanza illeggittima>> Bien ! [:)] Aggiorno il primo messaggio di questo 3D che elenca/riassume le sentenze pro-camperiste note [;)] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 20/12/2009 15:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per roblungh... Perdonami, credo stiamo tutti dalla stessa parte e preciso che non mi verrebbe mai in mente di "campeggiare" se non in un bel campeggio come tra l'altro mi piace fare, ma se la segnaletica di un Comune vieta il campeggio, questo dovrà essere sanzionabile indipendentemente che si abbia un mezzo di un tipo o di un altro. Quindi pullman, camper o autovetture dovrebbero essere sanzionati allo stesso modo e senza discriminazione. Sul riscaldamento, avendo dubbi in merito alle emissioni che sono diverse da quelle del propulsore del mezzo, chiedevo lumi ma personalmente ritengo che un riscaldatore Webasto in funzione in una autovettura, in un pullman o in un camper sia comunque un riscaldatore che funziona a prescindere dal mezzo. Idem come sopra per la sanzione. Un generatore acceso dietro le bancarelle o sotto il furgone dei salumi del mercato del paese, sotto il tavolo della premiazione della gara finale del corso di sci proprio sulle piste, credo sia comunque un generatore di corrente. Per il gradino elettrico potrei essere d'accordo in quanto eccede la normale sagoma del mezzo anche se con qualche riserva. I SUV di certe dimensioni hanno le pedane esterne fisse in corrispondenza delle porte. La funzione è la stessa. Chiedo gentilmente a te o ai lettori che vorranno aiutarmi se riuscite a darmi qualche riferimento normativo circa il divieto di utilizzo di generatore e di riscaldatore. Grazie. Massimo Pozzan - Bolzano
quote:Nota 16-6-2008 n. 50502 Richiesta delucidazioni su corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell’ambito della predisposizione delle Ordinanze da parte degli Enti locali. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, Direzione generale per la sicurezza stradale, Divisione II. Ci si riferisce alla nota a riscontro per precisare, in via preliminare, che gli enti proprietari delle strade sono tenuti al rispetto delle norme contenute negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. In particolare, qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria. Per il caso specifico si richiama l’art. 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada (Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli) che prescrive: - “ il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A... METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del Codice; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A.... METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A... METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del Codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; - il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A... TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del Codice. Le limitazioni di transito devono essere riportate sui cartelli di preavviso. I valori numerici inseriti nei segnali, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.” Pertanto i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all’articolo 118 richiamato, devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l’impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti. In mancanza l’ordinanza di limitazione di transito di cui all’articolo 118 potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria. Si è avuto modo di prendere atto di ordinanze che vietano il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza e/o massa solo per alcune categorie di utenti e/o per determinati periodi di tempo. Appare evidente come l’articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada debba essere applicato a tutte le categorie di veicoli che abbiano una determinata lunghezza, larghezza, altezza ovvero massa, e non solamente ad una singola categoria – quale ad esempio quella contemplata dall’art. 54, comma 1,lett. m), o art. 56, comma 2, lett. e), del Codice della strada. Ciò in quanto se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l’effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un’irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada. Inoltre non v’è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione. Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta l’ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di utenti per determinati periodi di tempo. Difatti, non possono essere concesse deroghe (per dimensioni o per massa) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada. Viceversa, possono essere concesse deroghe se il provvedimento di limitazione è dovuto a esigenze di circolazione stradale, nel rispetto di quanto stabilito ex lege dall’art. 6, comma 8, e dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992. Infine, l’art. 118, al comma 2, prevede che le limitazioni di transito di cui al medesimo articolo debbano essere riportate sui cartelli di preavviso. L’apposizione di tali cartelli si rende necessaria all’ultima intersezione utile, qualora le caratteristiche strutturali e geometriche della strada a valle del segnale, siano tali da non consentire il transito nel rispetto del successivo segnale prescrittivo di divieto di transito. Per quanto sopra, si invitano le associazioni in indirizzo – che leggono per conoscenza – a dare massima divulgazione della presente nota, al fine di consentire agli enti proprietari delle strade di verificare la correttezza delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza, lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni appena illustrate. Responsabilità, civili e penali, derivanti da un’eventuale attività omissiva ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale. Il direttore generale Dott. Ing. Sergio Dondolini>>
https://forum.camperonline.it/#...
, pare che in Francia si stiano ottenendo buoni risultati nei confronti dei divieti anti-camperisti (ma grazie anche all' "interessamento dei costruttori e operatori del settore, cosa che da noi purtroppo non avviene...) Ivanoid="blue">http://www.movimentocamperisti....
) Ivanoid="blue">