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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/11/2010 alle: 09:09:45
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 05/11/2010  08:55:01 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) ma questo ribadiscoid="red"> potrebbe essere il pensiero ministeriale in merito
>
> Se cosi' dovesse essere , ribadiscoid="red"> che e' bene aderire in tanti all'iniziativa "lettera ad ANFIA-APC" proposta in

https://forum.camperonline.it/#...

(perche' prevenire e' meglio che curare) Ivanoid="blue">
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 05/11/2010 alle: 23:28:28
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 05/11/2010  08:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma questo ribadisco potrebbe essere il pensiero ministeriale in merito >
> Ne dubito fortemente: il "pensiero ministeriale" non può ignorare il Codice della Strada. Molto più probabile che il giornalista abbia interpretato male, molto male, quello che è stato detto. E' comunque anche possibile un'altra chiave di lettura: il giornalista non scrive "io c'ero, ho sentito quello che Fabio Dimita ha detto e ora ve lo riferisco". La situazione è un po' diversa. In primo luogo, non mi pare di leggere nella pagina postata da zio omer alcuna affermazione di presenza, cioè il giornalista non dice "io c'ero". E poi scrive: "dalla sua accurata relazione sono emersi alcuni aspetti che valgono un approfondimento". Come fare a distinguere tra quello che Dimita ha effettivamente detto e gli "approfondimenti" giudicati opportuni dal giornalista? Se avesse messo tra virgolette quanto detto da Dimita sarebbe facile (sarebbe stato anche più corretto), ma le uniche virgolette mi sembrano quelle intorno a "area di sosta" e "parcheggio". Scrive "va ricordato", "è auspicabile", "va tenuta in debita considerazione", "va rimarcato", "occorre ricordare" ecc.; non scrive "secondo Dimita va ricordato", "Dimita auspica", "Dimita rimarca", "Dimita ricorda" ecc. Chi è che rimarca auspica e ricorda? Dimita o il giornalista? In questa situazione, è anche troppo facile pensare che lo sfondone sulle "dotazioni che consentono l'alloggio" non sia altro che un (incauto e infondato) "approfondimento" del giornalista, per il semplice motivo - scusa la ripetizione - che il Ministero non può ignorare il Codice della Strada. PS: Mi pare che IvanoPP si sia incaricato di postare i link ad altri resoconti sul convegno "Parcheggiare e campeggiare". Ne ho scorso alcuni e non ho trovato in essi lo sfondone. Onestamente non mi va di leggerli tutti (magari Ivano lo ha fatto e può correggermi) ma se davvero fosse solo uno che contiene lo sfondone, si sarebbero sbagliati tutti tranne che uno? Solo uno avrebbe colto l'autentico "pensiero ministeriale"?

Modificato da SergioRM il 05/11/2010 alle 23:41:38
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 12/11/2010 alle: 18:02:18
Archiviata multa per divieto di sosta ad Arona (per dettagli si veda in

http://www.zonacamper.it/phpbb3...

) Ivanoid="blue">
21
spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 28/11/2010 alle: 17:09:15
[:)][:)]
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auta
auta
19/12/2004 2060
Inserito il 03/12/2010 alle: 10:36:24
Bene![:D] Ciao Aura
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:27:58
Vinto ricorso contro il Comune di Corteno Golgi (BS). Vedasi in

https://forum.camperonline.it/#...

, in attesa del testo della sentenza. Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 17/01/2011 alle: 21:41:47
15
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:47:04
buongiorno siccome di recente mi hanno allontanato da un posteggio per sole "auto"anche se io ho facendo presente ai vigili che esso era deserto non davo fastidio a nessuno ma con la solita arroganza mi hanno fatto allontanare,ho letto con piacere questi post,vi chiedo nel caso l'ingombro del camper esca dalle bande di demarcazione dei posteggi sono irregolare? grazie Sergio
19
chorus
chorus
05/10/2006 12490
Inserito il 28/02/2011 alle: 11:52:44
quote:Risposta al messaggio di gnampolo inserito in data 28/02/2011  11:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un veicolo parcheggiato fuori dagli stalli o che presenta dimensioni non contenute negli stalli è in una situazione di irregolarità.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 28/02/2011 alle: 12:21:06
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 28/02/2011  11:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo , permettendomi pero' di aggiungere che le amm. locali dovrebbero mettere a disposizione anche stalli adeguati per i camper cosi' come chiaramente indicato in piu' occasione dai ministeri competenti (ma invece purtroppo non sempre, anzi raramente, avviene). Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 28/02/2011 alle 12:21:52
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gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 28/02/2011 alle: 13:44:03
aggiungo allora che nel parcheggio in esame vi erano dei posteggi per i camper.Sono stati ridisegnati con le dimensioni per autovetture e la parte eccedente in questo caso dietro disegnate strisce pedonali con che scopo non lo so ma di fatto ora appare in questo stato. Ora provo a vedere se ci stà dentro essendo del tipo furgonato,eventualmente che sanzioni prevede il cds.grazie Sergio
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 28/02/2011 alle: 16:44:00
quote:Risposta al messaggio di gnampolo inserito in data 28/02/2011  13:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) con che scopo non lo so>
> Io immagino il perche' ... camper, fora di bale [:(!] Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 27/04/2011 alle: 15:17:28
Ennesima informativa che fa riferimento alle indicazioni dei Ministeri competenti (ultima delle quali la circolare nr. 277 del 15/01/2008 del Min. Interni disponibile p.e. in

http://www.movimentocamperisti....

) emessa dagli addetti al settore : questa ennesima e' tratta dal sito web di "Polizia Locale" in

http://www.polizialocale.it/are...

:id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 25/04/11 Sono illegittime le ordinanze dei comuni che vietano il transito o la sosta solo delle autocaravan, eventualmente anche ricorrendo all'installazione di sbarre limitatrici d'altezza. Lo ha ribadito più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con numerosi pareri, in alcuni casi diffidando direttamente anche gli enti inadempienti, con principi che sono stati fatti propri anche dal Ministero dell'interno. Clicca qui per leggere l'approfondimento di Stefano Manzelli ed Enrico Santi. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Purtroppo non e' pero' possibile accedere all'approfondimento in quanto servizio riservato solo agli abbonati a pagamento Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 09/05/2011 alle: 17:09:43
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 27/04/2011  15:17:28 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)

http://www.polizialocale.it/are...

: 25/04/11 ... Clicca qui per leggere l'approfondimento di Stefano Manzelli ed Enrico Santi. (Purtroppo non e' pero' possibile accedere all'approfondimento in quanto servizio riservato solo agli abbonati a pagamento)
>
> E' stata "trovata" copia di tale approfondimento : i concetti espressi sono gli stessi di quelli della circolare nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 09/05/2011 alle 17:32:19
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 09/05/2011 alle: 21:59:35
Ciao Ivano, il 7 aprile 2011 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Tutte le ordinanze sindacali su i divieti di sosta e di transito utilizzano il suddetto articolo. Vedo che nessuno ne parla ... mi chiedo come mai?
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 09/05/2011 alle: 22:03:33
quote:Risposta al messaggio di odlaodla2 inserito in data 09/05/2011  21:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco tale sentenza, se mi dici per cortesia dove posso trovarla me la leggo ... Ivanoid="blue">
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 09/05/2011 alle: 23:00:31
Sentenza della corte costituzionale n° 115 anno 2011 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale 13 aprile 2011 sono 21 pagine. Nasce da una contestazione di una onlus alla ordinanza del sindaco di un piccolo comune del veneto,il Tar non siè limitato acondannare il comune ed annullare l'ordinanza ,ma ha posto il quesito di costituzionalità. Nella sostanza, i sindaci non possono più utilizzare le ordinanze se non per casi di "contingibilità e urgenza" Se ti necessita ho tutto il materiale che ho scaricato per una mia battaglia personale con il mio comune
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 09/05/2011 alle: 23:06:50
Nell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 è scritto : Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Si può osservare agevolmente che la frase “anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento” è posta tra due virgole. Si deve trarre da ciò la conclusione che il riferimento al rispetto dei soli principi generali dell’ordinamento riguarda i provvedimenti contingibili e urgenti e non anche le ordinanze sindacali di ordinaria amministrazione. L’estensione anche a tali atti del regime giuridico proprio degli atti contingibili e urgenti avrebbe richiesto una disposizione così formulata: “adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento “. La dizione letterale della norma implica che non è consentito alle ordinanze sindacali “ordinarie”, pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, di derogare a norme legislative vigenti, il che è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti. La Corte ha precisato, con giurisprudenza costante e consolidata, che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se “temporalmente delimitate” e nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare. La norma censurata attribuisce ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano quale esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, genericamente identificato dal legislatore nell’esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La Corte ha affermato, in varie occasioni, la necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale, posto a base dello Stato di diritto. Tale principio non consente l’assoluta indeterminatezza del potere conferito dalla legge a una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una totale libertà al soggetto o organo investito della funzione. Non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa. Le ordinanze sindacali oggetto del presente giudizio incidono, per la natura delle loro finalità, incolumità pubblica e sicurezza urbana e per i loro destinatari, le persone presenti in un dato territorio, sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati. La Costituzione italiana, ispirata ai principi fondamentali della legalità e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa essere imposta, se non in base alla legge. La riserva di legge appena richiamata ha indubbiamente carattere relativo, nel senso che lascia all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie in tutti gli ambiti non coperti dalle riserve di legge assolute, poste a presidio dei diritti di libertà, contenute negli artt. 13 e seguenti della Costituzione. Il carattere relativo della riserva de qua non relega tuttavia la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale a un prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata a un principio -valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. Secondo la giurisprudenza della Corte, costante fin dalle sue prime pronunce, l’espressione “in base alla legge”, contenuta nell’art. 23 Cost., si deve interpretare in relazione con il fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale. Questo principio implica che la legge che attribuisce a un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione. Si deve aggiungere che l’imposizione coattiva di obblighi di non fare rientra ugualmente nel concetto di “prestazione”, in quanto, imponendo l’omissione di un comportamento altrimenti riconducibile alla sfera del legalmente lecito, è anch’essa restrittiva della libertà dei cittadini, suscettibile di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare. Si deve, in conclusione, ritenere che la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualsiasi delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Si deve rilevare altresì la violazione dell’art. 97 Cost., che istituisce anch’esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata, a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell’imparzialità della pubblica amministrazione, a scrutinio di legittimità costituzionale. La linea di continuità fin qui descritta è interrotta nel caso oggetto del presente giudizio, poiché l’imparzialità dell’amministrazione non è garantita ab initio da una legge posta a fondamento, formale e contenutistico, del potere sindacale di ordinanza. L’assenza di limiti, che non siano genericamente finalistici, non consente pertanto che l’imparzialità dell’agire amministrativo trovi, in via generale e preventiva, fondamento effettivo, ancorché non dettagliato, nella legge. Per le ragioni esposte, la norma censurata viola anche l’art. 97, primo comma, della Costituzione. L’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all’autorità amministrativa, nella specie rappresentata dai sindaci, restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili a una matrice legislativa unitaria. Anna Teresa Paciotti Tags: Diritto costituzionale
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 09/05/2011 alle: 23:07:31
quote:Risposta al messaggio di odlaodla2 inserito in data 09/05/2011  23:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si grazie. Ti mando una email privata cosi' mi puoi rispondere inviandomi l'allegato Ivanoid="blue">
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 09/05/2011 alle: 23:12:52
Sentenza corte costituzionale 115 anno 2011 file:///C:/Documents%20and%20Settings/y/Documenti/115%20con%20pubblicazione%20sulla%20gazz%20uff.htm
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