quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 20/10/2011 20:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ovvero : id="blue"> MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 8 Prot. n. 1026 Roma, 17 luglio 2006 OGGETTO: Esposto presentato ... per la rimozione dei limitatori d’altezza e segnaletica illegittima posta a ... In merito all’esposto in oggetto, indirizzato anche a codesta Amministrazione, si riferisce quanto segue. In via preliminare, per quanto concerne la presenza delle sbarre limitatrici presenti - come da fotografie allegate all’esposto - si richiama il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 35 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285). In dettaglio, l’installazione di barre limitatrici d’altezza, definite arbitrariamente quali "manufatti stradali", non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all’art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’art. 61 del Codice, e non nel modo surrettizio qui segnalato. Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall’art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall’art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l’installazione di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. A tal riguardo, inoltre, è opportuno puntualizzare come, nella fattispecie in esame, non vi sia connessione logica tra la dimensione in pianta del veicolo e la sua altezza; difatti verrebbe impedito l’accesso anche ad una autovettura - anche di dimensione ridotte - che trasporta sul tettuccio un qualsiasi carico consentito entro le sagome legali (per es. una bicicletta). Inoltre, l’apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc. Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000 , ai sensi dell’art. 35 c. 1 del Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione"), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale. Tra l’altro, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in esercizio delle suddette barre ricadono sul comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, potendosi inoltre configurare l’ipotesi di danno erariale per eventuali risarcimenti di danni da questa disposto. Per quanto riguarda la segnaletica stradale apposta relativa al solo divieto di sosta per le autocaravan, presente in località ..., si puntualizza quanto segue: L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art. 185 c. 3). È vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c. 1 lett. f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h)). Da quanto sopra esposto si deduce che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo. A tale riguardo si richiama ancora quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 , in particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti"), dove si pone l’accento espressamente sulle ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. Pertanto, in merito a quanto suesposto si invita il Comune a verificare la coerenza dei provvedimenti emanati in proposito rispetto alle norme richiamate e, se del caso, provvedere al conseguente adeguamento della segnaletica installata. Per quanto riguarda la segnaletica stradale indicante il divieto di sosta per autocarri e autocaravan - ovvero solamente autocaravan - in via preliminare si fa presente che dalla documentazione fotografica allegata all’esposto in oggetto emerge una irregolarità formale in quanto priva sul retro dei dati della ordinanza istitutiva e delle altre informazioni di cui all’art. 77 , comma 7, del DPR 495/92. Per quanto concerne la legittimità sostanziale della stessa, l’Ufficio scrivente si riserva di esprimere eventuali valutazioni fin quando non avrà preso visione dell’ordinanza istitutiva nonché del verbale di installazione che, si ricorda, deve contenere le indicazioni contenute nel documento in allegato. Si ritiene comunque utile osservare che la segnaletica in esame per come realizzata, appare oltremodo singolare, in quanto sembrerebbe consentire la sosta a veicoli di massa e sagoma di gran lunga superiori, tipo autoarticolati, autotreni, autobus, ecc. Pertanto si richiede, in tempi brevi; la trasmissione dell’Ordinanza e/o delle ordinanze relative alle segnaletiche stradali in oggetto, al fine di consentire a questa Amministrazione una più compiuta valutazione dell’esposto. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini Ho anche gia' aggiornato anche il primo msg del topic inserendo anche tale nota Ministeriale Ivanoid="blue">
http://www.piemmenews.it/index....
Discussa in Discussa inhttps://forum.camperonline.it/#...
Bene anche xche' e' una ennesima conferma di quanto gia' precedentemente e chiaramente indicato in piu' occasioni dai Ministeri competenti Ivanoid="blue">https://forum.camperonline.it/#...
id="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 07/07/2012 16:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vedo che non ha compreso il senso del mio intervento ma credo che gli altri lettori lo abbiano compreso, glielo ripeto in modo diretto e che possa comprenderlo anche lei. Quando su un tema dibattuto in diritto si effettuano disquisizioni, si citano sia le massime e la giurisprudenza a favore sia le massime e la giurisprudenza contraria al fine di individuare, ove possibile, come utilizzare le prime e contrastare le seconde ove l'opponente le utilizzi in giudizio. Questa è fare informazione corretta. Il voler concentrare il lettore tramite la pubblicazione solo delle massime a favore è un metodo fuorviante per chi non essendo esperto di materie giuridiche legge questo forum e poi orienta i propri comportamenti sulle versioni limitate che si propalano. Quindi ove lei comprendesse quanto sopra e continuasse ad illustrare e pubblicare solo le sentenze a favore, si potrebbe anche concludere che il suo principale interesse non è informare, ma fuorviare. P.S. non so a quali altri forum si riferisce. Può indicarlo qui per favore?
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 07/07/2012 18:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto e concordo a pieno .... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
quote:- sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza ha nulla a che vedere con il camperismo e art 185 CdS >> La sentenza in questione contiene i seguenti principi nell'esame dei motivi di ricorso e nei motivi della decisione. La Cassazione ritiene infondata la motivazione del GDP e del camperista ricorrente che ha indicato avere le autocaravan i serbatoi di raccolta quindi non essere pericolose dando ragione invece ai motivi di difesa del Comune di Numana e indicando chiaramente che ciò che è idoneo o non idoneo a creare il rischio paventato dal comune non è la presenza dei serbatoi ma L'USO ABITATIVO DEL MEZZO Questo passaggio avalla il divieto di uso a fini abitativi del mezzo fuori da strutture ricettive in base alle norme invocate dal comune di Numana (ambientali, antinquinamento).
quote:- sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza ha nulla a che vedere con il camperismo e art 185 CdS - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza ha nulla a che vedere con l' ATTUALE art 185 CdS >> Le sentenze sono consequenziali nel senso che quella più recente del 1996 richiama la definizione di campeggio della sentenza del 1992 ma in più riprende e commenta nelle motivazioni la legge Fausti. Una delle due si riferisce al parcheggio di Caprera, liberamente accessibile al pubblico, all'epoca, posto innanzi alla Casa di Garibaldi, quindi si tratta di STRADA per il CDS. E' falso quindi che si tratti in entrambe le sentenze di suoli privati. La sentenza del 1996 ha indicato chiaramente che il CDS non si occupa di campeggio delle persone e che campeggio significa vivere nel veicolo in sosta, adibire il veicolo a propria dimora. Il passaggio sulla Legge Fausti commenta lo stesso testo dell'art. 185 comma 2 e pertanto la sentenza del 1996 e quella del 1992 sono entrambe applicabili come fondamentale precedente di Cassazione per definire cosa si intende per campeggio per il semplice e niente affatto trascurabile particolare che la Corte di Cassazione svolge la funzione Nomofilattica e a questa sua funzione soggiace anche l'apparato Statale.
quote:CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. ... Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, «se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo», non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato. >> L'ultima sentenza (in realtà ve ne sono altre due nello stesso senso) riguarda un ricorso perso da un camperista con il patrocinio di una nota associazione di campeggiatori.
quote:- sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper. >> Alla Corte di Cassazione è assegnata la funzione di nomofilachia dalla legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12, art. 65). Come chiaramente indicato dall'art. 65 del Regio Decreto citato, la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando la giurisdizione in senso stretto, dall’altro fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza. E' semmai il ministero a doversi uniformare alla Cassazione. La Suprema Corte ha dato quindi alcuni principi nella sentenza 11278 anzi citata, mi limito ad indicarne 2: 1) Autocaravan e autovetture sono diverse perché proprio l'art. 185 prevede che nei parcheggi a pagamento pagano tariffe diverse, dunque i due veicoli sono diversi; 2) Il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O... (quindi Categorie di utenti e per motivi di igiene)
quote:- sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del VicePretore Onorario di Tempio Pausania - Pretura circondariale di Oristano - sentenza n. 9/99, fascicolo 117/98, cronologico 852, 26 gennaio 1999 : >> Coeve a queste, due altre sentenze sono di segno contrario: Sentenza nr. 77/1998 Pretore di Nuoro del 29/4/1998 depositata il 15/6/1998 Sentenza nr. 59/1998 Pretore di Nuoro del 24/2/1998. I camperisti hanno preso una multa, hanno fatto ricorso e il Pretore ha rigettato il loro ricorso.
quote:- Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sentenza n. 710/80 : condanna il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la quale si sosteneva che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiareid="red"> - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - 24 febbraio 1988, sentenze nn. 157 e 158 : condanna il sindaco di Sestri Levante al pagamento delle spese e onorari di giudizio stabilendo che «... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazioneid="red"> stradale (compresa la sosta), va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus e qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti>> Queste due sentenze anticipano solo un concetto ovvio. L'autocaravan in quanto veicolo ha diritto di circolazione e sosta (il veicolo). E "il sostare" del veicolo non equivale certamente "al campeggiare delle persone" purché ovviamente il veicolo non ospiti a bordo le persone che hanno adibito a dimora il veicolo in sosta perché per le altre sentenze della Cassazion del 1992 e del 1996, successive alle due sentenze del TAR, questa seconda azione è campeggiare. Ergo le due sentenze del TAR sono superate dalle massime di Cassazione sulla nozione di campeggio. Di queste due sentenze TAR però si conoscono solo gli stralci riportati. Per commentare le sentenze andrebbe visto il testo integrale che prego l'autore di questa discussione di pubblicare. Potremmo rilevare, io credo, che il TAR non si sia espresso con i termini "il sostare" "il campeggiare". Esercizio di spersonalizzare i verbi che potrebbe essere intervenuto successivamente.
quote:Pretore di Orbetello Il 6 marzo 1985 - sentenza n. 19-20/84/RAC - depositata il 5 giugno 1985 : condanna il sindaco stabilendo che «... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, eccetera) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio». - Pretore di Recanati - sentenza depositata il 25 giugno 1982 : si accoglie un ricorso contro il comune di Porto Recanati dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio» - Pretore di Orbetello - 3 aprile 1994 - sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 depositata il 16 marzo 1994 : condanna il sindaco annullando l'ordinanza n. 97 del 20 aprile 1991 (1)id="red">e stabilendo che: «... all'autocaravan ... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio». In particolare, il pretore di Orbetello invitava il comune a «servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio»>> Queste tre vecchie sentenze sono superate dalle due sentenze di Cassazione 6574/1996 e 2718/1992 che hanno data una esatta definizione di "campeggio" che consiste nel vivere nel veicolo in sosta adibendolo a propria dimora. Inoltre la questione "dotazione serbatoi" è smentita dalle Sentenza di Cassazione sent. 21173/06 e 23503/06 nelle quali la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: La Cassazione ritiene infondata la motivazione del GDP e del camperista ricorrente che ha indicato avere le autocaravan i serbatoi di raccolta quindi non essere pericolose dando ragione invece ai motivi di difesa del Comune di Numana e indicando chiaramente che ciò che è idoneo o non idoneo a creare il rischio paventato dal comune non è la presenza dei serbatoi ma L'USO ABITATIVO DEL MEZZO id="red"> (1) il riporto della sentenza risulta poi errato perché il Pretore non può aver annullato l'ordinanza, semmai annullato il verbale posto che non è un Giudice Amministrativo. Risulta infatti che il Comune di Orbetello nel tempo ha reiterato altre ordinanze e risultano anche ricorsi rigettati dal GDP di Orbetello in epoca recente.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 25/07/2012 12:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:- sentenza n. 428/2004 della Corte Costituzionale che ha confermato che la disciplina della circolazione stradaleid="red"> è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.>> L'uso abitativo del veicolo non rientra nel concetto di circolazione che secondo l'art.3 CDS comma 1 nr. 9 significa: Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada). L'uso abitativo è attività di campeggio delle persone e la regolamentazione del campeggio è di competenza Regionale.
quote: CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 22 luglio 1996, n. 6574 Pres. Senofonte - Est. Luccioli - P.M. Delli Priscoli (conf.) - Ric. Radoni (avv. Valenti Stocco) - c. Comune Auronzo di Cadore (avv.ti Tentori Montalto e Ronzon) Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di «campeggio», il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposoid="red">, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla regione ai sensi dell'art. 117 Cost.id="red">>> Sul punto "competenza regionale in tema di turismo" c'è stata di recente sentenza della Corte Costituzionale:
quote:SENTENZA N. 80 ANNO 2012 CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI >> che ha affermato, tra gli altri, questo principio:
quote:6.2.— L’art. 2 (della legge statale contestata dalle regioni ricorrenti Toscana, Puglia e Veneto, ndr) contiene i «princìpi sulla produzione del diritto in materia turistica» e pone le condizioni per l’intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che, pur nell’intenzione di adeguare la normativa ai princìpi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. ... Per quanto sopra detto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 è ammissibile e fondataid="red">, per violazioneid="red"> degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117id="red">, quarto comma, Cost.>> Quindi se la competenza statale è piena sulla circolazione, in materia turistica legifera la regione.
quote:- settembre 2009 : L’Amm. Comunale di Giulianova ha annullato ed archiviato per “autotutela” 6 multe (divieto di sosta ai camper in quanto consentito solo alle autovetture) emesse in data 15 agosto 2009 nel parcheggio di Lungomare Spalato (si veda in> Nel link sopra, potete leggere che la notizia, sotto lo stretto profilo giuridico, è la seguente:https://forum.camperonline.it/#...
)>
quote:GIULIANOVA - Saranno annullate le multe ai camperisti. Il comandante della Polizia municipale xxxxxxx, un mese dopo che erano state effettuate le multe nel parcheggio antistante La Playa sul lungomare Spalato, ha comunicato all’avvocato xxxxxxxxx, legale dei camperisti, che «al solo fine di evitare un contenzioso il cui esito potrebbe risolversi in senso sfavorevole per il Comune di Giulianova, a causa dell’impossibilità di esibire in giudizio l’ordinanza di riferimento, id="red">quindi con un probabile aggravio di costi, si comunica che sarà presentata al Prefetto richiesta di archiviazione in autotutela dei verbali emessi in data 15 agosto e relativi alla sosta di autocaravan nell’area di parcheggio riservata alle sole autovetture, sita in prossimità dell’accesso del porto»>> Avete letto bene... « a causa dell’impossibilità di esibire in giudizio l’ordinanza di riferimento..»id="red"> Quindi questa notizia è una non notizia. Non c'era l'ordinanza... di cosa parliamo?
quote:- giugno 2011 : Con ordinanza n. 14014 depositata il 25 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto nel maggio 2009 contro l’illegittimità dell’ordinanza n. 336/2005 con la quale il Comune di Grosio vietava il transito alle autocaravan nella zona oggetto di accertamento.id="red">>> La notizia corretta è la seguente tratta da www.***********************.it/
quote:La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del camperista e con l’ordinanza n. 14014/2011 così pronunciava: “alle articolate deduzioni dell’appellante sulla illegittimità dell’ordinanza impositiva del divieto di transito...il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che “l’ordinanza appare in sé legittima e ben motivata” e con il generico e criptico rilievo che “nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale”(salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile”). Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione”. Così concludendo la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Sondrio che dovrà nuovamente pronunciarsi in merito alla riforma della sentenza del Giudice di pace di Tiranoid="red">.>> Ovvero la Cassazione ha rimandato la causa al Tribunale di Sondrio. Non è detto che il tribunale accolga il ricorso del camperista. Potrebbe motivare meglio la sentenza di rigetto perché questo è il motivo (la motivazione) per la quale la Cassazione ha RINVIATO, non ACCOLTO il ricorso. P.S. Per parte mia ho citato la fonte, ma ci vengono degli asterischi. Penso si sia capito il riferimento cui rimando per approfondimenti.