quote:Originally posted by IvanoPP La segnaletica e' la "solita" ...id="blue">>> Grazie. E' certamente degno di nota (e meritevole di evidenziazione) che l'organo accertatore abbia archiviato la tua presunta infrazione con un provvedimento diretto di autotutela. La "composizione" segnaletica e' invero obbrobriosa e, compatibilmente con il poco tempo che mi trovo a disposizione, provero' ad interpellare gli utenti di un altro forum in un tentativo di recupero delle ordinanze, che risulta piu' laborioso di quanto potessi immaginare.
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agosto 2012 : annullata l'ordinanza di divieto di sosta camper su tutto il territorio comunale emessa dall'amministrazione di Rodano (MI) Ivano PS: Maurizio puoi cortesemente farmi avere via email il decreto del MIT in modo tale da archiviarlo sul sito del MCid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/10/2012 09:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>bentornato ivano non ti avevo piu' letto, sono contento sei una pietra miliare, enzo
quote:Risposta al messaggio di nessunooo inserito in data 18/10/2012 20:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io. Se i camper si limitano alla sosta siamo nel CDS, è un veicolo. E deve sempre essere ammessa la sosta del veicolo, specie di un residente. Il tema è l'uso per soggiorno fuori da strutture ricettive all'aperto autorizzate dalle Leggi Regionali che è fuori dal CDS. Qui il CDS non c'entra più e il veicolo non c'entra. Se c'è un'ordinanza di divieto di campeggio puoi essere a bordo di una roulotte di un camper, con il sacco a pelo, sotto una tenda da campeggio, non fa differenza perché non cambia l'azione che fai (soggiorno) e sono tutte azioni fuori dal CDS. Il soggiorno di turisti all'aria aperta non rientra nel CDS. La questione sta proprio così ed è più semplice di quello che ti fanno credere. Non hai più diritti di un roulottista. P.S. Poi possiamo discutere di categorie di veicoli e dimostrare che sono descritte negli art. 47 comma 1 e 48 e successivi e non M1 che vale solo per la motorizzazione ma non per le norme sulla circolazione. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 27/07/2012 22:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ... ovvero la Cassazione ha rimandato la causa al Tribunale di Sondrio. Non è detto che il tribunale accolga il ricorso del camperistaid="red"> >> Accolto : il 17 agosto 2012 il Tribunale di Sondrio ha annullato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006 Ivano id="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 22/10/2012 17:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:: «...la difesa dell’appellante...ha depositato nota con allegata l’ordinanza n. 514 in data 04.06.2012 con la quale il Comune di Grosio ha revocato l’ordinanza n. 366/2005 sulla cui illegittimità si fondava (e si fonda) l’opposizione proposta dallo stesso omissis per privacy avverso il verbale di accertamento n. 130/2006 del 21.10.2006. Ritiene questo Giudice che il venir meno dell’ordinanza n. 366/2005, che costituisce atto presupposto del verbale di accertamento oggetto della presente impugnazione, non possa che comportare la caducazione anche del verbale di accertamento oggetto di impugnazione che in detta ordinanza trovava il proprio fondamento. La richiesta di annullamento del verbale di accertamento avanzata da parte opponente deve, pertanto, essere accolta..>> Mi pare siamo di fronte ad un nuovo caso di cose non chiare: se il comune non avesse revocato l'ordinanza? Attenzione poi a distinguere la motivazione del giudice dalle richieste della parte ricorrente. Per favore fateci attenzione. Spesso (in generale non per questo caso specifico) sono proposte frammischiate e il lettore può cadere nell'errore di considerare i commenti come parte della sentenza. Per favore fate attenzione a ciò che leggete. Diamo le informazioni complete e possibilmente, capisco che è un problema quando si parla di divieti e si deve scrivere a lettori quali i camperisti, esaustive sotto ogni aspetto. Grazie. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:seid="red"> il comune non avesse revocato l'ordinanza ? >> “se”id="red"> mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola [:D] Scherzi a parte, considerato che : - la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso - l’ordinanza e’ stata revocata (giustamente in quanto illegittima, “se” il comune non l’avesse revocata significherebbe che le cartebollate servono a poco quindi non rimarrebbe altro che usare il flessibile xxx) - il tribunale ha annullato la multa direi che non c’e altro da aggiungere (a meno di non voler fare inutili polemiche) Direi anche che pare proprio non gliene vada bene una: - sia che le amm. comunali annullino in autotutela multe palesemente sbagliate - sia che intervenga a favore il Ministero dei Trasporti - sia che intervenga a favore la Corte di Cassazione - sia che le ordinanze illegittime vengano revocate dalle amm. comunali - sia che il Giudice annulli le multe “contento” lei … Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 26/10/2012 09:58:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Guarda che la sentenza è scritta in italiano:
quote:Ritiene questo Giudice che il venir meno dell’ordinanza n. 366/2005, che costituisce atto presupposto del verbale di accertamento oggetto della presente impugnazione, non possa che comportare la caducazione anche del verbale di accertamento oggetto di impugnazione che in detta ordinanza trovava il proprio fondamento.id="red">>> Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
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Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/12/2012 14:46:48 (> La parte in rosso è una tua libera interpretazione in quanto né nel ricorso né nella nota della Prefettura risulta, salvo errore, eplicitato il concetto in rosso che hai aggiunto tu. Ti invito a indicare in quale delle immagini postate dal camperista vittorioso risulti che la Prefettura abbia espresso questo concetto che indichi tu. Nel caso specifico si può indicare, al massimo, che l'autocaravan >35. qli non è stato ritenuto dalla Prefettura un veicolo soggetto a quei limiti imposti. La ragione dell'accoglimento, potrebbe essere una diversa considerazione sul termine "autoveicoli" ed "altri usi" di cui alla lettera "G" dell'art. 142. Ma questa discussione, se va avanti, l'affronteremo nella discussione specifica. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.Visualizza messaggio in nuova finestra
)ottobre 2012 : vinto ricorso per multa per limiti di velocità per camper over 35 ql (in quanto i camper sono soggetti alla stessa disciplina delle autovetture in quanto entrambi i veicoli appartengono alla stessa categoria M1) id="red"> Vedasi inhttps://forum.camperonline.it/#...
Ivano >
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 15/12/2012 15:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra) La parte in rosso è una tua libera interpretazione>> L’art 47 CdS classifica i veicoli indicando che gli autoveicoli (g) appartenenti alla categoria M1 sono veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (ovvero il dato di fatto e' che la categoria M1 comprende sia le autovetture che i camper). Invece a parer mio si puo' considerare "libera interpretazione" il suo scritto. Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/12/2012 15:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma nell'art. 142 non è citata la categoria M1 e l'art. 54 che disciplina gli autoveicoli non indica categorie internazionali. Mentre nell'art. 172 il CDS stesso indica espressamente la categoria M1. Questo significa che quando il CDS ha voluto distinguere lo ha fatto e che l'art. 142 non può dunque essere interpretato avendo a riferimento le categorie internazionali. Non ti viene il sospetto che nel CDS quando si parla di "autocaravan" ci si riferisce alla definizione dell'art. 54, quando si parla di "autoveicoli" a tutti gli autoveicoli dell'art. 54, e quando invece il CDS cita la categoria M1 allora si che fa rifermento al comma due dell'art. 47? Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 15/12/2012 16:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lei e' impossibile... la sua interpretazione deve essere quella unica e vera ? [V] Io invece la penso diversamente in base a quanto leggo nel CdS, p.e. : Se non esistesse l’art 47 CdS (che classifica i veicoli, indicando che gli autoveicoli, comprendenti sia le autovetture che i camper, appartengono alla categoria M1) non potrebbe esistere l’art. 54 (che descrive gli autoveicoli). Quindi facendo riferimento all’art. 54 CdS non si puo’ fare a meno di fare riferimento ANCHE all’art. 47. Ovvero (logicamente e ovviamente e chiaramente, ma prob non per tutti...) : - i veicoli (art 47) comprendono gli autoveicoli appartenenti alla categoria M1 (art 54) - gli autoveicoli appartenenti alla categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) comprendono sia le autovetture che i camper Ivano PS: facendo dei paragoni, pur di fare un "dispetto" al sua moglie lei si taglierebbe i cabasisi [:D] id="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/12/2012 16:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sono scelto "il mestiere difficile" di aprire gli occhi a chi in questo forum va dietro a teorie infondate cercando di dare un punto di vista critico e una obiettiva lettura della norma, anche se non corrisponde ai propri desideri. Ma almeno un effetto positivo credo di portarlo: il confronto aiuterà il lettore a prepararsi a possibili controdeduzioni. Credere che sia tutto facile come mi pare vuoi dire tu porta a disillusioni. Per tornare al discorso "autoveicoli", "M1" a me risulta abbastanza chiaro che regolando il CDS questioni legate a CIRCOLAZIONE e a OMOLOGAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTI di veicoli, per regolare le prime adotti proprie classificazioni (47 comma 1 e art. successivi) non essendo la circolazione oggetto di normativa europea omogeneizzata e per le seconde invece faccia riferimento alle categorie internazionali (art. 47 comma 2) essendo invece omologate le norme europee in materia di OMOLOGAZIONE dei veicoli negli stati membri. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 15/12/2012 16:38:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Mi sono scelto "il mestiere difficile" di aprire gli occhi>> Un nuovo savonarola ... [:D] Liberissimo di pensarla e fare come crede, altri (tra cui anche dei Giudici, vedasi ricorsi raccolti in questo topics) invece la pensano e fanno diversamente Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/12/2012 19:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non tutti. Come ho commentato, nei post precedenti e punto per punto, baste LEGGERE I MIEI INTERVENTI. Sei tu che non le comprendi, dai letture distorte di diverse sentenze le quali non chiariscono mai completamente la situazione, per come tu la dai per certa e tutte le sentenze di Cassazione fino ad ora hanno dato torto alle tue tesi. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 15/12/2012 20:17:59 (> Le sentenze di cassazione note che direi centrano poco (nulla...) con la condizione di sosta/campeggio indicata dall'art. 185 del CdS e dei relativi ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper sono citate in fondo al primo messaggio di questo topic. Per il resto, e' inutile continuare a perdere tempo con chi proprio non vuole capire (o fa finta di non capire) xche' lei e' una "vita" che continua a sostenere erroneamente che i camper non sono soggetti alla stessa disciplina delle autovetture pur se entrambi i veicoli appartengono alla stessa categoria M1 , erroneamente perche' i ricorsi vinti le danno torto cosi' come p.e. quello del dicembre 2009, vinto pur volendolo perdere (robe de matt...), quando il GdP di Grosseto ha annullato una multa per divieto di sosta camper (sosta in un parcheggio riservato alle autovetture) con sentenza del 3/12/2009 R.G. nr. 2510/08 (testo scaricabile inVisualizza messaggio in nuova finestra
) tutte le sentenze di Cassazione fino ad ora hanno dato torto alle tue tesi.>
http://www.movimentocamperisti....
e se ne era discusso anche inhttps://forum.camperonline.it/t...
le "ricorda" qualcosa ? Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 15/12/2012 22:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Le categorie valide ai fini della circolazione sono quelle del comma 1 art. 47 e 54 per gli autoveicoli, d'altra parte anche l'art. 142 si esprime così:
quote:3. Le seguenti categorie di veicoliid="red"> non possono superare le velocità sottoindicate: a) ciclomotoriid="red">: 45 km/h; b) autoveicoliid="red"> o motoveicoliid="red"> utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; c) macchine agricole e macchine operatriciid="red">: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; d) quadricicliid="red">: 80 km/h fuori dei centri abitati; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f) autobusid="red"> e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; i) autocarri id="red">di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; l) mezzi d'operaid="red"> quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati, 60 km/h fuori dei centri abitati >> Non cita mai M1 M2 etc. in tema di circolazione. E come si vede lo stesso CDS fa riferimento a "categorie di veicoli"id="red"> sia per indicare le categorie del comma 1 dell'art. 47 sia per indicare singole categorie di autoveicoli definite nell'art. 54 quali ad esempio AUTOBUS, AUTOCARRIid="red"> e MEZZI D'OPERAid="red">. Le sentenze di Cassazione le ho già commentate nelle pagine precedenti e sono tutte sfavorevoli. Inutile volerle rigirare. Ben tre volte la Cassazione ha dato torto al camperista ricorrente in tema di divieto di sosta e in due di queste occasioni gli avvocati messi in campo erano di due note associazioni. Siamo poi in attesa di due questioni che non hanno ancora avuto fine, andate oltre il Giudice di Pace. Poi ne parliamo quando sono finite. Infine si fa pubblicità di quei pochi ricorsi "vinti" ma non di quelli NON VINTI. Tutto questo voler edulcorare le questioni è pericoloso per i camperisti. Li induce in errore e le conseguenze non le paghi tu. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.