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Sentenze favorevoli ai camperisti

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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 27/06/2007 alle: 14:43:24
Si prega di pubblicare qui tutte le sentenze che trovate a favore dei camepristi, sentenze integrali possibilimente perché di chiacchiere in girno se ne leggono tante e fuori luogo. Quindi solo sentenze chiare cristalline sui temi che ci occupano.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 28/06/2007 alle 23:54:18
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 28/06/2007 alle: 09:20:37
Zero?id="red">id="size3"> Non è possibile. Qualche sentenza favorevole ci deve essere per forza. Vabbè. Appena ho un po' di tempo, cerco di postarne qualcuna.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 29/06/2007 alle: 09:54:41
Spero che una sara' la mia di spotorno [:)] Aggiungo che, a parer mio, di ricorsi "camperistici" ne sono stati fatti (e se ne fanno) pochi perche' il piu' delle volte "conviene" pagare la multa che non andare a "impegolarsi" nell'iter del ricorso con tutte le relative conseguenze (denaro speso e quindi ripeto che il piu' delle volte "conviene" pagare la multa e prob si spende di meno, tempo da dedicare, "smarronature", ...), e questo le amm. comunali lo sanno e ci "marciano"... E poi anche xche' il camper e' giustamente uno svago e non deve essere un "rompimento" nel rincorrere e cercare di comprendere le nostre "strane" leggi, normative e relative ordinanze anti-camperiste delle amm. comunali. Cmq, "uppo" anche io perche' l'avere a disposizione sentenze con esito favorevole per i camperisti sarebbe buona cosa (ricordo che una iniziativa simile l'avevo gia' proposta io in passato ma con "pessimi" risultati)id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 29/06/2007 alle: 21:08:21
quote:Originally posted by IvanoPP
[blue]Spero che una sara' la mia di spotorno [:)] Aggiungo che, a parer mio, di ricorsi "camperistici" ne sono stati fatti (e se ne fanno) pochi ... >
> E quei pochi che si sono fatti fino in fondo si sono pure persi ... [:D]
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 29/06/2007 alle: 22:57:40
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoPP
Spero che una sara' la mia di spotorno [:)] Aggiungo che, a parer mio, di ricorsi "camperistici" ne sono stati fatti (e se ne fanno) pochi ... >
> E quei pochi che si sono fatti fino in fondo si sono pure persi ... [:D]
>
> A parte il fatto che non ne sono cosi' sicuro, ma se cosi' fosse e anche xche' per l'appunto ci sono pochi precedenti (e poche persone che "protestano"). Per fare un esempio della "protesta" (che tra l'altro ho gia' fatto in passato) cito la vicenda del T-RED installato nel comune dove risiedo : oltre 3.000 verbali in 5 mesi, per quasi tutti e' stato presentato ricorso presso il GdP, lo stesso comune alle "corde" ha richiesto una perizia tecnica che ha evidenziato alcune anomalie (tra cui durata del giallo troppo breve), conclusione il GdP sta annullando i verbali e il T-RED e' stato rimosso. Se nessuno avesse "protestato" probabilmente si sarebbe pagato (ingiustamente) e basta... id="blue">

Modificato da IvanoPP il 29/06/2007 alle 22:58:53
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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 30/06/2007 alle: 22:10:32
Come vedete fino ad oggi nessuna sentenza favorevole ai camperisti. Quelle negative ci sono e sono di livello di Cassazione. Se non escono sentenze favorevoli ai camperisti chiedo ai lettori di questo forum di cosa stiamo ancora a discutere di 185 dopo e fausti prima.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 02/07/2007 alle: 21:10:38
PRETURA CIVILE DI BOLZANO 15 maggio 1990, n. 315 Est. Muscetta - Ric. Spitaleri (avv. Secchi) - c. Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (Avv. Stato di Trento) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depositato il 24 dicembre 1988 Spitaleri Enzanora proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1753/84 dell'8 settembre 1988 con la quale il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 46.000 a titolo di sanzione amministrativa per infrazione all'art. 4 del codice della strada commessa il 16 aprile 1984 dalla ricorrente sulla via Fago di Bolzano con l'autocaravan tg. BZ-370755, come da rapporto n. 14875 del 16 aprile 1984 dei vigili urbani di Bolzano. A motivo dell'opposizione la ricorrente deduceva che la contestazione del divieto di sosta in zona non vietata agli altri autoveicoli, traeva origine dall'ordinanza n. 481 del 4 gennaio 1984 del Sindaco di Bolzano, successivamente revocata, la quale aveva istituito il divieto di sosta permanente per le caravan e autocaravan su tutte le vie e piazze del territorio comunale. Rilevato che l'autocaravan era espressamente definita quale autoveicolo dalla lettera e) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 aggiunto dall'art. 2 della L. 10 febbraio 1982, n. 38, l'opponente deduceva che la citata ordinanza sindacale era espressione di un ingiustificato comportamento discriminatorio nei confronti dei campers e domandava pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione. Costituendosi in giudizio l'amministrazione opposta resisteva all'opposizione deducendo, tra l'altro, che la diversità di trattamento riservato ai campers dal citato provvedimento del sindaco era pienamente giustificata dalle particolari caratteristiche di peso e di ingombro dei detti veicoli nonchè dagli specifici problemi di carattere igienico-sanitario determinati dalla sosta prolungata dei medesimi per lunghi periodi dell'anno in una città notoriamente priva di un numero sufficiente di aree destinate a parcheggio. Sottolineato inoltre che i motivi posti a base dell'ordinanza erano da ricondursi a scelte discrezionali dell'Amministrazione comunale, il Commissario del Governo domandava il rigetto dell'opposizione. Questo pretore pronunciava quindi sentenza come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE. - L'opposizione è fondata e va accolta. L'infrazione all'art. 4 del codice della strada è stata contestata all'opponente in applicazione dell'ordinanza n. 481 del 4 gennaio 1984, con la quale il Sindaco di Bolzano, avvalendosi delle facoltà conferitegli dagli artt. 4 e 3 del codice della strada, aveva stabilito il divieto di sosta permanente per caravan e autocaravan su tutte le vie soggette a pubblico passaggio del territorio comunale per la necessità di liberare i posti macchina destinati alla sosta delle autovetture e di dare così possibilità di parcheggio ai veicoli che partecipano alla circolazione e sul rilievo che il parcheggio di caravan e autocaravan costituisce uso improprio delle aree di circolazione. Ciò premesso giova ricordare che l'art. 26, lettera 1) del codice della strada, nel testo modificato dall'art. 2 della L. 28 febbraio 1982, n. 38 annovera tra gli autoveicoli anche le autocaravan definendole quali autoveicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. Tale inclusione implica piena equiparazione delle autocaravan a tutti gli altri autoveicoli considerati dalla disposizione (autovetture, autobus, autocarri, ecc.) sul piano della libertà della circolazione e della sosta. Gli artt. 3 e 4 del codice della strada conferiscono al sindaco il potere di disporre limitazioni o divieti, anche permanenti, alla circolazione e alla sosta per determinate strade o per determinate categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze della circolazione, o in dipendenza delle caratteristiche strutturali delle strade o per altri motivi di pubblico interesse non espressamente predeterminati. Ora l'inclusione delle autocaravan nel novero degli autoveicoli non sembra consentire l'adozione da parte dell'Autorità comunale di provvedimenti limitativi della circolazione e della sosta delle sole autocaravan rispetto alla generalità degli altri autoveicoli che non trovino giustificazione in alcune delle dette specifiche ragioni di pubblico interesse. (In tal senso, del resto, la circolare in atti del Ministero dei trasporti, interpretativa dell'art. 2 cit.). Motivata com'è dalla considerazione che il parcheggio delle autocaravan costituisce uso improprio delle aree di circolazione e dall'esigenza di liberare aree di parcheggio per le autovetture e per i veicoli che partecipano alla circolazione, l'ordinanza n. 481/1984 del Sindaco di Bolzano mostra invece di non aver tenuto in alcun conto l'equiparazione tra le autocaravan e la generalità di altri autoveicoli introdotto dall'art. 2 della L. n. 38/1982 cit. e, omettendo di indicare alcuna specifica ragione di pubblico interesse idonea a giustificare l'adozione del divieto di sosta, si risolve in un esercizio immotivato e discriminatorio del potere, sia pure discrezionale, di ordinanza attribuito all'Autorità comunale dagli artt. 3 e 4 del codice della strada. La citata ordinanza sindacale è dunque illegittima per violazione di legge e per eccesso di potere e va pertanto disapplicata a norma degli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Ne deriva l'illegittimità della contravvenzione all'art. 4 del codice della strada elevata all'opponente dai vigili urbani di Bolzano col verbale del 16 aprile 1984 e, conseguentemente, dell'impugnata ordinanza-ingiunzione del Commissario del Governo, emanata sul presupposto di tale illegittima contestazione. A norma dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve pertanto farsi luogo all'annullamento del provvedimento opposto. Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'Amministrazione convenuta, soccombente (Omissis). Questo è quello che diceva il Pretore di Bolzano. Ma poi, come sarà andata a finire? id="red">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 02/07/2007 alle: 21:32:11
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
Kurt
Kurt
-
Inserito il 02/07/2007 alle: 21:40:21
Forum di circa 5 anni fa': un tizio acquisto' un villino quadrifamigliare con piccolo giardino ,anche per parcheggiare un camper: morale il giudice diede sentenza sfavorevole e intimo' al tizio che porto' in giudizio la vicina che si lamntava dell'aria tolta e della privacy ,a causa della finestra del camper troppo vicina al muro di cinta,intimamdogli di toglierlo e portarlo in zone autorizzate. 2) vecchio mi manda Lubrano rai 3: un camperista porto' in giudizio non so chi( troppo vecchia la storia)per motivi leciti o no Morale e' la prima volta, ripeto la prma volta ,che chi porta la proria lamentela a mi manda rai 3 o Lubrano che fosse, che ne esce assolutamente sconfitto, e ora mi viene in mente che era presente anche la rappresentataza( non da poco )del ************* **********. Scusate della inesattezza del secondo racconto,e spero che ci sia chi abbia piu' memoria di me. slt
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 03/07/2007 alle: 08:35:30
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
>
> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
21
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 03/07/2007 alle: 10:23:08
che è questa: Cassazione civile , sez. I, 13 gennaio 1995, n. 396 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Enzo BENEFORTI Presidente " Renato SGROI Consigliere " Ernesto LUPO Rel. " " M. Rosario MORELLI " " Laura MILANI "ha pronunciato la seguente SENTENZAsul ricorso proposto daCOMMISSARIATO DEL GOVERNO per la provincia di Bolzano in persona delCommissario p.t., e MINISTRO DELL'INTERNO pro tempore; elettivamentedomiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12 c-o l'Avvocatura Generaledello Stato che li rappresenta e difende ope legis. Ricorrente controSPITALERI ENZANORA. IntimataAvverso la sentenza n. 315-90 del Pretore di Bolzano dep. il 15.5.90;Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.Lupo nella pubblica udienza del giorno 28.6.1994.Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Amirante che conclude per il rigetto del ricorso. Inizio documento Fatto Con ricorso al pretore di Bolzano depositato il 24 dicembre 1988 Enzanora Spitaleri proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano aveva applicato la sanzione amministrativa di L. 45.000 per la violazione dell'art. 4 cod. strad. commessa il 16 aprile 1984 sulla via Fago di Bolzano con un autocaravan. La opponente faceva presente che il divieto di sosta era stato imposto con ordinanza del sindaco di Bolzano in data 4 gennaio 1984, la quale aveva istituito il divieto di sosta permanente per caravan e autocaravan su tutte le vie e piazze del territorio comunale. La opponente deduceva la illegittimità di detta ordinanza sindacale. Costituitosi il Commissariato del Governo a mezzo di un proprio funzionario, il pretore adito, con la sentenza depositata il 15 maggio 1990, ha accolto la opposizione, ritenendo che la menzionata ordinanza sindacale fosse illegittima per violazione di legge e per eccesso di potere. Sotto il primo aspetto, essa non aveva tenuto in alcun conto l'equiparazione tra l'autocaravan e la generalità degli altri autoveicoli introdotta dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1982 n. 38 (che ha modificato l'art. 26 cod. strad.); sotto il secondo aspetto, il sindaco aveva omesso di indicare alcuna specifica ragione di pubblico interesse idonea a giustificare l'adozione del divieto di sosta limitato a caravan ed autocaravan. Avverso la sentenza del pretore il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e, per quanto occorra, il Ministro dell'interno hanno proposto ricorso per cassazione. L'intimato non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Inizio documento Diritto 1. - Va, innanzitutto, rilevata la estraneità del Ministro dell'interno al presente giudizio, il quale si svolge nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'opposizione (art. 23, comma quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689) e quindi del solo Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. 2. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 26 cod. strad. e l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.. La parte ricorrente osserva che non sussiste il rilevato vizio di illegittimità dell'ordinanza sindacale, poiché dalla semplice appartenenza degli autocaravan alla generale categoria degli autoveicoli non può farsi derivare il divieto di qualsiasi regolamentazione differenziata tra le varie specie di autoveicoli. Tale differenziazione è spesso doverosa in considerazione delle diverse caratteristiche di veicoli e dei problemi di carattere igienico-sanitario derivanti dalla sosta prolungata degli autocaravan. A ciò aggiungasi la negativa incidenza di tale sosta sulla cronica carenza di parcheggi che vi è nella città di Bolzano. La sentenza impugnata viene censurata anche nella parte in cui ha affermato che l'ordinanza sindacale non indicava le ragioni di pubblico interesse a fondamento del divieto di sosta. Il pretore, in realtà, ha valutato la idoneità della ragione addotta dal sindaco, compiendo un inammissibile sindacato di merito dell'azione amministrativa. Non sussiste pertanto il rilevato eccesso di potere. 3. - Il motivo di ricorso è fondato. Come si è detto in narrativa, il pretore ha accolto la opposizione alla ordinanza-ingiunzione con cui il Commissario del Governo ha applicato la sanzione amministrativa per violazione del divieto di sosta, poiché ha disapplicato l'ordinanza del sindaco di Bolzano del 4 gennaio 1984, con cui è stato istituito il divieto di sosta permanente per caravan ed autocaravan su tutte le pubbliche vie e piazze del territorio comunale. Tale ordinanza è stata dal pretore giudicata illegittima perché affetta sia da violazione di legge sia da eccesso di potere. La norma che il pretore ha ritenuto violata è l'art. 2 della legge 10 febbraio 1982 n. 38, la quale ha aggiunto, tra gli autoveicoli elencati nell'art. 26 cod. strad., l'autocaravan (lettera 1), equiparando pertanto quest'ultimo a tutti gli altri tipi di autoveicoli elencati in precedenza dallo stesso art. 26. La affermata violazione di legge non sussiste. Il fatto che l'autocaravan sia stato incluso nell'elenco degli autoveicoli contenuto nell'art. 26 cod. strad. non impone l'adozione di una disciplina uniforme della circolazione stradale, e in particolare della sosta, per tutti i tipi di autoveicoli. Ed infatti gli artt. 3 e 4 cod. strad. consentono l'introduzione di obblighi, divieti e limitazioni in relazione a "determinate categorie di utenti", e quindi ai diversi tipi di autoveicoli. D'altronde lo stesso pretore ammette, in linea generale, che sono consentiti "provvedimenti limitativi della circolazione e della sosta delle sole auto-caravan rispetto alla generalità degli altri autoveicoli", purché essi trovino giustificazione in specifiche ragioni di pubblico interesse. Onde e la ritenuta insussistenza di tali ragioni che induce il pretore a ravvisare (oltre che l'eccesso di potere, anche) la violazione dell'art. 26, lettera 1), cod. strad.. La ratio decidendi della decisione pretorile si sostanzia, pertanto, nella sussistenza, nell'ordinanza sindacale, del vizio di eccesso di potere. Devesi, al riguardo, premettere che, come si desume dalla sentenza impugnata, l'ordinanza sindacale aveva motivato il menzionato divieto di sosta per caravan ed auto-caravan con "la necessità di liberare i posti macchina destinati alla sosta delle autovetture e di dare così possibilità di parcheggio ai veicoli che partecipano alla circolazione". E questo in una città "notoriamente priva di un numero sufficiente di aree destinate a parcheggio", secondo l'assunto del Commissariato del Governo che è pacifico in questo giudizio. In presenza di siffatta motivazione e di tale situazione di fatto, il pretore ha ritenuto che il sindaco abbia omesso "di indicare alcuna specifica ragione di pubblico interesse idonea a giustificare l'adozione del divieto di sosta", ravvisando quindi "un esercizio immotivato e discriminatorio del potere, sia pure discrezionale, di ordinanza attribuito all'autorità comunale dagli artt. 3 e 4 cod. strad.". La affermazione del pretore sulla inesistenza di una ragione di pubblico interesse a fondamento del divieto di sosta è la conseguenza di una valutazione di inidoneità della ragione addotta dal sindaco, che, nella necessità di dovere scegliere tra i diversi interessi non tutti appagabili in pari tempo, ha dato preferenza all'uno rispetto all'altro. La valutazione del pretore comporta un sindacato che entra nel merito di tale scelta, ed è perciò precluso al giudice, il cui controllo, anche se esteso all'eccesso di potere, deve restare nei limiti della legittimità dell'atto amministrativo. Questa Corte, proprio in relazione al sindacato del pretore su un provvedimento disciplinante la sosta dei veicoli (ai fini della sua eventuale disapplicazione), ha avuto modo di precisare che tale sindacato, anche sotto il profilo dello sviamento di potere, può implicare un controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall'amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non un controllo circa l'idoneità delle scelte dell'amministrazione stessa a realizzare gli scopi contemplati dalla legge (Sez. Un., 12 giugno 1990 n. 5705). Il pretore, nella sentenza impugnata, non ha negato che il provvedimento del sindaco perseguisse la finalità di disciplinare la circolazione e la sosta, secondo la funzione istituzionale a lui affidata dagli artt. 3 e 4 cod. strad., ma ha ritenuto che lo strumento scelto per perseguire tale finalità fosse inidoneo, perché non ha condiviso la scelta tra i non conciliabili interessi delle diverse categorie di utenti compiuta dall'amministrazione. Sussiste, pertanto, la inosservanza lamentata dal ricorrente dei limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario (Cass. 9 giugno 1989 n. 2773), onde la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al pretore di Bolzano che, nella persona di diverso magistrato, deciderà nuovamente sulla opposizione proposta dalla Spitaleri. Il giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Inizio documento P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al pretore di Bolzano, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 28 giugno 1994.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 03/07/2007 alle: 13:05:51
quote:Originally posted by cippalippa >
> ciao, avv.![:D][:D][:D] ... e quindi siamo ancora a Zero?id="red">id="size3">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 03/07/2007 alle: 13:40:20
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
>
> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
>
> Solo per far presente che l'infrazione e' stata contestata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada , compreso quindi l'art 185 che anche se "ciofeca" come dite voi stabilisce chiaramente che "L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2)"id="black"> e quindi deve (dovrebbe) evitare l'emanazione di tali illegittime ordinanze.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 03/07/2007 alle: 14:06:52
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
>
> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
>
> Solo per far presente che l'infrazione e' stata contestata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada , compreso quindi l'art 185 che anche se "ciofeca" come dite voi stabilisce chiaramente che "L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2)"id="black"> e quindi deve (dovrebbe) evitare l'emanazione di tali illegittime ordinanze.id="blue">
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> Non è così. L'art. 185 e la Fausti non hanno apportato reali novità se non quella di evitare il divieto di campeggio per il semplice fatto di lasciare in sosta l'autocaravan. Ma la possbilità di discriminare categorie di utenti (veicoli) come dice la sentenza e per i motivi di cui sopra, è stata affermata anche in vigenza dell'art. 185 dalla sentenza 11278/2001 della Cassazione riguardante Orosei. Quini il concetto è stato ripetuto di recente! Ecco il passaggio della sentenza 11278: 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondatoid="red">, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare.id="red"> Come vedete l'art. 7 di concerto con il 6 conferisce i poteri al sindaco. Più chiaro di così si muore e non bisogna essere laureati in legge, basta solo saper leggere ciò che si dovrebbe leggere ed allargare la propria "mentina". Più volte ho detto che un'area di sosta o un'AA in culo al mondo riservata alle Autocaravan può essere la base per vietare anche con divieti espressi per la necessità, da parte del comune, di scegliere legittimamente a quali mezzi meno ingombranti riservare gli spazi più vicini ai centri di interesse ma più rari e favorire così il maggior afflusso possibile di persone quindi consentire ai più il maggiore esercizio di libera circolazione dei mezzi, limitando tale libertà ai meno, soltanto ai mezzi che oggettivamente sono più ingombranti. Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa è ancora attuale nei contenuti perché i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che più volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 03/07/2007 alle 14:13:17
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 03/07/2007 alle: 14:30:39
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno .... Ma la possbilità di discriminare categorie di utenti (veicoli) come dice la sentenza e per i motivi di cui sopra, è stata affermata anche in vigenza dell'art. 185 dalla sentenza 11278/2001 della Cassazione riguardante Orosei. Quini il concetto è stato ripetuto di recente! Ecco il passaggio della sentenza 11278: ...... >
> E' la funzione "anafilattica" [;)]della Cassazione. E' raro che la Cassazione cambi idea e una volta enunciato un principio, lo ripete anche nelle sentenze successive. Ci vogliono avvocati "bravi", quelli del prof. Calosci, per esempio, per far mutare l'orientamento. Ma, Antonio, se tu non anticipi i 3000 Euro al prof (bravi ed esosi i suoi avvocati...) quello, il prof., la multa a Numana non se la va a prendere; la Cassazione non muta giurisprudenza e noi restiamo come stiamo. Cioè con Zeroid="size3">id="red"> sentenze favorevoli.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 03/07/2007 alle: 15:08:41
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa e' ancora attuale nei contenuti perche' i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che piu' volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.>
> Ti e' stata citata dal dott. Simone Scagliarini, nel corso di una intervista che gli hai fatto, e non te ne ricordi piu'. (cfr. https://www.camperonline.it/for... )
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 03/07/2007 alle: 15:32:40
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
>
> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
>
> Solo per far presente che l'infrazione e' stata contestata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada , compreso quindi l'art 185 che anche se "ciofeca" come dite voi stabilisce chiaramente che "L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2)"id="black"> e quindi deve (dovrebbe) evitare l'emanazione di tali illegittime ordinanze.id="blue">
>
> Non è così. L'art. 185 e la Fausti non hanno apportato reali novità se non quella di evitare il divieto di campeggio per il semplice fatto di lasciare in sosta l'autocaravan. Ma la possbilità di discriminare categorie di utenti (veicoli) come dice la sentenza e per i motivi di cui sopra, è stata affermata anche in vigenza dell'art. 185 dalla sentenza 11278/2001 della Cassazione riguardante Orosei. Quini il concetto è stato ripetuto di recente! Ecco il passaggio della sentenza 11278: 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondatoid="red">, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare.id="red"> Come vedete l'art. 7 di concerto con il 6 conferisce i poteri al sindaco. Più chiaro di così si muore e non bisogna essere laureati in legge, basta solo saper leggere ciò che si dovrebbe leggere ed allargare la propria "mentina". Più volte ho detto che un'area di sosta o un'AA in culo al mondo riservata alle Autocaravan può essere la base per vietare anche con divieti espressi per la necessità, da parte del comune, di scegliere legittimamente a quali mezzi meno ingombranti riservare gli spazi più vicini ai centri di interesse ma più rari e favorire così il maggior afflusso possibile di persone quindi consentire ai più il maggiore esercizio di libera circolazione dei mezzi, limitando tale libertà ai meno, soltanto ai mezzi che oggettivamente sono più ingombranti. Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa è ancora attuale nei contenuti perché i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che più volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.
>
> Solo per far presente che l'ordinanza citata (oltre ad essere ante nuovo CdS) tratta il DIVIETO DI SOSTA (su tutto il territorio comunale) e non di campeggio. Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) deve avere valide e comprovate motivazioni (p.e. relative a "esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade") e deve avere carattere temporaneo (cosa che invece non avviene nel nostro caso: divieti "perenni" e con non valide/suff motivazioni p.e. "salvaguardia dell'igiene e salute pubblica") Per quanto riguarda la diversa tariffa di parcheggio dovuta alle maggiori dimensioni del camper, allora (ripeto) che ne dovrebbe esistere anche una diversa per le smart [:D] Ovvero, i sindaci non possono (non potrebbero) fare quello che gli pare e piace... id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 03/07/2007 alle: 15:56:38
quote:Originally posted by IvanoPP
Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) ..... deve avere carattere temporaneo .....id="blue">>
> Riterrei opportuno un tuo approfondimento sui due articoli citati del CdS. Il carattere temporaneo dovrebbe riguardare le ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi del TUEL.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 03/07/2007 alle: 18:25:57
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by IvanoPP
Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) ..... deve avere carattere temporaneo .....id="blue">>
> Riterrei opportuno un tuo approfondimento sui due articoli citati del CdS. Il carattere temporaneo dovrebbe riguardare le ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi del TUEL.
>
> Hai ragione, nel CdS relativamente alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (cosi' come avevo scritto nel mio prec post da te quotato in parte , e NB solo per tale motivazione) il carattere oltre che temporaneo puo’ essere anche permanente (art. 6 comma 4 b) Mentre invece il carattere temporaneo viene indicato nel CdS in : - art 6 comma 1 : Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse - art 6 comma 4 a : L'ente proprietario della strada può disporre, per il tempo strettamente necessario (ovvero di carattere temporaneo) , la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico L’art 7 oltre a far riferimento all’art 6 (comma 1 a : “adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4”) aggiunge che (ma non indicando se il carattere e’ temporaneo o permanente) si puo’ limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (art 1 b) ovvero il comune puo’ limitare/vietare la circolazione/sosta, anche se non e’ dato sapere per quanto tempo, ma come si puo’ ben capire solo se per accertate motivazioni ed inoltre “sentiti” i vari ministeri, ovvero non puo’ vietare la sosta a tutti i camper perche’ p.e. qualcuno ha commesso l’infrazione dello “scarico selvaggio”. Ovvero e tornando a “noi” (camperisti) per quanto riguarda il CdS , la limitazione/divieto di circolazione con altre motivazioni (tra cui p.e. la "salvaguardia della salute e igiene pubblica") non sono valide/suff. , cosi' come si puo' leggere anche ("anche" nel senso che e' citato anche in altre indicazioni/lettere ministeriali) nel seguente brano tratto dalla lettera del Ministero datata 2 aprile 2007 "Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7"id="black"> Per quanto riguarda il TUEL , se non erro, non puo' sostituire il CdS per quanto riguarda la circolazione (e quindi relativa sosta) nelle pertinenze stradali. Ciao, Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 03/07/2007 alle: 21:02:33
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by IvanoPP
Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) ..... deve avere carattere temporaneo .....id="blue">>
> Riterrei opportuno un tuo approfondimento sui due articoli citati del CdS. Il carattere temporaneo dovrebbe riguardare le ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi del TUEL.
>
> Hai ragione, nel CdS relativamente alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (cosi' come avevo scritto nel mio prec post da te quotato in parte , e NB solo per tale motivazione) il carattere oltre che temporaneo puo’ essere anche permanente (art. 6 comma 4 b) Mentre invece il carattere temporaneo viene indicato nel CdS in : - art 6 comma 1 : Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse - art 6 comma 4 a : L'ente proprietario della strada può disporre, per il tempo strettamente necessario (ovvero di carattere temporaneo) , la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico L’art 7 oltre a far riferimento all’art 6 (comma 1 a : “adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4”) aggiunge che (ma non indicando se il carattere e’ temporaneo o permanente) si puo’ limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (art 1 b) ovvero il comune puo’ limitare/vietare la circolazione/sosta, anche se non e’ dato sapere per quanto tempo, ma come si puo’ ben capire solo se per accertate motivazioni ed inoltre “sentiti” i vari ministeri, ovvero non puo’ vietare la sosta a tutti i camper perche’ p.e. qualcuno ha commesso l’infrazione dello “scarico selvaggio”. Ovvero e tornando a “noi” (camperisti) per quanto riguarda il CdS , la limitazione/divieto di circolazione con altre motivazioni (tra cui p.e. la "salvaguardia della salute e igiene pubblica") non sono valide/suff. , cosi' come si puo' leggere anche ("anche" nel senso che e' citato anche in altre indicazioni/lettere ministeriali) nel seguente brano tratto dalla lettera del Ministero datata 2 aprile 2007 "Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7"id="black"> Per quanto riguarda il TUEL , se non erro, non puo' sostituire il CdS per quanto riguarda la circolazione (e quindi relativa sosta) nelle pertinenze stradali. Ciao, Ivano.id="blue">
>
> Se non fosse che la Cassazione, sempre la sentenza 11278/2001 sul preciso punto qui trattato si è gia espressa nel seguente modo:id="size3">id="red"> 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua.id="red">id="size2">

Modificato da Anto57 - O Nonno il 03/07/2007 alle 21:05:12
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 03/07/2007 alle: 21:04:04
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa e' ancora attuale nei contenuti perche' i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che piu' volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.>
> Ti e' stata citata dal dott. Simone Scagliarini, nel corso di una intervista che gli hai fatto, e non te ne ricordi piu'. (cfr. https://www.camperonline.it/for... )
>
> Faccio ammenda, l'età... è l'età...
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