quote:Originally posted by IvanoPP> E quei pochi che si sono fatti fino in fondo si sono pure persi ... [:D]
[blue]Spero che una sara' la mia di spotorno [:)] Aggiungo che, a parer mio, di ricorsi "camperistici" ne sono stati fatti (e se ne fanno) pochi ... >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> A parte il fatto che non ne sono cosi' sicuro, ma se cosi' fosse e anche xche' per l'appunto ci sono pochi precedenti (e poche persone che "protestano"). Per fare un esempio della "protesta" (che tra l'altro ho gia' fatto in passato) cito la vicenda del T-RED installato nel comune dove risiedo : oltre 3.000 verbali in 5 mesi, per quasi tutti e' stato presentato ricorso presso il GdP, lo stesso comune alle "corde" ha richiesto una perizia tecnica che ha evidenziato alcune anomalie (tra cui durata del giallo troppo breve), conclusione il GdP sta annullando i verbali e il T-RED e' stato rimosso. Se nessuno avesse "protestato" probabilmente si sarebbe pagato (ingiustamente) e basta... id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> E quei pochi che si sono fatti fino in fondo si sono pure persi ... [:D]
Spero che una sara' la mia di spotorno [:)] Aggiungo che, a parer mio, di ricorsi "camperistici" ne sono stati fatti (e se ne fanno) pochi ... >
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quote:Originally posted by ngeloco> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
quote:Originally posted by ngeloco> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
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quote:Originally posted by cippalippa >> ciao, avv.![:D][:D][:D] ... e quindi siamo ancora a Zero?id="red">id="size3">
quote:Originally posted by ngeloco> Solo per far presente che l'infrazione e' stata contestata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada , compreso quindi l'art 185 che anche se "ciofeca" come dite voi stabilisce chiaramente che "L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2)"id="black"> e quindi deve (dovrebbe) evitare l'emanazione di tali illegittime ordinanze.id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
quote:Originally posted by ngeloco> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
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quote:Originally posted by IvanoPP> Non è così. L'art. 185 e la Fausti non hanno apportato reali novità se non quella di evitare il divieto di campeggio per il semplice fatto di lasciare in sosta l'autocaravan. Ma la possbilità di discriminare categorie di utenti (veicoli) come dice la sentenza e per i motivi di cui sopra, è stata affermata anche in vigenza dell'art. 185 dalla sentenza 11278/2001 della Cassazione riguardante Orosei. Quini il concetto è stato ripetuto di recente! Ecco il passaggio della sentenza 11278: 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondatoid="red">, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare.id="red"> Come vedete l'art. 7 di concerto con il 6 conferisce i poteri al sindaco. Più chiaro di così si muore e non bisogna essere laureati in legge, basta solo saper leggere ciò che si dovrebbe leggere ed allargare la propria "mentina". Più volte ho detto che un'area di sosta o un'AA in culo al mondo riservata alle Autocaravan può essere la base per vietare anche con divieti espressi per la necessità, da parte del comune, di scegliere legittimamente a quali mezzi meno ingombranti riservare gli spazi più vicini ai centri di interesse ma più rari e favorire così il maggior afflusso possibile di persone quindi consentire ai più il maggiore esercizio di libera circolazione dei mezzi, limitando tale libertà ai meno, soltanto ai mezzi che oggettivamente sono più ingombranti. Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa è ancora attuale nei contenuti perché i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che più volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.
quote:Originally posted by ngeloco> Solo per far presente che l'infrazione e' stata contestata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada , compreso quindi l'art 185 che anche se "ciofeca" come dite voi stabilisce chiaramente che "L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2)"id="black"> e quindi deve (dovrebbe) evitare l'emanazione di tali illegittime ordinanze.id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
quote:Originally posted by ngeloco> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno .... Ma la possbilità di discriminare categorie di utenti (veicoli) come dice la sentenza e per i motivi di cui sopra, è stata affermata anche in vigenza dell'art. 185 dalla sentenza 11278/2001 della Cassazione riguardante Orosei. Quini il concetto è stato ripetuto di recente! Ecco il passaggio della sentenza 11278: ...... >> E' la funzione "anafilattica" [;)]della Cassazione. E' raro che la Cassazione cambi idea e una volta enunciato un principio, lo ripete anche nelle sentenze successive. Ci vogliono avvocati "bravi", quelli del prof. Calosci, per esempio, per far mutare l'orientamento. Ma, Antonio, se tu non anticipi i 3000 Euro al prof (bravi ed esosi i suoi avvocati...) quello, il prof., la multa a Numana non se la va a prendere; la Cassazione non muta giurisprudenza e noi restiamo come stiamo. Cioè con Zeroid="size3">id="red"> sentenze favorevoli.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ti e' stata citata dal dott. Simone Scagliarini, nel corso di una intervista che gli hai fatto, e non te ne ricordi piu'. (cfr. https://www.camperonline.it/for... )
Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa e' ancora attuale nei contenuti perche' i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che piu' volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Solo per far presente che l'ordinanza citata (oltre ad essere ante nuovo CdS) tratta il DIVIETO DI SOSTA (su tutto il territorio comunale) e non di campeggio. Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) deve avere valide e comprovate motivazioni (p.e. relative a "esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade") e deve avere carattere temporaneo (cosa che invece non avviene nel nostro caso: divieti "perenni" e con non valide/suff motivazioni p.e. "salvaguardia dell'igiene e salute pubblica") Per quanto riguarda la diversa tariffa di parcheggio dovuta alle maggiori dimensioni del camper, allora (ripeto) che ne dovrebbe esistere anche una diversa per le smart [:D] Ovvero, i sindaci non possono (non potrebbero) fare quello che gli pare e piace... id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Non è così. L'art. 185 e la Fausti non hanno apportato reali novità se non quella di evitare il divieto di campeggio per il semplice fatto di lasciare in sosta l'autocaravan. Ma la possbilità di discriminare categorie di utenti (veicoli) come dice la sentenza e per i motivi di cui sopra, è stata affermata anche in vigenza dell'art. 185 dalla sentenza 11278/2001 della Cassazione riguardante Orosei. Quini il concetto è stato ripetuto di recente! Ecco il passaggio della sentenza 11278: 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondatoid="red">, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare.id="red"> Come vedete l'art. 7 di concerto con il 6 conferisce i poteri al sindaco. Più chiaro di così si muore e non bisogna essere laureati in legge, basta solo saper leggere ciò che si dovrebbe leggere ed allargare la propria "mentina". Più volte ho detto che un'area di sosta o un'AA in culo al mondo riservata alle Autocaravan può essere la base per vietare anche con divieti espressi per la necessità, da parte del comune, di scegliere legittimamente a quali mezzi meno ingombranti riservare gli spazi più vicini ai centri di interesse ma più rari e favorire così il maggior afflusso possibile di persone quindi consentire ai più il maggiore esercizio di libera circolazione dei mezzi, limitando tale libertà ai meno, soltanto ai mezzi che oggettivamente sono più ingombranti. Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa è ancora attuale nei contenuti perché i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che più volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.
quote:Originally posted by ngeloco> Solo per far presente che l'infrazione e' stata contestata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada , compreso quindi l'art 185 che anche se "ciofeca" come dite voi stabilisce chiaramente che "L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2)"id="black"> e quindi deve (dovrebbe) evitare l'emanazione di tali illegittime ordinanze.id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Potevi aspettare un po': mi hai bruciato la sorpresa[;)]
quote:Originally posted by ngeloco> Cassazione Civile, Sentenza n. 396 del 13-01-1995
Ma poi, come sarà andata a finire?id="red">>
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quote:Originally posted by IvanoPP> Riterrei opportuno un tuo approfondimento sui due articoli citati del CdS. Il carattere temporaneo dovrebbe riguardare le ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi del TUEL.
Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) ..... deve avere carattere temporaneo .....id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Hai ragione, nel CdS relativamente alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (cosi' come avevo scritto nel mio prec post da te quotato in parte , e NB solo per tale motivazione) il carattere oltre che temporaneo puo’ essere anche permanente (art. 6 comma 4 b) Mentre invece il carattere temporaneo viene indicato nel CdS in : - art 6 comma 1 : Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse - art 6 comma 4 a : L'ente proprietario della strada può disporre, per il tempo strettamente necessario (ovvero di carattere temporaneo) , la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico L’art 7 oltre a far riferimento all’art 6 (comma 1 a : “adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4”) aggiunge che (ma non indicando se il carattere e’ temporaneo o permanente) si puo’ limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (art 1 b) ovvero il comune puo’ limitare/vietare la circolazione/sosta, anche se non e’ dato sapere per quanto tempo, ma come si puo’ ben capire solo se per accertate motivazioni ed inoltre “sentiti” i vari ministeri, ovvero non puo’ vietare la sosta a tutti i camper perche’ p.e. qualcuno ha commesso l’infrazione dello “scarico selvaggio”. Ovvero e tornando a “noi” (camperisti) per quanto riguarda il CdS , la limitazione/divieto di circolazione con altre motivazioni (tra cui p.e. la "salvaguardia della salute e igiene pubblica") non sono valide/suff. , cosi' come si puo' leggere anche ("anche" nel senso che e' citato anche in altre indicazioni/lettere ministeriali) nel seguente brano tratto dalla lettera del Ministero datata 2 aprile 2007 "Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7"id="black"> Per quanto riguarda il TUEL , se non erro, non puo' sostituire il CdS per quanto riguarda la circolazione (e quindi relativa sosta) nelle pertinenze stradali. Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Riterrei opportuno un tuo approfondimento sui due articoli citati del CdS. Il carattere temporaneo dovrebbe riguardare le ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi del TUEL.
Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) ..... deve avere carattere temporaneo .....id="blue">>
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quote:Originally posted by IvanoPP> Se non fosse che la Cassazione, sempre la sentenza 11278/2001 sul preciso punto qui trattato si è gia espressa nel seguente modo:id="size3">id="red"> 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua.id="red">id="size2">
quote:Originally posted by TheDevil> Hai ragione, nel CdS relativamente alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (cosi' come avevo scritto nel mio prec post da te quotato in parte , e NB solo per tale motivazione) il carattere oltre che temporaneo puo’ essere anche permanente (art. 6 comma 4 b) Mentre invece il carattere temporaneo viene indicato nel CdS in : - art 6 comma 1 : Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse - art 6 comma 4 a : L'ente proprietario della strada può disporre, per il tempo strettamente necessario (ovvero di carattere temporaneo) , la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico L’art 7 oltre a far riferimento all’art 6 (comma 1 a : “adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4”) aggiunge che (ma non indicando se il carattere e’ temporaneo o permanente) si puo’ limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (art 1 b) ovvero il comune puo’ limitare/vietare la circolazione/sosta, anche se non e’ dato sapere per quanto tempo, ma come si puo’ ben capire solo se per accertate motivazioni ed inoltre “sentiti” i vari ministeri, ovvero non puo’ vietare la sosta a tutti i camper perche’ p.e. qualcuno ha commesso l’infrazione dello “scarico selvaggio”. Ovvero e tornando a “noi” (camperisti) per quanto riguarda il CdS , la limitazione/divieto di circolazione con altre motivazioni (tra cui p.e. la "salvaguardia della salute e igiene pubblica") non sono valide/suff. , cosi' come si puo' leggere anche ("anche" nel senso che e' citato anche in altre indicazioni/lettere ministeriali) nel seguente brano tratto dalla lettera del Ministero datata 2 aprile 2007 "Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7"id="black"> Per quanto riguarda il TUEL , se non erro, non puo' sostituire il CdS per quanto riguarda la circolazione (e quindi relativa sosta) nelle pertinenze stradali. Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Riterrei opportuno un tuo approfondimento sui due articoli citati del CdS. Il carattere temporaneo dovrebbe riguardare le ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi del TUEL.
Poi, la possibilita' di emettere ordinanze sindacali di divieto (art6 e 7 CdS) ..... deve avere carattere temporaneo .....id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Faccio ammenda, l'età... è l'età...
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ti e' stata citata dal dott. Simone Scagliarini, nel corso di una intervista che gli hai fatto, e non te ne ricordi piu'. (cfr. https://www.camperonline.it/for... )
Non conoscevo questa sentenza vecchia ma essa e' ancora attuale nei contenuti perche' i termini "categorie di utenti" SONO GLI STESSI DEL CODICE ATTUALE. Inoltre rimarco che piu' volte ho sostenuto le tesi di questa sentenza in questo forum pur senza conoscerla.>
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