quote:Originally posted by alfamike> Grazie. Per quanto scritto sopra è essenziale leggere la sentenza.
per Anto57 - O Nonno: conto di procurarmi il testo completo della sentenza ma solo al mio rientro in città a fine mese. Un saluto. A.M. >
quote:Originally posted by IvanoPP >> E' una sentenza di un Pretore! Occorre verificare se avevano o no pubblicizzato il divieto di campeggio. Se si in caso di rcorso in Cassazione Cabras avrebbe vinto perché contestavano il divieto di campeggio. Soprattutto i Pretori sbagliano. Troviamo una sentenza di Cassazione per favore? p.s. Ovviamente questa costituisce un precedente per il tuo ricorso conro Spotorno, vero? Sicuro che Spotorno non controbatterà con le sentenze di cassazione che riguardano il campeggio ed uno dei due riguarda La Maddalena in Sardegna? Quando ce l'hai il ricorso a Savona?
quote:Originally posted by IvanoPP> Ma questa è la famosa sentenza del Comune di Cabras, quella dell'ANCC, pubblicata sul sito dello studio legale Pacini. Solo che... Nessuno si è accorto che la sentenza sta solo negli ultimi 30 righi? Mentre quasi tutto il "papiello" riportato da IvanoPP è la memoria difensiva del ricorrente, che ripete tutto l'armamentario dellANCC? Ma tutto questo "papiello" non sta scritto nella sentenza. Mi pare che la sentenza si limiti a dire che se un'autocaravan è in sosta, nel rispetto dell'art. 185 CdS non può essere contestato il campeggio, se i vigili non accertano tale condizione. Potrebbe anche essere giusto. Direi anche ovvio, e non mi pare che porti acqua a nessun mulino. La storia poi, dei segnali retrocarenti, quelli cioè che non vanno rispettati perché non portano gli estremi dell'ordinanza, è uina sciocchezza talmente grande che anche l'ANCC mi pare l'abbia messa da parte. Per chiarezza, estrapolo dal polpettone di IvanoPP quella sola parte che è sentenza del Pretore. Tutto il resto è tutt'altro. ciao "L'OPPOSIZIONE E' FONDATA E VIENE PERTANTO ACCOLTA. Con il primo motivo di ricorso, già descritto in premessa, il Cappi lamentava che l'ordinanza sindacale, sulla base della quale era stata elevata la contravvenzione, andrebbe a sostituire una norma statale - in particolare l'art. 185 del N.C.d.S. - disciplinando la circolazione stradale e l'uso del veicolo denominato "autocaravan". Nel procedimento ex art. 22 della Legge 689/81 il Pretore può conoscere incidenter tantum, ai fini dell'eventuale loro disapplicazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, degli atti amministrativi integrativi della norma la cui violazione è posta a fondamento della sanzione amministrativa irrogata sicchè deve essere incidentalmente esaminata l'ordinanza sindacale del Comune di Cabras n. 40/97. Rileva innanzitutto il Pretore che se è pur vero che l'art. 185, comma 7, N.C.d.S. e l'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., sono unicamente diretti a disciplinare la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e parcheggio (oltre che nei campeggi), degli impianti "igienico sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli …", è altrettanto indiscusso che tali norme non impongono affatto che la sosta ed il parcheggio di autocaravan e caravan avvengano solamente nelle aree a ciò attrezzate. Tali norme devono essere lette alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …". Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico che il divieto imposto dall'ordinanza sindacale n° 40/97 costituisse un generico divieto di campeggio (vedi punto 1 dell'ordinanza) in quanto accomunava le autocaravan a tende, roulottes e attrezzature simili. Allo stesso modo è altrettanto pacifico che l'autocaravan del Cappi non poggiasse sul suolo se non con le ruote. Tale ultima circostanza può essere agevolmente ricavata in considerazione del fatto che il Cappi ha dichiarato espressamente a verbale "di non aver posizionato i piedini di stazionamento" e che, né gli agenti accertatori al momento della contestazione dell'infrazione, né alcun rappresentante del Comune di Cabras nel corso del presente giudizio, ha mai contestato quanto assunto dal ricorrente. Pertanto, essendo le autocaravan disciplinate alla stessa stregua degli altri autoveicoli per quanto attiene alla circolazione (concetto in cui è ricompreso anche quello di sosta), le stesse non possono essere considerate come ordinari mezzi con i quali viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad esse non è applicabile un generico divieto di campeggio quale quello stabilito dal punto 1 dell'ordinanza sindacale n° 40/97 del Comune di Cabras. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto si rileva che effettivamente, come lamentato dal ricorrente, la segnaletica verticale era apposta in violazione di legge in quanto priva dei dati richiesti dall'art. 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ed in particolare era priva del numero e della data dell'ordinanza sindacale istitutiva del divieto. Di ciò è stata fornita la prova a mezzo di documentazione fotografica (agli atti) e l'assunto è rimasto incontroverso non essendo mai stato contestato dall'amministrazione opposta. Da ciò consegue che non può al Cappi essere ascritta l'inosservanza di una norma, a carattere locale, non debitamente resa conoscibile dall'autorità amministrativa, tenuta peraltro a tale onere. Fermo quanto già osservato, pare infine opportuno sottolineare che se anche si volesse considerare il divieto di campeggio, imposto per mezzo della irregolare segnaletica verticale sopracitata, come generico divieto di sosta applicabile a tutti gli autoveicoli, e quindi anche alle autocaravan, nessuna violazione sarebbe ascrivibile al Cappi poiché, ai sensi dell'art. 120, 1° comma, lettera a, del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S., nelle strade urbane il generico divieto di sosta, in assenza di iscrizioni integrative, vige dalle ore 8.00 alle ore 22.00 mentre il verbale con cui è stata elevata la contravvenzione riporta come ora dell'accertamento quella delle 5.25 del 10 agosto 1997. Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso proposto da Cappi Luca e di revocare l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna il Comune di Cabra a rifondere al Cappi Luca le spese del presente giudizio che si liquidano equitativamente in complessive £ 1.300.000, oltre IVA e CPA. Oristano, 26 gennaio 1999 Il Vice Pretore Onorario Dott. Giorgio Ferrara" Un'ultima cosa: la sentenza non è stata scritta neppure da un Pretore, ma da un VPO: da un Vice Pretore Onorario. Cioé da un non-togato. Insomma non si tratta di un giudice "titolare". I VPO erano figure di giudici onorari, per lo più avvocati o anche solo semplici laureati in legge, non vincitori di alcun concorso, a cui venivano conferiti incarichi temporanei, retribuiti a forfait, al fine di tappare carenze di organico, cui venivano affidate le controversie meno impegnative e di minor rilevanza. Quindi l'affermazione di Antonio in ordine alla "autorevolezza" delle loro decisioni è abbastanza fondata. ciao
[blue]Di seguito una sentenza favorevole ad un camperista che ho ritrovato cercando altri doc. >
quote:Originally posted by IvanoPP> ... ed infatti si tratta di concetti ovvi ed incontestabili: tipo il cielo è blu o il ghiaccio è freddo. Per questo dicevo che non porta acqua a nessun mulino. La sentenza dice che le autocaravan, nel rispetto delle condizioni dell'art. 185 cds, possono sostare anche al di fuori delle aree attrezzate. E chi l'ha mai contestato questo? Poi dice che se non viene contestata la condizione di campeggio, attraverso l'accertamento della violazione delle condizioni dell'art. 185 CdS oppure comunque se l'agente non accerta che stai effettivamente campeggiando, una multa per violazione del divieto di campeggio è illegittima. E pure questo mi pare ovvio ed ineccepibile. Insomma, la sentenza non serve a niente. Ciò senza dimenticare che non mi pare che abbia fatto giurisprudenza, visto che i concetti da essa riportati non li ritrovi più da nessun'altra parte.
Cmq, papiello a parte, tale sentenza favorevole al camperista si basa sull'art. 185 del CdS "Tali norme devono essere lette alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …". Inoltre la sentenza indica anche che "è altrettanto indiscusso che tali norme non impongono affatto che la sosta ed il parcheggio di autocaravan e caravan avvengano solamente nelle aree a ciò attrezzate". id="blue"> >
quote:Originally posted by IvanoPP >> E' una decisione isolata. Non fa giurisprudenza e non può essere utilizzata. Qualcuno sa se a Cabras c'è ancora il divieto di campeggio sul territorio comunale? Insomma se questa sentenza abbia fatto cambiare l'orientamento del Comune, che è quello che a noi interessa, oppure le cose stanno ancora come (se non peggio di) dieci anni fa'? Se a Cabras, come in tanti altri Comuni i divieti di campeggio ci sono ancora, ed i comuni si fanno forti dell'orientamento prevalente (quello della Cassazione), allora di questa sentenza è inutile discutere ancora.
quote:Originally posted by IvanoPP> 1) No sono di interesse quelle di rango superiore che fanno giurisprudenza; le due di Cassazione si e questa no. Il fatto che siano ati o pro non c'entra nulla. La tua risposta è inconferente! 2) Cosa c'entra questo con la discussione nessun lo sa! Tuo vuoi sempre l'ultima parola? Te la do io: "zuzzurellone".
obviously, questa sentenza serve a nulla... sono di "interesse" solo quelle anti-camperiste...[1]id="red"> Anche le barre limitatrici di altezza continuano ad esserci anche se sono senza dubbio illegittime e pure pericolose.id="blue"> [2]id="red"> >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Tuo vuoi sempre l'ultima parola? Te la do io: "zuzzurellone". >> [:D][:D]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Le barre limitatrici di altezza sono illegittime , cosi’ come sono illegittimi i divieti di sosta (solo per autocaravan) non correttamente/suff motivati. Quindi entrambe non ci dovrebbero essere. L’analogia e’ tutta li’. Ma prob, da quanto si legge, non tutti la pensano cosi'id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> 2) Cosa c'entra questo con la discussione nessun lo sa!
Anche le barre limitatrici di altezza continuano ad esserci anche se sono senza dubbio illegittime e pure pericolose.id="blue"> [2]id="red">>
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quote:Originally posted by IvanoPP> Ok, ma il 3d si intitola Sentenze Favorevoli i camperisti. Qui non dovrebbe essere difficile posto che anchio sostengo l'illegittimità delle barre senza ostacoli oltre di esse. PEr cui non ti dovrebbe essere difficile citare una sentenza. La tua invece, fino a sentenza citata, è una dichiarazione apodittica ed inconferente con il 3d. Per cui ti ridò l'ultima parola: Zuzzurellone.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Le barre limitatrici di altezza sono illegittime , cosi’ come sono illegittimi i divieti di sosta (solo per autocaravan) non correttamente/suff motivati. Quindi entrambe non ci dovrebbero essere. L’analogia e’ tutta li’. Ma prob, da quanto si legge, non tutti la pensano cosi'id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> 2) Cosa c'entra questo con la discussione nessun lo sa!
Anche le barre limitatrici di altezza continuano ad esserci anche se sono senza dubbio illegittime e pure pericolose.id="blue"> [2]id="red">>
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http://www.camera.it/_dati/lavo...
id="blue"> "...Veniamo ora alle pronunce giurisprudenziali in materia di circolazione e sosta di autocaravan. Con la sentenza n. 710/80 il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha condannato il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la quale si sosteneva che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare. Il 20 settembre 1982 il tribunale di Sanremo assolveva un camperista dal reato di sosta nel porto di Sanremo perché il fatto non costituiva reato. Il 6 marzo 1985, con sentenza n. 19-20/84/RAC - depositata il 5 giugno 1985, il pretore di Orbetello condannava il sindaco stabilendo che «... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, eccetera) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio». Il 24 febbraio 1988, con sentenze nn. 157 e 158, il tribunale amministrativo regionale della Liguria condannava il sindaco di Sestri Levante al pagamento delle spese e onorari di giudizio stabilendo che «... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta), va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus e qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravan, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico-amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)». Un altro pretesto capzioso utilizzato dalle varie amministrazioni comunali è sempre stato quello della violazione dell'igiene pubblica perché occorreva salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica del comune interessato. Tuttavia, con la sentenza depositata il 25 giugno 1982, il pretore di Recanati accoglieva un ricorso contro il comune di Porto Recanati dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio». Così anche il 3 aprile 1994, con la sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16 marzo 1994, il pretore di Orbetello condannava il sindaco annullando l'ordinanza n. 97 del 20 aprile 1991 e stabilendo che: «... all'autocaravan ... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio». In particolare, il pretore di Orbetello invitava il comune a «servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio». Un ulteriore pretesto capzioso è stato anche quello della cosiddetta «area attrezzata riservata». Al riguardo è utile osservare che, con riferimento a tali aree, l'articolo 7, comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada è stato introdotto dal nostro legislatore non solo per definire le aree di parcheggio attrezzate, ma anche per consentire a quei pubblici amministratori che desiderano promuovere il turismo e la protezione civile di presentare varianti o piani regolatori completi di tale infrastruttura. Si tratta, quindi, di una norma destinata a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan conformemente, peraltro, a quanto stabilito dalla circolare n. 983 del 1985 del Ministero dei lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1986, dove si invita l'amministratore pubblico a non attivare in alcun modo discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarli alle caravan (roulotte) ed a ricordarli con il termine autocaravan anziché camper o altro... Ciao, Ivano.id="blue">quote:Originally posted by IvanoPP> Come si vede sono sentenze di rango minore superate da quelle di cassazione. Esprimono l'ovvio vale a dire che la sosta dell'autocaravan non è campeggio. Non sono citate infatti le sentenze di Orosei e quelle relative alla definizione di campeggio-campeggiare della Cassazione. Infine tutto questo non serve in quanto la proposta di legge agise solo sulla condizione di sosta senza modificare la possibilità di campeggio, per cui anche dopo l'eventuale approvazione di questa legge l'effetto potrà essere quello della contestazione del divieto di campeggio. Insomma quello che voglio far capire è che si vuole semplicemente ribadire un concetto già chiaro nel CDS. Quando un autocaravan è nelle condizioni di cui all'art. 185 non costituisce attendamento e pertanto è soggetto al CDS come gli altri veicoli. Ma ciò non autorizza il soggiorno dell'equipaggio a bordo. Questa autorizzazione non la trovate ne la troverete mai in nessuna norma di modifica al CDS perché significa campeggiare dell'equipaggio. Si gioca ancora sull'ambiguità sulla quale fu costruita la Fausti.
tratto da :http://www.camera.it/_dati/lavo...
id="blue"> "...Veniamo ora alle pronunce giurisprudenziali in materia di circolazione e sosta di autocaravan. Con la sentenza n. 710/80 il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha condannato il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la quale si sosteneva che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiareid="red">. Il 20 settembre 1982 il tribunale di Sanremo assolveva un camperista dal reato di sosta nel porto di Sanremo perché il fatto non costituiva reato.id="red"> Il 6 marzo 1985, con sentenza n. 19-20/84/RAC - depositata il 5 giugno 1985, il pretore di Orbetello condannava il sindaco stabilendo che «... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, eccetera) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi (ai mezzi in sosta ndr)id="black"> non è applicabile un generico divieto di campeggio»id="red">. Il 24 febbraio 1988, con sentenze nn. 157 e 158, il tribunale amministrativo regionale della Liguria condannava il sindaco di Sestri Levante al pagamento delle spese e onorari di giudizio stabilendo che «... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta), va assimilato per caratteristiche alle autovetture id="red">ed agli autobus e qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravan, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico-amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)». Un altro pretesto capzioso utilizzato dalle varie amministrazioni comunali è sempre stato quello della violazione dell'igiene pubblica perché occorreva salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica del comune interessato. Tuttavia, con la sentenza depositata il 25 giugno 1982, il pretore di Recanati accoglieva un ricorso contro il comune di Porto Recanati dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio». Così anche il 3 aprile 1994, con la sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16 marzo 1994, il pretore di Orbetello condannava il sindaco annullando l'ordinanza n. 97 del 20 aprile 1991 e stabilendo che: «... all'autocaravan ... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio». In particolare, il pretore di Orbetello invitava il comune a «servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio». Un ulteriore pretesto capzioso è stato anche quello della cosiddetta «area attrezzata riservata». Al riguardo è utile osservare che, con riferimento a tali aree, l'articolo 7, comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada è stato introdotto dal nostro legislatore non solo per definire le aree di parcheggio attrezzate, ma anche per consentire a quei pubblici amministratori che desiderano promuovere il turismo e la protezione civile di presentare varianti o piani regolatori completi di tale infrastruttura. Si tratta, quindi, di una norma destinata a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan conformemente, peraltro, a quanto stabilito dalla circolare n. 983 del 1985 del Ministero dei lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1986, dove si invita l'amministratore pubblico a non attivare in alcun modo discriminazioni contro le autocaravan, a non accomunarli alle caravan (roulotte) ed a ricordarli con il termine autocaravan anziché camper o altro... Ciao, Ivano.id="blue"> >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il tuo pensiero lo hanno capito anche i sassi. Molti di noi sostengono che non sia assoltamente così nonostante alcune sentenze certamente mal seguite. In ogi caso si tratta di DISCRIMINAZIONE e come tale va combattuta!
Insomma quello che voglio far capire è che si vuole semplicemente ribadire un concetto già chiaro nel CDS. Quando un autocaravan è nelle condizioni di cui all'art. 185 non costituisce attendamento e pertanto è soggetto al CDS come gli altri veicoli. Ma ciò non autorizza il soggiorno dell'equipaggio a bordo. Questa autorizzazione non la trovate ne la troverete mai in nessuna norma di modifica al CDS perché significa campeggiare dell'equipaggio. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> E continuare a sostenere ciò che tu sostieni evita di affrontare il problema anche per chiarire l'aspetto che metto in evidenza io, con il risultato finale che l'iter in corso ribadirà un concetto già chiaro senza chiarire anche l'altro riguardante il campeggiare dell'equipaggio. Pertanto ai fini di "fare qualcosa" il restare fermi sulla tua posizione, quando è in corso un iter legislativo che potrebbe chiarire anche il mi punto di vista, è semplicemente dannoso per i camperisti. Come comprare porte chiedendo il prezzo senza preoccuparsi di quanto costi il montaggio!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il tuo pensiero lo hanno capito anche i sassi. Molti di noi sostengono che non sia assoltamente così nonostante alcune sentenze certamente mal seguite. In ogi caso si tratta di DISCRIMINAZIONE e come tale va combattuta!
Insomma quello che voglio far capire è che si vuole semplicemente ribadire un concetto già chiaro nel CDS. Quando un autocaravan è nelle condizioni di cui all'art. 185 non costituisce attendamento e pertanto è soggetto al CDS come gli altri veicoli. Ma ciò non autorizza il soggiorno dell'equipaggio a bordo. Questa autorizzazione non la trovate ne la troverete mai in nessuna norma di modifica al CDS perché significa campeggiare dell'equipaggio. >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Infine tutto questo non serve in quanto la proposta di legge agise solo sulla condizione di sosta senza modificare la possibilità di campeggio, per cui anche dopo l'eventuale approvazione di questa legge l'effetto potrà essere quello della contestazione del divieto di campeggio.>> Chiedendo scusa per l'OT (in quanto l'oggetto del 3D e' "Sentenze favorevoli ai camperisti", sentenze che sono state qui riportate ma che, purtroppo, "pare" non servano a nulla...) , chissa' che significato vuole avere il seguente contenuto della proposta di legge : "...creazione anche di parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata delle autocaravan..." Chissa' cosa vuol dire "prolungata". E chissa' se il "prolungamento" dovesse essere superiore alle 12 ore significa lasciare in sosta il camper e andare a dormire in un hotel oppure che si puo' stare nel camper ma solo e sempre da svegli ? Chissa' che il dormire in camper rispettando il 185 c.2 significhi essere a norma ... PS: faccio presente che quanto indicato da tale contenuto della proposta di legge non e' poi cosi' utopico in quanto gia' applicato in alcune localita' tra cui p.e. la civilissima Ferrara (parcheggio ex MOF). Se tutti i comuni facessero cosi' (ovviamente esclusi quelli che REALMENTE ne sono impossibilitati) e, aggiungo, sanzionando solo eventuali singole infrazioni e non vietando a tutti preventivamente, forse qualche problema si risolverebbe... id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> SOSTA PROLUNGATA... Quella dei residenti che non hanno un rimessaggio. Ma parrla di sosta che per l'art. 157 del CDS si intende:per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Se per sosta prolungata si vuole intendere campeggio dell'equipaggio a bordo occorre dirlo chiaramente perché la SOSTA indica la condizione di cui sopra e non afferma che l'equipaggio può soggiornare a bordo del veicolo. Pertanto per l'uso abitativo del mezzo la norma in questione rinvia inplicitamente comunque alle competenze di leggi regionali. Come ho già detto a Calosci, il credre che quella norma, o l'art. 185, sia interpetabile nel senso da te auspicato, porta a non cogliere questo momento di proposte in corso e dare una correzione che risolva anche il tema che sollevo io. Ma state tranquilli che una simile norma non cpuò che stare in una legge adottata a valle di un accordo stato regioni.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Infine tutto questo non serve in quanto la proposta di legge agise solo sulla condizione di sosta senza modificare la possibilità di campeggio, per cui anche dopo l'eventuale approvazione di questa legge l'effetto potrà essere quello della contestazione del divieto di campeggio.>> Chiedendo scusa per l'OT (in quanto l'oggetto del 3D e' "Sentenze favorevoli ai camperisti", sentenze che sono state qui riportate ma che, purtroppo, "pare" non servano a nulla...) , chissa' che significato vuole avere il seguente contenuto della proposta di legge : "...creazione anche di parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata delle autocaravan..." Chissa' cosa vuol dire "prolungata". E chissa' se il "prolungamento" dovesse essere superiore alle 12 ore significa lasciare in sosta il camper e andare a dormire in un hotel oppure che si puo' stare nel camper ma solo e sempre da svegli ? Chissa' che il dormire in camper rispettando il 185 c.2 significhi essere a norma ... PS: faccio presente che quanto indicato da tale contenuto della proposta di legge non e' poi cosi' utopico in quanto gia' applicato in alcune localita' tra cui p.e. la civilissima Ferrara (parcheggio ex MOF). Se tutti i comuni facessero cosi' (ovviamente esclusi quelli che REALMENTE ne sono impossibilitati) e, aggiungo, sanzionando solo eventuali singole infrazioni e non vietando a tutti preventivamente, forse qualche problema si risolverebbe... id="blue">
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Quindi se fermo la mia automobile e resto li dentro un paio di ore o tutta a notte a riposarmi, magari mangiando un paninazzo e mi faccio un caffè con la macchinetta elettrica FACCIO CAMPEGGIO? Ovvero se fermo la macchina NON POSSO restarci dentro? E se posso quanti secondi/minuti/ore ho a disposizione prima di uscire dalla macchina? E se con mia moglie decidessimo di farci un te e di leggere un libro parcheggiati (con l'auto) sotto un albero? anche questo è campeggio? Ma dove CACCHIO vai ad inventarti simili castronerie???id="blue">id="size4"> Troppe notti insonni? Guarda che per la letteratura di fantasia il Nobel è stato già assegnato per quest'anno!!!! Ritenta, sarai più fortunato!!!
Se per sosta prolungata si vuole intendere campeggio dell'equipaggio a bordo occorre dirlo chiaramente perché la SOSTA indica la condizione di cui sopra e non afferma che l'equipaggio può soggiornare a bordo del veicolo. Pertanto per l'uso abitativo del mezzo la norma in questione rinvia inplicitamente comunque alle competenze di leggi regionali. >