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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 07/10/2007 alle: 23:52:43
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Se per sosta prolungata si vuole intendere campeggio dell'equipaggio a bordo occorre dirlo chiaramente perché la SOSTA indica la condizione di cui sopra e non afferma che l'equipaggio può soggiornare a bordo del veicolo. Pertanto per l'uso abitativo del mezzo la norma in questione rinvia inplicitamente comunque alle competenze di leggi regionali. >
> Quindi se fermo la mia automobile e resto li dentro un paio di ore o tutta a notte a riposarmi, magari mangiando un paninazzo e mi faccio un caffè con la macchinetta elettrica FACCIO CAMPEGGIO? Ovvero se fermo la macchina NON POSSO restarci dentro? E se posso quanti secondi/minuti/ore ho a disposizione prima di uscire dalla macchina? E se con mia moglie decidessimo di farci un te e di leggere un libro parcheggiati (con l'auto) sotto un albero? anche questo è campeggio? Ma dove CACCHIO vai ad inventarti simili castronerie???id="blue">id="size4"> Troppe notti insonni? Guarda che per la letteratura di fantasia il Nobel è stato già assegnato per quest'anno!!!! Ritenta, sarai più fortunato!!!
>
> Calosci SOSTA non soggiorno dell'equipaggio. Capisci SOSTA S O S T A (Art. 157) Quindi l'art. 185 va letto in questo modo ove a sota si è sostituita la definizione dell'art. 157: la sospensione della marcia dell'autocaravan, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, non costituisce campeggio attendamento e simili. Quindi come ben vedi anche l'art. 157 parla già di sosta prolungata (protratta nel tempo) quantè protratta nel tempo? Un minuto 4 giorni? Sempre di sola sosta si tratta! Per le cazzate in libertà sei ancora in lizza tu per LO SNOBEL. Ti sei candidato adesso.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 07/10/2007 alle 23:56:55
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/10/2007 alle: 00:30:40
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Calosci SOSTA non soggiorno dell'equipaggio. Capisci SOSTA >
> Certamente meglio di te! e tra breve tutti leggeranno perché dico meglio di te!
quote: S O S T A (Art. 157) Quindi l'art. 185 va letto in questo modo ove a sota si è sostituita la definizione dell'art. 157: la sospensione della marcia dell'autocaravan, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, non costituisce campeggio attendamento e simili. >
> Certo che sei più papista del Papa stesso!!! L'art. 157, art. 1, comma, lettera c, espressamente recita: per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilitàid="size4"> di allontanamento da parte del conducente; id="red"> A casa mia la lingua usata è l'taliano di derivazione toscana, ma forse dalla parti di Siena l'italiano non è il toscano ma un qualche dialetto peruviano, POSSIBILITÀ significa "che può accadere o che può esser fatto" in ogni caso non indica situazione di "obbligatorietà" Quindi anche alla luce della tua integrazione tra art. 185 e art. 157 la sosta prolungata con o senza equipaggio a bordo va benissimo perché comprende la possibilità di allontanarsiid="orange"> ma non l'obbligo di alontanarsiid="red">id="size5">!!!!
quote: Quindi come ben vedi anche l'art. 157 parla già di sosta prolungata (protratta nel tempo) quantè protratta nel tempo? Un minuto 4 giorni? Sempre di sola sosta si tratta! >
> Appunto! Sosta senzaid="red"> indicazione di durata minima o massima:id="size5"> 1 minuto? 4 giorni? 1 mese? Spiegaci dove trovasti un limite temporale di durata massima della sosta!!! Spiegaci soprattutto in quale vocabolario hai trovato che il sinonimo di POSSIBILE è OBBLIGATORIO!!!!id="size4"> Grazie
quote: Per le cazzate in libertà sei ancora in lizza tu per LO SNOBEL. Ti sei candidato adesso. >
> Mi par di sentire il bue che dice cornuto all'asino!!! Per il momento, il Nobel spetta ancora a te! La penna da mettere sul tavolo in segno di ammirazione te la spedisco domani!!!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 08/10/2007 alle 00:39:28
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 08/10/2007 alle: 00:37:13
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Ma sempre di sosta in tesa come arresto del mezzo si tratta! Il soggiorno a bordo di qualsiasi veicolo eccezion fatta per i motivi di sicurezza per la circolazione, te lo vai a fare da altre parti perché è campeggio! La capisci la parola SOSTA che per il CDS si intende la sospensione della marcia del veicoloid="red"> E nulla dice il CDS a proposito del soggiorno. SOSTA puoi suonare il violino finché vuoi ma sempre di sosta parliamo, capisci sospensione della marcia del veicoloid="red">.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 08/10/2007 alle: 00:45:01
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Ma sempre di sosta in tesa come arresto del mezzo si tratta! Il soggiorno a bordo di qualsiasi veicolo eccezion fatta per i motivi di sicurezza per la circolazione, te lo vai a fare da altre parti perché è campeggio!
>
> Ma ho il diritto di restare a bordo di un qualunque veicolo in sosta? SI o NO?id="size4">
quote: La capisci la parola SOSTA che per il CDS si intende la sospensione della marcia del veicoloid="red"> E nulla dice il CDS a proposito del soggiorno. SOSTA puoi suonare il violino finché vuoi ma sempre di sosta parliamo, capisci sospensione della marcia del veicoloid="red">. >
> Altro punto a tuo favore per il Nobel!!!! Un grande applauso!!!id="size4"> Secondo te quando dormo o mangio o faccio all'amore in auto o in camper riesco a farlo senza sospendere la marcia? Io, non avendo particolari abilità, devo per forza sostare!!!!id="size4"> Tu ci ravvisi l'atto del soggiornare... che ti devo dire? nessuno è perfetto!!! LA LEGGE ci vede semplice sosta che, come tu hai fatto notare, comprende la possibilità di allontanarsi dal veicolo (e io ho fatto notare possibilità ma non obbligatorietà). L'atto del campeggiare su suolo pubblico scatta quando.... vogliamo recitare a memoria l'art. 185 ancora una volta????id="size4"> Dai continua così il Nobel alla fine te lo recapiteranno a casa!!!!id="red">id="size6">

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 08/10/2007 alle 00:49:33
Norvegia up to Lofoten on the road
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Germania del nord in camper 2017
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Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 08/10/2007 alle: 07:35:38
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Secondo te quando dormo o mangio o faccio all'amore in auto o in camper riesco a farlo senza sospendere la marcia? Io, non avendo particolari abilità, devo per forza sostare!!!!id="size4"> >
> Interpetazione capziosa. Stiracchi la norma vedendoci qualcosa che non c'è. Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta. Non si può affermare che, tacendo, il CDS la consente a scopo abitativo.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 08/10/2007 alle: 20:43:20
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Interpetazione capziosa. Stiracchi la norma vedendoci qualcosa che non c'è. >
> L'unica capziosietà è la tua che non vuoi comprendere che la sosta è sosta con o senza equipaggio. Tanto è vero che anche l'articolo 157 non pone lmiti di sosta e introduce la POSSIBILITÀ di lasciare il veicolo senza per questo obbligare nessuno a lasciarlo.
quote: Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta. >
> A me hanno insegnato che ciò che non è espressamente vietato è consetito e il CdS non vieta nulla in tal senso. Inoltre le regioni legittimamente possono regolare le ifrastrutture ricettive, ma non possono limitare la libertà del cittadino nello spostarsi e nel sostare col proprio automezzo. Il marciapiede non è struttura ricettiva e la sosta non impone l'abbandono del mezzo di trasporto!
quote: Non si può affermare che, tacendo, il CDS la consente a scopo abitativo. >
> Il resto dei tuoi discorsi sono seghe mentali a favore di sindaci cretini! Chi vuole, tu compreso, andare in A.A. o camping faccia pure liberamente e lasci stare coloro che non vogliono andarci e preferiscono SOSTARE LIBERAMENTE nel rispetto dell'art. 185. Grazie

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 09/10/2007 alle 01:41:37
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 08/10/2007 alle: 21:24:21
Carissimi Antononno e Antocalosci, è da molti mesi che per motivi professionali non seguo più il forum, ma mi sembra di averlo lasciato ieri, Siete ancora lì a VIVISEZIONARE il CDS, la Cassazione, il GDP, Orosei, Numana, ecc.... Sembrate Peppone e Don Camillo (sceglietevi il personaggio a voi più somigliante)[:D][:D] Credo che la tifoseria dei due schieramenti non ha cambiato casacca nè a favore dell'uno, nè dell'altro, sta diventando una scaramuccia del tipo.... se tu non molli io non mollo, a costo di perdere ore ed ore a leggere, scrivere, interpretare norme, che secondo la mia modesta opinione non dovrebbero far parte di un paese civile e democratico, come quando si dice che la norma è interpretabile; ma da chi ? quando ? Come ? Ma soprattutto chi è che decide come interpretarla ? Quando vedo come è trattato il codice penale in questi gg con quanto succede con Mastella, il PM Magistris, Di Pietro, Prodi, Vi renderete conto di quanto possa essere aria fritta quanto sta scritti nei codici (non sempre per la verità). Io mi sono fatto l'opinione che la LEGGE si INTERPRETA a seconda di quale soggetto si tratta (povero o potente, da abbattere o da osannare) che sia giudicante o imputato .[V] Scusate per L'OT PS

Modificato da aleandrea il 08/10/2007 alle 21:27:14
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 09/10/2007 alle: 07:26:01
Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta.
quote: A me hanno insegnato che ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red">e il CdS non vieta nulla in tal senso. Inoltre le regioni legittimamente possono regolare le ifrastrutture ricettive, ma non possono limitare la libertà del cittadino nello spostarsi e nel sostare col proprio automezzo. Il marciapiede non è struttura ricettiva e la sosta non impone l'abbandono del mezzo di trasporto! >
> ... Ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red"> ... Giustissimo! Ma occorre vedere chi può dire e chi non può dire. Il CDS art. 1, si occupa solo di circolazione e sosta. Quindi se l'equipaggio resa a bordo come in qualsiasi autovettura ciò è consentito. Ma se adibisce il mezzo a dimora come dicono le due sentenze di cassazione fa campeggio. Questa condizione può essere vietata da una LR o da un'ordinanza prefettizia o comunale e non c'entra più il CDS il quale si limita a dire fino a che punto LA SOSPENSIONE DELLA MARCIA DELL'AUTOCARAVAN NON COSTITUISCE UN ATTENDAMENTO. E' semplice. Se ti togli le fette di prosciutto dagli occhi riesci a capirla anche tu.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 09/10/2007 alle: 07:57:46
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno ... Ciò che non è espressamente vietato è consentito id="red"> ... >
> Adesso che ci penso, il CdS non vieta neppure l'omicidio [:D][:D][:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 09/10/2007 alle: 08:37:20
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta.
quote: A me hanno insegnato che ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red">e il CdS non vieta nulla in tal senso. Inoltre le regioni legittimamente possono regolare le ifrastrutture ricettive, ma non possono limitare la libertà del cittadino nello spostarsi e nel sostare col proprio automezzo. Il marciapiede non è struttura ricettiva e la sosta non impone l'abbandono del mezzo di trasporto! >
> ... Ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red"> ... Giustissimo! Ma occorre vedere chi può dire e chi non può dire. Il CDS art. 1, si occupa solo di circolazione e sosta. Quindi se l'equipaggio resa a bordo come in qualsiasi autovettura ciò è consentito. Ma se adibisce il mezzo a dimora come dicono le due sentenze di cassazione fa campeggio. Questa condizione può essere vietata da una LR o da un'ordinanza prefettizia o comunale e non c'entra più il CDS il quale si limita a dire fino a che punto LA SOSPENSIONE DELLA MARCIA DELL'AUTOCARAVAN NON COSTITUISCE UN ATTENDAMENTO. E' semplice. Se ti togli le fette di prosciutto dagli occhi riesci a capirla anche tu.
>
> Il punto è e resta quale è il confine tra l'ELEGGERE il mezzo di trasporto a DIMORA e il semplice RESTARE A BORDO. Nel mio specifico caso la MIA DIMORRA D'ELEZIONE è l'appartamento dove ABITO solitamente!!! Mentre lo stareper fermo in un luogo in camper o in autovettura per una dozzina di ore non può essere paragonato ad ELEZIONE DI DIMORA!!! Infatti se mi SOSTO (alle ora 18 e fatta la pipì scendo per fare un giretto (condizione prevista dall'art. 157). Poi se rientro in camper/auto/SUV e ci mangio e poi ci dormo per 12 ore e successivamente esco per una visita resto ancora in quello che dice l'art. 157 del CdS!!! Per essere un mezzo di trasporto LETTO AD ABITAZIONE certamente dovrebbe avere collegamenti stabili con la rete elettrica, l'impianto fognario ed idrico!!! Permettimi un consiglio! Io il prosciutto da molti anni lo mangio anche perché ne sono goloso. Fai anche tu altrettanto!!!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 09/10/2007 alle: 08:46:00
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno ... Ciò che non è espressamente vietato è consentito id="red"> ... >
> Adesso che ci penso, il CdS non vieta neppure l'omicidio [:D][:D][:D]
>
> Tu dici? Dai una letta agli articoli 220 e sucessuvi che rinviano alle norme dell'art. 347 del codice di procedura penale!!!! Inoltre, se fosse vero che, l'omicidio non è previsto dal CdS esistono leggi apposite come il codice di procedura penale che lo contemplano. Di certo NON ESISTE normativa nazionale tale da vietare la situazione di STARE dentro il proprio mezzo di trasporto. Tanto è ver che "O Nonno" non fa altro che INVOCARE le famose sentenze della Cassazione. Una LEGGE nel vero senso della parola che vieti la LIBERA SOSTA (non importa se con o senza equipaggio) di un mezzo NON ESISTE!!! Ergo IO SOSTO DOVE E QUANDO MI PARE (se non ci sono divieti di ssta GENEICI per tutti i mezzi). Ciao
19
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/10/2007 alle: 12:01:19
Io vado sempre a spanne in quanto di leggi non me ne intendo, ma, vista anche la (già citata altrove) mia scarsissima fiducia nella magistratura (x chi fosse interessato posso anche inviare privatamente alcuni brillanti esempi che mi riguardano personalmente che mi hanno rafforzato nella convinzione che i giudici, a volte, grazie a Dio non tutti, interpretano i fatti e le norme COME GLI GIRA, mettendosi sotto la suola delle scarpe ogni idea di giustizia), non vedo perché non possano essere smentite delle sentenze della Cassazione. Sono a conoscenza del fatto che le sentenze della Cassazione hanno assunto ormai (quasi) il valore di norma, in quanto, nella formulazione dei giudizi, vengono a sostituirsi a leggi e normative molto poco chiare e dalla dubbia interpretazione, ma continuo a ritenere che chi fa le leggi dovrebbe essere il parlamento! Per quanto poi riguarda i divieti di sosta o di transito o di accesso esclusivi per i camper, pur rispettandoli, in genere, per mancanza di voglia di impegnarmi in lotte certamente costose, almeno in tempo e pazienza, continuo a ritenere, come molti altri, che siano messi in base ad interpretazioni quelle si capziose (quando non proprio di fantasia) e vessatorie nei nostri confronti. Certamente vi sono stati, vi sono e vi saranno comportamenti poco corretti da parte di alcuni camperisti che incitano tali BARBARE reazioni da parte degli amministratori locali, ma secondo il mio concetto di giusta e saggia amministrazione bisognerebbe sanzionare chi si comporta male non punire indifferentemente tutti, altrimenti si è dei barbari. Sono per mia abitudine rispettoso delle regole, ma divento irascibile quando vedo che le regole vengono stabilite senza criteri di equità e saggia amministrazione. Ciao, Aldo
22
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 09/10/2007 alle: 12:43:01
anche in cassazione è evidente che fumano roba sempre più scadente, basta vedere la recente sentenza che ha dato ragione a chi aveva abusivamente occupato case popolari, causa dimostrato stato di indigenza...alla faccia di tutti coloro che, indigenti loro stessi, rispettano lunghe graduatorie per anni, a volte anche falsate, e si vedono passare avanti dal furbo di turno. mia moglie lavora in comune e mi ha detto che sono terrorizzati dalla prospettiva che altri seguano l'esempio ed inizino ad occupare case abusivamente per poi aspettare che la cassazione gli dia ragione, essendoci un precedente i comuni sono impotenti. in italia le leggi sono solo un'opinione. ciao Valerio
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 01/12/2007 alle: 21:14:31
Riporto su questo 3D perché pare che esisterebbe una sentenza favorevole ai camperisti la quale dice che, nei parcheggi riservati alle autovetture con stalli di dimensioni ridotte, un'autocaravan può sostare occupandone due e pagandone tre. L'avrebbe detto - credo - il GdP di Trento in sede di opposizione a sanzione amministrativa. Così riferisce tana2i in un altro post, senza però fornire altri elementi per individuare la decisione. Se tana2i ci da una mano a rintracciare questa sentenza, la si può pubblicare qui. Altrimenti, credo, resterebbe solo un'altra leggenda metropolitana.
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 02/12/2007 alle: 10:03:21
quote:Originally posted by vapoluz
...basta vedere la recente sentenza che ha dato ragione a chi aveva abusivamente occupato case popolari, causa dimostrato stato di indigenza... >
> E' una sentenza ineccepibile. Ma leggi anche quest'altra che è successiva [url] http://users.libero.it/studio.c.c/camper/Cassazione.htm a quella da te citata e se non sbaglio, della stessa sezione. E poi riparliamo della Cassazione, evitando però luoghi comuni e discorsi da bar dello sport. ciao

Modificato da ngeloco il 02/12/2007 alle 10:17:41
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 09/01/2008 alle: 18:53:48
Il Prefetto di Torino ha accolto il ricorso e archiviato una contravvenzione per divieto di sosta camper emessa dalla PM di Bardonecchia nell’aprile 2007 , si veda in http://www.************* **********.it/files/99%20Comune%20Divieti/Il%20Prefetto%20di%20Torino%20archivia.pdf Aggiungo che relativamente alle motivazioni con cui il Prefetto ha archiviato il verbale , pare quindi risulti utile citare e allegare in eventuali ricorsi la lettera del Ministero dei Trasporti datata 2 aprile 2007 (di cui si e’ discusso anche in questo forum in

http://www.camper.netsurf.it/fo...

) scaricabile dal sito dell’ Associazione Nazionale ************* ********** ( http://www.************* **********.it e selezionando “DIVIETI ALLE AUTOCARAVAN”) Ivano.id="blue">

Modificato da IvanoPP il 11/01/2008 alle 17:12:32
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 11/01/2008 alle: 21:33:26
Per gli stessi motivi io penso di vincere il mio ricorso a Grosseto, a meno che il prefetto di Grosseto non lo rigetti perché a Marina ove ho preso la multa un'area camper c'è. Il 29 sono dal Prefetto per l'audizione. Non c'è problema tra categoria. Ma come avrete notato, il prefetto dice "e che nessun apposito posteggio è riservato in loco alle autocaravan". Questo periodo non può essere trascurato nella lettura. E' fondamentale. Vale a dire che il prefetto ha detto che se il comune di Bardonecchia avesse avuto un'area di sosta per camper la multa non sarebbe stata annullata. Ma anche se quei fessacchiotti dei VVUU avessero multato per debordo dagli stalli (cfr, Lettera del Ministero per Trento) lo stesso ci sarebbe stato poco da fare. La multa in presenza di AA è un fatto sancito dalla Cassazione 11278/2001. Se vincerò, come penso, il ricorso di Grosseto, poi andrò di nuovo proprio in quel parcheggio e vedremo che multa mi faranno. Ritengo però che la decisione del prefetto per Bardonecchia sia ineccepibile. Per quanto sopra la cosa non mi sorprende. Poi c'è anche San Vincenzo (Livorno) che ha un 'Area per camper e divieti dappertutto. Anche lì non appena potrò, mi androò a fare una giratina così i prefetti che si saranno pronunciati saranno 3. E' così che si fa giurisprudenza, con casi concreti, non citando le sentenze dei pretori di trent'anni fa o le lettere del ministero senza metterle alla prova. A proposito, ma il GDP di Savona poi non ha fatto sapere niente?
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 13/01/2008 alle: 23:14:09
Quindi tale lettera del MiT del 2 aprile 2007 non e’ piu’ un “PESCE D’APRILE” ? Riguardo alla presenza di AA e relativa ““NON CONTESTABILITA’”” dei divieti di sosta su tutto il rimanente territorio comunale, ricordando che per legge laddove esistono parcheggi a pagamento ne devono esistere obbligatoriamente anche di gratuiti (esclusi particolari luoghi) , come la si mette con le AA che sono sempre a pagamento (se non in pochissime eccezioni) ? Per il ricorso Spotorno sono ancora in attesa di sentenza.id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 20/01/2008 alle: 21:41:49
Il Pretore di Venezia annulla una multa di divieto di sosta solo per camper emessa dalla PM del comune di Caorle (vicenda che anche se “vecchiotta” , del 1996, e’ pur sempre un precedente in giurisprudenza). Note: - la motivazione dell'ordinanza di divieto e' "salvaguardia della salute e igiene pubblica", non ritenuta valida/suff dal Pretore - la multa viene annullata anche se a Caorle esiste una AA (espressamente indicato nella sentenza) Il doc (sentenza) e’ molto grande quindi non riesco ad inserirlo qui, chi ne fosse interessato me lo puo’ richiedere tramite email Ivano.id="blue">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 20/01/2008 alle: 21:51:32
quote:Originally posted by IvanoPP
Il Pretore di Venezia annulla una multa di divieto di sosta solo per camper emessa dalla PM del comune di Caorle (vicenda che anche se “vecchiotta” , del 1996, e’ pur sempre un precedente in giurisprudenza). Note: - la motivazione dell'ordinanza di divieto e' "salvaguardia della salute e igiene pubblica", non ritenuta valida/suff dal Pretore - la multa viene annullata anche se a Caorle esiste una AA (espressamente indicato nella sentenza) Il doc (sentenza) e’ molto grande quindi non riesco ad inserirlo qui, chi ne fosse interessato me lo puo’ richiedere tramite email Ivano.id="blue"> >
> La snetenza del pretore, se questo è il motivo di accogliamento, è superata dalla sentenza di Orosei 11278 del 2001id="red"> che ha sancito che il GO non può sindacare la scelta del comune. La sentenza 11278 la trovi qui, anche se lunga:

http://www.turismoitinerante.co...

il passo che manda a quel paese le sentenze precedenti è questo: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibileid="red"> in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igieneid="size6">, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. id="red">della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua.
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