quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Calosci SOSTA non soggiorno dell'equipaggio. Capisci SOSTA S O S T A (Art. 157) Quindi l'art. 185 va letto in questo modo ove a sota si è sostituita la definizione dell'art. 157: la sospensione della marcia dell'autocaravan, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, non costituisce campeggio attendamento e simili. Quindi come ben vedi anche l'art. 157 parla già di sosta prolungata (protratta nel tempo) quantè protratta nel tempo? Un minuto 4 giorni? Sempre di sola sosta si tratta! Per le cazzate in libertà sei ancora in lizza tu per LO SNOBEL. Ti sei candidato adesso.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Quindi se fermo la mia automobile e resto li dentro un paio di ore o tutta a notte a riposarmi, magari mangiando un paninazzo e mi faccio un caffè con la macchinetta elettrica FACCIO CAMPEGGIO? Ovvero se fermo la macchina NON POSSO restarci dentro? E se posso quanti secondi/minuti/ore ho a disposizione prima di uscire dalla macchina? E se con mia moglie decidessimo di farci un te e di leggere un libro parcheggiati (con l'auto) sotto un albero? anche questo è campeggio? Ma dove CACCHIO vai ad inventarti simili castronerie???id="blue">id="size4"> Troppe notti insonni? Guarda che per la letteratura di fantasia il Nobel è stato già assegnato per quest'anno!!!! Ritenta, sarai più fortunato!!!
Se per sosta prolungata si vuole intendere campeggio dell'equipaggio a bordo occorre dirlo chiaramente perché la SOSTA indica la condizione di cui sopra e non afferma che l'equipaggio può soggiornare a bordo del veicolo. Pertanto per l'uso abitativo del mezzo la norma in questione rinvia inplicitamente comunque alle competenze di leggi regionali. >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Certamente meglio di te! e tra breve tutti leggeranno perché dico meglio di te!
Calosci SOSTA non soggiorno dell'equipaggio. Capisci SOSTA >
quote: S O S T A (Art. 157) Quindi l'art. 185 va letto in questo modo ove a sota si è sostituita la definizione dell'art. 157: la sospensione della marcia dell'autocaravan, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, non costituisce campeggio attendamento e simili. >> Certo che sei più papista del Papa stesso!!! L'art. 157, art. 1, comma, lettera c, espressamente recita: per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilitàid="size4"> di allontanamento da parte del conducente; id="red"> A casa mia la lingua usata è l'taliano di derivazione toscana, ma forse dalla parti di Siena l'italiano non è il toscano ma un qualche dialetto peruviano, POSSIBILITÀ significa "che può accadere o che può esser fatto" in ogni caso non indica situazione di "obbligatorietà" Quindi anche alla luce della tua integrazione tra art. 185 e art. 157 la sosta prolungata con o senza equipaggio a bordo va benissimo perché comprende la possibilità di allontanarsiid="orange"> ma non l'obbligo di alontanarsiid="red">id="size5">!!!!
quote: Quindi come ben vedi anche l'art. 157 parla già di sosta prolungata (protratta nel tempo) quantè protratta nel tempo? Un minuto 4 giorni? Sempre di sola sosta si tratta! >> Appunto! Sosta senzaid="red"> indicazione di durata minima o massima:id="size5"> 1 minuto? 4 giorni? 1 mese? Spiegaci dove trovasti un limite temporale di durata massima della sosta!!! Spiegaci soprattutto in quale vocabolario hai trovato che il sinonimo di POSSIBILE è OBBLIGATORIO!!!!id="size4"> Grazie
quote: Per le cazzate in libertà sei ancora in lizza tu per LO SNOBEL. Ti sei candidato adesso. >> Mi par di sentire il bue che dice cornuto all'asino!!! Per il momento, il Nobel spetta ancora a te! La penna da mettere sul tavolo in segno di ammirazione te la spedisco domani!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Ma sempre di sosta in tesa come arresto del mezzo si tratta! Il soggiorno a bordo di qualsiasi veicolo eccezion fatta per i motivi di sicurezza per la circolazione, te lo vai a fare da altre parti perché è campeggio! La capisci la parola SOSTA che per il CDS si intende la sospensione della marcia del veicoloid="red"> E nulla dice il CDS a proposito del soggiorno. SOSTA puoi suonare il violino finché vuoi ma sempre di sosta parliamo, capisci sospensione della marcia del veicoloid="red">.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ma ho il diritto di restare a bordo di un qualunque veicolo in sosta? SI o NO?id="size4">
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Ma sempre di sosta in tesa come arresto del mezzo si tratta! Il soggiorno a bordo di qualsiasi veicolo eccezion fatta per i motivi di sicurezza per la circolazione, te lo vai a fare da altre parti perché è campeggio!
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quote: La capisci la parola SOSTA che per il CDS si intende la sospensione della marcia del veicoloid="red"> E nulla dice il CDS a proposito del soggiorno. SOSTA puoi suonare il violino finché vuoi ma sempre di sosta parliamo, capisci sospensione della marcia del veicoloid="red">. >> Altro punto a tuo favore per il Nobel!!!! Un grande applauso!!!id="size4"> Secondo te quando dormo o mangio o faccio all'amore in auto o in camper riesco a farlo senza sospendere la marcia? Io, non avendo particolari abilità, devo per forza sostare!!!!id="size4"> Tu ci ravvisi l'atto del soggiornare... che ti devo dire? nessuno è perfetto!!! LA LEGGE ci vede semplice sosta che, come tu hai fatto notare, comprende la possibilità di allontanarsi dal veicolo (e io ho fatto notare possibilità ma non obbligatorietà). L'atto del campeggiare su suolo pubblico scatta quando.... vogliamo recitare a memoria l'art. 185 ancora una volta????id="size4"> Dai continua così il Nobel alla fine te lo recapiteranno a casa!!!!id="red">id="size6">
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Secondo te quando dormo o mangio o faccio all'amore in auto o in camper riesco a farlo senza sospendere la marcia? Io, non avendo particolari abilità, devo per forza sostare!!!!id="size4"> >> Interpetazione capziosa. Stiracchi la norma vedendoci qualcosa che non c'è. Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta. Non si può affermare che, tacendo, il CDS la consente a scopo abitativo.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> L'unica capziosietà è la tua che non vuoi comprendere che la sosta è sosta con o senza equipaggio. Tanto è vero che anche l'articolo 157 non pone lmiti di sosta e introduce la POSSIBILITÀ di lasciare il veicolo senza per questo obbligare nessuno a lasciarlo.
Interpetazione capziosa. Stiracchi la norma vedendoci qualcosa che non c'è. >
quote: Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta. >> A me hanno insegnato che ciò che non è espressamente vietato è consetito e il CdS non vieta nulla in tal senso. Inoltre le regioni legittimamente possono regolare le ifrastrutture ricettive, ma non possono limitare la libertà del cittadino nello spostarsi e nel sostare col proprio automezzo. Il marciapiede non è struttura ricettiva e la sosta non impone l'abbandono del mezzo di trasporto!
quote: Non si può affermare che, tacendo, il CDS la consente a scopo abitativo. >> Il resto dei tuoi discorsi sono seghe mentali a favore di sindaci cretini! Chi vuole, tu compreso, andare in A.A. o camping faccia pure liberamente e lasci stare coloro che non vogliono andarci e preferiscono SOSTARE LIBERAMENTE nel rispetto dell'art. 185. Grazie
quote: A me hanno insegnato che ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red">e il CdS non vieta nulla in tal senso. Inoltre le regioni legittimamente possono regolare le ifrastrutture ricettive, ma non possono limitare la libertà del cittadino nello spostarsi e nel sostare col proprio automezzo. Il marciapiede non è struttura ricettiva e la sosta non impone l'abbandono del mezzo di trasporto! >> ... Ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red"> ... Giustissimo! Ma occorre vedere chi può dire e chi non può dire. Il CDS art. 1, si occupa solo di circolazione e sosta. Quindi se l'equipaggio resa a bordo come in qualsiasi autovettura ciò è consentito. Ma se adibisce il mezzo a dimora come dicono le due sentenze di cassazione fa campeggio. Questa condizione può essere vietata da una LR o da un'ordinanza prefettizia o comunale e non c'entra più il CDS il quale si limita a dire fino a che punto LA SOSPENSIONE DELLA MARCIA DELL'AUTOCARAVAN NON COSTITUISCE UN ATTENDAMENTO. E' semplice. Se ti togli le fette di prosciutto dagli occhi riesci a capirla anche tu.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno ... Ciò che non è espressamente vietato è consentito id="red"> ... >> Adesso che ci penso, il CdS non vieta neppure l'omicidio [:D][:D][:D]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il punto è e resta quale è il confine tra l'ELEGGERE il mezzo di trasporto a DIMORA e il semplice RESTARE A BORDO. Nel mio specifico caso la MIA DIMORRA D'ELEZIONE è l'appartamento dove ABITO solitamente!!! Mentre lo stareper fermo in un luogo in camper o in autovettura per una dozzina di ore non può essere paragonato ad ELEZIONE DI DIMORA!!! Infatti se mi SOSTO (alle ora 18 e fatta la pipì scendo per fare un giretto (condizione prevista dall'art. 157). Poi se rientro in camper/auto/SUV e ci mangio e poi ci dormo per 12 ore e successivamente esco per una visita resto ancora in quello che dice l'art. 157 del CdS!!! Per essere un mezzo di trasporto LETTO AD ABITAZIONE certamente dovrebbe avere collegamenti stabili con la rete elettrica, l'impianto fognario ed idrico!!! Permettimi un consiglio! Io il prosciutto da molti anni lo mangio anche perché ne sono goloso. Fai anche tu altrettanto!!!
Il senso di quanto sopra ho detto è semplicemente che il CDS si occupa di circolazione e sosta. Tutt'al più si può dire che NON TRATTA la permanenza a bordo, non che non trattandola la ammette. Non vi fa alcun riferimento. Semplicemente perché non è materia sua. Il soggiorno (prolungato) a bordo di qualsiasiasi mezzo, ECCEZION FATTA PER SOSTA DI EMERGENZA dei conducenti autoveicoli, è competenza delle regioni che la trattano solitamente nelle LR con le quali regolano le infrastrutture ricettive all'aria aperta.quote: A me hanno insegnato che ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red">e il CdS non vieta nulla in tal senso. Inoltre le regioni legittimamente possono regolare le ifrastrutture ricettive, ma non possono limitare la libertà del cittadino nello spostarsi e nel sostare col proprio automezzo. Il marciapiede non è struttura ricettiva e la sosta non impone l'abbandono del mezzo di trasporto! >> ... Ciò che non è espressamente vietato è consetito id="red"> ... Giustissimo! Ma occorre vedere chi può dire e chi non può dire. Il CDS art. 1, si occupa solo di circolazione e sosta. Quindi se l'equipaggio resa a bordo come in qualsiasi autovettura ciò è consentito. Ma se adibisce il mezzo a dimora come dicono le due sentenze di cassazione fa campeggio. Questa condizione può essere vietata da una LR o da un'ordinanza prefettizia o comunale e non c'entra più il CDS il quale si limita a dire fino a che punto LA SOSPENSIONE DELLA MARCIA DELL'AUTOCARAVAN NON COSTITUISCE UN ATTENDAMENTO. E' semplice. Se ti togli le fette di prosciutto dagli occhi riesci a capirla anche tu.
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quote:Originally posted by ngeloco> Tu dici? Dai una letta agli articoli 220 e sucessuvi che rinviano alle norme dell'art. 347 del codice di procedura penale!!!! Inoltre, se fosse vero che, l'omicidio non è previsto dal CdS esistono leggi apposite come il codice di procedura penale che lo contemplano. Di certo NON ESISTE normativa nazionale tale da vietare la situazione di STARE dentro il proprio mezzo di trasporto. Tanto è ver che "O Nonno" non fa altro che INVOCARE le famose sentenze della Cassazione. Una LEGGE nel vero senso della parola che vieti la LIBERA SOSTA (non importa se con o senza equipaggio) di un mezzo NON ESISTE!!! Ergo IO SOSTO DOVE E QUANDO MI PARE (se non ci sono divieti di ssta GENEICI per tutti i mezzi). Ciao
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno ... Ciò che non è espressamente vietato è consentito id="red"> ... >> Adesso che ci penso, il CdS non vieta neppure l'omicidio [:D][:D][:D]
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quote:Originally posted by vapoluz> E' una sentenza ineccepibile. Ma leggi anche quest'altra che è successiva [url] http://users.libero.it/studio.c.c/camper/Cassazione.htm a quella da te citata e se non sbaglio, della stessa sezione. E poi riparliamo della Cassazione, evitando però luoghi comuni e discorsi da bar dello sport. ciao
...basta vedere la recente sentenza che ha dato ragione a chi aveva abusivamente occupato case popolari, causa dimostrato stato di indigenza... >
http://www.camper.netsurf.it/fo...
) scaricabile dal sito dell’ Associazione Nazionale ************* ********** ( http://www.************* **********.it e selezionando “DIVIETI ALLE AUTOCARAVAN”) Ivano.id="blue">quote:Originally posted by IvanoPP> La snetenza del pretore, se questo è il motivo di accogliamento, è superata dalla sentenza di Orosei 11278 del 2001id="red"> che ha sancito che il GO non può sindacare la scelta del comune. La sentenza 11278 la trovi qui, anche se lunga:
Il Pretore di Venezia annulla una multa di divieto di sosta solo per camper emessa dalla PM del comune di Caorle (vicenda che anche se “vecchiotta” , del 1996, e’ pur sempre un precedente in giurisprudenza). Note: - la motivazione dell'ordinanza di divieto e' "salvaguardia della salute e igiene pubblica", non ritenuta valida/suff dal Pretore - la multa viene annullata anche se a Caorle esiste una AA (espressamente indicato nella sentenza) Il doc (sentenza) e’ molto grande quindi non riesco ad inserirlo qui, chi ne fosse interessato me lo puo’ richiedere tramite email Ivano.id="blue"> >
http://www.turismoitinerante.co...
il passo che manda a quel paese le sentenze precedenti è questo: 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibileid="red"> in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igieneid="size6">, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. id="red">della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua.