quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Siamo perfettamente concordi con te che è consentita la SOSTA mentre i CAMPEGGIO NON È CONSENTITO!!!! Il problema CHE TU NON VUOI COMPRENDERE è che un camper quando SOSTA SULLA PUBBLICA VIA alle condizioni dell'Art. 185, indipendentemente dal fatto che l'equipaggio resti o meno a bordo (come accade per una autovettura), non costituisce mai ATTENDAMENTO e/o CAMPEGGIO!!!! Che ti aspettavi di più?
..... e forse avresti capito che quella sentenza vuole consentire solo la sosta e non il campeggio. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Questo lo vedremo più avanti. Ribadisco che l'art. 185 si riferisce alla sosta del mezzo ed alle condizioni per cui questa non si risolva in attendamento. Cassazione. Un camper non campeggerà mai può costituire o non costituire un attendamento ed è per questo che l'art. 185 afferma che LA SOSTA DELL'AUTOCARAVAN non costituisce campeggio attendamento e simili. Ma campeggio vale attendamento altrimenti l'art. 185 è incostituzionale. Affermare la possibilità di campeggio dell'equipaggio perché regolare, consentire o vietare tale attività in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico è di competenza delle regioni. Cassazione due volte.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Siamo perfettamente concordi con te che è consentita la SOSTA mentre i CAMPEGGIO NON È CONSENTITO!!!! Il problema CHE TU NON VUOI COMPRENDERE è che un camper quando SOSTA SULLA PUBBLICA VIA alle condizioni dell'Art. 185, indipendentemente dal fatto che l'equipaggio resti o meno a bordo (come accade per una autovettura), non costituisce mai ATTENDAMENTO e/o CAMPEGGIO!!!! Che ti aspettavi di più?
..... e forse avresti capito che quella sentenza vuole consentire solo la sosta e non il campeggio. >
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E io che avevo detto? Lo ripeto: Il problema CHE TU NON VUOI COMPRENDERE è che un camper quando SOSTA SULLA PUBBLICA VIA alle condizioni dell'Art. 185, indipendentemente dal fatto che l'equipaggio resti o meno a bordo (come accade per una autovettura), non costituisce mai ATTENDAMENTO e/o CAMPEGGIO!! Certo Cassazione due volte... probabilmente con AVVOCATI differenti... vedremo alla terza!!! Bellissima la tua affermazione: campeggio vale attendamento Il che equivale a dire che (a te la scelta) campeggio vale campeggio attendamento vale attendamento. Invece, e siamo dolenti per te, perché: ATTENDAMETO = l'attendarsi; accampamento in tende ove il significato di accampamento è = 1) alloggiamento all'aperto di truppe al riparo di tende o baracche; campo militare 2) qualsiasi alloggiamento all'aperto di persone, provvisorio, di fortuna o mobile: un accampamento di zingari, di profughi | sembrare, essere un accampamento, (estens.) si dice di luogo dove regnano la confusione e il disordine. CAMPEGGIO = sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobile. IN OGNI CASO l'art. 185 ESPRESSAMENTE dice che la SOSTAid="size5"> dell'AUTOCARAVAN non costituisce ATTENDAMENTO O CAMPEGGIO se.... Non impone all'equipaggio (e non potrebbe farlo perché il camper è equipollente alle autovetture) di ABBANDONARE il mezzo!!! Ma, come già detto, questo è ciò CHE TU NON VUOI COMPRENDERE. Mah, pazienza!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Questo lo vedremo più avanti. Ribadisco che l'art. 185 si riferisce alla sosta del mezzo ed alle condizioni per cui questa non si risolva in attendamento. Cassazione. Un camper non campeggerà mai può costituire o non costituire un attendamento ed è per questo che l'art. 185 afferma che LA SOSTA DELL'AUTOCARAVAN non costituisce campeggio attendamento e simili. Ma campeggio vale attendamento altrimenti l'art. 185 è incostituzionale. Affermare la possibilità di campeggio dell'equipaggio perché regolare, consentire o vietare tale attività in luoghi pubblici, privati o aperti al pubblico è di competenza delle regioni. Cassazione due volte.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Siamo perfettamente concordi con te che è consentita la SOSTA mentre i CAMPEGGIO NON È CONSENTITO!!!! Il problema CHE TU NON VUOI COMPRENDERE è che un camper quando SOSTA SULLA PUBBLICA VIA alle condizioni dell'Art. 185, indipendentemente dal fatto che l'equipaggio resti o meno a bordo (come accade per una autovettura), non costituisce mai ATTENDAMENTO e/o CAMPEGGIO!!!! Che ti aspettavi di più?
..... e forse avresti capito che quella sentenza vuole consentire solo la sosta e non il campeggio. >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non impone all'equipaggio (e non potrebbe farlo perché il camper è equipollente alle autovetture) di ABBANDONARE il mezzo!!! Ma, come già detto, questo è ciò CHE TU NON VUOI COMPRENDERE. Mah, pazienza!!! >> Ma il CDS non dice nemmeno che può vivere dentro il mezzo adibendolo a propria abitazione. E questa cosa costituisce campeggio dell'equipaggio secondo due sentenze della Cassazione. Vero che l'equipaggio può rimanere a bordo, come al volante o lato passeggero a bordo di un'autovettura ma l'uso abitativo del mezzo è azione di campeggio DELL'EQUIPAGGIO e di questo uso il CDS non se ne può occupare. Non è sua competenza e di competenza REGIONALE.
quote:Originally posted by vapoluz> L'utilizzo abitativo del mezzo costituisce campeggio anche se il mezzo è un'autovettura, questo dice la cassazione. Per cui vietare il campeggio significa farlo indipendetemente dal mezzo o strumento utilizzato altrimenti i camperisti avrebbero un vantaggio rispetto ad altri cittadini che sarebbero discriminati in base al possesso di un mezzo piuttosto che un altro. Questo vale anche per la sosta (sosta e basta). Dimmi dove fai servizio e ti inviterò a multare un comportamento di tal genere e se non lo fai di denuncio per omissioni di atti d'ufficio e poi vediamo come va a finire.
....però nelle auto ci sono anche i sedili posteriori, equivalenti a quelli della dinette del camper, quindi se con il camper in sosta siedo nella dinette diventa uso abitativo e sono in multa, sempre oppure solo se ma solo se gioco a carte o mangio un panino? a meno che, se cè un vigile che mi osserva, non mastico mentre distoglie lo sguardo, "alla fantozzi"......tutto questo mi ricorda parecchio il famoso "comma 22".... >
quote:Originally posted by IvanoPP> La Cassazione con le due sentenze sul campeggio ha dato una definizione USO ABITATIVO DEL MEZZO = CAMPEGGIO CAMPEGGIO=ATTVIITA' REGOLABILE (di competenza) REGIONALE; ciò vale sempre ed in qualunque luogo. La sentenza di Orosei è superiore, in gerarchia, al Ministero. Se fai contenzioso il giudice applicherà il precedente o si assumerà l'onere di mandare il giudizio in Cassazione e questa ha già deciso tre volte a senso unico. Speriamo che la quarta volta decida diversamente? Accomodatevi, avete una sola cosa da fare: fare un ricorso pilota sono anni che lo vado ripetendo ma fate solo chiacchiere.
grrrrr...gggrrrrrr...ggggggggggr... il disco rotto [:o)] Scherzi a parte, le sentenze di cassazione note (almeno a me) sono le seguenti : - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 (discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/for...) si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper.id="blue"> >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Appunto SOSTA!!! SOSTA e BASTA!!! Se in AUTOMOBILE si tratta di sosta e BASTA anche se ci mangio dentro un paninazzo, un primo portato da casa in custodia termica, ci faccio l'amore tirando tendine (la mia auto le ha), ci dormo dentro, ecc, ecc,
quote:Originally posted by vapoluz> L'utilizzo abitativo del mezzo costituisce campeggio anche se il mezzo è un'autovettura, questo dice la cassazione. Per cui vietare il campeggio significa farlo indipendetemente dal mezzo o strumento utilizzato altrimenti i camperisti avrebbero un vantaggio rispetto ad altri cittadini che sarebbero discriminati in base al possesso di un mezzo piuttosto che un altro. Questo vale anche per la sosta (sosta e basta).
....però nelle auto ci sono anche i sedili posteriori, equivalenti a quelli della dinette del camper, quindi se con il camper in sosta siedo nella dinette diventa uso abitativo e sono in multa, sempre oppure solo se ma solo se gioco a carte o mangio un panino? a meno che, se cè un vigile che mi osserva, non mastico mentre distoglie lo sguardo, "alla fantozzi"......tutto questo mi ricorda parecchio il famoso "comma 22".... >
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quote: Dimmi dove fai servizio e ti inviterò a multare un comportamento di tal genere e se non lo fai di denuncio per omissioni di atti d'ufficio e poi vediamo come va a finire. >> Fallo! Ci sarà da ridere!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Se svolta FUORI dalle PUBBLICHE VIE dove è operativo il famigerato (per te, non per me) art. 185!!! Ma se fatta su STRADA PUBBLICA, lo dice il 185, NON COSTITUISCE ATTENDAMENTO O CAMPEGGIO!!! Pensa un po'!!!
quote:Originally posted by IvanoPP> La Cassazione con le due sentenze sul campeggio ha dato una definizione USO ABITATIVO DEL MEZZO = CAMPEGGIO CAMPEGGIO=ATTVIITA' REGOLABILE (di competenza) REGIONALE; ciò vale sempre ed in qualunque luogo.
grrrrr...gggrrrrrr...ggggggggggr... il disco rotto [:o)] Scherzi a parte, le sentenze di cassazione note (almeno a me) sono le seguenti : - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 (discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/for...) si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper.id="blue"> >
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quote:Originally posted by IvanoPP> congratulazioni Ivano, bella notizia. ciao Valerioid="size2">
Sempre "cercando" di rientare dai tanti e vari OT ... Informo che ho ora appreso di aver "vinto" il ricorso "contro" il comune di Spotorno (RG 1632/2006) , ovvero il GdP di Savona ha annullato il verbale che era stato emesso nei miei confronti dalla PM del comune di Spotorno (verbale la cui motivazione era sosta e campeggio con il mio camper in un parcheggio pubblico). Appena disponibile la copia della sentenza la pubblichero'. Ciao, Ivano.id="blue"> >
quote:Originally posted by IvanoPP>
Appena disponibile la copia della sentenza la pubblichero'. Ciao, Ivano.id="blue"> Mi raccomando, quando la pubblichi fallo solo dopo esserti fatto fare n atto notarile che attesta che il documento è autentico altrimenti ci sarà il solito "S Tomaso" che troverà mille scuse per dire che "sono solo chiacchiere". Complimenti! >
quote:Originally posted by vapoluz> Grazie, anche perche' me la sono "sudata" non poco... preparazione del testo del ricorso e ulteriori successive (3) memorie difensive, 2 udienze presso il GdP di Savona (la prima "saltata" per sciopero dei GdP ma ho dovuto presentarmi ugualmente, la seconda non definitiva in quanto il GdP aveva deciso di prendersi tempo per pensare e decidere), soldi spesi (circa 1.000 km avanti e indietro e relativa benzina e autostrada, raccomandate, telefonate, ...), 2 anni di "smarronamenti", ... Ovvero cosi' come ho detto piu' volte e' (purtroppo) forse meglio (per il tempo da dedicarci, per il denaro da spendere e per tutte le "smarronature" del caso) pagare la multa e morta li' (e cio' le amm. comunali ben lo sanno e ci "marciano" alla grande...), ma io ho la "testa de coccio"... Ciao, Ivano. PS x Calosci : ma chi se ne frega dei "S. Tommasi"id="blue">
congratulazioni Ivano, bella notizia.id="size2">>
quote:Originally posted by IvanoPP> Congratulazioni. Anche se non ci credi, per me è una buona notizia. Conosci le motivazioni del GdP? E' entrato nel merito o ha ravvisato vizi formali? E tutto questo senza neppure ricorrere agli avvocati di Calosci[:D] Bravo! Adesso puoi pure pubblicare il ricorso. ciao
Informo che ho ora appreso di aver "vinto" il ricorso "contro" il comune di Spotornoid="blue">>
quote:Originally posted by ngeloco> Non conosco ancora le motivazioni in quanto stamane ho solo sentito telefonicamente l'uff. del Cancelliere. Posso dire che a seguito del testo del ricorso ho presentato 3 ulteriori memorie difensive (in totale saranno un centinaio di pagine considerando anche gli allegati) indicando con estrema chiarezza i concetti relativi: - alla illegittimita' di provvedimenti di divieto di circolazione/sosta solo per camper - alla condizione di campeggio del camper e allegando (e descrivendo) tutta la documentazione a me nota (e discussa anche in questo forum) tra cui : - direttiva del Min LL.PP. del 24 ottobre 2000 - nota del Min LL.PP. del 4-7-1997 prot 2569 - testi interrogazioni parlamentari e relative risposte del Min - le tante lettere inviate dal Min Trasporti ai comuni che attuano divieti illegittimi di sosta solo per camper (di 2 cui allo stesso comune di Spotorno) - lettera del Min Trasporti datata 2 aprile 2007 (per intenderci, quella da qualcuno definita in questo forum il "pesce d'aprile") - circolare del Min Interno nr. 277 del 15 gennaio 2008 inviata a tutti i Prefetti d'Italia ed al comando centrale di Polizia (per intenderci, quella da qualcuno definita in questo forum la "non-circolare") - lettera inviata dal Min Trasporti all'ANCI (per "ricordare" di prender atto e di informare tutti i comuni della circolare del Min Interno nr. 277 del 15 gennaio 2008) - sentenze con esito favorevole ai camperisti - sentenza Cassazione Sez. Unite Civili del 9 gennaio 2007 , nr. 116/07 (R.G.N. 25887/02 , Ud. 16/11/06), ovvero quella che indica che nelle immediate vicinanze di parcheggi a pagamento ne devono obbligatoriamente esistere anche di gratuiti (altra cosa che a Spotorno non viene rispettata in quanto esiste solo una area per camper ovviamente a pagamento e invece su tutto il rimanente territorio comunale vige il divieto di sosta solo per camper, cosi' come avviene in molti altri comuni) PS: non ho ricorso a nessun avvocato, ho fatto tutto da soloid="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Congratulazioni. Anche se non ci credi, per me è una buona notizia. Conosci le motivazioni del GdP? E' entrato nel merito o ha ravvisato vizi formali? E tutto questo senza neppure ricorrere agli avvocati di Calosci[:D] Bravo! Adesso puoi pure pubblicare il ricorso. ciao
Informo che ho ora appreso di aver "vinto" il ricorso "contro" il comune di Spotornoid="blue">>
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