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micheledesantis
micheledesantis
02/08/2007 14
Inserito il 21/05/2008 alle: 18:00:20
Scusa se mi sono intromesso in questo forum ma sto cercando altri poveri sfortunati come me per aver perso un camper nuovo e non essere pagato dall'assicurazione Carige stipulata con il sig. Claudio D'Orazio.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 09/06/2008 alle: 19:14:52
quote:Originally posted by IvanoPP
Ho ricevuto copia della sentenza emessa dal GdP di Savona riguardo al mio ricorso (vinto) contro il comune di Spotorno (multa per sosta e campeggio con il camper), appena posso la scannerizzo e la pubblico nell’area download del sito del Movimento Camperisti insieme al testo del ricorso e della memoria difensiva . id="blue">>
> Il documento e' disponibile nella sezione download del sito del Movimento Camperisti al link

http://www.movimentocamperisti....

Ivano.id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/06/2008 alle: 18:23:08
Elenco di seguito (raccolgo, per facilita' e comodita' di lettura) le sentenze favorevoli ai camperisti "sparse" in questo 3D : - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sentenza n. 710/80 : condanna il comune di Sarzana evidenziando, nei motivi della decisione, l'evidente violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza con la quale si sosteneva che il sostare dell'autocaravan equivale al campeggiare - Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - 24 febbraio 1988, sentenze nn. 157 e 158 : condanna il sindaco di Sestri Levante al pagamento delle spese e onorari di giudizio stabilendo che «... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta), va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus e qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravan, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico-amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)» - sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. del VicePretore Onorario di Tempio Pausania - Pretura circondariale di Oristano - sentenza n. 9/99, fascicolo 117/98, cronologico 852, 26 gennaio 1999: Condanna il comune di Cabras in quanto «… alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …". Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico che il divieto imposto dall'ordinanza sindacale n° 40/97 costituisse un generico divieto di campeggio (vedi punto 1 dell'ordinanza) in quanto accomunava le autocaravan a tende, roulottes e attrezzature simili.Allo stesso modo è altrettanto pacifico che l'autocaravan del Cappi non poggiasse sul suolo se non con le ruote. Tale ultima circostanza può essere agevolmente ricavata in considerazione del fatto che il Cappi ha dichiarato espressamente a verbale "di non aver posizionato i piedini di stazionamento" e che, né gli agenti accertatori al momento della contestazione dell'infrazione, né alcun rappresentante del Comune di Cabras nel corso del presente giudizio, ha mai contestato quanto assunto dal ricorrente. Pertanto, essendo le autocaravan disciplinate alla stessa stregua degli altri autoveicoli per quanto attiene alla circolazione (concetto in cui è ricompreso anche quello di sosta), le stesse non possono essere considerate come ordinari mezzi con i quali viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad esse non è applicabile un generico divieto di campeggio quale quello stabilito dal punto 1 dell'ordinanza sindacale n° 40/97 del Comune di Cabras» - Tribunale di Sanremo - Sentenza 20 settembre 1982 : si assolve il camperista dal reato di sosta nel porto di Sanremo perché il fatto non costituiva reato - Pretore di Orbetello Il 6 marzo 1985 - sentenza n. 19-20/84/RAC - depositata il 5 giugno 1985 : condanna il sindaco stabilendo che «... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, eccetera) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio». - Pretore di Recanati - sentenza depositata il 25 giugno 1982 : si accoglie un ricorso contro il comune di Porto Recanati dichiarando che «...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio» - Pretore di Orbetello - 3 aprile 1994 - sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 depositata il 16 marzo 1994 : condanna il sindaco annullando l'ordinanza n. 97 del 20 aprile 1991 e stabilendo che: «... all'autocaravan ... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... che si tratta di autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio». In particolare, il pretore di Orbetello invitava il comune a «servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio» - Vice Pretore Onorario di Tempio Pausania , Sezione distaccata di La Maddalena - sentenza n. 22/97 - n. 395/96 RAC - n. 162 cronol. - sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia Sez. distaccata di Portogruaro (allegato nr. 4) relativa all’annullamento di un procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del comune di Caorle; la sentenza e’ motivata dal fatto che le ordinanze sindacali di divieto di sosta solo per autocaravan non sono legittime se motivate da “salvaguardia della salute ed igiene pubblica” , questo indipendentemente dal fatto che nel comune sia disponibile una Area Attrezzata riservata per le autocaravan - Il GdP di Monfalcone accoglie l'opposizione di un camperista e annulla il verbale di divieto di sosta per camper emesso dalla PM di Grado (RG 494/C/06 , sentenza del 16 novembre 2007). - disposizione di archiviazione degli atti emessa dal Prefetto di Torino in data 13 novembre 2007 relativa al procedimento amministrativo (infrazione divieto di sosta solo per autocaravan) emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Bardonecchia. - sentenza del giudice di pace che accoglie il ricorso del camperista (sul territorio del comune di San Vincenzo vige un divieto di sosta camper). Data sentenza definitiva del 07/01/2008id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 18/06/2008 alle: 20:59:10
quote:Originally posted by IvanoPP
Elenco di seguito (raccolgo, per facilita' e comodita' di lettura) le sentenze favorevoli ai camperisti "sparse" in questo 3D id="blue"> >
> Secondo me, di tutte queste sentenze, dovresti pubblicare il testo integrale, o almeno la massima, e tutt'al più rendere disponibile la fonte dove è possibile leggere il testo di queste sentenza. Non mi pare che il tuo nome ricorra tra i commentatori più affermati della giurisprudenza. Non è che non mi fidi, ma sai, io sono come S. Tommaso, ho bisogno di vedere. E così come fai tu, somiglia tanto ad un poker a carte coperte... non è che bleffi? P.S. Tutto questo elenco di sentenze che hai sciorinato, era parte di un documento una volta reperibile sul sito del ************* **********. Sai per caso per quale motivo è stato rimosso?

Modificato da ngeloco il 18/06/2008 alle 21:39:34
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IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 19/06/2008 alle: 09:30:26
quote:Originally posted by ngeloco Secondo me, di tutte queste sentenze, dovresti pubblicare il testo integrale, o almeno la massima, e tutt'al più rendere disponibile la fonte dove è possibile leggere il testo di queste sentenza. Non mi pare che il tuo nome ricorra tra i commentatori più affermati della giurisprudenza. Non è che non mi fidi, ma sai, io sono come S. Tommaso, ho bisogno di vedere. E così come fai tu, somiglia tanto ad un poker a carte coperte... non è che bleffi?>
> Mi ripeto da prec occasioni... - alcune di queste sentenze sono disponibili sul sito del Movimento Camperisti (al link

http://www.movimentocamperisti....

) - altre non sono invece disponibili sul sito del Movimento Camperisti(xche' di dimensione troppo grande, p.e. la sentenza n. 51/97 del Pretore di Venezia) e i tal caso, come ho gia' in prec scritto, chi ne e' interessato me le puo' richiedere tramite email (cosi' come tu hai gia' fatto...) - di altre invece conosco solo gli etremi che ho citato (ma penso che i "bravi" Avv. dovrebbero essere in grado di reperirle...) Cmq ripeto che tutte queste sentenze sono gia' state discusse nei prec post di questo 3D... id="blue">
quote:Originally posted by ngeloco P.S. Tutto questo elenco di sentenze che hai sciorinato, era parte di un documento una volta reperibile sul sito del ************* **********. Sai per caso per quale motivo è stato rimosso?>
>

http://www.movimentocamperisti....

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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 19/06/2008 alle: 13:51:36
quote:Originally posted by IvanoPP Mi ripeto da prec occasioni... - di altre invece conosco solo gli etremi che ho citato (ma penso che i "bravi" Avv. dovrebbero essere in grado di reperirle...) id="blue">>
> Sono troppo vecchie. Non ci sono database per decisioni della prima metà degli anni ottanta. A meno che trattino questioni eclatanti. Ma non è questo il caso. Quindi, riferisci di cose che non hai letto neppure tu?
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 22/06/2008 alle: 17:38:56
Una sentenza favorevole ai camperisti che accoglie il ricorso con la stessa motivazione che ha avuto Ivanopp a Spotorno: "Sentenza 5 marzo 2003 Il GIUDICE DI PACE DI ANCONA nella persona della Dott. Anna Salice, ha pronuncialo la seguente SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 935 del Ruolo Generale Affari Civili dell’anno 2002, --- omissis--- MOTIVI DELLA DECISIONE II ragguaglio sulle posizioni delle parti, qui sopra esposto, permette di interpretare in modo adeguato la sostanza della normativa violata. Innanzitutto questo giudicante non vuole sindacare le scelte della amministrazione del Comune di Numana così come concretizzate nell’ordinanza n.32 del 23 aprile 2002, ma ritiene necessario individuare la fonte che guida questa ordinanza. L’ordinanza n.32/2002 richiama nella premessa,a giustificare i poteri del Sindaco, non solo “l’art. 7 del vigente Codice della Strada”, ma anche - in modo generico - il D.Lgs. 267/2000. Quindi il Comune di Numana ha agito secondo i poteri conferitigli dall’art. 7, comma 1 - lettera b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto Codice della Strada) in base al quale “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco ... limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ...”. Poteri che sono stati confermati al Sindaco dall’art.50, comma quarto, del D.lgs.18 agosto 2000,n.267,che così recita: “II Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”. Proseguendo nella lettura della disposizione dell’ordinanza, si legge, in contraddizione con la premessa: “Si chiarisce che la presente ordinanza non è emessa in base alle norme del C.d.S. ma dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per la tutela della salute e dell’igiene pubblica”. Ebbene questo articolo 54 è rubricato “Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale”: a parere di questo giudicante il richiamo non è corretto, perché in nessuna parte del predetto articolo si leggono le parole “salute e igiene pubblica”. E comunque la limitazione della circolazione, per i motivi elencati” nell’art. 7 Cod. Strada, non è attribuzione di competenza statale, ma è propria del Sindaco, che non abbisogna di ulteriore previsione legislativa. Tutt’alpiù, in una legislazione di riordino come quella del D.Lgs. 267/2000, è stato utile un richiamo di conferma come ribadito nel quarto comma,dell’art. 50. Poi, che chiarezza può avere per il comune cittadino, che legge l’ordinanza sindacale, la sigla “C.d.S.”? Gli operatori del diritto possono intuire che dietro a quelle lettere stia il significato di “Codice della Strada”, ma un comune cittadino? Solo negli atti di causa il Comune di Numana ha specificato che l’ordinanza è stata emanata ai sensi del quinto comma dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, che riconosce al sindaco il potere di adottare “ordinanze contingenti e urgenti” “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. Trattasi di una competenza specifica, che normalmente spetta a Stato e Regioni, e che non può riguardare il presunto generico pericolo di inquinamento che possono causare coloro che praticano il turismo itinerante. Tale pericolo può derivare dal singolo comportamento di soggetti insensibili e maleducati, ma giammai può essere generalizzato si da configurare una emergenza. Questa analisi esegetica delle norme è servita al presente giudicante per arrivare alla conclusione che la fonte giuridica primaria che giustifica l’emissione dell’ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002 è solo e soltanto il Codice della Strada (D.Lgs.30 aprile 1992,n. 285). Il comune di Numana può esercitare il proprio potere normativo e regolamentare in conformità delle leggi particolari (art. 3, comma secondo, disp. preliminari c.c.) ma non è sufficiente il richiamo del “nomen” ad una legge per giustificare l’emissione dell’ordinanza, ma bisogna che ci sia una corrispondenza sostanziale tra il contenuto dell’ordinanza e la norma che la legittima. Come premesso qui sopra, questo giudice non vuole entrare nel merito delle scelte amministrative di sanzionare certi comportamenti ma certamente può cercare di interpretare quale è il preciso contesto legislativo che legittima l’ordinanza emessa dal Sindaco. A motivazione della reiezione dell’eccezione di incompetenza per materia di questo giudice ai sensi dell’art. 22 bis, comma secondo, della legge” 689/1981 sollevato dal Comune di Numana (L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di: .d) tutela dell’ambiente dall’inquinamento,...”si fanno le seguenti osservazioni: 1) nella sostanza si deve rilevare che l’ordinanza di cui si tratta è intesa principalmente a regolamentare la sosta di roulottes, caravan, camper, tende e simili,e tale disposizione è dettata da diverse ragioni,dove quelle di “pericolo per la pubblica incolumità ed igiene” è solo una di quelle prese in considerazione (altre ragioni sono “disagio al traffico”, “sicurezza dei cittadini”, così si legge nella premessa dell’ordinanza n. 32/2002). Ne consegue che la competenza processuale rimane al giudice di pace non essendo provato - nel caso specifico - che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari, sì da dover spostare la questione giuridica al Tribunale di Ancona ai sensi dell’art. 22 bis L. 689/1981. 2) sul retro del verbale di accertamento dell’infrazione viene indicato come Giudice competente il Giudice di Pace del luogo in cui. è stata commessa “la violazione,mentre nell’ordinanza ingiunzione si indica al privato cittadino contravvenzionato che entro 30 giorni dalla notifica può presentare ricorso all’Autorità giudiziaria competente senza altre specificazioni. Poiché l’art. 3 legge 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di indicare al cittadino quale è l’autorità giudiziaria competente al fine del giudizio di opposizione,il Comune di Numana avrebbe dovuto indicare con chiarezza tale competenza,se ritenuta sussistente, nell’atto notificato al contravvenzionato. Questo per far valere il principio di correttezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. 3) nel merito della contestazione dell’eccezione del Comune di Numana si rileva che l’ordinanza n. 32/2002 non richiama le specifiche norme che disciplinano la tutela dell’ambiente e dell’inquinamento (legge 319/1966 e legge 615/1966),né è stato fatto riferimento al D.M.21 aprile1999, n. 163, recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione. Conseguentemente a quanto sin qui motivato, trattandosi di violazione che trova la sua fonte legislativa nel Codice della Strada,i verbali di accertamento n. 402/02 - prot. 7614 e n. 404/02 prot. 7671, riguardanti infrazioni rilevate il 22 e 23 maggio 2002,e ricevuti dal ricorrente in data 27 maggio 2002, erano da considerarsi illegittimi sin dall’origine. Infatti non è stato rispettato l’art. 200 del Codice della Strada, che impone che la violazione sia immediatamente contestata. Né si rileva dal verbale quale sia stato l’impedimento,che non ha consentito l’immediata contestazione. In conseguenza di ciò il ricorso va accolto con annullamento delle ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data 22 luglio 2002. La nullità formale dell’atto impugnato assorbe tutte le altre questioni di merito. PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso presentato contro le ordinanze-ingiunzione di pagamento prot.n.11139 e n.11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data del 22 Luglio 2002".id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/06/2008 alle: 18:10:11
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP Mi ripeto da prec occasioni... - di altre invece conosco solo gli etremi che ho citato (ma penso che i "bravi" Avv. dovrebbero essere in grado di reperirle...) id="blue">>
> Sono troppo vecchie. Non ci sono database per decisioni della prima metà degli anni ottanta. A meno che trattino questioni eclatanti. Ma non è questo il caso. Quindi, riferisci di cose che non hai letto neppure tu?
>
> Io leggo quello che c’e’ a disposizione e nella fattispecie per alcune delle sentenze la decrizione e i riferimenti erano citati nel PdL presentato dal Sen Fabris nella prec legislatura (

http://legxv.camera.it/_dati/la...

) Poi se a te non risultano, non le trovi, e/o non "piacciono" non so che dire… id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 23/06/2008 alle: 18:22:15
quote:Originally posted by ngeloco
Una sentenza favorevole ai camperisti che accoglie il ricorso con la stessa motivazione che ha avuto Ivanopp a Spotorno: Sentenza 5 marzo 2003 Il GIUDICE DI PACE DI ANCONAid="blue">>
> La sentenza dice chiaramente (e giustamente) che non si puo’ sanzionare un camperista adducendo la motivazione di “tutela della salute ed igiene pubblica” se/quando non viene provato che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari. A me pare un’ottima sentenza e relativa motivazione in quanto non si puo’ punire qualcuno se non e’ certo che abbia commesso il fatto, ovvero cosi’ come continuo a dire che si punisca solo chi commette infrazioni. Poi, visto che lo citi, tornando sul mio ricorso Spotorno, la mancata contestazione (o per meglio dire il mancato inserimento nel verbale della condizione di campeggio , come richiesto ma disatteso) e’ esattamente la stessa cosa : ovvero per contestarmi il campeggiare si sarebbe dovuto scrivere nel verbale che violavo il 185 CdS. id="blue">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 23/06/2008 alle: 19:34:38
quote:Originally posted by IvanoPP Io leggo quello che c’e’ a disposizioneid="blue"> >
> Vabbè allora non le hai lette. Parli solo per sentito dire...
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 23/06/2008 alle: 19:35:54
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
Una sentenza favorevole ai camperisti che accoglie il ricorso con la stessa motivazione che ha avuto Ivanopp a Spotorno: Sentenza 5 marzo 2003 Il GIUDICE DI PACE DI ANCONAid="blue">>
> La sentenza dice chiaramente (e giustamente) che non si puo’ sanzionare un camperista adducendo la motivazione di “tutela della salute ed igiene pubblica” se/quando non viene provato che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari. A me pare un’ottima sentenza e relativa motivazione in quanto non si puo’ punire qualcuno se non e’ certo che abbia commesso il fatto, ovvero cosi’ come continuo a dire che si punisca solo chi commette infrazioni. id="blue">
>
> Peccato che proprio per questa argomentazione è stata riformata in Cassazione...
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 23/06/2008 alle: 20:58:45
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco
Una sentenza favorevole ai camperisti che accoglie il ricorso con la stessa motivazione che ha avuto Ivanopp a Spotorno: Sentenza 5 marzo 2003 Il GIUDICE DI PACE DI ANCONAid="blue">>
> La sentenza dice chiaramente (e giustamente) che non si puo’ sanzionare un camperista adducendo la motivazione di “tutela della salute ed igiene pubblica” se/quando non viene provato che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari. A me pare un’ottima sentenza e relativa motivazione in quanto non si puo’ punire qualcuno se non e’ certo che abbia commesso il fatto, ovvero cosi’ come continuo a dire che si punisca solo chi commette infrazioni. id="blue">
>
> Peccato che proprio per questa argomentazione è stata riformata in Cassazione...
>
> C'è cascato! Io non sono intervenuto per non fregrati l'effetto. Ma come dire... frequentano il forum e ncora non hanno cpaito che a Numana è andata buca.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 23/06/2008 alle 20:59:04
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 23/06/2008 alle: 22:45:01
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno C'è cascato! Io non sono intervenuto per non fregarti l'effetto. Ma come dire... frequentano il forum e ancora non hanno capito che a Numana è andata buca. >
> [:D] A volte mi meraviglio ancora di quanto siano sprovveduti[:D][:D]. Eppure, dopo tanto tempo qualcosa avrebbero pure potuto impararla[8D]!
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 24/06/2008 alle: 18:52:20
A parer mio punire qualcuno anche se non commette una infrazione e’ sbagliato, quindi ribadisco che il giudizio del GdP e’ assolutamente logico e giusto. E se la cassazione ha invece “ribaltato” il giudizio puo’ anche essere che sbagli … e in base al CdS e alla circolare del Min Interni nr 277 del 15/01/2008 pare proprio che in tal caso sbagli (in quanto non si puo' vietare la circolazione/sosta su pubbliche strade e relative pertinenze per motivi di "salvaguardia della salute ed igiene pubblica") Dimenticavo: se non erro a Numana le sentenze anti-camperiste sono relative ad aree private (ovvero dove il CdS e relativo 185 non puo' essere applicato) e non a pubbliche strade e relative pertinenze id="blue">

Modificato da IvanoPP il 24/06/2008 alle 19:18:57
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 24/06/2008 alle: 20:40:06
quote:Originally posted by IvanoPP
A parer mio punire qualcuno anche se non commette una infrazione e’ sbagliato, quindi ribadisco che il giudizio del GdP e’ assolutamente logico e giusto. E se la cassazione ha invece “ribaltato” il giudizio puo’ anche essere che sbagli … e in base al CdS e alla circolare del Min Interni nr 277 del 15/01/2008 pare proprio che in tal caso sbagli (in quanto non si puo' vietare la circolazione/sosta su pubbliche strade e relative pertinenze per motivi di "salvaguardia della salute ed igiene pubblica") Dimenticavo: se non erro a Numana le sentenze anti-camperiste sono relative ad aree private (ovvero dove il CdS e relativo 185 non puo' essere applicato) e non a pubbliche strade e relative pertinenze id="blue"> >
> ..scolta ciccio, forse non ti è chiaro che con la circolare 277 in mano ho perso il ricorso al Prefetto di Grosseto. Ti dice niente questa cosa?
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 25/06/2008 alle: 18:57:11
“ciccio” dillo a tuo fratello Per il resto, quando potremo leggere la sentenza emessa dal Prefetto ci faremo una opinione id="blue">
ngeloco
ngeloco
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Inserito il 25/06/2008 alle: 20:18:23
quote:Originally posted by IvanoPP
“ciccio” dillo a tuo fratello Per il resto, quando potremo leggere la sentenza emessa dal Prefettoid="red">id="size2"> ci faremo una opinione id="blue"> >
> La sentenza emessa dal Prefetto... ma che opinione ti vuoi fare mai[xx(]
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 26/06/2008 alle: 14:30:11
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... a Numana è andata buca.>
> Hai ragione. A Numana (intesa come Amministrazione Comunale) e' andata buca in Cassazione almeno tre volte finora (cfr. https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=33596&REPLY_ID=649530).
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 26/06/2008 alle: 19:47:28
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
... a Numana è andata buca.>
> Hai ragione. A Numana (intesa come Amministrazione Comunale) e' andata buca in Cassazione almeno tre volte finora (cfr. https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=33596&REPLY_ID=649530). Giusto, ma per cavilli, non per le questioni di legittimità. Per quelle, come detto già altrove, occorre aspettare le sentenze di rinvio al giudice di pace e tribunale.
>
>
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 26/06/2008 alle: 22:42:39
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Giusto, ma per cavilli, non per le questioni di legittimità. Per quelle, come detto già altrove, occorre aspettare le sentenze di rinvio al giudice di pace e tribunale. >
> Quindi ancora Numana non ha vinto né da una parte (cavilli) né dall'altra dove a pronunciarsi dovrà essere un tribunale normale!!! Comunque pare che la cosa ti crei un certo disagio!
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