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Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 06/04/2013 alle: 14:07:53
Un mio amico ha acquistato un vecchio camper che è mancante delle cinture di sicurezza sia in cabina che in cellula. Ma secondo voi è in regola a circolare cosi?
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fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 06/04/2013 alle: 15:27:33
Ciao. Tratto dal sito dell' ASI. Non so quanto è vecchio il camper del tuo amico, il mio per esempio non ha la predesposizione sui sedili in cellula e lì non c' è obbligo e talpiù potrà essere così per il camper del tuo amico, però a quel punto non potrà far salire dietro bambini inferiori ai tre anni compiuti, dopo di chè potranno salirci assieme ad un adulto. Davanti comunque credo che sia quasi impossibile che non ci siano sul pavimento sotto i tappetini i fori per gli attacchi e lì deve provvedere, digli anche di controllare alle panche interne perchè se c'è la predisposizione anche lì deve provvedere. Poi certamente si affaccerà qualcuno che nella legge è più ferrato del mio sapere. Ciao. Circolare n.B53/2000/MOT Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1 Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica. Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione. Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti". Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie. Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.). Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate. Il Direttore dell'Unità di gestione Dr. ing. Ciro Esposito TABELLA 271.1 INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA Categoria internazionale M1 Veicoli posti tipo di cintura ant. post. ant. post. Immatricolati dal 15/5/1976 si (16) si (16) (15) (15) Immatricolati prima del1/1/1978 si ( 1) si (16) ( 2) (15) Immatricolati dopo l'1/1/1978 (3) si si (16) ( 3) (15) Omologati dopo l'1/1/1985 (Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) si si ( 4) ( 5) Immatricolati dopo il 26/4/1990 si si ( 6) ( 7) Omologati dopo l'1/10/1993 (Dir. n. 90/628//CEE) (11) si si ( 8) ( 9) Omologati dopo l'1/10/1997 (Dir. n. 69/36/CE) (12) si si (8-14) (13-14) (1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall'obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri (2) Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. (3) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall'1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l'Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. (4) Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE). (5) Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore. (6) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. (7) Almeno cinture di tipo addominali. (8) Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m. (9) Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m. (10) Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/1/1985. (11) Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/10/1993. (12) Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall'1/10/1997. (13) Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m. (14) Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B, Br3, Br4m. (15) In relazione al tipo di ancoraggio presente. (16) Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

Modificato da fernando1 il 06/04/2013 alle 15:28:46
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Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 06/04/2013 alle: 23:16:14
Nella ditta dove lavoro io hanno un vecchio camion al collaudo le hanno dovute montate. [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
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Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 08/04/2013 alle: 13:59:32
Grazie per le risposte e scusate il mio ritardo. Quello che scrive Fernando non sembra di facile interpretazione,almeno per me,troppe appendici e numeri di riferimento.Una cosa è certa,forse il mio amico si infilato in un vicolo,non dico cieco,ma molto stretto. Vediamo magari se c'è qualcun'altro che si pronuncia in merito
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 08/04/2013 alle: 14:50:58
quote:Originally posted by Nuvola2 Ma secondo voi è in regola a circolare cosi?>
> Come ti ha gia' precisato Fernando1, la risposta al tuo quesito dipende dalla data di prima immatricolazione del veicolo (a prescindere dalla regolarita' del controllo tecnico periodico).
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Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 08/04/2013 alle: 16:40:14
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 08/04/2013  14:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te TheDevil!Proprio subito dopo aver risposto a Fernando ho chiamato il mio amico per sapere con esattezza la data di prima immatricolazione del mezzo.Sto Aspettando che mi richiami.
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fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 09/04/2013 alle: 00:18:38
Ciao. Secondo me il vero problema esiste se ci sono bambini inferiori ai tre anni perchè se molto piccoli/o ( dipende dai posti anteriori a disposizione ) può metterlo davanti con il classico seggiolino, ma se il bimbo ha una età che non può stare sul sedile anteriore con il suo seggiolino, fino ai tre anni non ci può stare, perchè nei sedili interni possono starci soltanto bimbi dai tre anni in sù con vicino un adulto se i sedili o panche come vuoi chiamarle sono senza cinture. Naturalmente sui sedili anteriori in qualsiasi modo le cinture vanno montate, se la motrice è italiana possono non esserci gli attacchi, ma se è di un' altro paese vedrai che gli attacchi saranno presenti, nascosti ma ci sono sul telaio, cercare bene ! L' ultimo mio scritto si riferisce naturalmente se il mezzo è molto ma molto datato. Ho visto delle auto storiche, ma storiche veramente che per viaggiare fuori da manifestazioni apposite hanno dovuto montarle volenti o nolenti. Ciao.

Modificato da fernando1 il 09/04/2013 alle 00:19:59
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 09/04/2013 alle: 17:39:18
quote:

Originally posted by fernando1

Ho visto delle auto storiche ma storiche veramente che, per viaggiare fuori da manifestazioni apposite, hanno dovuto montarle volenti o nolenti.>
> Cioe' hai visto il risultato di una abissale ignoranza che, al confronto, la Fossa delle Marianne diventa una leggera ondulazione del fondo oceanico! Ignoranza sia da parte del richiedente il montaggio delle cinture sia da parte di chi, senza reagire, ha subito detto sopruso. Cfr.

https://forum.camperonline.it/#...

per la mia esperienza personale con una 500B del 1948. Sui veicoli con prima immatricolazione antecedente il 15 giugno 1976 NON c'e' alcun òbbligo di montaggio delle cinture di sicurezza, anche nel caso di presenza degli appositi ancoraggi previsti in origine dal costruttore. Sui detti veicoli c'e' soltanto l'òbbligo di indossare le cinture, qualora risultino installate nonostante l'eccezione prima indicata.
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fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 09/04/2013 alle: 23:09:50
Ciao. Grazie per l' informazione, ma ti posso assicurare che le ho viste, però pensandoci bene non vorrei che fossero veicoli rimmatricolati conservando le vecchie targhe, una volta si poteva fare, oppure non so. Ciao.
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