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Si può derogare al regolamento comunale?

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Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 23/09/2015 alle: 22:36:19
Ciao a tutti e scusatemi per l'ingenuità della domanda... ma avrei bisogno di capire se c'è qualche "procedura" lecita da poter seguire ...

Nel paesino in cui vivo vige un simpatico regolamento comunale che impedisce di costruire coperture (es. pergolati) di altezza superiore ai tre metri, senza assoggettarli alla medesima normativa della costruzione di un fabbricato (tipo abitazione): quindi antisismica, distanze minime dai confini, ...

Io vorrei coprire il mio camper, in fiera ho trovato una copertura della Brianza Profili a mio avviso fatta molto bene .. peccato che al colmo sia alta 3,90 metri. In ogni caso essendo il camper 3,15 sarei comunque oltre i 3 metri.

Oggi il geometra che ho ingaggiato per l'analisi di fattibilità tecnica e l'eventuale preparazione della pratica (cil o scia) mi ha spiegato che non si può fare nulla (potrei piazzare la copertura solo vicino al confine della mia proprietà con l'area pubblica) a meno di non convincere il dirigente responsabile dell'ufficio tecnico ad approvare la richiesta "in deroga" rispetto al regolamento comunale, ma pare che gli abbia già detto che, nonostante la normativa sia evidentemente obsoleta e non tenga conto delle esigenze di chi ha un camper, ciò potrebbe essere un problema poiché costituirebbe un precedente.

Secondo voi ci potrebbe essere qualche margine (legale) per ottenere il permesso, o devo mettermi il cuore in pace?

Grazie e buoni km,
Luca

 
18
ecostar
ecostar
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11/01/2007 36846
Inserito il 23/09/2015 alle: 23:58:29
se per svariate ragioni non puoi o non riesci a sfruttare quell'area di tua proprietà confinante con l'area pubblica purtroppo temo non ci sia via di fuga e dovrai metterti il cuore in pace , eventualmente accertati che non ci siano precedenti e se ne trovi anche solo uno potrebbe passare il secondo ma la vedo molto dura , che distanza hai dal confine con il vicinato ? , ma sopratutto che rapporti hai con lo stesso vicinato 

mario
11
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1640
Inserito il 24/09/2015 alle: 08:45:13
ci fai un copiaincolla di cosa riporta il PRG?
Enjoy the journey, not only the destination
18
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57397
Inserito il 24/09/2015 alle: 08:50:13
potresti fare un pergolato piatto alto 3m , ottenere tutta la autorizzazione che serve, poi aspetti un po e lo rialzi di 30cm, penso che nessuno andrà poi a misurare di nuovo.
Lo so non è regolare e è un rischio, ma non vedo altra strada.

Oppure dopo averlo fatto regolare, scavi 30cm sotto allo stesso (sempre se riesci a fare anche un deflusso per l'acqua in qualche modo).
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





18
ecostar
ecostar
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11/01/2007 36846
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:11:01
In risposta al messaggio di DonLimpio del 24/09/2015 alle 08:45:13

ci fai un copiaincolla di cosa riporta il PRG? Enjoy the journey, not only the destination

mi aggrego alla richiesta , visionando il piano regolatore e sue varianti avremmo modo di trovare un eventuale appiglio , a parte il problema altezza quel che mi sembra strano è che per piazzare una copertura mobile non solidale venga richiesta una scia 

mario
Un mese e oltre in Spagna, in camper
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Laghetto di Roana in camper
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Spagna e Portogallo del sud in camper
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Slovenia, Friuli, Trentino e Veneto
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Estete 2008: le Falesie di Etretat in ca
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Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 24/09/2015 alle: 20:56:33
Ciao a tutti e grazie per l'interessamento.

Al momento non sono in grado di postare nulla relativamente al prg, poiché non sono riuscito a trovarne una versione elettronica online e, guardando sul sito del comune, pare che sia consultabile solo recandosi all'ufficio tecnico.
Mi servirà un po' di tempo per trovarlo, soprattutto perché da domani inizia un fine settimana "impegnativo" e non ce la farò a continuare la ricerca prima di lunedì.

Le distanze dai vicini, a struttura montata sarebbero:
- 20 cm dal giardino del vicino confinante (altro condomino come me)
- 10 cm dall'area comune condominiale (cortile)
- 20 cm dal parco pubblico posto sul terzo lato

Il camper è rimessato da 3 anni nell'area comune condominiale (4 unità abitative in tutto, con spazi esterni molto ampi), e come si può capire,stando il camper in cortile (con il consenso di tutti), con gli altri condomini non ci sono attualmente problemi (ma non si sa mai).
Montando la struttura nel mio giardino, rimuoverei anche il camper dall'area comune, per cui a livello di condominio presumo che non potremmo che andare meglio (anche se è difficile andare meglio di bene ...).

Una delle domande che mi sono posto, e per le quali ho aperto questa discussione è: ma se davvero il regolamento comunale è come mi è stato descritto, che senso ha avere un regolamento comunale se poi si può andare in deroga? Mi sembrerebbe come se i permessi fossero accordati a seconda della simpatia di chi li richiede, e non rispettando criteri "oggettivi". Immaginavo piuttosto che si dovesse attendere l'approvazione una "variante favorevole" del prg...
Però non vorrei che esistessero delle procedure per ottenere questa deroga in maniera lecita ... e magari non cogliere tali opportunità non conoscendole ... blush 

L'idea di Tommaso, di scavare sotto alla struttura, è stata addirittura proposta come escamotage dai tecnici comunali al mio geometra. Però mi lascia comunque perplesso (mi piace di più l'idea di alzarla di 30 cm,  ma poi subentrerebbero i problemi "strutturali" di tenuta neve, non dando la pendenza - c'è sempre il mio camper sotto!!).

Nel ringraziare tutti per i pareri, vi saluto e mi rimetto a cercare il prg in rete. Vi terrò aggiornati (probabilmente la prossima settimana crying).

Ciao e buoni km!
Luca

Modificato da Commodore64 il 24/09/2015 alle 21:00:25
16
salito
salito
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21/03/2009 27773
Inserito il 24/09/2015 alle: 21:01:18
In risposta al messaggio di Commodore64 del 23/09/2015 alle 22:36:19

Ciao a tutti e scusatemi per l'ingenuità della domanda... ma avrei bisogno di capire se c'è qualche procedura lecita da poter seguire ... Nel paesino in cui vivo vige un simpatico regolamento comunale che impedisce di
costruire coperture (es. pergolati) di altezza superiore ai tre metri, senza assoggettarli alla medesima normativa della costruzione di un fabbricato (tipo abitazione): quindi antisismica, distanze minime dai confini, ... Io vorrei coprire il mio camper, in fiera ho trovato una copertura della Brianza Profili a mio avviso fatta molto bene .. peccato che al colmo sia alta 3,90 metri. In ogni caso essendo il camper 3,15 sarei comunque oltre i 3 metri. Oggi il geometra che ho ingaggiato per l'analisi di fattibilità tecnica e l'eventuale preparazione della pratica (cil o scia) mi ha spiegato che non si può fare nulla (potrei piazzare la copertura solo vicino al confine della mia proprietà con l'area pubblica) a meno di non convincere il dirigente responsabile dell'ufficio tecnico ad approvare la richiesta in deroga rispetto al regolamento comunale, ma pare che gli abbia già detto che, nonostante la normativa sia evidentemente obsoleta e non tenga conto delle esigenze di chi ha un camper, ciò potrebbe essere un problema poiché costituirebbe un precedente. Secondo voi ci potrebbe essere qualche margine (legale) per ottenere il permesso, o devo mettermi il cuore in pace? Grazie e buoni km, Luca  
...

Il tuo problema sta qui ed e' senza soluzione 

 (potrei piazzare la copertura solo vicino al confine della mia proprietà con l'area pubblica)

La vicinanza al confine con un vicino scomodo 
12
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 24/09/2015 alle: 21:05:39
In risposta al messaggio di salito del 24/09/2015 alle 21:01:18

Il tuo problema sta qui ed e' senza soluzione   (potrei piazzare la copertura solo vicino al confine della mia proprietà con l'area pubblica) La vicinanza al confine con un vicino scomodo 

E pensa che credevo che quello non fosse un problema, trattandosi di area verde, ai bordi della quale sono stati recentemente piantati degli alberi (che non rispettano la distanza minimasmiley) che andrebbero a coprire parzialmente alla vista la struttura. 
Povero me ingenuo...crying
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salito
salito
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21/03/2009 27773
Inserito il 24/09/2015 alle: 21:18:27
In risposta al messaggio di Commodore64 del 24/09/2015 alle 21:05:39

E pensa che credevo che quello non fosse un problema, trattandosi di area verde, ai bordi della quale sono stati recentemente piantati degli alberi (che non rispettano la distanza minima) che andrebbero a coprire parzialmente alla vista la struttura.  Povero me ingenuo...

Non ci sono le distanze minime dai confinanti 
Costruzioni a confine solo con accordo ""reciproco"" del vicino a parte il superamdnto dell'altezza imposto dal reg.comunale
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57397
Inserito il 25/09/2015 alle: 00:10:25
In risposta al messaggio di Commodore64 del 24/09/2015 alle 20:56:33

Ciao a tutti e grazie per l'interessamento. Al momento non sono in grado di postare nulla relativamente al prg, poiché non sono riuscito a trovarne una versione elettronica online e, guardando sul sito del comune, pare
che sia consultabile solo recandosi all'ufficio tecnico. Mi servirà un po' di tempo per trovarlo, soprattutto perché da domani inizia un fine settimana impegnativo e non ce la farò a continuare la ricerca prima di lunedì. Le distanze dai vicini, a struttura montata sarebbero: - 20 cm dal giardino del vicino confinante (altro condomino come me) - 10 cm dall'area comune condominiale (cortile) - 20 cm dal parco pubblico posto sul terzo lato Il camper è rimessato da 3 anni nell'area comune condominiale (4 unità abitative in tutto, con spazi esterni molto ampi), e come si può capire,stando il camper in cortile (con il consenso di tutti), con gli altri condomini non ci sono attualmente problemi (ma non si sa mai). Montando la struttura nel mio giardino, rimuoverei anche il camper dall'area comune, per cui a livello di condominio presumo che non potremmo che andare meglio (anche se è difficile andare meglio di bene ...). Una delle domande che mi sono posto, e per le quali ho aperto questa discussione è: ma se davvero il regolamento comunale è come mi è stato descritto, che senso ha avere un regolamento comunale se poi si può andare in deroga? Mi sembrerebbe come se i permessi fossero accordati a seconda della simpatia di chi li richiede, e non rispettando criteri oggettivi. Immaginavo piuttosto che si dovesse attendere l'approvazione una variante favorevole del prg... Però non vorrei che esistessero delle procedure per ottenere questa deroga in maniera lecita ... e magari non cogliere tali opportunità non conoscendole ...   L'idea di Tommaso, di scavare sotto alla struttura, è stata addirittura proposta come escamotage dai tecnici comunali al mio geometra. Però mi lascia comunque perplesso (mi piace di più l'idea di alzarla di 30 cm,  ma poi subentrerebbero i problemi strutturali di tenuta neve, non dando la pendenza - c'è sempre il mio camper sotto!!). Nel ringraziare tutti per i pareri, vi saluto e mi rimetto a cercare il prg in rete. Vi terrò aggiornati (probabilmente la prossima settimana ). Ciao e buoni km! Luca
...

e io che pensavo di avere detto una cosa tra assurdo e fantascienza wink

Riguardo al carico neve si puo fare di tutto, basta studiare una appropriata struttura, ma diventa piu difficile.

Io ho una tettoia di 6mx8m con tetto in lamiera inclinazione talmente minima che scende solo la pioggia e non la neve e l'anno scorso ci è venuto quasi un metro di neve e ha retto bene. Però, non ho dormito e alle 4 di notte nel dubbio sono uscito e al buio ho spalato fino a mattina avanzata. Piu che altro perchè temevo che ne venisse ancora.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





morodirho
morodirho
-
Inserito il 26/09/2015 alle: 13:47:40
se puo' interessare posso dire quale soluzione ho adottato per il garage di casa mia .Ho preso accordi con il confinante ( tra l'altro parente del mio geometra) il quale è stato d'accordo sul fatto che mi appoggiassi al muro di confine con una parete del garage.Poi , visto che il comune non permette la costruzione di box superiori ai 2,50 mt ,dopo la costruzione ho abbassato il pavimento di 0,50 mt, raggiungendo l'altezza di 3 mt., tutto possibile vista la  lunghezza del passo carraio di circa 20 mt , per cui la pendenza è minima (mt 0,50 /20 mt). Ora mi ritrovo con un garage di tre mt . di altezza ,che non sporge dal muro di confine alto 2,50 mt, e tutto in regola , visto che i vigili sono venuti a vedere e non hanno contestato il lavoro.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
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impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 28346
Inserito il 26/09/2015 alle: 17:44:46
io sapevo che per le coperture amovibili, non necessitava di alcun permesso di costruzione, certo costerà di più ma almeno risolvi il problema.
tipo questa. prova ad informarti


L''erba cattiva non muore mai,
quella buona finisce subito....

Modificato da impiegatodelvolante il 26/09/2015 alle 17:45:27
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57397
Inserito il 26/09/2015 alle: 18:00:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/09/2015 alle 17:44:46

io sapevo che per le coperture amovibili, non necessitava di alcun permesso di costruzione, certo costerà di più ma almeno risolvi il problema. tipo questa. prova ad informarti L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....

Penso che non ci sia una regola generale, ma ogni comune fa quello che gli pare. Perfortuna che siamo in Europa unita angry
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





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Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 01/10/2015 alle: 22:33:02
Ciao a tutti,
causa periodo lavorativo intenso e complicato, purtroppo non sono ancora  riuscito a passare in comune per prendere visione del prg (e non riuscirò a farlo prima di dicembre). Oggi ho chiesto via mail all'ufficio tecnico se dispongono di una copia elettronica dello stesso da girami via mail. Stiamo a vedere.

Purtroppo non ho abbastanza spazio per adottare la soluzione suggerita da morodirho (magari avessi 20 metri per predisporre una rampa) e neppure il tipo di struttura indicato da impiegatodelvolante è applicabile, poiché pare che il prg non permetta neppure queste, causa superamento altezza massima. In effetti sembra che la normativa attualmente in vigore sia abbastanza scomoda ... prevedendo distanze minime dai confini per le strutture più alte di 3 metri (oltre al rispetto della normativa antisismica ... ma questo è comprensibile, visto che ci troviamo nel cratere del sisma del 2012 ...).

Credo che a questo punto dovrò orientarmi su una di quelle strutture che si appoggiano al camper, e che rimangono sollevate da "cuscini ad aria", fissandosi poi con elastici. In fiera ne ho vista una della Coarca che non mi sembrava male (peccato che non arrivi a coprire le fiancate, ma solo tetto, retro e cabina). Per non andare OT magari apro una discussione nella sezione degli accessori, così da sentire gli eventuali pareri di chi ce l'ha.

In ogni caso, non appena recupererò il prg (non a breve) posterò qui le norme incriminate.

Grazie a tutti per i consigli!
Ciao e buoni km,
Luca

Modificato da Commodore64 il 01/10/2015 alle 22:34:09
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Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 05/10/2015 alle: 13:25:52
Ciao a tutti,
devo ringraziare la segretaria dell'Ufficio Tecnico, che mi ha fatto trovare il prg. Di seguito gli articoli incriminati. Credo che i 2 punti che ho indicato in giallo siano quelli che mi fregano...

Rimango in attesa dei vostri eventuali commenti e vi ringrazio in anticipo!
Buoni km,
Luca

Art. 79  PERTINENZE
 
  1. Sono pertinenze i manufatti destinati in modo durevole a servizio od ornamento di costruzioni esistenti. Sono inoltre  considerate pertinenze le autorimesse fino alla quantità prevista dall’art. 2 delle L. 122/89 (1 mq./10mc), e le attrezzature sportive di uso privato (campi da tennis – piscine ecc.) realizzate nel lotto di proprietà.
  2. Non sono pertinenze i manufatti che ai sensi delle presenti norme costituiscono superficie utile netta (Sn), unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell’edificio principale con un massimo di 200 mc.
  3. In assenza di strumenti urbanistici attuativi, gli spazi inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili prospicienti luoghi pubblici o ad uso pubblico o comunque esposti a pubblica vista, debbono essere mantenuti in modo decoroso. Pertanto è vietato l’uso di tali spazi per   costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, ricoveri per animali da cortile, gabbiotti ecc.) o per il deposito di materiali in disuso.
 
Fatto salvo quanto indicato al comma precedente non sono soggetti a titolo abilitativo, in quanto assimilati ad opere mobili di arredo esterno, i piccoli manufatti con caratteristica di amovibilità al  servizio delle aree verdi con superficie massima di    12,00 mq.  Quali:
 
  1. ricoveri per attrezzi da giardinaggio (casette);
  2. piccole serre in ferro e vetro;
i quali non potranno essere installati sul fronte principale dell’abitazione.
 
  1. piccoli pergolati;
  2. gazebo con struttura metallica o in legno e gli elementi di arredo e corredo delle sistemazioni a verde;
i quali   potranno essere installati anche sul fronte principale dell’abitazione.
 
 
Sono inoltre assimilati ai manufatti sopra citati le   piccole concimaie per il recupero di cascami da giardino, le compostiere, i barbecue, i piccoli focolari,  che non potranno essere esposti sul fronte principale dell’abitazione e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme del Codice Civile, di Polizia Urbana e di Igiene. 
 
 
Art. 80  INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI
 
  1. Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelle installazioni atte a far fronte ad esigenze temporanee che non modificano permanentemente  lo stato dei luoghi e che permangono sul territorio per un periodo limitato di tempo.
In particolare si ritengono temporanei quei manufatti (compresi quelli a struttura tensiostatica e pressostatica) che richiedono l’esecuzione di opere edilizie e sono atti alla copertura di:
  • impianti sportivi, quando permangono per un periodo non superiore a 8 mesi all’anno;
  • attività commerciali, produttive, esposizione di prodotti o similari, quando permangono per un periodo non superiore a 6 mesi all’anno;
  • attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, limitatamente al periodo di autorizzazione della manifestazione.
  1. I manufatti temporanei e stagionali così come sopra definiti sono ammessi in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro esecuzione è soggetta a Denuncia di Inizio Attività. Oltre i limiti temporali indicati al comma 1 i manufatti non saranno comunque considerati temporanei e stagionali e la loro installazione è subordinata al rispetto di tutte le norme di zona del PRG, del presente Regolamento Edilizio nonché all’ottenimento del permesso di costruire.
  2. I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e simili, nonché le coperture di distese di tavolini, bar ristoranti e similari, posti sul suolo pubblico o di uso pubblico, non sono soggetti a permesso di costruire ma alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;
  3. Alla scadenza del periodo previsto i manufatti dovranno essere completamente rimossi entro 15 giorni e l’area interessata dovrà essere ripristinata.
  4. Qualora l’occupazione interessi aree pubbliche, queste devono essere restituite nelle condizioni originarie. L’Amministrazione, in tali casi, si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale a garanzia di eventuali lavori pulizia e/o ripristino.
  5. I manufatti destinati a tettoia-pensilina o simili, i pergolati e i gazebo di superficie maggiore a  12,00 mq , se realizzati con strutture leggere e facilmente amovibili, anche con copertura costituita da materiali impermeabili, rigidi e stabilmente fissati quali legno, latero-cemento (tegole, coppi, ecc.) o simili, privi di qualsiasi tamponamento laterale, realizzati quali opere pertinenziali di edifici già esistenti aventi regolare agibilità, costruiti sia a ridosso dell'edificio principale che isolati, sono equiparati a strutture temporanee e non soggetti al rispetto dei parametri del PRG. La superficie complessiva per ognuno di tali manufatti non potrà essere superiore a mq. 30,00 - anche se suddivisa in più manufatti  e  l’altezza massima non superiore a ml. 3,00. La loro realizzazione è soggetta a Denuncia di Inizio Attività e nel rispetto costruttivo formale dei seguenti parametri:
 
- inserimento  corretto del manufatto sotto il profilo compositivo nel prospetto dell’edifico principale;
- rispetto degli  elementi architettonici, della tipologia di materiali di copertura e della composizione spaziale dell’edificio principale e delle sue componenti;
- inserimento del nuovo elemento nel contesto urbano ed architettonico circostante;
- inserimento nel contesto ambientale;
- rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta dell’edificio principale.
 
Le istanze per la realizzazione delle opere suddette e dovranno essere documentate con elaborati illustrativi che definiscano dettagliatamente l’opera proposta, che dovrà rispettare le prescrizioni sopra riportate (ubicazione, superficie e altezza). Inoltre si dovrà evidenziare in planimetria il posizionamento della struttura nel contesto  del lotto di pertinenza e nel rapporto con eventuali edifici confinanti. E’ richiesta   una documentazione fotografica esaustiva dell’area di intervento.
 
Qualora l'installazione di tali opere, entro i limiti suddetti, avvenga contemporaneamente alla costruzione di un nuovo edificio o alla ristrutturazione di un edificio esistente, esse dovranno essere evidenziate nel progetto a corredo della richiesta o presentazione del titolo abilitativo che autorizza l'intervento principale e saranno anch'esse escluse dal rispetto   dei parametri del PRG. nel rispetto costruttivo formale sopra  evidenziato.
 
Le strutture  che superano la dimensione dei 30 mq, che non hanno caratteristica di opera pertinenziale (  unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell’edificio principale) o realizzate con strutture portanti in muratura o cemento armato, vengono considerate ampliamento o estensione dell'edificio esistente e pertanto soggette a Permesso di Costruire quali nuove costruzioni ai sensi della L.R. 31/02 ed assoggettate al rispetto dei parametri   delle NTA e R.E., relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. Eventuali tamponamenti laterali delle tettoie così realizzate saranno considerati come opere di ristrutturazione, in quanto si vengono a creare nuovi vani accessori e pertanto saranno assoggettati al rispetto dei parametri   delle NTA e R.E., relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili.
Nel caso di realizzazione di strutture prive del richiesto titolo abilitativo, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste (art. 16 L.R. 23/04) o accertamento di conformità (art. 17 L.R. 23/04), il Comune ai sensi dell'art. 16 della suddetta L.R. 23/04, può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione delle opere.
 
morodirho
morodirho
-
Inserito il 05/10/2015 alle: 13:30:37
In risposta al messaggio di Commodore64 del 05/10/2015 alle 13:25:52

Ciao a tutti, devo ringraziare la segretaria dell'Ufficio Tecnico, che mi ha fatto trovare il prg. Di seguito gli articoli incriminati. Credo che i 2 punti che ho indicato in giallo siano quelli che mi fregano... Rimango
in attesa dei vostri eventuali commenti e vi ringrazio in anticipo! Buoni km, Luca Art. 79  PERTINENZE  Sono pertinenze i manufatti destinati in modo durevole a servizio od ornamento di costruzioni esistenti. Sono inoltre  considerate pertinenze le autorimesse fino alla quantità prevista dall’art. 2 delle L. 122/89 (1 mq./10mc), e le attrezzature sportive di uso privato (campi da tennis – piscine ecc.) realizzate nel lotto di proprietà. Non sono pertinenze i manufatti che ai sensi delle presenti norme costituiscono superficie utile netta (Sn), unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell’edificio principale con un massimo di 200 mc. In assenza di strumenti urbanistici attuativi, gli spazi inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili prospicienti luoghi pubblici o ad uso pubblico o comunque esposti a pubblica vista, debbono essere mantenuti in modo decoroso. Pertanto è vietato l’uso di tali spazi per   costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, ricoveri per animali da cortile, gabbiotti ecc.) o per il deposito di materiali in disuso.  Fatto salvo quanto indicato al comma precedente non sono soggetti a titolo abilitativo, in quanto assimilati ad opere mobili di arredo esterno, i piccoli manufatti con caratteristica di amovibilità al  servizio delle aree verdi con superficie massima di    12,00 mq.  Quali:  ricoveri per attrezzi da giardinaggio (casette); piccole serre in ferro e vetro;i quali non potranno essere installati sul fronte principale dell’abitazione.  piccoli pergolati; gazebo con struttura metallica o in legno e gli elementi di arredo e corredo delle sistemazioni a verde;i quali   potranno essere installati anche sul fronte principale dell’abitazione.     Sono inoltre assimilati ai manufatti sopra citati le   piccole concimaie per il recupero di cascami da giardino, le compostiere, i barbecue, i piccoli focolari,  che non potranno essere esposti sul fronte principale dell’abitazione e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme del Codice Civile, di Polizia Urbana e di Igiene.      Art. 80  INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI  Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelle installazioni atte a far fronte ad esigenze temporanee che non modificano permanentemente  lo stato dei luoghi e che permangono sul territorio per un periodo limitato di tempo.In particolare si ritengono temporanei quei manufatti (compresi quelli a struttura tensiostatica e pressostatica) che richiedono l’esecuzione di opere edilizie e sono atti alla copertura di:impianti sportivi, quando permangono per un periodo non superiore a 8 mesi all’anno; attività commerciali, produttive, esposizione di prodotti o similari, quando permangono per un periodo non superiore a 6 mesi all’anno; attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, limitatamente al periodo di autorizzazione della manifestazione.I manufatti temporanei e stagionali così come sopra definiti sono ammessi in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro esecuzione è soggetta a Denuncia di Inizio Attività. Oltre i limiti temporali indicati al comma 1 i manufatti non saranno comunque considerati temporanei e stagionali e la loro installazione è subordinata al rispetto di tutte le norme di zona del PRG, del presente Regolamento Edilizio nonché all’ottenimento del permesso di costruire. I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e simili, nonché le coperture di distese di tavolini, bar ristoranti e similari, posti sul suolo pubblico o di uso pubblico, non sono soggetti a permesso di costruire ma alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico; Alla scadenza del periodo previsto i manufatti dovranno essere completamente rimossi entro 15 giorni e l’area interessata dovrà essere ripristinata. Qualora l’occupazione interessi aree pubbliche, queste devono essere restituite nelle condizioni originarie. L’Amministrazione, in tali casi, si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale a garanzia di eventuali lavori pulizia e/o ripristino. I manufatti destinati a tettoia-pensilina o simili, i pergolati e i gazebo di superficie maggiore a  12,00 mq , se realizzati con strutture leggere e facilmente amovibili, anche con copertura costituita da materiali impermeabili, rigidi e stabilmente fissati quali legno, latero-cemento (tegole, coppi, ecc.) o simili, privi di qualsiasi tamponamento laterale, realizzati quali opere pertinenziali di edifici già esistenti aventi regolare agibilità, costruiti sia a ridosso dell'edificio principale che isolati, sono equiparati a strutture temporanee e non soggetti al rispetto dei parametri del PRG. La superficie complessiva per ognuno di tali manufatti non potrà essere superiore a mq. 30,00 - anche se suddivisa in più manufatti  e  l’altezza massima non superiore a ml. 3,00. La loro realizzazione è soggetta a Denuncia di Inizio Attività e nel rispetto costruttivo formale dei seguenti parametri:  - inserimento  corretto del manufatto sotto il profilo compositivo nel prospetto dell’edifico principale; - rispetto degli  elementi architettonici, della tipologia di materiali di copertura e della composizione spaziale dell’edificio principale e delle sue componenti; - inserimento del nuovo elemento nel contesto urbano ed architettonico circostante; - inserimento nel contesto ambientale; - rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta dell’edificio principale.   Le istanze per la realizzazione delle opere suddette e dovranno essere documentate con elaborati illustrativi che definiscano dettagliatamente l’opera proposta, che dovrà rispettare le prescrizioni sopra riportate (ubicazione, superficie e altezza). Inoltre si dovrà evidenziare in planimetria il posizionamento della struttura nel contesto  del lotto di pertinenza e nel rapporto con eventuali edifici confinanti. E’ richiesta   una documentazione fotografica esaustiva dell’area di intervento.   Qualora l'installazione di tali opere, entro i limiti suddetti, avvenga contemporaneamente alla costruzione di un nuovo edificio o alla ristrutturazione di un edificio esistente, esse dovranno essere evidenziate nel progetto a corredo della richiesta o presentazione del titolo abilitativo che autorizza l'intervento principale e saranno anch'esse escluse dal rispetto   dei parametri del PRG. nel rispetto costruttivo formale sopra  evidenziato.   Le strutture  che superano la dimensione dei 30 mq, che non hanno caratteristica di opera pertinenziale (  unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell’edificio principale) o realizzate con strutture portanti in muratura o cemento armato, vengono considerate ampliamento o estensione dell'edificio esistente e pertanto soggette a Permesso di Costruire quali nuove costruzioni ai sensi della L.R. 31/02 ed assoggettate al rispetto dei parametri   delle NTA e R.E., relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. Eventuali tamponamenti laterali delle tettoie così realizzate saranno considerati come opere di ristrutturazione, in quanto si vengono a creare nuovi vani accessori e pertanto saranno assoggettati al rispetto dei parametri   delle NTA e R.E., relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. Nel caso di realizzazione di strutture prive del richiesto titolo abilitativo, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste (art. 16 L.R. 23/04) o accertamento di conformità (art. 17 L.R. 23/04), il Comune ai sensi dell'art. 16 della suddetta L.R. 23/04, può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione delle opere.  
...

penso che l'unico che possa darti indicazioni precise sia -- segretario-- 
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
16
salito
salito
rating

21/03/2009 27773
Inserito il 05/10/2015 alle: 21:01:41
...per me il problema numero uno e' la distanza ( che non c'è ) dal confine distanza regolamentata dal cv
"" non è integrativa ed è previsto solo il risarcimento dei danni( Cass. Civ. 26 luglio 1985, n. 4353; Cass. Civ., sez II, 23 giugno 1995, n. 7154; Cass. Civ., sez II, 15 dicembre 1994, n. 10775; Cass. Civ., sez II, 7 giugno 1994, n. 5508; Trib. Venezia 29 settembre 1998; Trib. Rovigo, 20 marzo 1995).
La Corte di cassazione ha così specificato che sono norme regolamentari integrative quelle che
- regolano le distanze tra fabbricati;
- regolano il distacco tra fabbricato e confine;
- regolano il rapporto tra altezza e distanza del fabbricato fronti stante.
Quindi, “le norme contenute nei regolamenti comunali che, integrando le norme del codice civile in materia di distanze tra edifici, stabiliscono una determinata distanza dal

"""""
...poi di conseguenza si innescano i succesiv che sono di sposizioni comunali e variano da comune a comune mentre la regola della distanza dal confinante e' nazionale

Modificato da salito il 06/10/2015 alle 05:26:17
11
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1640
Inserito il 06/10/2015 alle: 11:30:15
beh ti serve la dia questo e' indubbio
inoltre sei in un condominio e quindi ti serve anche l' approvazione dell' assemblea
infine ti potrebbe bastare scavare per 20 cm e solo sotto la tettoia

ti conviene farti fare il progetto , sottoporlo all' assemblea e poi andare a parlare in comune se per lo ro va bene che scavi sotto oppure ti lasciano andare a 3.20 m vista la pculiarita' della costruzione

a proposito .. il prg cosa dice a proposito di box e/o autorimesse ... perche' potrebbero consideratelo tale ...
Enjoy the journey, not only the destination
15
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 05/11/2015 alle: 17:43:38
In risposta al messaggio di DonLimpio del 06/10/2015 alle 11:30:15

beh ti serve la dia questo e' indubbio inoltre sei in un condominio e quindi ti serve anche l' approvazione dell' assemblea infine ti potrebbe bastare scavare per 20 cm e solo sotto la tettoia ti conviene farti fare il progetto
, sottoporlo all' assemblea e poi andare a parlare in comune se per lo ro va bene che scavi sotto oppure ti lasciano andare a 3.20 m vista la pculiarita' della costruzione a proposito .. il prg cosa dice a proposito di box e/o autorimesse ... perche' potrebbero consideratelo tale ... Enjoy the journey, not only the destination
...

NO!
L'assemblea delibera delle opere riguardanti le parti comuni. Quello che fa uno sulla sua proprietà non è di competenza dell'assemblea.

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