In risposta al messaggio di Commodore64 del 05/10/2015 alle 13:25:52
Ciao a tutti, devo ringraziare la segretaria dell'Ufficio Tecnico, che mi ha fatto trovare il prg. Di seguito gli articoli incriminati. Credo che i 2 punti che ho indicato in giallo siano quelli che mi fregano... Rimango in attesa dei vostri eventuali commenti e vi ringrazio in anticipo! Buoni km, Luca Art. 79 PERTINENZE Sono pertinenze i manufatti destinati in modo durevole a servizio od ornamento di costruzioni esistenti. Sono inoltre considerate pertinenze le autorimesse fino alla quantità prevista dall’art. 2 delle L. 122/89 (1 mq./10mc), e le attrezzature sportive di uso privato (campi da tennis – piscine ecc.) realizzate nel lotto di proprietà. Non sono pertinenze i manufatti che ai sensi delle presenti norme costituiscono superficie utile netta (Sn), unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell’edificio principale con un massimo di 200 mc. In assenza di strumenti urbanistici attuativi, gli spazi inedificati di pertinenza di edifici residenziali e simili prospicienti luoghi pubblici o ad uso pubblico o comunque esposti a pubblica vista, debbono essere mantenuti in modo decoroso. Pertanto è vietato l’uso di tali spazi per costruzioni precarie, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, ricoveri per animali da cortile, gabbiotti ecc.) o per il deposito di materiali in disuso. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente non sono soggetti a titolo abilitativo, in quanto assimilati ad opere mobili di arredo esterno, i piccoli manufatti con caratteristica di amovibilità al servizio delle aree verdi con superficie massima di 12,00 mq. Quali: ricoveri per attrezzi da giardinaggio (casette); piccole serre in ferro e vetro;i quali non potranno essere installati sul fronte principale dell’abitazione. piccoli pergolati; gazebo con struttura metallica o in legno e gli elementi di arredo e corredo delle sistemazioni a verde;i quali potranno essere installati anche sul fronte principale dell’abitazione. Sono inoltre assimilati ai manufatti sopra citati le piccole concimaie per il recupero di cascami da giardino, le compostiere, i barbecue, i piccoli focolari, che non potranno essere esposti sul fronte principale dell’abitazione e dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme del Codice Civile, di Polizia Urbana e di Igiene. Art. 80 INTERVENTI PER MANUFATTI TEMPORANEI, PRECARI O STAGIONALI Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelle installazioni atte a far fronte ad esigenze temporanee che non modificano permanentemente lo stato dei luoghi e che permangono sul territorio per un periodo limitato di tempo.In particolare si ritengono temporanei quei manufatti (compresi quelli a struttura tensiostatica e pressostatica) che richiedono l’esecuzione di opere edilizie e sono atti alla copertura di:impianti sportivi, quando permangono per un periodo non superiore a 8 mesi all’anno; attività commerciali, produttive, esposizione di prodotti o similari, quando permangono per un periodo non superiore a 6 mesi all’anno; attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, limitatamente al periodo di autorizzazione della manifestazione.I manufatti temporanei e stagionali così come sopra definiti sono ammessi in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro esecuzione è soggetta a Denuncia di Inizio Attività. Oltre i limiti temporali indicati al comma 1 i manufatti non saranno comunque considerati temporanei e stagionali e la loro installazione è subordinata al rispetto di tutte le norme di zona del PRG, del presente Regolamento Edilizio nonché all’ottenimento del permesso di costruire. I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e simili, nonché le coperture di distese di tavolini, bar ristoranti e similari, posti sul suolo pubblico o di uso pubblico, non sono soggetti a permesso di costruire ma alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico; Alla scadenza del periodo previsto i manufatti dovranno essere completamente rimossi entro 15 giorni e l’area interessata dovrà essere ripristinata. Qualora l’occupazione interessi aree pubbliche, queste devono essere restituite nelle condizioni originarie. L’Amministrazione, in tali casi, si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale a garanzia di eventuali lavori pulizia e/o ripristino. I manufatti destinati a tettoia-pensilina o simili, i pergolati e i gazebo di superficie maggiore a 12,00 mq , se realizzati con strutture leggere e facilmente amovibili, anche con copertura costituita da materiali impermeabili, rigidi e stabilmente fissati quali legno, latero-cemento (tegole, coppi, ecc.) o simili, privi di qualsiasi tamponamento laterale, realizzati quali opere pertinenziali di edifici già esistenti aventi regolare agibilità, costruiti sia a ridosso dell'edificio principale che isolati, sono equiparati a strutture temporanee e non soggetti al rispetto dei parametri del PRG. La superficie complessiva per ognuno di tali manufatti non potrà essere superiore a mq. 30,00 - anche se suddivisa in più manufatti e l’altezza massima non superiore a ml. 3,00. La loro realizzazione è soggetta a Denuncia di Inizio Attività e nel rispetto costruttivo formale dei seguenti parametri: - inserimento corretto del manufatto sotto il profilo compositivo nel prospetto dell’edifico principale; - rispetto degli elementi architettonici, della tipologia di materiali di copertura e della composizione spaziale dell’edificio principale e delle sue componenti; - inserimento del nuovo elemento nel contesto urbano ed architettonico circostante; - inserimento nel contesto ambientale; - rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta dell’edificio principale. Le istanze per la realizzazione delle opere suddette e dovranno essere documentate con elaborati illustrativi che definiscano dettagliatamente l’opera proposta, che dovrà rispettare le prescrizioni sopra riportate (ubicazione, superficie e altezza). Inoltre si dovrà evidenziare in planimetria il posizionamento della struttura nel contesto del lotto di pertinenza e nel rapporto con eventuali edifici confinanti. E’ richiesta una documentazione fotografica esaustiva dell’area di intervento. Qualora l'installazione di tali opere, entro i limiti suddetti, avvenga contemporaneamente alla costruzione di un nuovo edificio o alla ristrutturazione di un edificio esistente, esse dovranno essere evidenziate nel progetto a corredo della richiesta o presentazione del titolo abilitativo che autorizza l'intervento principale e saranno anch'esse escluse dal rispetto dei parametri del PRG. nel rispetto costruttivo formale sopra evidenziato. Le strutture che superano la dimensione dei 30 mq, che non hanno caratteristica di opera pertinenziale ( unità immobiliari autonome o che abbiano cubatura superiore al 20% del volume dell’edificio principale) o realizzate con strutture portanti in muratura o cemento armato, vengono considerate ampliamento o estensione dell'edificio esistente e pertanto soggette a Permesso di Costruire quali nuove costruzioni ai sensi della L.R. 31/02 ed assoggettate al rispetto dei parametri delle NTA e R.E., relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. Eventuali tamponamenti laterali delle tettoie così realizzate saranno considerati come opere di ristrutturazione, in quanto si vengono a creare nuovi vani accessori e pertanto saranno assoggettati al rispetto dei parametri delle NTA e R.E., relativi ai vincoli di distanze, volumetrie e superfici realizzabili. Nel caso di realizzazione di strutture prive del richiesto titolo abilitativo, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste (art. 16 L.R. 23/04) o accertamento di conformità (art. 17 L.R. 23/04), il Comune ai sensi dell'art. 16 della suddetta L.R. 23/04, può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione delle opere.