L'art. comunque è questo:
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(in S.O. n. 1 alla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972)
Art. 19-bis1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
Versione: 9
Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - L. 6 agosto 2008, n. 133
Decorrenza: Vedi nota
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e
dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano
oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria
dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni
elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto
nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto
se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli
stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata
tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione
nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli
formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e
rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono
tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali,
normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa
massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali
a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e
alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso
il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa
misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non
è ammessa in detrazione l'imposta relativa [a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti
alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di
svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti
dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da
imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,] (1) a
prestazioni di trasporto di persone [...];
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati nei locali dell'impresa;
[g) ...]
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di
rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne
quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a
lire cinquantamila;
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di
fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella
relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli
stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i
soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di
cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e
dell'articolo 19-bis.
Note:
(1) Parole soppresse dall'art. 83, coma 28-bis, D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in
vigore dal 22 agosto 2008.
Ai sensi del successivo comma 28-ter, del medesimo art. 83, le
disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1°
settembre 2008.
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- 23/10/2008 - 17:28 -
Modificato da sermarco il 23/10/2008 alle 17:30:45