quote:Originally posted by IvanoPP> Ho visto in .... ma ho trovato solo annunci, di sentenze pubblicate nemmeno l'ombra!
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] le sentenze di cassazione "anti-camperiste" note (almeno a me) sono le seguenti : - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 (discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/for...) si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper. Invece iniziano ad essere molti i ricorsi vinti presentati presso i Prefetti e/o i GdP [:)] (si veda in https://www.camperonline.it/for...) id="blue"> >
quote:Originally posted by IvanoPP> Scusa, dove l'hai letto che tratta di aree private?
[blue]Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... >
quote:Originally posted by IvanoPP> Questa sentenza fornisce la nozione di campeggio "vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente". Quindi, che si tratti di o meno di area privata; che si tratti o meno di roulotte, è del tutto irrilevante Quindi, quello che non ci azzecca niente è quanto tu dici.
[blue]Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] le sentenze di cassazione "anti-camperiste" note (almeno a me) sono le seguenti : - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... >
quote:Originally posted by IvanoPP> Come sopra, fornisce la nozione di campeggio. Non c'entrano nè CdS, nè Fausti, che non regolano il campeggio. Quindi, quello che non ci azzecca niente è quanto tu dici.
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente... id="blue">>
quote:Originally posted by IvanoPP> La Cassazione è quella di Roma, Il GdP è quello di Savona: ma ce la fai leggere 'sta sentenza? Finché non modifichi l'orientamento della Cassazione quella vale. Il Ministero non influisce sulle decisioni dei Giudici. Quindi, quello che non ci azzecca niente è quanto tu dici.
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 (discussa in questo forum in https://www.camperonline.it/for...) si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper. id="blue">>
quote:Originally posted by IvanoPP>
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>
quote:Originally posted by ngeloco> Nelle sentenze.
Scusa, dove l'hai letto che tratta di aree private?>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Antonio risulti sempre un mito. Il parcheggiare o sostare nello stallo auto,equivale al parcheggio di un mezzo uguale e simile a quelli circostanti. Ne consegue che è illegittimo vietare ai mezzi ad uso abitazione o autocaravan,che abbiano la loro"proiezione verticale all'interno o sopra le strisce di limitazione dello stallo di parcheggio,lo stesso come gli altri mezzi. Quindi il banale camper,PUO' E DEVE PARCHEGGIARE VIVENDOLO NELLE SUA NATURALE DESTINAZIONE D'USO O NATURALE ED EFFETTIVA SUA CIRCOSTANZIATA DESTINAZIONE SIN DALLA SUA DATA DI IMMATRICOLAZIONE. Lo stesso è specificatamente destinato a viverlo da capo a fondo dello stesso veicolo,purchè non si esondino a terra liquidi di sorta o si ecceda con le sue specifiche extra volumetrie oltre gli spazi consentiti. QUESTA E' LA VERITA' CHE QUALCUNO NON VUOLE CAPIRE QUA SOPRA. Per similitudine nell'area di applicazione urbanistica,possono valere le sue intrinsiche specifiche di destinazione d'uso:CIOE'USUFRUIRNE CON LO SCOPO DI NON ELUDERE LE NORME AMBIENTALI E DI IGIENE Cordialità Carlo
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Campeggio??? Campeggio SELVAGGIO (per giunta)??? Ma di quale campeggio parli???? L'art. 185 specifica che la SOSTA del camper NON COSTITUISCE campeggio (campeggio=sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili) se non apre, non ecc. ecc. ecc. L'art. 185 specifica che la SOSTA del camper NON COSTITUISCE attendamento (attendamento=l'accampamento stesso e il luogo dove si campeggia) e non apre, non ecc. ecc. ecc.. E tu continui con sta storia che si fa CAMPEGGIO SELVAGGIO!!!! Ben se vuoi parla tu col comune e vai tu nella "riserva indiana". Noi continueremo a pretendere i diritti che la LEGGE ci concede in qualità di CITTADINI ITALIANI. tze... campeggio selvaggio.... Chissà per quale motivo continui a voler ghettizzare i camperisti asserendo che Gli altri UTENTI DELLA STRADA posono avere parcheggi destinati SOLO ALLA SOSTAid="red">. Perché quella che si fa col camper, indipendentemente dalla presenza dell'equipaggio (come accade con le normali autovetture), non dovrebbe essere SOSTA??? Chi vuole scommettere che adesso tira fuori un'altra volta la solita menata della Cassazione???
Con tutte evidenza Sirmione dovrebbe dedicare un'area ai camper ben più grande di 30 posti nella quale accogliere i TURISTI ITINERANTI. Gli altri UTENTI DELLA STRADA posono avere parcheggi destinati SOLO ALLA SOSTAid="red">. Se come camperisti pretendiamo di poter andare dappertutto, e facendo finta di sostareid="red">, voler soggiornare nei posti più impensabili, anche in comuni come Sirmione, che invece HANNO LA NECESSITA' di mantenere un ordine TURISTICO, allora quei divieti e quelle chiusure le creiamo noi stessi. Con Sirmione qualcuno dovrebbe parlarci e chiedere maggiori spazi per il SOGGIORNO dei TURISTI che vi si recano a bordo di veicoli ricreazionali che non sono semplici autovetture. Il resto è un discorso ozioso di chi pretendendo ciò che non è praticabile NELLE LOCALITà TURISTICHE PARTICOLARMENTE RINOMATE: il campeggio selvaggio a bordo del camperid="red"> ovunque comunque e quantunque, peraltro spacciandolo per sosta del mezzo! >
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quote:Originally posted by esterel> meglio ancora è parcheggio di fianco alla automobile,chiudo e me ne vado sino al tempo uguale della mia vicina auto non vissuta come il camper. TEMPO UGUALE ED ILLIMITATO ALLA AUTOMOBILE. l'AUTO PARCHEGGIA PASSIVA E IO PARCHEGGIO UGUALE ALLA AUTO. Così qualcuno non avanza il fatto che sto campeggiando. Crolla la montagna di panna montata. Ciao Carlo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Antonio risulti sempre un mito. Il parcheggiare o sostare nello stallo auto,equivale al parcheggio di un mezzo uguale e simile a quelli circostanti. Ne consegue che è illegittimo vietare ai mezzi ad uso abitazione o autocaravan,che abbiano la loro"proiezione verticale all'interno o sopra le strisce di limitazione dello stallo di parcheggio,lo stesso come gli altri mezzi. Quindi il banale camper,PUO' E DEVE PARCHEGGIARE VIVENDOLO NELLE SUA NATURALE DESTINAZIONE D'USO O NATURALE ED EFFETTIVA SUA CIRCOSTANZIATA DESTINAZIONE SIN DALLA SUA DATA DI IMMATRICOLAZIONE. Lo stesso è specificatamente destinato a viverlo da capo a fondo dello stesso veicolo,purchè non si esondino a terra liquidi di sorta o si ecceda con le sue specifiche extra volumetrie oltre gli spazi consentiti. QUESTA E' LA VERITA' CHE QUALCUNO NON VUOLE CAPIRE QUA SOPRA. Per similitudine nell'area di applicazione urbanistica,possono valere le sue intrinsiche specifiche di destinazione d'uso:CIOE'USUFRUIRNE CON LO SCOPO DI NON ELUDERE LE NORME AMBIENTALI E DI IGIENE Cordialità Carlo
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Campeggio??? Campeggio SELVAGGIO (per giunta)??? Ma di quale campeggio parli???? L'art. 185 specifica che la SOSTA del camper NON COSTITUISCE campeggio (campeggio=sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili) se non apre, non ecc. ecc. ecc. L'art. 185 specifica che la SOSTA del camper NON COSTITUISCE attendamento (attendamento=l'accampamento stesso e il luogo dove si campeggia) e non apre, non ecc. ecc. ecc.. E tu continui con sta storia che si fa CAMPEGGIO SELVAGGIO!!!! Ben se vuoi parla tu col comune e vai tu nella "riserva indiana". Noi continueremo a pretendere i diritti che la LEGGE ci concede in qualità di CITTADINI ITALIANI. tze... campeggio selvaggio.... Chissà per quale motivo continui a voler ghettizzare i camperisti asserendo che Gli altri UTENTI DELLA STRADA posono avere parcheggi destinati SOLO ALLA SOSTAid="red">. Perché quella che si fa col camper, indipendentemente dalla presenza dell'equipaggio (come accade con le normali autovetture), non dovrebbe essere SOSTA??? Chi vuole scommettere che adesso tira fuori un'altra volta la solita menata della Cassazione???
Con tutte evidenza Sirmione dovrebbe dedicare un'area ai camper ben più grande di 30 posti nella quale accogliere i TURISTI ITINERANTI. Gli altri UTENTI DELLA STRADA posono avere parcheggi destinati SOLO ALLA SOSTAid="red">. Se come camperisti pretendiamo di poter andare dappertutto, e facendo finta di sostareid="red">, voler soggiornare nei posti più impensabili, anche in comuni come Sirmione, che invece HANNO LA NECESSITA' di mantenere un ordine TURISTICO, allora quei divieti e quelle chiusure le creiamo noi stessi. Con Sirmione qualcuno dovrebbe parlarci e chiedere maggiori spazi per il SOGGIORNO dei TURISTI che vi si recano a bordo di veicoli ricreazionali che non sono semplici autovetture. Il resto è un discorso ozioso di chi pretendendo ciò che non è praticabile NELLE LOCALITà TURISTICHE PARTICOLARMENTE RINOMATE: il campeggio selvaggio a bordo del camperid="red"> ovunque comunque e quantunque, peraltro spacciandolo per sosta del mezzo! >
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quote:Originally posted by TheDevil> La Cassazione nelle due sentenze definisce cosa sia l'azione di campeggio: destinare ad abitazione il veicolo. Campeggiano gli occupanti non il mezzo. Le due sentenze fanno il paio con la definizione dell'art. 185 il cui soggetto è la sosta del mezzo, non il comportamento dell'equipaggio. Quindi il mezzo in sosta nelle condizioni dell'art. 185 resta un mezzo in sosta e non costituisce un attendamento (vale a dire lasciandolo in sosta, non significa aver piantato una tenda questo dice l'art. 185, non altro) ma se l'equipaggio lo usa per soggiornare destinando il mezzo ad abitazione, allora è l'equipaggio che svolge azione di campeggio. il CDS non da una defnizione di campeggio, non può farlo la materia è di competenza Regionale e questo dice la Cassazione. La questione "l'equipaggio svolge azione di campeggio se adibisce ad uso abitativo" è indistintamente riferita alla strada o ad aree private. Ma una delle due sentenze riguardava Caprera, il parcheggio "Garibaldi" il quale è liberamente accessibile al pubblico indistinto e rientra nelle definizioni di strade di cui all'art. 2.
quote:Originally posted by IvanoPP>
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>quote:Originally posted by ngeloco> Nelle sentenze.
Scusa, dove l'hai letto che tratta di aree private?>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ma per favore... basta con queste castronerie!!! Proprio la LEGGE detta CdS prevede la deroga e stabilisce che: "La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio (campeggio= sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili), attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo". Chi ha seguito le varie cause presso la Cassazione deve averle seguite con troppa leggerezza e questo è il risultato!!! D'altronde il mio discorso vale solo per le aree su strada pubblica perché il CdS si occupa esclusivamente di questo. Su area privata allora intervengono le regole locali!!! Quindi comportiamoci nel rispetto del CdS 185 e se qualche vigile farà la multa si presenta ricorso. Deve essere BEN SEGUITO E PREPARATO con estrema serietà e bravura! Rileggendo le sentenze la Cassazione non deve neppure smentire se stessa (cosa per altro che spesso ha fatto) visto che parliamo di strade pubbliche.
quote:Originally posted by TheDevil> La Cassazione nelle due sentenze definisce cosa sia l'azione di campeggio: destinare ad abitazione il veicolo. Campeggiano gli occupanti non il mezzo. Le due sentenze fanno il paio con la definizione dell'art. 185 il cui soggetto è la sosta del mezzo, non il comportamento dell'equipaggio. Quindi il mezzo in sosta nelle condizioni dell'art. 185 resta un mezzo in sosta e non costituisce un attendamento (vale a dire lasciandolo in sosta, non significa aver piantato una tenda questo dice l'art. 185, non altro) ma se l'equipaggio lo usa per soggiornare destinando il mezzo ad abitazione, allora è l'equipaggio che svolge azione di campeggio. il CDS non da una defnizione di campeggio, non può farlo la materia è di competenza Regionale e questo dice la Cassazione. La questione "l'equipaggio svolge azione di campeggio se adibisce ad uso abitativo" è indistintamente riferita alla strada o ad aree private.
quote:Originally posted by IvanoPP>
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>quote:Originally posted by ngeloco> Nelle sentenze.
Scusa, dove l'hai letto che tratta di aree private?>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Le tue sono castronerie. E difetti nell'interpretazione dell'italiano. Il verbo "costituisce" usato dall'art. 185 e da ABUSATO, significa FORMA quindi il termine campeggio è riferito all'azione di voler "costituire" (appunto) un attendamento. e l'art. 185 non si riferisce all'equipaggio ma al mezzo. Altrimenti la frase andava formulata ad esempio così: non svolgono azione di campeggio gli occupanti degli autocaravan che permangano a bordo durante la sosta dell'autoveicolo. Ma non è così.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ipse dixit
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Le tue sono castronerie.
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quote: E difetti nell'interpretazione dell'italiano. >> Fai una protesta a: Istituto italiano enciclopedia Garzanti linguistica Soprattutto proponi a questi "soggetti" di tornare a studiare l'italiano. Per il momento è così
quote: Il verbo "costituisce" usato dall'art. 185 e da ABUSATO, significa FORMA quindi il termine campeggio è riferito all'azione di voler "costituire" (appunto) un attendamento. e l'art. 185 non si riferisce all'equipaggio ma al mezzo. >> Infatti!!! Che sto dicendo da sempre? Non sussiste ATTENDAMENTO (inteso come deve essere inteso ovvero piantare le tende) Ma specifica anche che (formare va bene lo stesso) non si ha nessuna azione "sosta o soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili" L'EQUIPAGGIO, al pari di quello delle vetture normali, è LIBERO DI RESTARE DENTRO IL PROPRIO MEZZO IN SOSTA!!! Ormai solo a te questo concetto non è chiaro!!!
quote: Altrimenti la frase andava formulata ad esempio così: non svolgono azione di campeggio gli occupanti degli autocaravan che permangano a bordo durante la sosta dell'autoveicolo. Ma non è così. >> Sarebbe stato un papocchio!!! La permanenza o meno dell'equipaggio è prevista con chiarezza nel 157!!!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ma che è? La lezione di camperismo delle 12:00 tenuta da "o nonno"? Giochi al maestrino? Va bene giochiamo! Allora Ripetete con me 100 volte che...
Le tue sono castronerie. E difetti nell'interpretazione dell'italiano. Il verbo "costituisce" usato dall'art. 185 e da TE ABUSATO, significa FORMA quindi il termine campeggio è riferito all'azione di voler "costituire" (appunto) un attendamento CON LA COLLOCAZIONE DLE MEZZO IN SOSTA e l'art. 185 non si riferisce all'equipaggio ma al mezzo. >
quote: Altrimenti la frase andava formulata ad esempio così: non svolgonoid="red"> azione di campeggio gli occupanti degli autocaravan che permangano a bordo durante la sosta dell'autoveicolo. Ma non è così. >> Resta valida la mia risposta precedente e l'aver messo in rosso una parola non cambia il senso della parola o della frase!!! Ribadisco sarebbe stato un PAPOCCHIO perché avrebbe creato differenze tra gli equipaggi di automezzi equiparati tra loro. La SOSTA è regolata dal 157 e il 185 fuga ogni dubbio si ciò che è campeggio (ALLOGGIO ALL'APERTO SOTTO TENDE O MEZZI MOBILI)!!!! Comprendi l'italiano? (ah, tu ritieni che la le varie enciclopedie dicano cose errate).... Prova a rivolgerti all'Accademia della Crusca!!!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Su ragazzi da bravi ripetere con me altre 100 volte....id="size5">
Le tue sono castronerie. E difetti nell'interpretazione dell'italiano. Il verbo "costituisce" usato dall'art. 185 e da TE ABUSATO, significa FORMA quindi il termine campeggio è riferito all'azione di voler "costituire" (appunto) un attendamento CON LA COLLOCAZIONE DLE MEZZO IN SOSTA e l'art. 185 non si riferisce all'equipaggio ma al mezzo. Altrimenti la frase andava formulata ad esempio così: non svolgono azione di campeggio gli occupanti degli autocaravan che permangano a bordo durante la sosta dell'autoveicolo. Ma non è così. >
quote: p.s. NESSUN PAPOCCHIO: ADIBIRE IL VEICOLO A PROPRIO ALLOGGIO E' CAMPEGGIO INDIPENDETEMENTE DAL VEICOLO, SALVO LE SOSTE TECNICHE E QUELL PREVISTE DAI CONTRATTI DI LAVORO DEI CAMIONISTI E DAL RELATIVO REGOLAMENTO CEE. L'art. 185 è così solo perché l'autocaravan è strutturalemente destinato ad alloggio e si è voluto solo specificare che finché resta cin sosta come mezzo non significa che chi l'ha lasciato lì ha voluto COSTITUIRE UN ATTENDAMENTO. >> E infatti per questa accezione nell'art. 185 è stata usata la parola ATTENDAMENTO!!! Ma la parola attendamento è preceduta da CAMPEGGIO e l'art. 185 vuole proprio indicare che il camper è sempre in SOSTA indipendentemente dalla presenza dell'equipaggio (campeggio=alloggio sotto tende o mezzi mobili).
quote: Stai confuso assai. >> Io? Oh!!!, questa è bella!!!id="size4">
quote: Parli solo perché hai interesse particolare a che le cose stiamo per come tu vorresti che fosse e passi da uno che non capisce nemmeno ciò che legge nell'art. 185. Ti racconti una bugia e poi ci credi; tutto da soloid="red">. >> Da solo? Veramente a no crederci, mi pare fino ad ora, sei tu ed un altro!!! Le bugie, o meglio le verità distorte, sei solo tu a proferirle!!! Comunque meno male che ci sei tu che capisci tutto.... a proposito l'Accademia della Crusca cosa ti ha risposto???
quote: Faresti più bella figura a dire: si ho capito ed in effetti l'art. 185 ciurla nel manico, però io sostengo la mia tesi perché mi fa comodo così. Invece chi ha un po' di sale in zucca e capisce ciò che legge, si fa di te un'idea forse giusta: non sai leggere o interpreti solo pro-domo tua. >> La mia tesi è scritta nell'art. 185. e, vocabolario alla mano, il significato è assolutamente chiaro!!! Solo tu fai finta di non volerlo capire. Tu faresti meglio a dire che a TE fa comodo che sia interpretata come vorresti tu (poi ci spiegherai quali veri interessi tuoi o di altri stai celando)
quote: Quando qualcuno ti porterà in giudizio con le tesi che sostengo io ti cascherà tutto il castello di carte. >> Ti piacerebbe mascherina!!!!id="size6"> Peccato che ho avvocati che fino ad oggi non mi hanno mai fatto perdere un solo colpo!!!id="size5"> Poi se e quando perderò potrai brindare! Per ora la tua è una mera speranza al pari di quelli che comprano un biglietto della lotteria e sperano di vincere il I premio!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Peccato che ho avvocati che fino ad oggi non mi hanno mai fatto perdere un solo colpo!!!id="size5"> >> Che non si sono mai visti ne ascoltati né visti all'opera. Pura e vuota vanteria!id="red">id="size5">
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ma tu chi credi di essere per poter pretendere che io metta in rete dati sensibili di persone terze che non hanno interesse a comparire su questo forum?id="size6"> Inoltre TU non li hai visti all'opera e non li hai ascoltati.id="size5"> E questa cosa dovrebbe essere di qualche preoccupazione per me?id="size4"> Vedi come sei si comincia a parlare di divieti a Sirmione e TU (non altri) porti il discorso verso le tue solite seghe mentali!!! Buon appetito!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Peccato che ho avvocati che fino ad oggi non mi hanno mai fatto perdere un solo colpo!!!id="size5"> >> Che non si sono mai visti ne ascoltati né visti all'opera. Pura e vuota vanteria!id="red">id="size5">
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quote:Originally posted by IvanoPP>
Eccirisiamo con la cassazione ... [8][8] - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza proprio non ci azzecca un ben niente...id="blue">>
quote:Originally posted by ngeloco>
Scusa, dove l'hai letto che tratta di aree private?>
quote:Originally posted by TheDevil>
Nelle sentenze.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Le due sentenze qui citate sono relative alla nota "questione Numana". Sono altre le sentenze (2718/92 e 6574/96) della Cassazione che forniscono la definizione normativa di campeggio, in connessione all'utilizzo di un veicolo.
La Cassazione nelle due sentenze definisce cosa sia l'azione di campeggio: destinare ad abitazione il veicolo. Campeggiano gli occupanti non il mezzo. Le due sentenze fanno il paio con la definizione dell'art. 185 il cui soggetto è la sosta del mezzo, non il comportamento dell'equipaggio. Quindi il mezzo in sosta nelle condizioni dell'art. 185 resta un mezzo in sosta e non costituisce un attendamento (vale a dire lasciandolo in sosta, non significa aver piantato una tenda questo dice l'art. 185, non altro) ma se l'equipaggio lo usa per soggiornare destinando il mezzo ad abitazione, allora è l'equipaggio che svolge azione di campeggio. il CDS non da una defnizione di campeggio, non può farlo la materia è di competenza Regionale e questo dice la Cassazione. La questione "l'equipaggio svolge azione di campeggio se adibisce ad uso abitativo" è indistintamente riferita alla strada o ad aree private. Ma una delle due sentenze riguardava Caprera, il parcheggio "Garibaldi" il quale è liberamente accessibile al pubblico indistinto e rientra nelle definizioni di strade di cui all'art. 2.>