quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E' fuor di dubbio che le frequenti citazioni della Cassazione, con la sua funzione nomofilattica, facciano insorgere una reazione ... anafilattica nei lettori. E forse, nel subconscio, Anto57 pensava a questo quando ha fatto confusione tra i due termini.
Ed io non posso che ribadire che l'interpretazione degli articol 6, 7 e 185 cds della Cassazione in funzione anafilattica come dice Costa ...>
quote:Originally posted by anassagora> Purtroppo e' vero [:(] in quanto ci sono degli emeriti imbecilli che screditano tutta la categoria [:(!] nonostante il camper garantisca la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica in quanto perfettamente attrezzato con serbatoi di raccolta reflui (cosi' come anche chiaramente indicato piu' volte nelle lettere inviate dal Min Trasporti ai comuni anti-camperisti). Ma detto cio' le infrazioni devono (dovrebbero...) essere sanzionate singolarmente (cosi' come previsto dalla legge) e non si deve (dovrebbe...) vietare ILLEGITTIMAMENTE a tutta la categoria cosi' discriminandola (ma purtroppo cio' non avviene xche' e' piu' facile vietare a tutti che sanzionare qualcuno) Ciao, Ivano.id="blue">
Ho il fondato sospetto che a monte di atteggiamenti ostili nei confronti dei camper vi siano ragioni igienico-sanitarie, addebitabili a nostri compotamenti irresponsabili. >
quote:Originally posted by aleandrea>
Letto oggi su repubblica online Leggendo quanto sopra si desume che laddove i comuni emettono ordinanze di divieto di sosta, devono nelle vicinanze realizzare aree di sosta. A voi le lame Giorgio >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Non si desume quello che affermi. Letta così, mi riservo approfondimenti, vale quanto disse The Devil-Fox e ciò che se si fanno parcheggi a pagamento si devono fare parcheggi non a pagamento nelle vicinanze. Nulla più e nulla meno. >> Antonio, per me questa frase (che sottolineo e grassetto) riportata da Repubblica, la quale presumo l'abbia copiata dalla sentenzia è incontrovertibile: ........Secondo gli Ermellini, il giudice ordinario legittimamente può annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento". Il principio è contenuto nella sentenza 116,............. Ergo, se tu comune vieti la sosta a qualsiasi categoria di veicoli, devi realizzare nelle immediate vicinanze un parcheggio per la sosta, sempre che dette aree non abbiano particolare rilevanza urbanistica (centro storico, ambientale ecc..). Poi ci possono stare tutte le altre vivisezioni che fai tu, ma ammetti che in Italiano corrente, la frase soprariportata non da adito ad altre interpretazioni. Ciao giorgio
quote:Originally posted by TheDevil> Veramente il termine esatto era... profilattica...
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E' fuor di dubbio che le frequenti citazioni della Cassazione, con la sua funzione nomofilattica, facciano insorgere una reazione ... anafilattica nei lettori. E forse, nel subconscio, Anto57 pensava a questo quando ha fatto confusione tra i due termini.
Ed io non posso che ribadire che l'interpretazione degli articol 6, 7 e 185 cds della Cassazione in funzione anafilattica come dice Costa ...>
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quote:Originally posted by aleandrea> La Cassazione stando ai riporti, non mi pare dica quello che stai affermando tu dice se fai parcheggi a pagamento non leggo ancora in sentenza i divieti, ripeto è arbitrario trarre conseguenze stiracchiate e diversa dal voluto. Comunque, adesso sono chiacchiere in libertà, aspettiamo la sentenza ed avremo dati più precisi per commentare.
Ergo, se tu comune vieti la sosta a qualsiasi categoria di veicoli, devi realizzare nelle immediate vicinanze un parcheggio per la sosta, sempre che dette aree non abbiano particolare rilevanza urbanistica (centro storico, ambientale ecc..). Poi ci possono stare tutte le altre vivisezioni che fai tu, ma ammetti che in Italiano corrente, la frase soprariportata non da adito ad altre interpretazioni. Ciao giorgio >
quote:Originally posted by TheDevil >> Ci commenti la sentenza dandoci il tuo parere su questo punto: Che effetti ha la sentenza in questione tenendo in considerazione la seguente situazione? a) Nessun parcheggio a pagamento deliberato dal comune nella zona sotto esame; b) AA gratuita, munita di pozzetto, in due localizzazioni distanti 1000 metri dai punti principali di interesse di una città con estensione nord sud e est-ovest superiore a 10 km; c) Ordinanza di divieto esplicito ad autocaravan con motivazioni pari pari riprese dall'ordinanza di Orosei con ulteriore Citazione del seguente passaggio Dondolini: considerato che il Ministero ... ritiene legittime le ordinanze di divieto a camper in presenza di realizzazione di AA in quanto per contro ritiene illegittime le ordinanze di divieto in assenza di AA. si dispone il divieto... Ci commenti la sentenza?
quote:Originally posted by aleandrea> Presumo copiata dalla sentenza... se è così resta sempre il tema della senteza pro-orosei che ammette i divieti a determinate categorie di utenti. Ci vorrebbe una SSUU per districare la presunta matassa?
quote:Originally posted by aleandrea>
Letto oggi su repubblica online Leggendo quanto sopra si desume che laddove i comuni emettono ordinanze di divieto di sosta, devono nelle vicinanze realizzare aree di sosta. A voi le lame Giorgio >quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Non si desume quello che affermi. Letta così, mi riservo approfondimenti, vale quanto disse The Devil-Fox e ciò che se si fanno parcheggi a pagamento si devono fare parcheggi non a pagamento nelle vicinanze. Nulla più e nulla meno. >> Antonio, per me questa frase (che sottolineo e grassetto) riportata da Repubblica, la quale presumo l'abbia copiata dalla sentenzia è incontrovertibile: ........Secondo gli Ermellini, il giudice ordinario legittimamente può annnullare una contravvenzione inflitta in zona di parcheggio a pagamento se è stato violato da parte dei comuni "l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento". Il principio è contenuto nella sentenza 116,............. Ergo, se tu comune vieti la sosta a qualsiasi categoria di veicoli, devi realizzare nelle immediate vicinanze un parcheggio per la sosta, sempre che dette aree non abbiano particolare rilevanza urbanistica (centro storico, ambientale ecc..). Poi ci possono stare tutte le altre vivisezioni che fai tu, ma ammetti che in Italiano corrente, la frase soprariportata non da adito ad altre interpretazioni. Ciao giorgio
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Come ho gia' scritto ieri (17h02), sono in attesa di poter esaminare il testo completo della sentenza, in quanto sono abituato a non fare troppo affidamento su parziali citazioni giornalistiche. In ogni caso, per il momento, ho altre priorita'.
Ci commenti la sentenza?>
quote:Originally posted by TheDevil> Una volta tanto concordo, fino ad ora me compreso, abbiamo espresso chiacchiere in libertà. Tra le priorità che hai c'è una lettera per i divieti di Orosei per caso? Bye.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Come ho gia' scritto ieri (17h02), sono in attesa di poter esaminare il testo completo della sentenza, in quanto sono abituato a non fare troppo affidamento su parziali citazioni giornalistiche. In ogni caso, per il momento, ho altre priorita'.
Ci commenti la sentenza?>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno in due interventi di questo "argomento"> Ricordi male, per quanto mi riguarda. Non ho glissato la tua richiesta, ma ti ho risposto che avrei approfondito le tre sentenze "Orosei" dopo aver completato un altro programma di miei interventi nel forum.
Le sentenze che contano perché trattano nello specifico l'autocaravan sono, al momento, le tre di Orosei che inviai ad un personaggio di rooma di Roma "importante", che spesso leggo qui dentro in qualche intervento, che doveva commentarle visto che aveva commentato sentenze di Pretori in senso contrario ma non queste tre sentenze che nemmeno conosceva. Sto ancora aspettando. The Devil, perché non le commenti tu? ricordo male o le hai glissate? ..... Mi ricrederò solo quando Orosei sarà costretta da TheDevil o da qualcun altro a rimangiarsi l'ordinanza. Su questo potete stare tranquilli. ..... Sulle tre sentenze OROSEI che inviati anche al Personaggio di Roma aspetto sempre i commenti. Fino ad ora non sono arrivati.>
quote:Originally posted by TheDevil> Non conosco le finalità "dei tuoi programmi di intervento in questo forum" ma non concordo sulle priorità che ti sei dato. Ti sollecito perché ritengo che Orosei, e Numana, al momento rischiano di fare scuola. Peraltro le sentenze di Orosei ritengo siano diametralmente opposte a quanto il Ministero afferma nella direttiva 24/10/2000 e diametralmente opposte al commento alle ormai vecchissime sentenze di pretori effettuato da Fabio Di Mita, funzionario del Ministero, sulla rivista Il Vigile Urbano. Siccome ti vedrei, salvo errori, sulla stessa linea interpretativa, ti invito a commentare le tre sentenze di Orosei. Ritengo sia questa la priorità per i lettori di questo forum: sapere se la cassazione di è bevuta il cervello, se c'è qualche interpretazione che ci sfugge (a noi "non addetti ai lavori" ricordi?), oppure trattano di fattispecie differenti ed inconferenti sui temi qui dibattuti. Altri "programmi" di intervento che glissino quelle tre sentenze argomentando ancora sulla impossibilità di vietare non mi sembrano attuali mi sembrano "retrocarenti". Bye.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno in due interventi di questo "argomento"> Ricordi male, per quanto mi riguarda. Non ho glissato la tua richiesta, ma ti ho risposto che avrei approfondito le tre sentenze "Orosei" dopo aver completato un altro programma di miei interventi nel forum.
Le sentenze che contano perché trattano nello specifico l'autocaravan sono, al momento, le tre di Orosei che inviai ad un personaggio di rooma di Roma "importante", che spesso leggo qui dentro in qualche intervento, che doveva commentarle visto che aveva commentato sentenze di Pretori in senso contrario ma non queste tre sentenze che nemmeno conosceva. Sto ancora aspettando. The Devil, perché non le commenti tu? ricordo male o le hai glissate? ..... Mi ricrederò solo quando Orosei sarà costretta da TheDevil o da qualcun altro a rimangiarsi l'ordinanza. Su questo potete stare tranquilli. ..... Sulle tre sentenze OROSEI che inviati anche al Personaggio di Roma aspetto sempre i commenti. Fino ad ora non sono arrivati.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno a) Nessun parcheggio a pagamento deliberato dal comune nella zona sotto esame; b) AA gratuita, munita di pozzetto >> E' il paese dei balocchi ? [:D][:D][:D]id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> No ad Orosei ove sono i divieti anticamper nella fascia costiera ed anche a Santa Teresa di Gallura non c'erano parcheggi a pagamento ma c'erano divieti auto ed anticamper e zone in cui la sosta era libera, ma non vicino alla costa.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno a) Nessun parcheggio a pagamento deliberato dal comune nella zona sotto esame; b) AA gratuita, munita di pozzetto >> E' il paese dei balocchi ? [:D][:D][:D]id="blue">
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E per le AA gratuite ? (se ricordo bene in quei posti proprio non esistono AA, se non pochissimi CS a "caro" prezzo)id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> No ad Orosei ove sono i divieti anticamper nella fascia costiera ed anche a Santa Teresa di Gallura non c'erano parcheggi a pagamento ma c'erano divieti auto ed anticamper e zone in cui la sosta era libera, ma non vicino alla costa.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno a) Nessun parcheggio a pagamento deliberato dal comune nella zona sotto esame; b) AA gratuita, munita di pozzetto >> E' il paese dei balocchi ? [:D][:D][:D]id="blue">
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quote:Originally posted by aleandrea> Stiamo parlandi di sosta. E a Firenze tutti i posti sosta sono o a pagamento (strisce blu) o riservati ai residenti (strisce bianche). Non esiste la sosta libera. Gli ultimi posti rimasti sono in estrema periferia e verranno presto "riconvertiti". Se parliamo di tolleranza verso i camper il discorso è diverso. Pur essendoci una sola AA ed un solo pozzetto, i camper sono generalmente tollerati. Basta che paghino la sosta..... Saluti Fabio
quote:Originally posted by sceriffo> Lavoro a Firenze e debbo dire che vedo molti camper anche di residenti parcheggiati regolarmente nelle aree adibite a parcheggio autovetture. Guarda che era una battuta la modifica al piano regolatore, gli stessi devono osservare il rispetto di tutti, devono esistere aree edificabili, a verde, commerciali, a parcheggio ecc... Ciao Giorgio
quote:Originally posted by IvanoPP> Mi sembra la risposta più ovvia!!![V][V] Ormai tutte le città medio-grandi prevedono solo sosta a pagamento o riservata ai residenti. Qualcuno avrà pure pensato come fregare il comma 8 dell'art. 7. Basta che gli altri studino bene nle ordinanze che tutti prima o poi ci arriveranno. A Firenze non esiste un solo posto di sosta libera. Eppure il comune continua sulla strada di "posti a pagamento-posti residenti". Saluti Fabio
quote:Originally posted by aleandrea> Possibilissimo !!! [:D][:D][:D] (nel senso che qualcuno lo dira'...) e magari i comuni emetteranno anche delle ordinanze di divieto di sosta anti-cassazione [:D][:D][:D] id="blue">
Spero che non ci sia un intervento che dica " La cassazione ha irritato i comuni e per tutta risposta quest'ultimi rimetteranno mano al piano regolatore e destineranno tutte le zone della città a traffico limitato, a aree pedonali e a particolare rilevanza urbanistica". >
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quote:Originally posted by aleandrea Lavoro a Firenze e debbo dire che vedo molti camper anche di residenti parcheggiati regolarmente nelle aree adibite a parcheggio autovetture. >> Infatti, non stiamo parlando di divieti ai camper, ma di parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento
quote: Guarda che era una battuta la modifica al piano regolatore, gli stessi devono osservare il rispetto di tutti, devono esistere aree edificabili, a verde, commerciali, a parcheggio ecc... Ciao Giorgio >> Non si tratta di aree edificabili o meno, ma di aree di particolare rilevanza urbanistica, che è una cosa diversa. Una area può essere a verde pubblico e contemporaneamente di rilevanza urbanistica. Infatti a Firenze tutto il territorio comunale è considerato di rilevanza urbanistica. E quindi la sentenza della cassazione non cambia nulla Saluti Fabio
quote:Originally posted by IvanoPP> Purtroppo, Ivano, è proprio così. I comuni cercano sempre il modo non di fregare le leggi, ma di "interpretarle" come conviene. E sappiamo benissimo cosa accade con l'art. 185 del cds. Ci sono, all'interno dei comuni, dei consulenti legali che cercano il modo di rigirare le leggi per "addomesticarle" al volere della giunta. E spesso ci riescono (vedi Orosei). Purtroppo i Sindaci sono dei veri e propri "dittatori" (il termine è un pò grosso, ma rende l'idea) sul proprio territorio, ed hanno carta bianca in molti settori, tra cui la circolazione dei veicoli. Le motivazioni politiche di questo sono molteplici, e non è questo il posto per discuterne. Saluti Fabio
quote:Originally posted by sceriffo Qualcuno avrà pure pensato come fregare il comma 8 dell'art. 7. Basta che gli altri studino bene le ordinanze che tutti prima o poi ci arriveranno. >> Quindi il "gioco" e' riuscire a "fregare" le leggi dello stato ? [:(!] ma che bell'insegnamento ci arriva ! [V] (cmq e' vero quanto dici in quanto p.e. gia' stasera nei TG nazionali e' stato detto che Firenze, Roma, etc si dichiarano assolutamnte "a norma"... [:(!][:(!][:(!]) Ma io da buon "utopista" non penso possa essere cosi' in quanto i comuni dovranno anche dimostrare quanto dicono a meno, come si diceva prima, di vivere davvero in una "banana republic" [xx(] Ciao, Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by sceriffo Purtroppo, Ivano, è proprio così. I comuni cercano sempre il modo non di fregare le leggi, ma di "interpretarle" come conviene. E sappiamo benissimo cosa accade con l'art. 185 del cds. Ci sono, all'interno dei comuni, dei consulenti legali che cercano il modo di rigirare le leggi per "addomesticarle" al volere della giunta. E spesso ci riescono (vedi Orosei). Purtroppo i Sindaci sono dei veri e propri "dittatori" (il termine è un pò grosso, ma rende l'idea) sul proprio territorio, ed hanno carta bianca in molti settori, tra cui la circolazione dei veicoli. Le motivazioni politiche di questo sono molteplici, e non è questo il posto per discuterne. Saluti Fabio >> Il problema e' che una legge "interpretabile" non e' mai una buona legge in quanto favorisce i potenti e i ricchi e sfavorisce i "peones" (le legge si applica ai nemici e si interpreta per gli amici...). Difatti ci troviamo nella situazione che ben conosciamo (non solo per quanto riguarda i camper...) e concordo pienamente sulla tua definizione di "sindaci dittatori" (a cui aggiungo la cassazione che da loro ragione, o meglio, non da loro torto). Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Eccoti accontentato... Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 9 gennaio 2007, n. 116 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Relatore Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere Dott. Maura LA TERZA - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Comune DI Qu.Sa.El., in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Ro., via Be.Go. (...), presso lo studio dell'avvocato Gi.Lu.Fa., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ca.Au.Me.Co., Ni.Or., giusta delega a margine del ricorso; ricorrente contro Sa.Ga., Pi.Ma.Bo., elettivamente domiciliati in Ro., LUNGOTEVERE De.Vi. (...), presso lo studio dell'avvocato Al.Pi., rappresentati e difesi dagli avvocati An.Pe., Ga.Sa., giusta delega in calce al controricorso; controricorrenti avverso la sentenza n. 991/02 del Giudice di pace di Cagliari, depositata il 03/07/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06 dal Consigliere Dott. Massimo Bonomo; udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del Giudice dì Pace di Cagliari l'Avv. Ga.Sa. per sé e per la moglie Bo.Pi. si opponeva all'intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando della Polizia. Municipale del Comune di Qu.Sa. per ripetute violazioni all'art. 157 CdS (parcheggio dell'autovettura di proprietà della Pi., utilizzata dal Sa., in zona a pagamento senza l'esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta). Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità, delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Qu. adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art. 7 Cds. Il Comune di Qu.Sa. eccepiva l'incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite A) dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 144, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici. Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Qu.Sa al rimborso delle spese processuali. Osservava il giudice di merito, in particolare: a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo, incidentalmenteb) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell'area interessata; c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di Qu.Sa., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994 al 2 marzo 2001, in nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell'art. 8 CdS. (salvo che nell'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 che aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima); d) che l'assunto del Comune, secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come A ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso, in mancanza dì riscontri documentali. Avverso tale decisione il Comune di Qu.Sa. ha proposto ricorso per cassazione sulla base dì tre motivi. Ga.Sa. e Ma.Bo.Pi. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006. All'udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall'art. 370 c.p.c.. 2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera b del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può (non) coincidere con l'interesse dì uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere sull'aspetto pubblicistico, dell'interesse tutelato con il provvedimento amministrativo. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 23, terz'ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 22 48, all. E. Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata dall'Amministrazione nel prendere in considerazione l'interesse pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l'opportunità di riservare un'area per la sosta di determinati autoveicoli. 4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune dì Qu.Sa.5. La questione di giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è fondata.: La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento. Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse (delibere. n. 1469 del 21.8.1989, n. 1424 del 16.9.1991 e n. 621 dell'11.5.1994, nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 - 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell'art. 8 CdS. Evidentemente si voleva fare riferimento all'art. 7, comma 8 CdS. secondo cui "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi dì controllo dì durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area. o su una altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall'area riguardante le contestate violazioni. Né poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l'obbligo di riservare un'adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona definita "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perché il Comune non aveva mai definito come tale l'area in questione né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani dì particolare valore storico o di particolare pregio ambientale. Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all'art. 4, comma 8, del codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno1959 n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348, secondo cui, in ipotesi dì irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure, al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero, in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento. Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure deducendo vizi di violazione dì legge né ha lamentato difetto di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita "A" dell'art. 2 citato. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e dell'ìmprocedibilità del controricorso. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il controricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso. Non ho ancora avuto il tempo di leggerla... ciao a tutti
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Come ho gia' scritto ieri (17h02), sono in attesa di poter esaminare il testo completo della sentenza, in quanto sono abituato a non fare troppo affidamento su parziali citazioni giornalistiche.
Ci commenti la sentenza?>
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