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Sosta: la Cassazione apre uno spiraglio

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19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 11/01/2007 alle: 18:50:11
quote:Originally posted by ngeloco
Eccoti accontentato... >
> Ti ringrazio per il tuo sollecito interessamento, ma resta valida la mia riserva sulle "priorità", gia' espressa ad Anto57.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 11/01/2007 alle: 20:36:49
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Eccoti accontentato... >
> Ti ringrazio per il tuo sollecito interessamento, ma resta valida la mia riserva sulle "priorità", gia' espressa ad Anto57.
>
> Angelo se non si è capito, sta lavorando su Bologna....
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 11/01/2007 alle: 20:50:33
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Ci commenti la sentenza?>
> Come ho gia' scritto ieri (17h02), sono in attesa di poter esaminare il testo completo della sentenza, in quanto sono abituato a non fare troppo affidamento su parziali citazioni giornalistiche.
>
> Eccoti accontentato... Cassazione Sezioni Unite Civile Sentenza del 9 gennaio 2007, n. 116 Integrale ................. Non ho ancora avuto il tempo di leggerla... ciao a tutti
>
> Però sarebbe interessante che ci possiate esporre in maniera comprensibile per noi profani, i vari passaggi della sentenza, come ad esempio il passaggio dove vi è scritto che il GDP può entrare nel merito della leggittimità dell'ordinanza (seppure con dei limite), che a mia limitata conoscenza, fino a quando non ho letto la sentenza, il GDP tali poteri non li aveva. Ciao Giorgio
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 11/01/2007 alle: 23:25:23
quote:Originally posted by aleandrea Però sarebbe interessante che ci possiate esporre in maniera comprensibile per noi profani, i vari passaggi della sentenza, come ad esempio il passaggio dove vi è scritto che il GDP può entrare nel merito della leggittimità dell'ordinanza (seppure con dei limite), che a mia limitata conoscenza, fino a quando non ho letto la sentenza, il GDP tali poteri non li aveva. Ciao Giorgio >
> Concordo (anche se leggendola, da profano, mi pare gia' suff chiara...). Ma speriamo che non ce la esponga/commenti O Nonno, senno' mi sa che risulterebbe che il comune invece che aver l'obbligo di creare anche parcheggi gratuiti potrebbe raddoppiarre/triplicare/... il costo dei parcheggi a pagamento esistenti [:D][:D][:D] Ciao, Ivano.id="blue">
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ngeloco
ngeloco
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Inserito il 12/01/2007 alle: 08:43:45
quote:Originally posted by aleandrea Però sarebbe interessante che ci possiate esporre in maniera comprensibile per noi profani, i vari passaggi della sentenza, come ad esempio il passaggio dove vi è scritto che il GDP può entrare nel merito della leggittimità dell'ordinanza (seppure con dei limite), che a mia limitata conoscenza, fino a quando non ho letto la sentenza, il GDP tali poteri non li aveva. Ciao Giorgio >
> Bravo, hai centrato il problema! Sta proprio lì la parte più interessante della sentenza. Che dice esattamente le stesse cose delle sentenze di Orosoei e di Numana, riguardo al potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo. Il principio è sempre lo stesso, solo che in questo caso il GdP l'ha applicato correttamente, negli altri casi, per Numana ed Orosei, era andato oltre i suoi poteri, perché aveva tentato di sostituirsi al pubblico amministratore. Più tardi, con un po' più di tempo a disposizione, provo a riscrivere un po' meglio questi concetti.
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 12/01/2007 alle: 08:46:13
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ngeloco
Eccoti accontentato... >
> Ti ringrazio per il tuo sollecito interessamento, ma resta valida la mia riserva sulle "priorità", gia' espressa ad Anto57.
>
> Angelo se non si è capito, sta lavorando su Bologna....
>
> Dondolator di nuovo in azione? [:D]
19
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 14/01/2007 alle: 17:31:48
Ciao Angelo, hai tempo per esporci in maniera comprensibile il resto della sentenza? Ti ringrazio per la tua disponibilità Anche altri sono ben accetti Ciao Giorgio
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
-
Inserito il 14/01/2007 alle: 18:00:58
quote:Originally posted by aleandrea
Ciao Angelo, hai tempo per esporci in maniera comprensibile il resto della sentenza? Ti ringrazio per la tua disponibilità Anche altri sono ben accetti Ciao Giorgio >
> La Cassazione ha semplicemente detto ai comuni come devono scrivere le ordinanze di divieto affinché non siano impugnabili. Devono avere i requisiti del comma 8 dell'art. 7. Rispettati i quali il giudice di pace non può esaminare il merito delle scelte operate dal comune e confutarele e non ha elementi per dire che l'ordinanza è illegittima quindi disapplicarla come invece avvenuto nel caso esaminato. In caso il comune rispetti i requisiti legali, ma faccia scelte opinabili, occorre il ricorso al TAR. Ritengo che si possa riassumere in questo modo la portata della sentenza. Ai sensi del comma 8 sono opinabili alcune questioni (distanza, proporzione tra zona libere e zone a pagamento e zona di pregio). Quindi per me non si è aperto nessuno spiraglio è un caso isolato di ordinanza mal fatta. Bye.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 14/01/2007 alle: 18:52:26
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
La Cassazione ha semplicemente detto ai comuni come devono scrivere le ordinanze di divieto affinché non siano impugnabili. Devono avere i requisiti del comma 8 dell'art. 7. Rispettati i quali il giudice di pace non può esaminare il merito delle scelte operate dal comune e.... (...) >
> Appunto! Devono essere rispettati i requisiti del cooma 8 dell'art. 7 ma di che cosa? Del CODICE DELLA STRADA. Il Giudice di Pace ha quindi operato correttamente nel verificare che le NORME introdotte e volute dal CdS erano stati DISATTESE. Stessa cosa quando i Comuni DISATTENDO le norme di altri articoli del CdS o INTRODUCONO norme che non apparrengono al CdS per intervenire sulla CIRCOLAZIONE E SOSTA di determinate categorie di autoveicoli in modo PERMANENTE. Sa, "o nonno", anche i Comuni devono RISPETTARE le leggi dello Stato ed evitare che AUTONOMI sia confusa cona ANARCHIA (all'insegna del "chi se ne frega se lo Stato ha delle leggi, tanto io faccio le mie!".
quote: Quindi per me non si è aperto nessuno spiraglio è un caso isolato di ordinanza mal fatta. >
> Forse è una tua speranza che non si sia aperto alcuno spiraglio. Io credo che si sia aperta una falla enorme, altro che spiraglio. La Cassazione ha detto che le NORME del CdS vanno rispettate. Nella fattispecie parlava dello specifico Art. 7, comma 8 del CdS perché il ricorso si riferiva a quella specifica infrazione a seguito di violazione della Legge da parte del Comune. Ma le sentenze hanno valore assoluto e un bravo avvocato non ha difficoltà a far vedere che il succo della sentenza della Cassazione è "il CdS è norma voluta da leggi dello Stato e come tale si rispetta SEMPRE, soprattutto da parte della Pubblica Amministrazione. Altro che spiraglio... si tratta di enorme falla sul muro dei Comuni che costantemente violano le leggi. Bye Bye
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
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Inserito il 14/01/2007 alle: 20:42:23
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Nel caso esaminato la Cassazione ha rigettato il ricorso del comune perché non ha ritenuto sussistente in nessun atto prodotto dal comune la condizione che l'area in questione rientrasse in zona definita "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968" o fosse di particolare pregio ambientale. "Perché il Comune non aveva mai definito come tale l'area in questione né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani dì particolare valore storico o di particolare pregio ambientale". Questo dice la Cassazione. Se il Giudice l'avesse ricavato il ricorso sarebbe stato accolto. Pertanto in assenza della predetta condizione ed in assenza di parcheggi posti nelle vicinanze la Cassazione ha invece rigettato il ricorso. Il comma 8 dell'art. 7 del CDS dice infatti Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Per questo io dico che la Cassazione ha semplicemente indicato ai comuni come scrivere le ordinanze. Bye.

Modificato da Anto57 - O Nonno il 14/01/2007 alle 21:15:31
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 14/01/2007 alle: 22:20:27
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Per questo io dico che la Cassazione ha semplicemente indicato ai comuni come scrivere le ordinanze. Bye. >
> No. Ha individuato che il Comune, non avendo stabilito quali sono le "zone di particolare rilevanza urbanistica", ha semplicemente violato la legge infliggendo una multa al malcapitato cittadino. Ecco il vero concetto. I Comuni per primi devono rispettare le leggi dello Stato ivi compreso il Codice della Strada. Difficile comprenderlo? Ciao
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 14/01/2007 alle: 22:50:58
quote:Originally posted by aleandrea
Ciao Angelo, hai tempo per esporci in maniera comprensibile il resto della sentenza? Ti ringrazio per la tua disponibilità Anche altri sono ben accetti Ciao Giorgio >
> Ci provo. Secondo me si tratta di una Sentenza ineccepibile. Che, come ho accennato in un altro intervento, ha ribadito un principio pacifico e costantemente affermato: cioè quello che il Giudice ordinario non può esercitare un controllo sulle scelte di merito rimesse al potere discrezionale dell’amministrazione ma può solo disapplicare un provvedimento se ed in quanto questo sia viziato da violazione di Legge. Per intenderci, niente di nuovo. E' esattamente è lo stesso principio sancito nelle sentenze che conosciamo di Orosei dove la Cassazione ragionando specularmente ha affermato che “il potere di vietare la sosta di veicoli di cui agli art. 6, 4 comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua” (Cass. 28.8.01 n. 11278) e in quelle di Numana, dove la Cassazione, in particolare con la sentenza 21173/06, ha ribadito il medesimo principio relativo ai limiti del potere del giudice ordinario di sindacare sulle scelte discrezionali dell’Amministrazione pubblica. Nel caso di Numana il GdP aveva disapplicato l’ordinanza del Sindaco, ma la Cassazione aveva negato nel caso concreto questo potere affermando l’erroneità del ragionamento del Giudice di I Grado laddove “ai fini dell’accoglimento dell’opposizione ha giudicato illegittima, disapplicandola, l’ordinanza sindacale per la cui violazione era stata irrogata la sanzione in questione sul rilievo che tale provvedimento aveva omesso di distinguere all’interno del divieto di sosta e di campeggio i mezzi che per la mancanza di autonomi servizi igienici, potrebbero in qualche modo compromettere le condizioni igieniche del territorio e quelli, come i camper che, muniti di servizi igienici funzionali, non possono in alcun modo incidere negativamente sull’igiene” (Cass. 21173/06). In quel caso, la Cassazione ha ritenuto che con questa argomentazione il Giudice di Pace “ha travalicato i limiti interni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario”, perché non si è limitato al controllo sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla Legge. Cioè non si è limitato a verificare se il Sindaco ha il potere di limitare la sosta di particolari veicoli per ragioni d’igiene, ma si è arrogato il potere di effettuare un controllo sull’idoneità delle scelte dell’amministrazione a realizzare gli scopi normativamente previsti. Cioè il Giudice di Pace, “lungi dal negare che il provvedimento del Sindaco perseguisse lo scopo di garantire l’igiene del territorio, secondo la funzione istituzionale a lui affidata dall’art. 50 co. 5 D. Leg. 267/2000, ha ritenuto che lo strumento adottato per conseguire tale finalità (assoggettare cioè tutti i veicoli da turismo itinerante, senza distinzioni, al divieto di campeggio su aree private) fosse inidoneo, non avendo condiviso la scelta di non distinguere l’uso di mezzi che, per la mancanza di autonomi servizi igienici, potrebbero in qualche modo compromettere le condizioni igieniche del territorio comunale” rispetto ai camper che non creano questo tipo di problemi (Cass. 21173/06). Per quanto riguarda Quartu Sant’Elena, e la sentenza 116/2007, il discorso è esattamente lo stesso, solo che in questo caso, al contrario, il GdP ha correttamente fatto uso del suo potere di disapplicare l’ordinanza del Sindaco perché illegittima, quindi senza travalicare i suoi poteri. In questo caso, infatti il GdP si è limitato a rilevare che il Sindaco ha violato la Legge perché nell’istituire i parcheggi con custodia non ha nel contempo espressamente indicato nell'ordinanza quali siano le altre aree nelle immediate vicinanze riservate a parcheggio senza custodia, come prescritto dall’art. 7 co. 8 CdS. Dunque, l’ordinanza del Sindaco siccome viola tale disposizione, è illegittima e va disapplicata. Si legge, infatti, nella sentenza: “Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero”. Per capirci, per Quartu Sant’Elena, il GdP non si è sognato di affermare che il Sindaco doveva istituire le aree di sosta libera, perché se avesse fatto questo, avrebbe travalicato i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, entrando nel merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, ma ha invece fatto un diverso ragionamento perché, tenuto conto che l’art. 7 CdS impone di istituire aree di sosta libera in prossimità di quelle a pagamento, ha ritenuto illegittima e quindi ha disapplicato l’ordinanza del Sindaco che aveva violato l'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero, in prossimità dell’area in cui aveva vietato la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento. Questo ragionamento del GdP di Cagliari è corretto perché il giudice non è entrato nel merito delle scelte del Sindaco, ma ha solo rilevato che il Sindaco ha violato la Legge laddove nell’ordinanza istitutiva del parcheggio a pagamento non ha previsto anche aree di sosta libera. E, il ragionamento fatto dal GdP di Cagliari è lo stesso di quello del Pretore di Nuoro e confermato al vaglio della Cassazione (sent. 11278/2001) per una multa comminata dal Comune di Orosei il quale ha affermato che il potere di limitare o vietare la sosta anche a particolari categorie di utenti (le autocaravan) anche per motivi di igiene è espressione di un potere discrezionale della PA non sindacabile dal Giudice ordinario, che altrimenti travalicherebbe i limiti dei propri poteri. E questo ragionamento è quello stesso operato dalla Cassazione nelle sentenze di Numana dove è stato ribadito che il giudice ordinario non può sindacare circa l’idoneità delle scelte discrezionali del Sindaco in tema di tutela dell’igiene, perché il Giudice (come invece aveva erroneamente fatto il GdP di Ancona) non ha il potere di disapplicare l’ordinanza di divieto di sosta dell’autocaravan sul presupposto che i camper hanno i serbatoi a tenuta e quindi non inquinano e perciò possono sostare. Perché così il giudice non rileva una violazione della legge, ma entra nel merito delle scelte dell’Amministrazione valutandone l’idoneità al conseguimento dello scopo (la tutela della salute) prefissato. Insomma, niente di nuovo, come ha giustamente notato Antonio Morelli. La Cassazione, ribadendo un suo consolidato orientamento, si è limitata a confermare la correttezza del ragionamento tenuto dal GdP il quale nel caso concreto, ha disapplicato un’ordinanza che a suo dire violava l’art. 7 co. 8 del CdS. Se il Comune avesse indicato nell’ordinanza, nel rispetto della Legge, le aree nelle immediate vicinanze destinate a sosta libera, le cose probabilmente sarebbero andate diversamente. Vorrei dire un’ultima cosa. La Cassazione non si pronuncia nel merito, ma esamina solo la legittimità delle sentenze che vengono sottoposte al suo esame. Per cui non leggeremo mai una sentenza della Cassazione che dica che i Comuni hanno l’obbligo di istituire le aree di sosta gratuite ovvero che le multe non vanno pagate (come si è letto su qualche giornale). Se leggiamo la sentenza in oggetto, questa è addirittura una sentenza di rigetto. La Cassazione si è limitata ad esaminare la correttezza formale del ragionamento fatto dal GdP e perciò ha rigettato il ricorso del Comune (oltre che quello del cittadino multato), senza in alcun modo statuire in ordine al merito della controversia, perché non è questo il suo compito. La Cassazione non sa e non le interessa neppure sapere se a Quartu S. Elena ci sono parcheggi a pagamento oppure no né se ci sono parcheggi gratuiti ed a quale distanza siano da quelli a pagamento. Né ha scritto che l’art. 7 del CdS va rispettato (circostanza che peraltro mi appare scontata). Perché la verifica del rispetto delle norme del CdS non è una funzione ad essa demandata. La Cassazione si è limitata ad esaminare la correttezza del ragionamento tenuto dal GdP di Cagliari sotto il profilo dei limiti del suo potere di sindacato sulle scelte della PA e l’ha ritenuto corretto. Solo questo ha fatto e niente di più. Certamente adesso, dopo questa sentenza, tutti i sindaci provvederanno, nell’istituire aree di sosta a pagamento, ad individuare “adeguate aree nelle immediate vicinanze” destinate alla sosta libera, come credo già oggi facciano nella stragrande maggioranza dei casi, visto che già in passato i Giudici di merito e la Cassazione si erano espressi con sentenze di tenore analogo. A Quartu Sant’Elena, forse ancora non lo sapevano. Ma adesso avranno di sicuro imparato la lezione. ciao
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:04:50
quote:Originally posted by ngeloco Ci provo. Secondo me si tratta di una Sentenza ineccepibile. >
> OK, grazie... piu' o meno ("tecnicismi" a parte) e' quello che avevo capito/dedotto anche io. Ma tornando a noi (camperisti)... Il dato di fatto che devono esistere dei parcheggi gratuiti per le automobili (nelle imediate vicinanze di quelli a pagamento), che relazione puo' avere con i camper ? Ovvero, i comuni anti-camperisti che vietano la sosta ai camper su tutto il territorio comunale sono in "regola" ? Stessa cosa se non mettono a disposizione stalli di sosta GRATUITI anche per i camper, sono in "regola" ? Ovvero e p.e. : a Spotorno (SV) vige il divieto di sosta ai camper su tutto il territorio comunale e l'unica possibilita' di sostare e' in AA (e/o camping) SOLO a pagamento. in base a questa sentenza della cassazione, cio' e' legittimo oppure no ? Ciao, Ivano.id="blue">
21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 14/01/2007 alle: 23:21:09
quote:Originally posted by ngeloco Certamente adesso, dopo questa sentenza, tutti i sindaci provvederanno, nell’istituire aree di sosta a pagamento, ad individuare “adeguate aree nelle immediate vicinanze” destinate alla sosta libera, come credo già oggi facciano nella stragrande maggioranza dei casi, visto che già in passato i Giudici di merito e la Cassazione si erano espressi con sentenze di tenore analogo. A Quartu Sant’Elena, forse ancora non lo sapevano. Ma adesso avranno di sicuro imparato la lezione. ciao >
> Ecco, questo è il punto saliente della questione. Per quanto riguarda il passato ha forse ragione il professor Calosci, per cui ora molti automobilisti potranno ricorrere per cercare di farsi annullare le multe (ove ricorrano gli estremi) Ma per il futuro, la sentenza ha insegnato ai Sindaci come fare correttamente le ordinanze. Per cui avremo alcuni casi in cui gli amministratori faranno zone di sosta gratuite. In molti altri casi basterà dichiarare la zona di particolare interesse urbanistico (è il consiglio comunale a stabilire questo) per "fregare" l'articolo in questione. Del resto molti sindaci (tra cui Firenze, Roma ed altri) si erano già affrettati a dichiarare che loro quell'articolo lo conoscevano bene e ci avevano già pensato....... Avremo quindi tutte città "paesaggisticamente o urbanisticamente rilevanti" da un confine all'altro. [:D][:D][:D] Come si faccia poi a definire urbanisticamente rilevante la periferia di una grande città, questo è un'altro discorso.........[}:)][}:)] Saluti Fabio
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 15/01/2007 alle: 01:12:04
quote:Originally posted by sceriffo
Ecco, questo è il punto saliente della questione. Per quanto riguarda il passato ha forse ragione il professor Calosci, per cui ora molti automobilisti potranno ricorrere per cercare di farsi annullare le multe (ove ricorrano gli estremi) Ma per il futuro, la sentenza ha insegnato ai Sindaci come fare correttamente le ordinanze. Per cui avremo alcuni casi in cui gli amministratori faranno zone di sosta gratuite. In molti altri casi basterà dichiarare la zona di particolare interesse urbanistico (è il consiglio comunale a stabilire questo) per "fregare" l'articolo in questione. Del resto molti sindaci (tra cui Firenze, Roma ed altri) si erano già affrettati a dichiarare che loro quell'articolo lo conoscevano bene e ci avevano già pensato....... Avremo quindi tutte città "paesaggisticamente o urbanisticamente rilevanti" da un confine all'altro. [:D][:D][:D] Come si faccia poi a definire urbanisticamente rilevante la periferia di una grande città, questo è un'altro discorso.........[}:)][}:)] Saluti Fabio >
> A Firenze solo i residenti (o gli autorizzati) possono entrare nella parte di "rilevanza urbanistica" senza discriminazione tra varie tipologie di autoveicoli (a Firenze sono discriminate le autovetture - SUV - con ruote di diametro superiore a 73 cm.) Quindi dal mio punto di vista se non ci sono discriminazioni la scelta è oggetivamente corretta. A NUMANA no: perché cè discriminazione. Alla luce di questa sentenza se ci sono A.A a pagamento ci devono essere anche A.A. gratuite nelle vicinanze. Non solo! Per quale motivo un Comune può discriminare auto da camper? Si badi bene intendo che se ci sono parcheggi -a pagamento che paghino anche i camper -grautuiti che lo siano anche per i camper -a tempo che lo siano anche per i camper Ciao
21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 15/01/2007 alle: 01:22:30
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci A Firenze solo i residenti (o gli autorizzati) possono entrare nella parte di "rilevanza urbanistica" senza discriminazione tra varie tipologie di autoveicoli (a Firenze sono discriminate le autovetture - SUV - con ruote di diametro superiore a 73 cm.) Quindi dal mio punto di vista se non ci sono discriminazioni la scelta è oggetivamente corretta. >
> E qui ti sbagli. Come ha dichiarato il Sindaco, tutta la città è urbanisticamente rilevante. Tanto che in tutta la città, anche nei centri minori, ed ad esclusione di alcune zone estremamente periferiche (ma sono previste riduzioni) non è consentita la sosta libera. In tutta la città i posti auto o sono a pagamento (strisce blu) o sono riservate ai residenti (strisce bianche). E devo anche dirti che in genere gli stalli sono abbastanza corti, e già i camper di media lunghezza durano fatica a starci..... Forse ti confondi con la ZTL (Zona a Traffico Limitato), che comprende la zona entro i viali di circonvallazione, ed in cui l'ingresso e la sosta sono riservate ad alcune categorie (residenti in zona e pochi altri). Ed infatti in tale zona i SUV non possono entrare, neanche se di residenti. Saluti Fabio
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 15/01/2007 alle: 07:21:42
quote:Originally posted by sceriffo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci A Firenze solo i residenti (o gli autorizzati) possono entrare nella parte di "rilevanza urbanistica" senza discriminazione tra varie tipologie di autoveicoli (a Firenze sono discriminate le autovetture - SUV - con ruote di diametro superiore a 73 cm.) Quindi dal mio punto di vista se non ci sono discriminazioni la scelta è oggetivamente corretta. >
> E qui ti sbagli. Come ha dichiarato il Sindaco, tutta la città è urbanisticamente rilevante. Tanto che in tutta la città, anche nei centri minori, ed ad esclusione di alcune zone estremamente periferiche (ma sono previste riduzioni) non è consentita la sosta libera. In tutta la città i posti auto o sono a pagamento (strisce blu) o sono riservate ai residenti (strisce bianche). E devo anche dirti che in genere gli stalli sono abbastanza corti, e già i camper di media lunghezza durano fatica a starci..... Forse ti confondi con la ZTL (Zona a Traffico Limitato), che comprende la zona entro i viali di circonvallazione, ed in cui l'ingresso e la sosta sono riservate ad alcune categorie (residenti in zona e pochi altri). Ed infatti in tale zona i SUV non possono entrare, neanche se di residenti. Saluti Fabio
>
> Non mi sbaglio. Proprio subito prima delle vacanze di Natale sono stato a Firenze col camper e non ho avuto nessuna difficoltà a fermarmi senza pagare nulla (senza dover usare il contrassegno portatori di handicap che ho usato per dormire e fermarmi nella ZTL). Una notte in zona Campo di Marte e due in una zona intermedia (quale sarà il nome della via) su un lungarno non lontano dal centro. Ciao
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/01/2007 alle: 10:58:07
UP ! ringrazio anticipatemente gli "esperti" che possono/vogliono rispondere alle mie domande sotto riportate Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP
quote:Originally posted by ngeloco Ci provo. Secondo me si tratta di una Sentenza ineccepibile. >
> OK, grazie... piu' o meno ("tecnicismi" a parte) e' quello che avevo capito/dedotto anche io. Ma tornando a noi (camperisti)... Il dato di fatto che devono esistere dei parcheggi gratuiti per le automobili (nelle imediate vicinanze di quelli a pagamento), che relazione puo' avere con i camper ? Ovvero, i comuni anti-camperisti che vietano la sosta ai camper su tutto il territorio comunale sono in "regola" ? Stessa cosa se non mettono a disposizione stalli di sosta GRATUITI anche per i camper, sono in "regola" ? Ovvero e p.e. : a Spotorno (SV) vige il divieto di sosta ai camper su tutto il territorio comunale e l'unica possibilita' di sostare e' in AA (e/o camping) SOLO a pagamento. in base a questa sentenza della cassazione, cio' e' legittimo oppure no ? Ciao, Ivano.id="blue">
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21
sceriffo
sceriffo
10/03/2004 135
Inserito il 15/01/2007 alle: 19:59:08
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by sceriffo
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci A Firenze solo i residenti (o gli autorizzati) possono entrare nella parte di "rilevanza urbanistica" senza discriminazione tra varie tipologie di autoveicoli (a Firenze sono discriminate le autovetture - SUV - con ruote di diametro superiore a 73 cm.) Quindi dal mio punto di vista se non ci sono discriminazioni la scelta è oggetivamente corretta. >
> E qui ti sbagli. Come ha dichiarato il Sindaco, tutta la città è urbanisticamente rilevante. Tanto che in tutta la città, anche nei centri minori, ed ad esclusione di alcune zone estremamente periferiche (ma sono previste riduzioni) non è consentita la sosta libera. In tutta la città i posti auto o sono a pagamento (strisce blu) o sono riservate ai residenti (strisce bianche). E devo anche dirti che in genere gli stalli sono abbastanza corti, e già i camper di media lunghezza durano fatica a starci..... Forse ti confondi con la ZTL (Zona a Traffico Limitato), che comprende la zona entro i viali di circonvallazione, ed in cui l'ingresso e la sosta sono riservate ad alcune categorie (residenti in zona e pochi altri). Ed infatti in tale zona i SUV non possono entrare, neanche se di residenti. Saluti Fabio
>
> Non mi sbaglio. Proprio subito prima delle vacanze di Natale sono stato a Firenze col camper e non ho avuto nessuna difficoltà a fermarmi senza pagare nulla (senza dover usare il contrassegno portatori di handicap che ho usato per dormire e fermarmi nella ZTL). Una notte in zona Campo di Marte e due in una zona intermedia (quale sarà il nome della via) su un lungarno non lontano dal centro. Ciao
>
> In zona campo di marte esistono in effetti alcune aree di sosta gratuita. Davanti allo stadio e al palazzetto. Ma ancora per poco. E' già previsto l'ampliamento della ZCS(zona a sosta controllata). Per i lungarni devi essere più preciso. Ma ti assicuro che su tutti i lungarni da ambo i lati esiste la sosta "regolamentata": cioè o a pagamento o riservata ai residenti, oppure ZTL. Ovvio che la sosta a pagamento è solo dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. Non lasciarti ingannare dalle strisce bianche. A Firenze indicano la sosta riservata ai residenti. Devi guardare i cartelli. Saluti Fabio P.S. Ma non avevi dormito in piazza San Marco?......
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aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 15/01/2007 alle: 21:23:06
quote:Originally posted by ngeloco
quote:Originally posted by aleandrea
Ciao Angelo, hai tempo per esporci in maniera comprensibile il resto della sentenza? Ti ringrazio per la tua disponibilità Anche altri sono ben accetti Ciao Giorgio >
> Ci provo. Secondo me si tratta di una Sentenza ineccepibile.......... .................................... ciao
>
> Grazie mille per l'esposizione. Ciao Giorgio
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