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SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 22/11/2021 alle: 20:59:25
In passato ci sono state estenuanti discussioni su codice della strada e leggi regionali. Alla fine, l'unico risultato concreto è stato che, oltre ai campeggi, ci sono due altre strutture in cui ci si può fermare senza problemi, anche se con modalità diverse: le aree di sosta che sono strutture ricettive - riconoscibili, nel dubbio, perché sono obbligate a identificare gli ospiti e ci chiedono i documenti - e le aree che sono solo aree attrezzate ai sensi del CdS. In fondo, è un risultato più che sufficiente nella pratica.

Quando però si passa alla sosta libera, alla sosta fuori di tali strutture, si sono agitati e ancora si agitano soprattutto due partiti: quelli che sostengono che ci si può fermare sulla strada sempre e dovunque se si rispettano le condizioni del secondo comma dell'art. 185 CdS, quelli che sostengono che se c'è divieto di campeggio non si può dormire in camper perché, secondo la Corte di Cassazione, dormire in camper = campeggio.

Il primo partito dimentica che il secondo comma dell'art. 185 inizia con «La sosta delle autocaravan, ove consentita». Se non è consentita i motivi possono essere fantasiosi, faziosi (ad es. si vogliono favorire i gestori di strutture ricettive) o perfino "illegittimi" (molti divieti sono stati revocati), ma se la sosta non è consentita quello che segue non conta nulla perché il comma non è applicabile. Quel partito dimentica anche che alcuni divieti potrebbero essere basati sul Testo unico degli enti locali, che attribuisce ai sindaci il potere di emettere ordinanze per esigenze tutte locali.

Il secondo partito considera la Cassazione come una sorta di divinità onnipotente posta al di sopra di tutto e di tutti. In realtà, come dice la

sentenza n. 230/2012 della Corte Costituzionale

, le sentenze della Corte di Cassazione hanno «un'efficacia non cogente, ma di tipo essenziamente "persuasivo"». Ne segue, dice ancora la Corte Costituzionale, che qualsiasi decisione «resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l'onere di adeguata motivazione». Ne segue anche, aggiungo io nonostante sia evidente, che le sentenze della Cassazione possono essere disattese da qualsiasi atto avente efficacia cogente, dopo il quale le sentenze relative alla stessa materia vengono archiviate come ormai irrilevanti, perché riferite a un contesto che non esiste più.

In concreto, comunque, quello che decide se si può fare sosta libera oppure no non è né il CdS né la Corte di Cassazione, ma sono innumerevoli ordinanze locali. Le ordinanze in materia di circolazione (sosta compresa) sulle strade devono sì essere ben motivate, ma sono «rese note al pubblico mediante i prescritti segnali» (CdS, art. 5). Non è che non si possano conoscere le motivazioni dell'ordinanza che ha portato a un divieto, ma non è così immediato e, soprattutto, basta il segnale. E il segnale nulla ci dice circa la "legittimità" dell'ordinanza che c'è dietro, va rispettato e basta.

Inseguire le ordinanze di quasi ottomila comuni sarebbe un compito improbo. È più semplice (si fa per dire) cercare "divieto di campeggio" nei Regolamenti di polizia urbana. Si scopre così che alcuni Regolamenti fanno riferimento all'art. 185, altri lo interpretano a modo loro, altri lo ignorano. Si scopre anche che diversi comuni adottano una propria definizione di campeggio, che raramente coincide con quella data dalla Corte di Cassazione circa trent'anni fa (ormai vero e proprio reperto archeologico). Segue qualche esempio.

Pisa

Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio


Ricordo che, secondo la sentenza n. 2718/1992 della Cassazione, «concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso», anche se da fuori non si vede nulla che possa far indovinare cosa succede dentro.
Nell'art. 16 del suo Regolamento di polizia urbana il comune di Pisa dà una definizione ben diversa: «È considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo». Segue un'esposizione/interpretazione delle condizioni dell'art. 185 CdS: non solo piedini di stazionamento ma anche cunei, deflussi anche da riscaldamento e cucina ecc.
Chi conosce la lingua italiana ha già capito. Per chi avesse bisogno di un aiutino, ricordo che "estrinsecare" vuol dire "manifestare con segni esteriori" (

Treccani

): se da fuori non si vede nulla non è campeggio.

Ravenna

Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio


A Ravenna, per il quarto comma dell'art. 15 del Regolamento di polizia urbana, è «vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili» al di fuori degli spazi appositamente individuati.
La definizione non è chiarissima: che vuol dire «prolungato»? Ore o giorni? Si deve intendere «stazionamento [...] e posizionamento» o «stazionamento [...] oppure posizionamento»? In ogni caso, l'obiettivo nell'art. 15 è esplicito: evitare la sottrazione di spazi a uso pubblico dal libero uso della comunità, quindi se si sta "poco" (e senza ingombri esterni) non è campeggio.
Analogamente, e con lo stesso obiettivo, nel terzo comma si vieta l'occupazione permanente a scopo di rimessaggio (al di fuori ecc.).

Ferrara

Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio


Nell'art. 34 si legge: «La sosta con caravan o autocaravan costituisce campeggio [...] qualora venga accertata l’installazione al suolo di dispositivi atti a stabilizzare tali veicoli per lo stazionamento, ovvero si accerti la presenza di elementi d’ingombro, anche non appoggiati al suolo, sporgenti dalla sagoma propria del veicolo». Come a Pisa, la sosta diventa campeggio solo se non si rispettano le condizioni dell'art. 185, interpretate qui in modo più generoso, ad esempio non si menzionano i deflussi.
Trent'anni fa la Cassazione si esprimeva diversamente? A Pisa e a Ferrara non conta nulla. Pensare che la loro definizione di campeggio non valga perché contraria a qualche vecchia sentenza della Cassazione sarebbe delirio puro.

Chioggia

Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio


L'art. 32 segue un cliché adottato anche da altri comuni:
«1.  Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all’aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, è vietata la sosta ai fini di campeggio, soggiorno, attendamento e/o dimora anche temporanea, dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.
2.  Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.
Altresì tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate.»
Non si dà alcuna definizione di "campeggio", "soggiorno" o "attendamento", ma si fa salvo quanto disposto dal Codice della Strada. Sembra quasi che allora basti rispettare le condizioni dell'art. 185 per sostare senza campeggiare, ma l'ultima frase del secondo comma chiarisce l'obiettivo: i camper possono stazionare solo nelle aree attrezzate.
Essendo questo l'obiettivo, è chiaro che una definizione di "campeggio" diventa irrilevante: se ci si piazza sulla strada fuori delle aree attrezzate si viola il Regolamento di polizia urbana. Punto. Niente sosta libera.

È "legittimo"? Il turista occasionale non ha modo di saperlo, perché possono esserci situazioni locali che hanno reso quell'articolo ragionevole e necessario.
E allora? Direi che sono possibili tre diversi atteggiamenti.

Il guerriero
Si può decidere di dichiarare guerra, di attaccare nelle sedi opportune qualsiasi provvedimento di qualsiasi comune che appaia "illegittimo" al fine di ottenerne la revoca.
C'è chi lo fa, ma non è certo la scelta del normale camperista che vuole solo godersi in pace e tranquillità la sua vacanza.

Il cliente ha sempre ragione (?)
Si parte convinti dei propri (presunti) diritti, si sfida la possibilità di ricevere una sanzione e, se accade, si presenta ricorso.
Si tratta di una soluzione meno impegnativa della precedente, ma alla fine sono sempre sbattimenti.

L'ospite
Possiamo anche ricordare che, quando ci rechiamo in una località che non conosciamo bene, ci possono essere situazioni del tutto particolari che ignoriamo e che possono aver dato vita a regole di convivenza diverse da quelle che daremmo per scontate.
E allora possiamo comportarci come ospiti in casa altrui, chiedendo per capire meglio. In particolare, possiamo chiedere alla polizia locale dove è possibile sistemarsi, possiamo farlo sia prima di andare, sia appena arrivati.
E quali norme stiano dietro quello che rispondono... che importanza può avere? Ad esempio, a che serve studiarsi prima il Regolamento di polizia urbana di Ravenna, vista la sua scarsa chiarezza? Meglio chiedere.
Chiedere è sempre lecito e rispondere è (spesso) cortese.
Personalmente mi sono sempre regolato così e mi sono sempre trovato benissimo.

Buoni km.
 
ezio59
ezio59
-
Inserito il 22/11/2021 alle: 21:23:27
In risposta al messaggio di SergioRM del 22/11/2021 alle 20:59:25

In passato ci sono state estenuanti discussioni su codice della strada e leggi regionali. Alla fine, l'unico risultato concreto è stato che, oltre ai campeggi, ci sono due altre strutture in cui ci si può fermare senza
problemi, anche se con modalità diverse: le aree di sosta che sono strutture ricettive - riconoscibili, nel dubbio, perché sono obbligate a identificare gli ospiti e ci chiedono i documenti - e le aree che sono solo aree attrezzate ai sensi del CdS. In fondo, è un risultato più che sufficiente nella pratica. Quando però si passa alla sosta libera, alla sosta fuori di tali strutture, si sono agitati e ancora si agitano soprattutto due partiti: quelli che sostengono che ci si può fermare sulla strada sempre e dovunque se si rispettano le condizioni del secondo comma dell'art. 185 CdS, quelli che sostengono che se c'è divieto di campeggio non si può dormire in camper perché, secondo la Corte di Cassazione, dormire in camper = campeggio. Il primo partito dimentica che il secondo comma dell'art. 185 inizia con «La sosta delle autocaravan, ove consentita». Se non è consentita i motivi possono essere fantasiosi, faziosi (ad es. si vogliono favorire i gestori di strutture ricettive) o perfino illegittimi (molti divieti sono stati revocati), ma se la sosta non è consentita quello che segue non conta nulla perché il comma non è applicabile. Quel partito dimentica anche che alcuni divieti potrebbero essere basati sul Testo unico degli enti locali, che attribuisce ai sindaci il potere di emettere ordinanze per esigenze tutte locali. Il secondo partito considera la Cassazione come una sorta di divinità onnipotente posta al di sopra di tutto e di tutti. In realtà, come dice la sentenza n. 230/2012 della Corte Costituzionale , le sentenze della Corte di Cassazione hanno «un'efficacia non cogente, ma di tipo essenziamente persuasivo». Ne segue, dice ancora la Corte Costituzionale, che qualsiasi decisione «resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l'onere di adeguata motivazione». Ne segue anche, aggiungo io nonostante sia evidente, che le sentenze della Cassazione possono essere disattese da qualsiasi atto avente efficacia cogente, dopo il quale le sentenze relative alla stessa materia vengono archiviate come ormai irrilevanti, perché riferite a un contesto che non esiste più. In concreto, comunque, quello che decide se si può fare sosta libera oppure no non è né il CdS né la Corte di Cassazione, ma sono innumerevoli ordinanze locali. Le ordinanze in materia di circolazione (sosta compresa) sulle strade devono sì essere ben motivate, ma sono «rese note al pubblico mediante i prescritti segnali» (CdS, art. 5). Non è che non si possano conoscere le motivazioni dell'ordinanza che ha portato a un divieto, ma non è così immediato e, soprattutto, basta il segnale. E il segnale nulla ci dice circa la legittimità dell'ordinanza che c'è dietro, va rispettato e basta. Inseguire le ordinanze di quasi ottomila comuni sarebbe un compito improbo. È più semplice (si fa per dire) cercare divieto di campeggio nei Regolamenti di polizia urbana. Si scopre così che alcuni Regolamenti fanno riferimento all'art. 185, altri lo interpretano a modo loro, altri lo ignorano. Si scopre anche che diversi comuni adottano una propria definizione di campeggio, che raramente coincide con quella data dalla Corte di Cassazione circa trent'anni fa (ormai vero e proprio reperto archeologico). Segue qualche esempio. Pisa Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio Ricordo che, secondo la sentenza n. 2718/1992 della Cassazione, «concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso», anche se da fuori non si vede nulla che possa far indovinare cosa succede dentro. Nell'art. 16 del suo Regolamento di polizia urbana il comune di Pisa dà una definizione ben diversa: «È considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo». Segue un'esposizione/interpretazione delle condizioni dell'art. 185 CdS: non solo piedini di stazionamento ma anche cunei, deflussi anche da riscaldamento e cucina ecc. Chi conosce la lingua italiana ha già capito. Per chi avesse bisogno di un aiutino, ricordo che estrinsecare vuol dire manifestare con segni esteriori (Treccani ): se da fuori non si vede nulla non è campeggio. Ravenna Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio A Ravenna, per il quarto comma dell'art. 15 del Regolamento di polizia urbana, è «vietata qualsiasi attività assimilabile a campeggio, vale a dire occupazione di spazi ed aree pubbliche e sottrazione, pertanto, del libero uso alla comunità, effettuata tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili» al di fuori degli spazi appositamente individuati. La definizione non è chiarissima: che vuol dire «prolungato»? Ore o giorni? Si deve intendere «stazionamento [...] e posizionamento» o «stazionamento [...] oppure posizionamento»? In ogni caso, l'obiettivo nell'art. 15 è esplicito: evitare la sottrazione di spazi a uso pubblico dal libero uso della comunità, quindi se si sta poco (e senza ingombri esterni) non è campeggio. Analogamente, e con lo stesso obiettivo, nel terzo comma si vieta l'occupazione permanente a scopo di rimessaggio (al di fuori ecc.). Ferrara Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio Nell'art. 34 si legge: «La sosta con caravan o autocaravan costituisce campeggio [...] qualora venga accertata l’installazione al suolo di dispositivi atti a stabilizzare tali veicoli per lo stazionamento, ovvero si accerti la presenza di elementi d’ingombro, anche non appoggiati al suolo, sporgenti dalla sagoma propria del veicolo». Come a Pisa, la sosta diventa campeggio solo se non si rispettano le condizioni dell'art. 185, interpretate qui in modo più generoso, ad esempio non si menzionano i deflussi. Trent'anni fa la Cassazione si esprimeva diversamente? A Pisa e a Ferrara non conta nulla. Pensare che la loro definizione di campeggio non valga perché contraria a qualche vecchia sentenza della Cassazione sarebbe delirio puro. Chioggia Regolamento di polizia urbana - Divieto di campeggio L'art. 32 segue un cliché adottato anche da altri comuni: «1.  Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all’aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, è vietata la sosta ai fini di campeggio, soggiorno, attendamento e/o dimora anche temporanea, dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva. 2.  Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio. Altresì tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate.» Non si dà alcuna definizione di campeggio, soggiorno o attendamento, ma si fa salvo quanto disposto dal Codice della Strada. Sembra quasi che allora basti rispettare le condizioni dell'art. 185 per sostare senza campeggiare, ma l'ultima frase del secondo comma chiarisce l'obiettivo: i camper possono stazionare solo nelle aree attrezzate. Essendo questo l'obiettivo, è chiaro che una definizione di campeggio diventa irrilevante: se ci si piazza sulla strada fuori delle aree attrezzate si viola il Regolamento di polizia urbana. Punto. Niente sosta libera. È legittimo? Il turista occasionale non ha modo di saperlo, perché possono esserci situazioni locali che hanno reso quell'articolo ragionevole e necessario. E allora? Direi che sono possibili tre diversi atteggiamenti. Il guerriero Si può decidere di dichiarare guerra, di attaccare nelle sedi opportune qualsiasi provvedimento di qualsiasi comune che appaia illegittimo al fine di ottenerne la revoca. C'è chi lo fa, ma non è certo la scelta del normale camperista che vuole solo godersi in pace e tranquillità la sua vacanza. Il cliente ha sempre ragione (?) Si parte convinti dei propri (presunti) diritti, si sfida la possibilità di ricevere una sanzione e, se accade, si presenta ricorso. Si tratta di una soluzione meno impegnativa della precedente, ma alla fine sono sempre sbattimenti. L'ospite Possiamo anche ricordare che, quando ci rechiamo in una località che non conosciamo bene, ci possono essere situazioni del tutto particolari che ignoriamo e che possono aver dato vita a regole di convivenza diverse da quelle che daremmo per scontate. E allora possiamo comportarci come ospiti in casa altrui, chiedendo per capire meglio. In particolare, possiamo chiedere alla polizia locale dove è possibile sistemarsi, possiamo farlo sia prima di andare, sia appena arrivati. E quali norme stiano dietro quello che rispondono... che importanza può avere? Ad esempio, a che serve studiarsi prima il Regolamento di polizia urbana di Ravenna, vista la sua scarsa chiarezza? Meglio chiedere. Chiedere è sempre lecito e rispondere è (spesso) cortese. Personalmente mi sono sempre regolato così e mi sono sempre trovato benissimo. Buoni km.  
...
Già trattato abbondantemente nel post appena sotto.




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