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19
adaamore
adaamore
11/10/2006 89
Inserito il 13/03/2007 alle: 12:50:21
Cari Amici vorrei che qualch'uno possa darmi licidazione su un problema che mi rode,Io sono proprietario di un di terreno vicino alla spiaggia, il quale e sottoposto a vincolo edilizio, ora io chiedo posso andare a campeggiare con il camper,specifico che il terreno e sito in paese. Grazie anticipatamente della colloraborazione
sierra.c
sierra.c
-
Inserito il 13/03/2007 alle: 18:00:00
Nella tua proprietà puoi fare ciò che ti pare a condizione di non alterarne la destinazione urbanistica, quindi penso che tu possa metterci camper, roulotte o quant'altro purchè siano mobili e non abbiano ancoraggi fissi. Salvo-SA
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Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 14/03/2007 alle: 16:28:34
Concordo con Sierra. Fintanto che non fai gettate di cemento come pavimenti, piste da ballo, plinti, ecc. puoi campeggiare liberamente. Occhio a non farti incastrare con i "rifiuti" (principalmente scarico nere)... Ricorda che Al Capone l'hanno messo dentro perchè... non pagava le tasse, mica perchè era un gangster![;)] [8D]
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 21/03/2007 alle: 23:23:53
Cassazione Civile Sentenza n. 6574 del 22-07-1996 Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'8 marzo 1988 Bruna Radoni proponeva opposizione dinanzi alla Pretura circondariale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 20 gennaio 1988, notificata il 9 febbraio 1988, del Sindaco di Auronzo di Cadore con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 700.000 per violazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 31 del 1984, per avere nel mese di agosto 1987 campeggiato con una roulotte per quattordici giorni, eccedenti le previste quarantotto ore, in zona non consentita. L'opponente deduceva di essere titolare di diritto reale sul terreno nel quale aveva posteggiato la propria roulotte e prospettava l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per eccesso di potere, sotto il profilo dell'errata interpretazione della legge regionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 17 settembre - 23 ottobre 1991 il Pretore rigettava l'opposizione, osservando che l'art. 1 della citata legge regionale prescrive un divieto di campeggio valevole in ogni ipotesi di assenza della disciplina regolamentare locale, sanzionandone l'inosservanza in modo rigido, nell'ambito della potestà legislativa attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost. non solo in materia di turismo, ma anche di polizia locale urbana e rurale; rilevava altresì che il precetto normativo non pone distinzioni tra aree pubbliche e private e disciplina per connessione le c.d. soste occasionali, vietando in via generale e sussidiaria soggiorni con attrezzature da campeggio superiori alle quarantotto ore, senza stabilire alcun nesso tra l'esercizio imprenditoriale di attività nel settore turistico - ricettivo e la limitazione temporale delle soste con attrezzature da campeggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Radoni deducendo un solo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Auronzo di Cadore. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 1984 n. 31 è diretto a disciplinare, in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n. 217, unicamente le attività a carattere imprenditoriale e associazionistico che forniscano il servizio di ricettività turistica e non interferisce in alcun modo con il diritto dei singoli alla libera disponibilità dei beni di cui siano titolari. Il motivo di ricorso è infondato. Ed invero la lettura che in esso si propone del citato art. 1 della legge regionale è chiaramente smentita dal preciso tenore degli ultimi due capoversi dello stesso articolo, che nel rimettere alla disciplina dei regolamenti comunali "ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva", ed in assenza di tale disciplina consentendo "solo soste occasionali e non superiori a 48 ore", fanno riferimento ad ogni ulteriore ipotesi di campeggio, estranea all'attività di imprese associazioni disciplinata nei precedenti commi nell'evidente presupposto che il campeggio stesso, comunque esercitato, costituisca un fenomeno attinente al turismo della Regione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. È altresì da rilevare che la regolamentazione dell'attività di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 ore non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all'operatività della norma nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio è esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all'intrinseca nocività di una prolungata attività dì campeggio fuori delle strutture consentite. Né può trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle auto-caravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. È invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle auto-caravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato. La sentenza del pretore di Pieve di Cadore, che ha affermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta - una volta ritenuta come accertata la protrazione dell'uso della roulotte, secondo la sua destinazione, per un periodo di quattordici giorni, eccedenti le quarantotto ore consentite - si sottrae pertanto alla censura formulata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 103.400, oltre L. 800.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I° sezione civile l'8 marzo 1996. Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1996.
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 21/03/2007 alle: 23:47:17
quote:Originally posted by TheDevil
Cassazione Civile Sentenza n. 6574 del 22-07-1996 >
> Vedo che hai riportato una sentenza che avevo citato un po' di tempo fa nel forum, per fornire la definizione di campeggio e che tu avevi liquidato con un (più o meno ma il senso è questo) "lo sappiamo che i giudici dicono un giorno una cosa ed un altro l'opposto". Vedo che ti sei ravveduto ed oggi attribuisci un certo valore anche alle decisioni dei Giudici ed in questo caso a quelle della Cassazione. Mi fa piacere per te. ciao angelo
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PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 22/03/2007 alle: 00:01:30
Quattordici minuti...Ocelon a confronto è un frullino! Grande Angeloid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
ngeloco
ngeloco
-
Inserito il 22/03/2007 alle: 00:11:49
quote:Originally posted by PinkPauly
Quattordici minuti...Ocelon a confronto è un frullino! Grande Angeloid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple"> >
> Grazie[8D][8D] Ma non sono riuscito a recuperare il post dove avveniva lo scambio di opinioni tra me e TheDevil. 14 minuti erano troppo pochi anche per me![;)] ciao
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 22/03/2007 alle: 09:20:50
quote:Originally posted by ngeloco
1) Vedo che hai riportato una sentenza che avevo citato un po' di tempo fa nel forum, per fornire la definizione di campeggio, 2) e che tu avevi liquidato con un (più o meno ma il senso è questo) "lo sappiamo che i giudici dicono un giorno una cosa ed un altro l'opposto". 3) Vedo che ti sei ravveduto ed oggi attribuisci un certo valore anche alle decisioni dei Giudici ed in questo caso a quelle della Cassazione.>
>
quote:Originally posted by ngeloco
4) Ma non sono riuscito a recuperare il post dove avveniva lo scambio di opinioni tra me e TheDevil. 5) 14 minuti erano troppo pochi anche per me!>
> 1) Con le segnalazioni utili arricchisco sempre il mio archivio. 2) Il senso non e' propriamente quello che hai citato a memoria e, comunque, hai fatto il tuo abituale uso improprio delle virgolette, mascherato con un inciso in funzione di apparente temperamento. 3) Te ne ho dato atto qui https://www.camperonline.it/for... . 4) Guarda qui https://www.camperonline.it/for... , dove puoi rileggere la mia risposta di cui al punto 2, per una verifica del tuo ricordo. 5) Guarda che 14 minuti e' il tempo impiegato da PinkPauly per manifestarti il suo apprezzamento; tra la mia citazione ed il tuo intervento sono passati circa 24 minuti.
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ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/03/2007 alle: 09:28:16
Non voglio entrare in polemica con nessuno e non voglio citare casi personali che non interessano l'argomento, ma a volte i giudici dicono con una sentenza una cosa e con un'altra dicono l'esatto contrario (nel caso a cui sto pensando lo stesso giudice in due casi praticamente identici a distanza di pochi mesi). Io non mi intendo in dettaglio di norme, leggi, giudizi e quant'altro ma da perfetto ignorante ho la nettissima sensazione che la certezza del diritto sia meno che una chimera. Ciao a tutti e nessuno me ne voglia, Aldo
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 22/03/2007 alle: 09:37:04
quote:Originally posted by ilnicolaldo
Non voglio entrare in polemica con nessuno e non voglio citare casi personali che non interessano l'argomento, ma a volte i giudici dicono con una sentenza una cosa e con un'altra dicono l'esatto contrario (nel caso a cui sto pensando lo stesso giudice in due casi praticamente identici a distanza di pochi mesi). Io non mi intendo in dettaglio di norme, leggi, giudizi e quant'altro ma da perfetto ignorante ho la nettissima sensazione che la certezza del diritto sia meno che una chimera. Ciao a tutti e nessuno me ne voglia, Aldo >
> Hai ragione, e quello che a me spiace e' che ci sia qualcuno che basandosi su alcune sentenze di cassazione anti-camperiste sostiene che non c'e nulla da fare, che i sindaci hanno sempre ragione e che noi camperisti abbiamo sempre torto (ovvero "pessimismo" e "rassegnazione" che non comprendo) Se poi si aggiunge il fatto che le sentenze di cassazione appaiono discordanti con le indicazioni del Ministero, il "caos" e' poi ancora piu' grande... Ciao, Ivano.id="blue">
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