quote:Originally posted by benmuss >> Utile a cosa? Sai se qualcuno ne ha mai tratto "utilità da tutto questo? L'hai letto? L'hai capito? Lo sai chi l'ha scritto? Perché non hai citato la fonte?
quote:Originally posted by ngeloco> Secondo me fai troppe domande la prossima volta ti metto i disegnini ok !
quote:Originally posted by benmuss >> Utile a cosa? Sai se qualcuno ne ha mai tratto "utilità da tutto questo? L'hai letto? L'hai capito? Lo sai chi l'ha scritto? Perché non hai citato la fonte?
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quote:Originally posted by IvanoPP> Ivano, non ti ci mettere anche tu a creare confusione. Il papiello di sopra non è la nota del Ministero!
[blue]Quanto riportato da benmuss , si puo’ anche leggere nella lettera del Ministero dei Trasporti datata 2 aprile 2007 (si veda in https://www.camperonline.it/for...) il cui contenuto pare molto chiaro , poi per il fatto che non venga recepito e quindi applicato direi che e’ una delle tante “assurdita’” italiane. >
quote:Originally posted by IvanoPP >> Lo hai letto l'art. 118 del regolamento? Scusami mi fai capire con quale ragionamento si arriva ad una simile conclusione? Barre trasversali poste a 2 metri devono essere apposte solo se l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei veicoli. L’installazione di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. Gradirei un tuo commento in punta di diritto sull'argomento. Ti aiuto. L'art. 118 del regolamento che citi è ripotato più avanti. Mi dici anche dove si parla di barre? Art. 118 (Art. 39 Cod. str.) Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli 1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: 1. il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A E' METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada e' inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del Codice; 2. il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A E' METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; 3. il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A E' METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile e' inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; 4. il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A E' TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita e' inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del Codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale puo' essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; 5. il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A E' TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse piu' caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del Codice. 2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso. 3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Lo hai letto l'art. 118 del regolamento? Scusami mi fai capire con quale ragionamento si arriva ad una simile conclusione? >> Se ricordo bene, un qualche comune aveva aggirato ogni problema relativo alle barre a 2 mt qualificandole come "arredo urbano" e non come segnaletica. Chi ha memoria migliore della mia mi potrà confermare questa circostanza. Ad ogni modo, al di là di ogni altra considerazione, resta il dato che è del tutto inutile combattere i comuni sulla via della contrapposizione frontale. Non serve, non porta da nessuna parte.
quote:Originally posted by IvanoPP> A me risulta che da Massa qualcuno che scrive per Vigilare Sulla Strada abbia contestato il Ministero proprio adducendo che il divieto di transito non è la barra, si mette il divieto perché il comune, per altri motivi validi, da confutare al TAR, ha messo le barre. Altrimenti non si dovrebbero nemmeno fare ponti di altezza limitata. In questo è stata citata proprio la questione degli arredi urbani. E l'art. 118 nulla afferma di quanto vai ciancicando tu. Dice altro, dice che il segnale va messo in presenza di un ostacolo reale. La barra è un ostacolo reale. L'art. 118 parla di segnali stradali non di barre!
Anche se e’ un altro “papiello” i concetti alla fin fine sono sempre gli stessi, motivo per cui ho riportato all’attenzione la lettera del MiT datata 2 aprile 2007 che a parer mio e’ piu’ leggibile e chiara. Riguardo al fatto che come scrivi “un qualche comune aveva aggirato ogni problema relativo alle barre a 2 mt qualificandole come "arredo urbano"” [V] potrebbe avvenire che “qualche utente stradale per aggirare il problema le potrebbe segare con il flessibile” [:o)] Riguardo alla richiesti di commenti sul 118 non capisco cosa si possa aggiungere in quanto “comma 1 punto b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A … METRI (fig. II.66) : deve essere posto SOLO se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice;” mi sembra chiaro ed autoesplicativo (se c’e la sbarra c’e’ , si spera…, anche un segnale). Ti puoi tenere le tue convinzioni (tra cui quella che le barre sono legittime, o per meglio dire che i comuni le mettono e noi “muti&rassegnati…”) ma se permetti io mi tengo le mie suffragate da quanto indicato dal CdS e dal Ministero dei Trasporti che mi pare l’ente piu’ appropriato per dare indicazioni su tali argomenti. Ovvero, a parer mio i sindaci NON hanno sempre ragione e i camperisti NON hanno sempre torto…id="blue"> >
quote:Originally posted by IvanoPP> Certo, tutto può succedere. Spero, tuttavia, che tu non ti voglia dedicare anche alla istigazione a delinquere, faccina o non faccina. ciao
Riguardo al fatto che come scrivi “un qualche comune aveva aggirato ogni problema relativo alle barre a 2 mt qualificandole come "arredo urbano"” [V] potrebbe avvenire che “qualche utente stradale per aggirare il problema le potrebbe segare con il flessibile” [:o)] >
quote:Originally posted by redtag> Ue' ragà, spero che stiate scherzando. Meglio Ivano allora. Lui sì che è un pacifista: lui vuole solo segare le sbarre.
La liguria è piena di barre sui parcheggi...basterebbe coalizzarsi e fare il culo a qualche amministratore!!!![}:)] Punirne 1 per educarne 100!![:)] ciao >
quote:Originally posted by ngeloco> Non vorrei essere frainteso sono anch'io un pacifista intendevo dare battaglia scritta, ovviamente!!
quote:Originally posted by redtag> Ue' ragà, spero che stiate scherzando. Meglio Ivano allora. Lui sì che è un pacifista: lui vuole solo segare le sbarre.
La liguria è piena di barre sui parcheggi...basterebbe coalizzarsi e fare il culo a qualche amministratore!!!![}:)] Punirne 1 per educarne 100!![:)] ciao >
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quote:Originally posted by redtag Non vorrei essere frainteso sono anch'io un pacifista intendevo dare battaglia scritta, ovviamente!! >> Allora non usare slogan da anni di piombo, che altrimenti è facile essere fraintesi. Anche perché, trattandosi di sosta di camper, non è proprio il caso. ciao
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Di seguito una direttiva (in quanto inviata anche al Prefetto) che sancisce che le barre limitatrici di altezza sono illegittime :
quote:Originally posted by IvanoPP> A me risulta che da Massa qualcuno che scrive per Vigilare Sulla Strada abbia contestato il Ministero proprio adducendo che il divieto di transito non è la barra, si mette il divieto perché il comune, per altri motivi validi, da confutare al TAR, ha messo le barre. Altrimenti non si dovrebbero nemmeno fare ponti di altezza limitata. In questo è stata citata proprio la questione degli arredi urbani. E l'art. 118 nulla afferma di quanto vai ciancicando tu. Dice altro, dice che il segnale va messo in presenza di un ostacolo reale. La barra è un ostacolo reale. L'art. 118 parla di segnali stradali non di barre!
Anche se e’ un altro “papiello” i concetti alla fin fine sono sempre gli stessi, motivo per cui ho riportato all’attenzione la lettera del MiT datata 2 aprile 2007 che a parer mio e’ piu’ leggibile e chiara. Riguardo al fatto che come scrivi “un qualche comune aveva aggirato ogni problema relativo alle barre a 2 mt qualificandole come "arredo urbano"” [V] potrebbe avvenire che “qualche utente stradale per aggirare il problema le potrebbe segare con il flessibile” [:o)] Riguardo alla richiesti di commenti sul 118 non capisco cosa si possa aggiungere in quanto “comma 1 punto b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A … METRI (fig. II.66) : deve essere posto SOLO se l'altezza ammissibile sulla strada e' inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice;” mi sembra chiaro ed autoesplicativo (se c’e la sbarra c’e’ , si spera…, anche un segnale). Ti puoi tenere le tue convinzioni (tra cui quella che le barre sono legittime, o per meglio dire che i comuni le mettono e noi “muti&rassegnati…”) ma se permetti io mi tengo le mie suffragate da quanto indicato dal CdS e dal Ministero dei Trasporti che mi pare l’ente piu’ appropriato per dare indicazioni su tali argomenti. Ovvero, a parer mio i sindaci NON hanno sempre ragione e i camperisti NON hanno sempre torto…id="blue"> >
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http://www.camperclublagranda.i...
Poi, ripeto, puoi continuare a credere e a dire quel che ti pare… PS x ngeloco: istigazione a delinquere ? maperpiacere, e se non ti basta una faccina ne metto qualcuna di piu’ [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] , mapensaunpote come vengono strumentalizzate anche le battute. Ma se io fossi uno che sega le barre ti pare che mi sarei impelagato nel “castello kafkiano” del ricorso spotorno ? Direi invece che e’ “preoccupante” sapere che i comuni riescono/possono in un modo o nell’altro ad “aggirare i problemi” (detto piu’ brutalmente fanno un po’ quel che gli pare e piace infrangendo la legge, si veda direttiva prima riportata, anche se gia’ so che mi ridirai che tanto le barre li’ continuano ad essere ed io che ti ri-ridiro’ che non so proprio che dire se non che p.e. in Italia il falso in bilancio e’ depenalizzato a differenza di chi ruba una mela…)id="blue">quote:Originally posted by IvanoPP> Non comprendo perche', nel citare un documento che il Camper Club LaGranda definisce "circolare", tu voglia farlo diventare "direttiva". Il fatto che il Prefetto sia destinatario di una lettera ministeriale non rende questa comunicazione una direttiva. Nell'àmbito della vigente normativa in materia di circolazione stradale risulta emanata soltanto la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000. Ricordo, per inciso, che le Direttive Ministeriali vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito una direttiva (in quanto inviata anche al Prefetto) .....id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Anche i Granda sbagliano, perché non è nemmeno una circolare!
quote:Originally posted by IvanoPP> Non comprendo perche', nel citare un documento che il Camper Club LaGranda definisce "circolare", tu voglia farlo diventare "direttiva". Il fatto che il Prefetto sia destinatario di una lettera ministeriale non rende questa comunicazione una direttiva. Nell'àmbito della vigente normativa in materia di circolazione stradale risulta emanata soltanto la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000. Ricordo, per inciso, che le Direttive Ministeriali vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito una direttiva (in quanto inviata anche al Prefetto) .....id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil> Hai ragione per quanto riguarda gazzette ufficiali & C. , ma direttiva o circolare che sia non cambia molto, ovvero quello che volevo dire (la “sostanza”) e’ che tale lettera e’ stata inviata anche al Prefetto per l’appunto con lo scopo di dare delle precise indicazioni/disposizioni (alias direttive, si veda la definizione fornita dal dizionario “De Mauro” : DIRETTIVA - disposizione generale relativa al modo di regolarsi e alla linea di condotta da tenersi, impartita spec. da un’autorità ai suoi subordinati: attenersi, adeguarsi alle direttive; criticare la nuova d. ministeriale). L’esigenza che tali indicazioni siano da seguire da parte del Prefetto (ovvero, ripeto, a parer mio “alias” direttive) sono peraltro chiaramente richiamate nella stessa lettera con la seguente frase “Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia delle note sopra citate al fine di poterle utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’art. 203 in materia di circolazione e sosta dell’autocaravan ”. Per concludere, a parer mio da un punto di vista sostanziale (concreto) non mi pare vi siano grandi differenze tra i termini direttiva e circolare, si veda la definizione sempre fornita dal dizionario “De Mauro” : CIRCOLARE - in una ditta o nella pubblica amministrazione, comunicazione scritta inviata ai sottoposti per impartire ordini, disposizioni o trasmettere informazioni. Una differenza puo’ essere che una “direttiva” e’ conosciuta per forza da tutti (in quanto pubblicata sulla GU) mentre invece una “circolare” e’ conosciuta solo ai destinatari della comunicazione (ma cambia poco in quanto il Prefetto e’ tenuto, penso/spero, ad osservare sia una direttiva che una circolare). E poi anche se non e’ ne’ una direttiva ne’ una circolare (cosi’ come dice o’nonno) il “senso” non cambia lo stesso: un Prefetto e’ tenuto ad osservare le indicazioni del Ministero. Ciao, Ivano. PS: cmq anche la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000 "pare" non venga rispettata (vedi tanti divieti solo per camper NON CORRETTAMENTE/SUFF MOTIVATI che si vedono in giro) ...id="blue">
quote:Originally posted by IvanoPP> Non comprendo perche', nel citare un documento che il Camper Club LaGranda definisce "circolare", tu voglia farlo diventare "direttiva". Il fatto che il Prefetto sia destinatario di una lettera ministeriale non rende questa comunicazione una direttiva. Nell'àmbito della vigente normativa in materia di circolazione stradale risulta emanata soltanto la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000. Ricordo, per inciso, che le Direttive Ministeriali vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito una direttiva (in quanto inviata anche al Prefetto) .....id="blue">>
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