Lettera aperta a
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - ROMA
Oggetto:
Decreto n. 328 del 19 dicembre 2024
Mi riferisco al recente decreto a margine e non comprendo la correlazione tra i
dispositivi supplementari, oggetto del comma 6 nell'art. 72 cds, e le
strutture che sono invece oggetto del decreto:
L'omologazione delle suddette
strutture (portabagagli e portasci) risulta contraddittoria con la primaria finalita' del Regolamento ONU n. 26 [26R nel seguito] e
sostanzialmente inutile.
Infatti dette
strutture vengono "poggiate" sui ganci di traino e non risultano montate sui veicoli di cat. M1.
Dette strutture [i] non modificano la superficie esterna del veicolo e [ii] non ne costituiscono sporgenza.
Manca qualunque contatto materiale tra la superficie esterna del veicolo e le
strutture in questione.
Quindi non c'e' motivo per cui dette
strutture debbano essere omologate 26R mentre invece dovrebbe risultare l'omologazione ai sensi del Regolamento ONU n. 55, relativo ai componenti di accoppiamento meccanico dei complessi di veicoli.
Dovrebbe essere la stessa autorita' nazionale interpellata a respingere le richieste di omologazione 26R per dispositivi progettualmente destinati ad essere accoppiati ad un gancio di traino.
Una
struttura del genere andrebbe considerata un carrello-appendice atipico (ex art. 59 cds), ovvero senza ruote e senza piano di carico principale ma
con tutti gli altri elementi propri del carrello-appendice, dal timone (accorciato ed allargato quale piano di carico trasversale) alla barra posteriore con i gruppi ottici e l'alloggiamento per la targa ripetitrice.
Una
struttura del genere andrebbe accompagnata con un certificato d'origine ex art. 76 cds (come per il carrello-appendice) ma senza chiederne l'annotazione sul certificato di immatricolazione del veicolo, in ossequio alle indicazioni del Ministro in ordine alla riduzione di burocrazia.
Il certificato d'origine sostituirebbe gli attuali documenti rilasciati ad iniziativa del produttore, per indicare la relativa denominazione commerciale, il numero identificativo, la massa propria della
struttura, la massa massima ammessa.
Il certificato d'origine attesterebbe inoltre la conformita' della
struttura alle prescrizioni di cui al Regolamento ONU n. 48 ed all'allegato III del Regolamento UE 2021/535.
Come previsto per i complessi di veicoli propriamente detti, il conducente del veicolo resterebbe responsabile del:
- corretto accoppiamento meccanico tra il gancio di traino e la
struttura in questione;
- fissaggio del carico trasportato sulla
struttura;
- rispetto del limite di carico verticale sul gancio di traino, come assegnato dal costruttore del veicolo.
La stessa impostazione potrebbe essere estensivamente seguita per le
strutture che si collegano al telaio del veicolo tramite appositi
elementi di attacco, corrispondenti - in buona sostanza - alle parti longitudinali del supporto proprio di un gancio di traino.
In questo caso, come per il gancio di traino completo, il certificato di immatricolazione del veicolo interessato andrebbe opportunamente annotato a seguito di una installazione di detti
elementi di attacco, secondo la procedura semplificata di cui al decreto 08-01-2021.
In definitiva, tutte le
strutture della specie (montate su gancio di traino oppure su
elementi di attacco), corredate di propri gruppi ottici posteriori ed alloggiamento targa, non sarebbero piu' da considerare come prolungamento del veicolo sul quale sono installate ma come una versione atipica del carrello-appendice, lasciando cosi' in funzione le luci del veicolo stesso e la relativa targa di immatricolazione nel posto previsto, secondo i desiderata degli utenti.