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Targa ripetitrice sul portamoto

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salito
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21/03/2009 28428
Rispondi Abuso
Inserito il 14/01/2021 alle: 06:47:53
"...riporta scritta.traduzione """""""
-""""" 1 -
Nel certificato di omologazione, il punto 5 "Caratteristiche dell'entita' tecnica separata" riporta l'indicazione: luggage rack, fitted with a subframe to the vehicle.

Cioe', per rendere agevole il montaggio/smontaggio del portapacchi, e' necessario modificare la struttura del veicolo, come progettata dal costruttore, con la stabile aggiunta di un sottotelaio.

Ho i miei dubbi che una modifica del genere non debba comportare il nulla-osta del costruttore, specie sui veicoli ancora in garanzia. ""'
"""""'"'''_
Infatti ( alcuni ) gli hymer su telaio non alko hanno la prolunga (Sawiko) sulla quale si basa.appoggia  il " garage" sbalzo " detto ""''"sottotelaio"'"'' appropriato all alloggiamento dei "" porta tutto ecc ecc"" pure gancio di traino.
Già predisposti ad essere inseriti.allogiati in tale telaio (Sawiko) ( Anche già installato impianto elettrico con attacco 13pin per luci ripetitive )
Omologazioni luci:sufficente comperare quelle ""e...""
le luci intese come scatole.contenitore , lente ,lampadina ,ci sono quelle omologate già di loro con il logo """ e..."" 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 14/01/2021 alle 07:10:48
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Steu851
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27/08/2018 3001
Rispondi Abuso
Inserito il 14/01/2021 alle: 12:23:53
Purtroppo c'è un evidente buco normativo, il discorso è stato fatto in molte sedi senza arrivare ad un risultato, in sostanza non si è mai in regola e si si è in balia dell'umore dell'agente che eventualmente ci potesse fermare.
Mi riferisco al portabici da gancio traino ma può valere anche per il portatutto oggetto della discussione.
I portabici a cui si riferisce la circolare citata è quello da portellone, non devo coprire targa e fanali e si deve mettere il cartello carichi sporgenti (omologato, totalmente riflettente).
I portabici da gancio non è possibile che non coprano targa e fanali, sono infatti tutti dotati di fanali e sede per targa. la targa in Italia non può essere spostata quindi l'unica possibilità per essere meno fuorilegge è l'utilizzo della targa ripetitrice che viene rilasciata dalla motorizzazione solo se si ha il gancio traino omologato.
Ci sono auto che montano un gancio non utilizzabile per il traino ma solo per il montaggio di accessori quali il portabici, in questo caso temo sia difficile farsi rilasciare dalla motorizzazione la ripetitrice ufficiale, quindi ci si deve accontentare di quella che vendono i ricambisti o amazon.
Oltre a tutto questo rimane anche nebuloso se avendo targa e fari sia poi necessario anche il cartello carichi sporgenti.
Non capisco perchè visto che da anni ci sono questi accessori ed ogni anno viene fatta qualche modifica al codice della strada nessuno si sia preso la briga di normarne in modo chiaro il loro utilizzo.
Purtroppo in Italia una legge chiara non si può mai avere, deve sempre essere soggetta a interpretazioni.
 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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salito
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21/03/2009 28428
Rispondi Abuso
Inserito il 14/01/2021 alle: 12:58:50
  ...sempre sotto ricatto...
...i lavoratori autonomi ne sanno molto...
sono attrezzi che anche un bimbo dell' asilo sa che coprono targa e luci e si pontifica sulla targa R ripetitrice ( che una volta veniva usata unicamente per ""oggetti "' che nascondevano la targa originale )
esattamente ci si appiglia alla forma e non alla sostanza... Azzeccagarbugli...
​​​​​​​
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 14/01/2021 alle 13:00:05
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/01/2021 alle: 14:01:21
  
Steu851 ha scritto:
Mi riferisco al portabici da gancio traino ma può valere anche per il portatutto oggetto della discussione.
  
==============================
  
Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita' di trasferire il tuo intervento nell'apertura di una separata discussione sul "portabici da gancio-traino".

"Portamoto" e "portabici" sono argomenti ciclicamente ricorrenti in questa sezione del forum, ma non si arriva mai ad un punto fermo proprio per la commistione che se ne fa e che disperde i contributi dei camperisti interessati ad approfondirne uno soltanto.
  
D'altra parte i presupposti normativi sono differenti.
  
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/01/2021 alle: 14:14:14
  
Salito ha scritto:
Infatti (alcuni) gli hymer su telaio non alko hanno la prolunga (Sawiko) sulla quale si basa.appoggia  il "garage"sbalzo" detto ""sottotelaio"'' appropriato all alloggiamento dei ""porta tutto ecc ecc"" pure gancio di traino.
  
==============================
  
Ti ringrazio per il tuo ottimo contributo, che conferma la mia opinione di ieri sera.

Hymer, noto costruttore di camper, acquista:
- un autotelaio da uno dei suoi fornitori prescelti;
- un sottotelaio predisposto per diversi utilizzi dalla Sawiko,
e procede ad allestire uno o piu' dei modelli del suo catalogo.

Il modello di camper cosi' completato viene successivamente sottoposto all'omologazione ex

Regolamento (UE) 2018/858

ed immesso sul mercato.

E' il costruttore, sotto la sua responsabilta' progettuale, che sceglie ed utilizza tutti i componenti che ritiene necessari al completamento del veicolo.

Lo stesso-identico modello di sottotelaio NON puo' essere installato su un camper per il quale il costruttore:
- non ne abbia previsto l'utilizzo in origine (e, quindi, compreso nell'omologazione);
- non rilascia apposito nullaosta alla modifica del telaio rispetto all'omologazione ottenuta.
  
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 14/01/2021 alle: 22:22:22
  
Ierlaltro, nel commentare la "dichiarazione" che accompagna il portapacchi di Pascia2, ho scritto:
Infine, in presenza di luci posteriori e di alloggiamento portatarga, la dichiarazione di conformita' rilasciata dal produttore dovrebbe necessariamente riferirsi anche all'osservanza delle prescrizioni tecniche dettate dal Regolamento UN/ECE n.48 e dal Regolamento (UE) n.1003/2010.
  
Oggi Salito ha scritto:
Omologazioni luci: sufficiente comperare quelle ""e...""
le luci intese come scatole.contenitore, lente, lampadina, ci sono quelle omologate già di loro con il logo ""e...""

   
==============================
   
Hai ragione nel sostenere che le lampadine ed i gruppi ottici sono autonomamente oggetto di omologazione.

Ma queste omologazioni non sono sufficienti a regolarizzarne l'utilizzo, come erroneamente ritieni.

Per provare a spiegarmi, riprendo e generalizzo l'esempio del mio precedente intervento.

Ogni costruttore acquista sul mercato (sempre piu' raramente) oppure si fa realizzare appositamente le "luci" (anteriori, laterali e posteriori) da installare sui veicoli di propria produzione.

L'azienda (Bosch, Hella, Carello, etc.) che realizza queste "luci" si occupa, evidentemente, di chiederne l'omologazione cui ti riferisci e che risulta riportata sul vetro/plastica esterna ed anche sul corpo interno.

Nell'installare le "luci" cosi' omologate su ogni modello di veicolo, il costruttore e' tenuto ad osservare tutte le pertinenti prescrizioni tecniche dettate dal

Regolamento UN/ECE n. 48

(con il link ad un sito ufficiale affinche' ogni interessato ne possa prendere contezza).

Quando infine il costruttore presenta il modello di veicolo all'omologazione finale (quella riportata alla voce <K> della CdC), la competente Autorita' Nazionale verifica - tra l'altro - che tutte le "luci" siano installate nell'osservanza di detto Regolamento.

Nel caso del portapacchi di Pascia2, il produttore ha evidentemente acquistato sul mercato gruppi ottici posteriori regolarmente omologati, ma nella "dichiarazione" rilasciata non si assume la responsabilita' di aggiungere che questi gruppi ottici sono stati installati sulla barra paraurti posteriore in conformita' al citato Regolamento UN/ECE n. 48.

--------------------
p.s. So bene della tua predilezione a trasformare un veicolo in "albero di Natale viaggiante" (come se ne vedono tanti sulle strade) ma - prima o poi - incrocerai qualche operatore di Polizia Stradale che ti fara' passare la voglia.
Mi trovo pienamente d'accordo con GiorgioOste quando, in un'altra recente discussione, ha scritto:
Il rispetto di una regola non deve essere in funzione della probabilità di essere beccati ad infrangerla.
  

 
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salito
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21/03/2009 28428
Rispondi Abuso
Inserito il 15/01/2021 alle: 00:02:09
Tra l essere tamponato e l essere multato meglio il "" multato ""...
ma così non è perché ...
...non si guarda il numero ma il logo "" e.."" ...
..p.s ...non la quantità ma la qualità...
...diversamente una giornata sulla a22 risanerebbe il bilancio dello Stato...
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 15/01/2021 alle 01:03:41
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Steu851
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27/08/2018 3001
Rispondi Abuso
Inserito il 15/01/2021 alle: 12:45:59
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/01/2021 alle 14:01:21

   Steu851 ha scritto: Mi riferisco al portabici da gancio traino ma può valere anche per il portatutto oggetto della discussione.    ==============================    Mi permetto chiederti di voler valutare l'opportunita'
di trasferire il tuo intervento nell'apertura di una separata discussione sul portabici da gancio-traino. Portamoto e portabici sono argomenti ciclicamente ricorrenti in questa sezione del forum, ma non si arriva mai ad un punto fermo proprio per la commistione che se ne fa e che disperde i contributi dei camperisti interessati ad approfondirne uno soltanto.    D'altra parte i presupposti normativi sono differenti.     
...
Saliti ha scritto "D'altra parte i presupposti normativi sono differenti."

In che senso, differenti? si tratta in ambedue i casi di accessorio removibile appeso dietro al mezzo che oscura la targa per come è fatto non per errata installazione, per i quali per sentirsi meno fuorilegge usiamo la targa ripetitrice. Accessori che pur essendo molto diffusi e nel caso del portabici decisamente più sicuri di quelli appesi in qualche modo al portellone, non vengono presi in considerazione dal legislatore.
Adria Coral Compact, il camper coupè
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/01/2021 alle: 14:14:14
  
Il 14/01 scorso ho scritto:
D'altra parte i presupposti normativi sono differenti [tra "portabici" e "portamoto", ndr].
  
Ierlaltro Steu851 ha scritto:
In che senso differenti?
  
==============================
  
Qualunque "portabici" e' attualmente prodotto nella totale assenza di specifiche prescrizioni tecniche che risultino armonizzate dal legislatore internazionale/comunitario. [1]

Sta soltanto al senso di responsabilita' del produttore la progettazione di una struttura che riduca il rischio o la gravita' delle lesioni corporali subite da una persona urtata o sfiorata da detto "portabici" in caso di scontro sia a veicolo fermo sia a veicolo in movimento.

Di contro ogni "portamoto", progettato sia direttamente dal costruttore di un tipo di veicolo sia da un produttore indipendente, deve risultare omologato in conformita' alle prescrizioni tecniche del Regolamento UN/ECE n. 26 per poter essere immesso sul mercato.

Mentre il costruttore sottopone il "portamoto" alla verifica dell'anzidetta conformita' nell'àmbito della procedura di omologazione complessiva del veicolo (ex Regolamento UE 2018/858), il produttore indipendente ne chiede l'omologazione ufficialmente quale "portapacchi" (ossia una delle tre entita' tecniche separate attualmente previste nel citato Regolamento UN/ECE n. 26).
  
--------------------
[1] tranne i modelli commercialmente derivati da "portapacchi" omologati.
  
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 20/01/2021 alle: 14:14:14
  
Impiegatodelvolante ha scritto:

... purtroppo è un buco legislativo...


IZ4DJI ha scritto:

Però le cose sono poco chiare...


Pascia2 ha scritto:

... in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni chiari.


... abbiamo capito che c'è un vuoto normativo...


Steu851 ha scritto:
Purtroppo c'è un evidente buco normativo...
... in Italia una legge chiara non si può mai avere...

  
==============================
  
Quando qualcuno vuol "fare i suoi comodi" davanti ad una norma che non intende osservare, le giustificazioni piu' frequentemente addotte sono tre:
- c'e' un vuoto normativo;
- la norma e' poco chiara;
- sulla norma si e' sviluppata una duplice corrente di pensiero.


Qui la norma discende da un trattato internazionale che, ratificato dalla Repubblica Italiana, ha assunto rango analogo a quello delle leggi costituzionali nella cosiddetta "gerarchia delle fonti" e che e' stato debitamente trasfuso nei pertinenti articoli del CdS,

come gia' riportato in un precedente intervento

per i punti qui di interesse.

Per il modus cogitandi degli interessati il legislatore, dopo aver disposto il divieto di trasportare carichi che occultano le luci posteriori e/o il numero di immatricolazione di un veicolo, dovrebbe comunque prevedere una deroga al fine di consentire l'utilizzo di accessori prodotti da innovative aziende.

Mooolto improbabile!

Per un accessorio da montare all'esterno di un veicolo (ovvero un'entita' tecnica separata) l'omologazione consente la libera commercializzazione ma non implica affatto un'automatica autorizzazione alla relativa installazione/utilizzazione.

Secondo il mio personale punto di vista, l'unica mancanza normativa che avverto in questo momento e' la specifica indicazione del "portabici" e del "portamoto" quali ulteriori entita' tecniche separate nel Regolamento UN/ECE n. 26.

Se ha previsto di differenziare il "portapacchi" dal "portasci", il legislatore internazionale non dovrebbe consentire l'attuale trasformazione commerciale di entita' omologate come "portapacchi" in "portabici" od in "portamoto".

In alternativa alla proposta per una dettagliata ed ampliata indicazione dei vari utilizzi di un "rack" nel citato Regolamento, il legislatore internazionale dovrebbe eliminare l'attuale previsione del "portasci" e considerare, a parte le antenne, un'unica entita' multifunzionale, aggiornando la definizione di "portapacchi" in "portatutto".
  
 
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ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4000
Rispondi Abuso
Inserito il 20/01/2021 alle: 15:36:56
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/01/2021 alle 14:14:14

   Impiegatodelvolante ha scritto: ... purtroppo è un buco legislativo... IZ4DJI ha scritto: Però le cose sono poco chiare... Pascia2 ha scritto: ... in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni
chiari. ... abbiamo capito che c'è un vuoto normativo... Steu851 ha scritto: Purtroppo c'è un evidente buco normativo... ... in Italia una legge chiara non si può mai avere...    ==============================    Quando qualcuno vuol fare i suoi comodi davanti ad una norma che non intende osservare, le giustificazioni piu' frequentemente addotte sono tre: - c'e' un vuoto normativo; - la norma e' poco chiara; - sulla norma si e' sviluppata una duplice corrente di pensiero. Qui la norma discende da un trattato internazionale che, ratificato dalla Repubblica Italiana, ha assunto rango analogo a quello delle leggi costituzionali nella cosiddetta gerarchia delle fonti e che e' stato debitamente trasfuso nei pertinenti articoli del CdS, come gia' riportato in un precedente intervento per i punti qui di interesse. Per il modus cogitandi degli interessati il legislatore, dopo aver disposto il divieto di trasportare carichi che occultano le luci posteriori e/o il numero di immatricolazione di un veicolo, dovrebbe comunque prevedere una deroga al fine di consentire l'utilizzo di accessori prodotti da innovative aziende. Mooolto improbabile! Per un accessorio da montare all'esterno di un veicolo (ovvero un'entita' tecnica separata) l'omologazione consente la libera commercializzazione ma non implica affatto un'automatica autorizzazione alla relativa installazione/utilizzazione. Secondo il mio personale punto di vista, l'unica mancanza normativa che avverto in questo momento e' la specifica indicazione del portabici e del portamoto quali ulteriori entita' tecniche separate nel Regolamento UN/ECE n. 26. Se ha previsto di differenziare il portapacchi dal portasci, il legislatore internazionale non dovrebbe consentire l'attuale trasformazione commerciale di entita' omologate come portapacchi in portabici od in portamoto. In alternativa alla proposta per una dettagliata ed ampliata indicazione dei vari utilizzi di un rack nel citato Regolamento, il legislatore internazionale dovrebbe eliminare l'attuale previsione del portasci e considerare, a parte le antenne, un'unica entita' multifunzionale, aggiornando la definizione di portapacchi in portatutto.     
...
O.T. forse ma niente di nuovo sotto il sole siamo in ITALIA e anche in E.U. ma unificare le norme?
nonno pat 49
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/01/2021 alle: 15:15:15
In risposta al messaggio di ex camionaro del 20/01/2021 alle 15:36:56

O.T. forse ma niente di nuovo sotto il sole siamo in ITALIA e anche in E.U. ma unificare le norme?
  
  
In linea generale, se c'e' una norma internazionale ratificata oppure una norma comunitaria recepita, le norme nazionali riguardanti analoga materia risultano gia' "unificate" proprio per la gerarchia delle fonti cui mi sono riferito nell'ultimo intervento.

Una norma nazionale che sia in contrasto con una norma internazionale/comunitaria risulta automaticamente disapplicata.

A puro titolo esemplificativo, l'art. 54 del CdS continua a prevedere gli autoveicoli per trasporto promiscuo ma, da oltre 20 anni, questa categoria non viene piu' applicata nelle nuove immatricolazioni perche' in contrasto con la classificazione internazionale dei veicoli (ed i veicoli gia' inquadrati in detta categoria vengono comunque assimilati alle autovetture).
  
Se poi ti riferisci a qualche norma particolare mi rendo disponibile ad uno specifico approfondimento, eventualmente in separata discussione se non riguarda strettamente i "portamoto".
  
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 25/01/2021 alle: 14:14:14
  
In questa sezione del forum le discussioni sul "portamoto" vertono essenzialmente sulle modalita' di utilizzo dei gruppi ottici e del portatarga presenti sul lato posteriore (barra-paraurti) della struttura.

Nei pochi casi nei quali la CdC risulta debitamente aggiornata con la aumentata lunghezza del veicolo per la presenza del "portamoto", la relativa barra-paraurti diventa - a tutti gli effetti - il lato posteriore del veicolo allungato dove, per diversi Regolamenti gia' richiamati in precedenza, devono trovarsi le relative luci posteriori ed il portatarga.

Le luci originariamente installate sul veicolo (se presenti) vanno scollegate e la targa con il numero di immatricolazione va ovviamente installata sul portatarga realizzato sulla barra-paraurti.

Sulle suesposte considerazioni ritengo di poter trovare il pieno accordo di tutti i lettori; in caso contrario mi rendo disponibile ad approfondire le eventuali discordanze.

E' in presenza di un "portamoto" non trascritto sulla CdC che emerge una duplice corrente di pensiero, per cui il "portamoto" viene considerato:
A) comunque un allungamento del veicolo, secondo il convincimento di alcuni interessati;
B) la sezione posteriore di un rimorchio atipico (fissato alla motrice e non trainato), secondo i rimanenti interessati.


I sostenitori della scelta A si comportano come se il "portamoto" fosse trascritto sulla CdC e collocano, quindi, la targa del veicolo nell'alloggiamento realizzato sulla barra-paraurti, lasciando vuoto il portatarga proprio del veicolo.

Sempre nella scelta A le luci proprie del veicolo dovrebbero essere disattivate ma al riguardo gli interessati non hanno un comportamento uniforme.

Invece i sostenitori della scelta B si comportano in modo da lasciare il lato posteriore del veicolo assolutamente invariato (sia per l'utilizzo delle relative luci sia per la collocazione della targa di immatricolazione) e, nello stesso tempo, utilizzano anche i gruppi ottici del "portamoto" ed il relativo portatarga per collocare una targa ripetitrice.

Non pare inopportuno ricordare che entrambe le scelte risultano in contrasto con le vigenti disposizioni in materia.

In un successivo intervento un'ipotesi di soluzione.
  
 
7
Steu851
Steu851
27/08/2018 3001
Rispondi Abuso
Inserito il 26/01/2021 alle: 15:33:10
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/01/2021 alle 14:14:14

   Impiegatodelvolante ha scritto: ... purtroppo è un buco legislativo... IZ4DJI ha scritto: Però le cose sono poco chiare... Pascia2 ha scritto: ... in questo contesto che dal punto di vista legale non ha i contorni
chiari. ... abbiamo capito che c'è un vuoto normativo... Steu851 ha scritto: Purtroppo c'è un evidente buco normativo... ... in Italia una legge chiara non si può mai avere...    ==============================    Quando qualcuno vuol fare i suoi comodi davanti ad una norma che non intende osservare, le giustificazioni piu' frequentemente addotte sono tre: - c'e' un vuoto normativo; - la norma e' poco chiara; - sulla norma si e' sviluppata una duplice corrente di pensiero. Qui la norma discende da un trattato internazionale che, ratificato dalla Repubblica Italiana, ha assunto rango analogo a quello delle leggi costituzionali nella cosiddetta gerarchia delle fonti e che e' stato debitamente trasfuso nei pertinenti articoli del CdS, come gia' riportato in un precedente intervento per i punti qui di interesse. Per il modus cogitandi degli interessati il legislatore, dopo aver disposto il divieto di trasportare carichi che occultano le luci posteriori e/o il numero di immatricolazione di un veicolo, dovrebbe comunque prevedere una deroga al fine di consentire l'utilizzo di accessori prodotti da innovative aziende. Mooolto improbabile! Per un accessorio da montare all'esterno di un veicolo (ovvero un'entita' tecnica separata) l'omologazione consente la libera commercializzazione ma non implica affatto un'automatica autorizzazione alla relativa installazione/utilizzazione. Secondo il mio personale punto di vista, l'unica mancanza normativa che avverto in questo momento e' la specifica indicazione del portabici e del portamoto quali ulteriori entita' tecniche separate nel Regolamento UN/ECE n. 26. Se ha previsto di differenziare il portapacchi dal portasci, il legislatore internazionale non dovrebbe consentire l'attuale trasformazione commerciale di entita' omologate come portapacchi in portabici od in portamoto. In alternativa alla proposta per una dettagliata ed ampliata indicazione dei vari utilizzi di un rack nel citato Regolamento, il legislatore internazionale dovrebbe eliminare l'attuale previsione del portasci e considerare, a parte le antenne, un'unica entita' multifunzionale, aggiornando la definizione di portapacchi in portatutto.     
...
usi un tono da burocrate, che ti rende un po' antipatico. Per quanto riguarda le targhe non c'è una normativa europea ma tante regole nazionali, In Germania si spsoa la targa sull'acessorio che la oscura senza problemi, in Francia anche la targa dell'auto te la fai fare dove vuoi purchè abbia determinati requisiti.
Quando da parecchi anni in tutta Europa si diffonde un accessorio quale il portabici da gancio traino, visto che oltretutto risulta essere più sicuro di quelli appesi ai portelloni, sarebbe il caso che venisse quanto meno emessa una circolare, come è stato fatto per quelli da portellone, che indichi come ci si debba comportare.
Le leggi Italiane son sempre soggette ad interpretazioni, servono circolari applicative o come nel caso del DPCM covid, delle faq ufficiali per poter avere una interpretazione univioca del provvedimento.
 
Adria Coral Compact, il camper coupè
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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 26/01/2021 alle: 17:04:09
il tono sarà anche da burocrate, tuttavia ritengo doveroso riconoscere a The Devil una grandissima professionalità in tutte le tematiche di ordine legislativo; frequento anche altri forum e una risorsa come quella di The Devil è estremamente rara e pertanto molto preziosa per tutti gli argomenti che stanno a cuore a noi camperisti.
DAVIDE
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massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 27/01/2021 alle: 08:19:50
In risposta al messaggio di Pascia2 del 26/01/2021 alle 17:04:09

il tono sarà anche da burocrate, tuttavia ritengo doveroso riconoscere a The Devil una grandissima professionalità in tutte le tematiche di ordine legislativo; frequento anche altri forum e una risorsa come quella di The Devil è estremamente rara e pertanto molto preziosa per tutti gli argomenti che stanno a cuore a noi camperisti.
concordo :-)
Ciao Massimo
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 27/01/2021 alle: 14:14:14
  
@ Pascia2
@ Massimou
  
Vi ringrazio sentitamente per le gratificanti espressioni che avete ritenuto rispettivamente di manifestare e condividere nei miei riguardi.
Vi confesso d'essere un po' imbarazzato per cotanto apprezzamento ma vi confermo il mio impegno a cercare di mantenere la vostra stima.
  

 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 27/01/2021 alle: 14:44:44
  
Steu851 ha scritto:
Per quanto riguarda le targhe non c'è una normativa europea ma tante regole nazionali.
In Germania si sposta la targa sull'accessorio che la oscura senza problemi,
in Francia anche la targa dell'auto te la fai fare dove vuoi purchè abbia determinati requisiti.

   
==============================
   
Mi spiace smentirti ma sulle targhe l'UE ha finora emanato almeno due Regolamenti:
- 1998/2411 al link

http://data.europa.eu/eli/reg/1...


- 2010/1003 al link

http://data.europa.eu/eli/reg/2...



La targa e' un pezzo di lamiera sul quale viene riportato il numero di immatricolazione mediante imbutitura.

E' la composizione del numero di immatricolazione che, per il momento, resta affidata ai singoli Stati-membri attraverso le competenti Autorita' nazionali.

Una volta assegnato il numero di immatricolazione, i francesi possono farsi confezionare le targhe presso negozi di ferramenta convenzionati, mentre gli italiani debbono ancora rivolgersi all'IPZS che ha il monopolio della fornitura [1].

Per quanto riguarda la targa tedesca spostata sull'accessorio "senza problemi", mi piacerebbe consultare il certificato di immatricolazione del veicolo perche' ho il dubbio che lo stesso accessorio possa risultarvi debitamente annotato.

--------------------
[1] Una dèroga al monopolio e' gia' prevista nella fornitura delle targhe per l'immatricolazione professionale (cd "targhe-prova") che sono realizzate presso STA autorizzati dal MIT e dotati dell'occorrente attrezzatura.
   
 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 27/01/2021 alle: 15:15:15
  
OT-OT-OT
   
Steu851 ha scritto:
Quando da parecchi anni in tutta Europa si diffonde un accessorio quale il portabici da gancio traino [...], sarebbe il caso che venisse quanto meno emessa una circolare, come è stato fatto per quelli da portellone, che indichi come ci si debba comportare.
   
==============================
   
Mi spiace che tu non abbia inteso raccogliere il mio suggerimento a voler aprire una separata discussione sul "portabici da gancio-traino".

Probabilmente non hai letto con attenzione la prima circolare emessa dal MIT in materia, come trascritta da Ippocampo nella precedente pagina 3, che riguarda sia i portabici da portellone sia quelli da gancio-traino e che contiene le seguenti indicazioni:
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell'art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.


In materia di "targa ripetitrice" e di "portabici da gancio-traino", puoi eventualmente valutare l'opportunita' di consultare le seguenti discussioni:

https://forum.camperonline.it/x...


https://forum.camperonline.it/x...


tra le tante che si trovano in questa sezione del forum.
  
Nella seconda ti segnalo, in particolare, il mio intervento del 14/07/2016 alle ore 16:14:14.
   
OT-OT-OT
  

Modificato da TheDevil il 27/02/2021 alle 15:15:15
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23/11/2006 4689
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Inserito il 29/01/2021 alle: 14:14:14
  
IZ4DJI ha scritto:

Se è un portamoto e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper.


Secondo me si puo fare solo in caso di portamoto scritto sul libretto e che in pratica è una modifica del telaio del mezzo che viene quindi allungato in maniera permanente.


  
==============================
   
Se il portamoto e' "scritto sul libretto", la CdC riporta nella terza sezione (a testo libero) sia la lunghezza del veicolo secondo l'originaria omologazione sia la lunghezza con portamoto.

In contrasto con il tuo convincimento il portamoto puo' essere amovibile, come da circolare MIT prot. n. 01/M368 del 2 gennaio 2003:
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.

Si tratta della terza circolare riportata al link

https://forum.camperonline.it/x...


  
 
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