quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 17/12/2013 20:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> . esattamente vogliamo vedere se sono solo chiacchiere per spaventare chi a paura o sostanza valida per tutti? o l'ennesima circolare per tenerci sotto ricatto ?
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 17/12/2013 20:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mai visto un autobus con portabagagli posteriore e targa ripetitrice in quanto gli stessi non ne hanno bisogno poichè per detti veicoli è possibile spostare la targa essendo obbligatoria l'aggiornamento della CdC a seguito dell'installazione...e questo sin dal 1997...
quote:DECRETO 13 marzo 1997 Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, e come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 dicembre 1996, n. 285; Visto l'art. 8, della citata legge che stabilisce che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla lunghezza massima secondo direttive stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.; Decreta: Art. 1. 1. La struttura portasci o portabagagli, applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, per essere approvata, deve rispettare i limiti massimi di seguito indicati: 1.1. lunghezza: non superiore a 8,5% della lunghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 1,00 m; 1.2. larghezza: non superiore al 92% della larghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 2,35 m per gli autoveicoli di larghezza pari o superiore a 2,500 m; 1.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 1.4. massa totale: pari alla massa del contenitore, compresi gli attacchi, aumentata della massa corrispondente al volume di carico, calcolata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le bagagliere degli autobus. Detta massa risultante non deve, in ogni caso, essere superiore a 700 kg o determinare il superamento della massa tecnicamente ammissibile per l'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonche' deve assicurare il rispetto del rapporto minimo massa assi anteriori/massa assi posteriori. 2. La suddetta struttura, inoltre: a) deve essere installata al di sopra del piano, inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passente per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote piu' vicine, rispetto all'asse posteriore piu' arretrato del veicolo; b) nel caso in cui rientri, anche solo in parete, negli angoli di visibilita' geometrica dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti dalle norme vigenti per il veicolo, e' necessario che su di essa siano ripetute tutti quei dispositivi il cui campo di visibilita' geometrica sia stato ridotto a seguito dell'installazione della medesima struttura, in modo da ripristinarne gli angoli di visibilita' geometrica prescritti. Detti dispositivi aggiunti devono corrispondere, in quanto a numero, genere e tipo, alle prescrizioni relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa stabiliti dalle vigenti disposizioni. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico, mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. 3. A seguito dell'installazione della struttura a sbalzo, il veicolo deve comunque rispondere a tutte le norme previste per l'omologazione, ivi comprese quelle contenute nelle direttive 70/222/CEE (alloggiamento targa posteriore di immatricolazione) e 81/333/CEE (protezione posteriore anti-incuneamento), e sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 217 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1997 Il direttore generale: BERRUTI >>
http://eur-lex.europa.eu/LexUri...
1. FORMA E DIMENSIONI DEGLI ALLOGGIAMENTI DELLE TARGHE POSTERIORI D'IMMATRICOLAZIONE 2. POSIZIONE DEGLI ALLOGGIAMENTI E MONTAGGIO DELLE TARGHE -se di essa ne puoi avere solo due e non tre -la strutturala non rimane fissa 365 giorni/36 ma la monti-smonti a stagione -la targa "R" ripetitrice identifica il veicolo ed è fatta per essere applicata su aggetto del veicolo ---a domanda risponde posto le foto li denunci si o no o forse o vediamo dai ne parliamo è Natale ? sia i proprietari che le FFOO che dal 1970 in poi non hanno fatto rispettare la legge si o no? buon proseguimento,per pranzare e cenare devo dedicarmi anche ad altro,buon Natale Viva l'Italia,cantava De Gregori P.S. domandona ora i rimorchi hanno una loro targa non viene più usata la targa R ripetitrice "per rimorchi" questa targa R ripetitrice che fine fa ? rimane senza impegno ? o finalmente si è liberata di questo modo di dire "per rimorchi" ?quote:Originally posted by alexbio A leggere i post sul forum, anche su altri argomenti, sembra che il CdS debba essere rispettato e scrupolosamente solo dai camperisti. Con questo il mio non è un invito a non rispettare le regole, è un invito a farle rispettare a tutti.>> Mi sembra evidente che nel forum COL sulle "normative", oltre a tematiche di carattere piu' generale, vèngano spesso approfonditi argomenti di specifico interesse per i camperisti. Dove, tra camperisti, si cerca anche di ricordare ed applicare il motto: uomo avvisato, mezzo salvato. Il tuo invito finale e' assolutamente condivisibile ed infatti gli addetti-ai-lavori si tengono costantemente aggiornati, anche attraverso forum professionali, su quegli aspetti della circolazione stradale che maggiormente vengono visti dai cittadini come trascurati e non sufficientemente perseguiti. -------------------- p.s. In ogni caso ritengo che dall'errato comportamento altrui non si possa mai trarre esempio per giustificare i propri comportamenti che siano in contrasto con vigenti disposizioni di legge.
G.U. n. 65 del 19-03-1997
:quote:2. La suddetta struttura, inoltre: a) [...omissis...] b) nel caso in cui rientri, anche solo in parte, negli angoli di visibilita' geometrica dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti dalle norme vigenti per il veicolo, e' necessario che su di essa siano ripetuti tutti quei dispositivi il cui campo di visibilita' geometrica sia stato ridotto a seguito dell'installazione della medesima struttura, in modo da ripristinarne gli angoli di visibilita' geometrica prescritti. Detti dispositivi aggiunti devono corrispondere, in quanto a numero, genere e tipo, alle prescrizioni relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa stabiliti dalle vigenti disposizioni. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico, mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.id="green">>> Dalla pag. 6 della discussione:
quote:> C.V.D.Originally posted by TheDevil
... il veicolo sarebbe sempre ed unicamente dotato delle "nuove" luci, con la targa originale sempre collocata sul portatarga della "struttura" e con la disattivazione dell'impianto originale delle luci posteriori.Originally posted by floyd2
... disattivo le luci posteriori originali del camper (perchè? è davvero un peccato!).Originally posted by TheDevil
Perche' le luci della "struttura", dopo la relativa annotazione nella CdC, diventano le luci posteriori del veicolo, soggette alle disposizioni di cui al Regolamento UNECE n. 48 (di prossimo approfondimento nella discussione "Luci, lucine e lucette...").>
quote:>Originally posted by slowcamping
Sono diversi anni che vedo i colleghi nordeuropei nei camping con prodotti da sogno ... Personalmente ritengo quest'innovazione un'opportunità per eliminare un po' di burocrazia e rendere possibile ai camperisti utilizzare gli ottimi prodotti che ci sono sul mercato.Originally posted by TheDevil
Personalmente ritengo che i camperisti nordeuropei, al fine di dotare i propri mezzi con "prodotti da sogno", si sobbarchino tranquillamente "un po' di burocrazia" per aggiornare il certificato di immatricolazione con la trascrizione dei riferimenti alla "struttura" installata. Al riguardo la CdC del camper di Baronettorosso e' d'esempio. Dei colleghi nordeuropei il camperista italiano vuole avere soltanto i "prodotti da sogno" senza sentire alcun òbbligo di osservare la vigente normativa, che considera burocrazia da eliminare. L'anno venturo, quando vedi "prodotti da sogno" sui camper nordeuropei, prova a chiedere che ti facciano vedere anche il certificato di immatricolazione in modo da renderti conto quante sono le "strutture" debitamente trascritte e quanti sono i camper che circolano, come quelli italiani, senza la prevista annotazione.>
quote:> [1]id="red"> Quando aumentera', nel cittadino italiano medio, la passione per la legalita'. Nello specifico, quando i camperisti (da una parte) ed i competenti uffici pùbblici (dall'altra parte) si decideranno a comportarsi come negli altri Stati UE. -------------------- [2]id="red"> Ti ho gia' dato il link in unOriginally posted by floyd2
Quando questo Paese diventerà uno Stato? [1]id="red">Originally posted by floyd2
Ti posso chiedere qual è questo forum della P.S. al quale fai riferimento ... [2]id="red">Originally posted by floyd2
... rispettando l'omologazione... La normativa vigente in Italia, in buona sostanza, non regolamenta queste tipologie di portabici/portamoto/portatuttoid="red">...[3]id="red"> ... siamo in Italia e, quindi, tanti (sempre di più) cittadini utilizzano ugualmenteid="red"> questo tipo di portabici... [1]id="red">>
intervento
di pagina 4. Con l'occasione mi fa piacere aggiungere qualche commento www.comuni.it/servizi/forumbb/v... www.comuni.it/servizi/forumbb/v... www.comuni.it/servizi/forumbb/v... www.comuni.it/servizi/forumbb/v... www.comuni.it/servizi/forumbb/v... , sulle "meditazioni casalinghe" che mi sono trovato ad esprimere, da privato cittadino, in quell'altro forum. -------------------- [3]id="red"> A tèrmini di omologazione si tratta solo e soltanto di portabagagli. Non si può invocare la normativa europea solo quando fa còmodo.quote:Originally posted by floyd2 Dovrei montare questo portabici ... Il rivenditore mi ha genericamente scritto che c'è bisogno della targa gialla. Originally posted by salito ... l'oggetto in foto, una volta assemblato sul camper, ne è un tutt'uno [1]id="red"> quindi la targa del veicolo va spostata sul porta targa più arretrato. [2]id="red"> Originally posted by salito ... se l'oggetto a sbalzo riporta la targa originale, è trascritto e non viene mai più tolto. [3]id="red"> Originally posted by salito ... la targa "R" ripetitrice ... è fatta per essere applicata su aggetto del veicolo. [4]id="red"> ... non viene più usata la targa R ripetitrice "per rimorchi" ... [5]id="red">>> [1]id="red"> La struttura portabagli diventa un tutt'unoid="red"> del camper soltanto tràmite l'aggiornamento della CdC con: - la trascrizione delle relative caratteristiche; - la modifica del dato relativo alla lunghezza del veicolo. -------------------- [2]id="red"> Dal momento che la targa posteriore va collocata sul lato posteriore di ogni veicolo soggetto ad immatricolazione, con la tua manovra di spostamento vai ad individuare un "nuovo" lato posteriore per quel veicolo. E, dal momento che la lunghezza di un veicolo corrisponde alla misura della distanza tra i relativi lati anteriore e posteriore, con la tua manovra vai a determinare una lunghezza diversa da quella riportata tra le caratteristiche tecniche del veicolo. Con conseguente violazione dell'art. 78 CdS, secondo la mia lettura non-professionale delle norme e con riserva di confrontare le mie opinioni con gli operatori di polizia stradale che frequentano un altro forum. -------------------- [3]id="red"> NO, la trascrizione del portabagagli sulla CdC non ne impedisce affatto lo smontaggio (quando non serve) in presenza dell'annotazione LUNGHEZZA MASSIMA ...MM, come ho gia' precisato in un precedente intervento grazie alla puntuale documentazione messa a disposizione da Baronettorosso. -------------------- [4]id="red"> Sono interessato a conoscere la fonte normativa a supporto della tua affermazione, in dèroga al comma 4 dell'art. 100 CdS. -------------------- [5]id="red"> NO, la targa ripetitrice resta, al momento, prevista per tutti i rimorchi immatricolati prima del 2 febbraio scorso, oltre che per i carrelli-appendice. Non e' improbabile che, con il prossimo CdS, venga assegnato un tèrmine entro il quale dovranno essere immatricolati con le nuove règole: - i rimorchi gia' immatricolati entro il 2 febbraio 2013; - i carrelli-appendice, con la soppressione di questa tipologia di veicolo non prevista a livello internazionale. A quel momento la targa ripetitrice avra' esaurito la sua funzione e potra' essere depennata dalla regolamentazione della circolazione stradale.
quote:> [1]id="red"> Non fingo affatto, perche' conosco quella circolare da prima che sia stata citata (ottobre/2009) nelOriginally posted by salito
... sono due o tre anni che sono in vendita dei porta-moto che vengono venduti accompagnati dai loro documenti di buona-congrua costruzione e da una nota della nuova norma europea che recitaid="red">: questo oggetto può essere applicato after-market senza nessuna altra burocrazia che non siano dall'avere a bordo del veicolo i documenti del costruttore (ed eventualmente dell'installatore)id="blue">.Originally posted by salito
... cosi farò in primavera, acquistando un "porta-cose" da assemblare "a regola d'arte" come da disegni e indicazioni del costruttore che mi fornirà anche la certificazione dell'omologazione europea dell'oggetto, documenti che come prescritto viaggeranno sempre assieme agli altri documenti del camperid="red">...Originally posted by TheDevil
Come gia' manifestato in un precedenteintervento
, resto sempre interessato ad acquisire la precisa indicazione del punto in cui la Direttiva 74/483/CEE dispone quanto da te "trascritto"id="blue">. Ritengo che, davanti all'esibizione di "pezzi di carta" non previsti da alcuna norma in materia di circolazione stradale, qualche operatore di polizia stradale possa benevolmente parafrasare una famosa battuta del principe Antonio de Curtis.Originally posted by salito
Sul sito del forum concorrente a questo ... hai le risposte che cerchi, e fingi di non avere mai letto... [1]id="red"> ... già che ci siete... [2]id="red">>
forum da te consultato
. Di sicuro tu, invece, non ha letto i miei interventi :https://forum.camperonline.it
#3303359https://forum.camperonline.it
#3308745 nella presente discussione, dove ho gia' citato un miointervento
del giugno/2009 in questo forum, dove la circolare in questione e' riportata unitamente alle altre tre in materia. Il fatto e' che la circolare in questione, indirizzata alle DGT, riguarda sostanzialmente gli UMC sottordinati come dalla relativa chiusa: Si pregano le Direzione Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinatiid="blue">, e non ha di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione emittente (Consiglio di Stato 20-09-1994 n.720, 26-03-1999 n.421, 16-10-2000 n.5506, 27-11-2000 n.6299, etc.). La circolare in questione e' stata infine da me diffusamente commentata nella discussionehttps://forum.camperonline.it
/#=126894 . -------------------- [2]id="red"> Non mi risulta che, a parte le famose sospensioni a gas, la societa' tedesca Goldschmitt produca anche portabagagli.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 18/12/2013 22:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> allora ho fatto bene a mettermi avanti e fare reimmatricolare il mio rimorchio con la nuova targa XA.... [:)] Non sarebbe mai troppo tardi la eliminazione degli appendice, che sono proprio insulsi e ormai non hanno più motivo di esistere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 17/12/2013 15:24:52 postare qualcuna di queste"istruzioni per il montaggio" (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ecco qua...dunque... il manuale non ce l' ho sottomano ma provo ad andare a memoria, dovrei essere attendibile al 99%. Per il modello che conosco io, nel manuale non ci sono indicazioni precise per il posizionamento della targa se non la raccomandazione di centrarla fra le luci e regolare la barra dei fanali e targa in verticale. Questo si deve al fatto che la sua posizione è obbligatoriamente al centro della barra dei fari e non deve essere modificata. Ogni tipo di meccanica ha i suoi attacchi anch'essi omologati (per es. Ducato 230, 244 etc.). Questo fa sì che la posizione della targa di fatto sia decisa in sede di omologazione. Molto più interessante invece è la parte che descrive come deve essere montata la struttura, quanto può sporgere e il max carico ammesso. I calcoli tengono conto del passo, dello sbalzo anteriore e posteriore, dei pesi sugli assi e altro ancora. Questa procedura è fondamentale per poter omologare la struttura come entità indipendente, applicabile su ogni modello di camper senza correre il pericolo di modificare l'assetto in modo non accettabile. L' applicazione del portatutto non modifica la massa totale ammessa quindi il peso del portatutto + il carico va sottratto al carico utile.
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 18/12/2013 23:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> magari.
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 19/12/2013 16:55:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>. . il tuo eura se non è giurassico sotto ha già un telaio sawiko (che fa da sostegno al pavimento del garage) ed è pre-disposto per ospitare il port-tutto o il gancio di traino (cosi come gli hymer ed altri,anvedi sti teteschi come sono pratici-realisti e non pipaioli come non dico chi ...siamo a natale...) se non sbaglio non c'è più il limite del 61% del passo e per chi non lo aveva già visto prima il porta-targa c'è già ,e guarda caso non bisogna nemmeno cercare le misure della sua posizione perchè copre la targa originale rimane il problema delle luci originali già come neutralizzarle ? bando di concorso per chi sa come farlo premio un pierino di marzapane
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 19/12/2013 18:11:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che la disattivazione (e viceversa) delle luci originali (quando si monta/smonta l'attrezzo) sia prevista dal produttore. Mi spiegava l'istallatore, infatti, che avviene "in automatico" nel momento in cui si collega manualmente (o elettronicamente) la spina/l'attacco elettrico del portabici. Quindi, sotto questo aspetto, la normativa viene sicuramente rispettata in modo semplice ed efficace. Aspetto il marzapane di cui sono ghiotto.
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 20/12/2013 12:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è una scusa per non darmi il marzapane. Di seguito riporto nuova risposta di altro produttore sempre in merito a tipologia su gancio traino: Buonasera, il prodotto viene fornito con porta targa e fanaleria; è sufficiente ripetere la targa chiedendola all'Aci.
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scusate non è molto nitida ma l'emmozione.sorpresa di trovarlo addirittura con porta bici...
ho le altre dove si vedono i pullman con i 4 attacchi per sganciare+agganciare le strutture
domani se riesco ad essere in zona sciatori spero i trovare anche dei privati,
loro si permettono di avere una struttura tutta chiusa carrozzata come il pullman
P.S:
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floyd2
Iscritto 7 Apr 08
inviati - 22/12/2013 : 14:03:21
Sarebbe interessante capire secondo quale normativa circolano questi autobus, in modo da poterla seguire e adeguarsi.
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non voglio essere io quello che apre la pagina nr12 quindi rispondo qui
' chiaro che ai pullman è concesso di avere un volume a sbalzo su tutta la superficie del posteriore,e che ovviamente deve avere le luci e la targa che questo aggetto a sbalzo nasconde
sto aspettando di vedere pullman siffatti di altre province
quelli visti fino adesso
hanno ben in vista e illuminata la""" targa ripetitrice."""punto
forse per qualcuno da depennare ""targa ripetitrice per rimorchio""è stato