quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/11/2013 23:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ah...allora se i carrelli appendice non sono una "particolare" categoria di rimorchi dovresti spiegarmi cortesemente alcune cose: 1) in quali delle categorie di cui all'art 47 rientrano i carrelli-appendice 2) perchè gli stessi vengono indicati nell'art. 56 che tratta apputno dei rimorchi 3) quali siano i rimorchi di massa max 750 kg indicati nell'art. 116
quote: Una delle due "letture" suesposte e' ovviamente errata ed ogni utente del forum e' libero di maturare il proprio convincimento nella scelta della "lettura" che meglio individua l'intenzione del legislatore. Poi ci penseranno gli operatori di polizia stradale a far osservare le disposizioni del CdS e, se del caso, i giudici a decidere quale sia stata l'intenzione del legislatore nella stesura del comma 1 nell'art. 164 CdS. Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/11/2013 16:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questo vorrebbe dire che sia gli operatori di polizia sia i giudici conoscono quale sia stata la criptica intenzione del legislatore. Bene, e allora, invece di lasciare agli utenti del forum e ai cittadini in genrale (che vorrebbero osservare le leggi dello Stato) la libertà (fasulla) di scegliere una "lettura" piuttosto che un altra, perché chi è preposto allo scopo non CHIARISCE la norma che ha emanato? Penso che in un paese civile questo sia il minimo che il Cittadino possa chiedere allo Stato. O no?
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/11/2013 16:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi hai dato una bella idea. Metto sul portabici il cartello "Trasporto eccezionale" e ho risolto. [:)]
quote:> [1]id="red"> A mio avviso non c'e' alcunche' di criptico nel comma 1 dell'art. 164 CdS. [2]id="red"> Dal momento che sono parte in causa nella redazione di una delle due "letture" suesposte, ho ritenuto doveroso di pormi in una posizione obiettiva ed ho quindi lasciato ogni partecipante del forum di scegliere se concordare con la mia "lettura" della norma oppure con quella sostenuta dall'importatore della produzione Thule. [3]id="red"> Perche' non c'e' alcunche' da chiarire. Puoi comunque valutare l'opportunita' di interpellare la competente struttura governativa al linkOriginally posted by TheDevil
Dalla mia lettura delle norme surriportate ho ingenuamente dedotto che il legislatore abbia inteso vietare il trasporto dei carichi sistemati in modo da nascondere le luci originali e la targa del veicolo utilizzato. La ditta Cora, con l'esperienza professionale del proprio consulente legale, e Tonipicap, con la sua esperienza professionale di trasportatore, affermano invece che le citate norme vanno intese nel senso che e' ammesso il trasporto di carichi che nascondono le luci originali e la targa del veicolo purche' siano collocate, dietro il càrico, luci supplementari ed una targa ripetitrice in posizione visibile. Una delle due "letture" suesposte e' ovviamente errata ed ogni utente del forum e' libero di maturare il proprio convincimento nella scelta della "lettura" che meglio individua l'intenzione del legislatore. Poi ci penseranno gli operatori di polizia stradale a far osservareid="green"> le disposizioni del CdS e, se del caso, i giudici a decidere quale sia stata l'intenzione del legislatore nella stesura del comma 1 nell'art. 164 CdS.Originally posted by floyd2
Questo vorrebbe dire che sia gli operatori di polizia sia i giudici conoscono quale sia stata la criptica [1]id="red"> intenzione del legislatore. Bene, e allora, invece di lasciare agli utenti del forum e ai cittadini in generale (che vorrebbero osservare le leggi dello Stato) la libertà (fasulla) di scegliere una "lettura" piuttosto che un altra [2]id="red">, perché chi è preposto allo scopo non CHIARISCE la norma che ha emanato? [3]id="red">>
www.lineaamica.gov.it
oppure gli "addetti-ai-lavori" che frequentano il forumwww.comuni.it/servizi/forumbb/v...
nel quale mi riservo - a tempo dèbito - di sviluppare un completo approfondimento in materia, in prosecuzione della discussionehttps://forum.camperonline.it/#...
.quote:Originally posted by floyd2 Dunque, che cosa ci vorrebbe su questo maledetto portabici? Originally posted by TheDevil Ritengo che tu possa pretendere al riguardo una precisazione scritta da parte del fornitore. Unitamente al suo impegno a rimborsarti ogni sanzione comminata a tuo càrico in relazione all'applicazione delle sue indicazioni.>>
quote:Originally posted by floyd2 Ecco le ultime che ho avuto sul portabici: -certificato e omologatoid="red"> in tutta la comunità europea, i documenti rilasciati sono in italiano. [1]id="red"> -NON necessita la trascrizione sul libretto essendo un articolo amovibile, targa giallaid="red">. [2]id="red">>> Mi accorgo solo adesso che, nell'altra discussione da te citata, hai gia' indicato le "precisazioni" fornite dal produttore del portabici. [1]id="red"> A parte il generico termine di "omologato", sarebbe oltremodo interessante sapere: a) quale sia il riferimento normativo di omologazione relativo alla struttura immessa sul mercato come "portabici"; b) se l'impianto di luci sia conforme alle prescrizioni della Direttiva 76/756/CEE e del Regolamento UNECE n.48; c) se l'alloggiamento della targa sia conforme alle prescrizioni della Direttiva 70/222/CEE. [2]id="red"> Probabilmente in Germania non sanno che, per la normativa vigente in Italia, la targa ripetitrice e' prevista unicamente per l'installazione sui veicoli classificati "rimorchi" quando sono agganciati ad un autoveicolo trainante.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/11/2013 22:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Domani, venerdì, dovrei andare dall'istallatore per capire da vicino i costi e il prodotto. Contemporaneamente adesso scrivo al distributore del portabici le tue domande, anche se dubito di avere una risposta.
quote: Mi accorgo solo adesso che, nell'altra discussione da te citata, hai gia' indicato le "precisazioni" fornite dal produttore del portabici. Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/11/2013 22:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sì. Per completezza riporto la risposta che mi diede: "Tutti i nostri portamoto e porta bici sono certificati e omologati in tutta la comunità europea, i documenti rilasciati sono in italiano, anche il montaggio. NON necessità la trascrizione sul libretto essendo un articolo amovebile, lunica cosa è che il veicolo non superi i pesi massimi ammessi come da libretto a peso totale, poi sul portamoto ci va la targa originale mentre per il portabici è abbastanza la targa gialla."
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 28/11/2013 17:21:33 (> Carrelli appendice Il carrello appendice, come definito nell’ultimo comma dell’art. 54 del Codice della Strada, costruibile ad un solo asse, è destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Il suo uso deve essere di tipo privato e non professionale e non può essere adibito al trasporto di merci per conto terzi. Il carrello appendice non è soggetto ad autonoma immatricolazione ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo trattore annotando sulla carta di circolazione di quest’ultimo i dati identificativi del carrello stesso. Questa operazione deve essere effettuata presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile), presentando fisicamente alla verifica entrambi i veicoli. I carrelli appendice si distinguono nella seguenti sotto categorie in relazione alle loro dimensioni, alle masse massime ammissibili nonché alla massa a vuoto del veicolo trattore. 1° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,00 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,20 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 300 kg. Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg. 2° categoria : carrello con lunghezza massima di 2,50 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,50 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 600 kg. Abbinabile ad autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg. 3° categoria : carrello con lunghezza massima di 4,10 m. (compresi gli organi di traino), larghezza massima di 1,80 m. e massa complessiva a pieno carico massima di 2000 kg. Abbinabile ai soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg. Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice dell’autoveicolo trainante anch’essa rilasciata dagli Uffici Periferici del D.T.T. dietro specifica richiesta. L’impiego del carrello appendice è chiaramente condizionato dallo specifico abbinamento alla vettura motrice ed alle limitazioni imposte dalla sua effettiva destinazione d’uso. Ulteriori aspetti peculiari di uso sono dati dal fatto che sul carrello appendice il carico non può sporgere dalla sagoma dello stesso né in lunghezza né in larghezza. Inoltre, la sua larghezza massima non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m. Il legislatore, per contro, definisce (art. 116 del Codice della Strada) il rimorchio leggero quello con massa complessiva a pieno carico . Questa indicazione ha fondamentale rilevanza in taluni casi di fino a 750 kgabbinamento del rimorchio a determinati tipi di motrice per la categoria di patente di guida necessaria. Da un punto di vista strettamente normativo, i rimorchi sono poi classificati in distinte categorie definite dalla direttiva n. 70/156/CEE e riconosciute a livello internazionale. Rimorchi di categoria O1 con massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg. Rimorchi di categoria O2 con massa complessiva a pieno carico oltre 750 kg. e fino a 3500 kg. Come vedi i CARRELLI appendice, quindi non chiamati mai rimorchi sono una cosa, i rimorchi leggeri categoria O1 sono un altracosa. Anche nell'articolo 56 i carrelli appendice sono ben diversi dai rimorchi Saranno stati inseriti nello stesso articolo proprio per marcare le differenzeVisualizza messaggio in nuova finestra
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http://www.aci.it/i-servizi/nor...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013 00:02:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi sembra che tu abbia eluso la domanda principale: in quale tra le categorie di cui all'art. 47 CdS devono essere inseriti?....oppure è un "oggetto" che cirola sulle strade senza sapere come considerarlo?...ed infine, visto che il carrello-appendice può anche essere immatricolato, la CdC cosa riporterebbe? P.S. gli uffici della Motorizzazione indicano il carrello-appendice come "rimorchio leggero", sostieni che siano in errore?
quote:Originally posted by floyd2 Per completezza riporto la risposta che mi diede: ... NON necèssita la trascrizione sul libretto essendo un articolo amovibileid="red">...>> L'amovibilita' di un componente in un veicolo NON e' di per se' condizione sufficiente ad escluderne l'annotazione sul certificato di immatricolazione. Se e' stata montata su un veicolo, qualunque parte puo' essere ovviamente smontata con la sequenza inversa di operazioni. D'altra parte molti ganci di traino vengono adesso montati nella versione "amovibile" e, nonostante questa caratteristica, devono essere annotati nella CdC qualora siano installati in data successiva all'immatricolazione. E' quindi sufficiente questo esempio a smentire l'informazione che ti e' stata fornita, anche perche' ritengo che l'amovibilita' del portabici da te riportato nelle foto d'apertura comporti necessariamente il ricorso a specifici attrezzi da officina (al di fuori della disponibilita' del camperista medio e della relativa legittimita' di utilizzo).
quote:Originally posted by floyd2 Per completezza riporto la risposta che mi diede: ... poi sul portamoto ci va la targa originaleid="red"> mentre per il portabici è abbastanza la targa giallaid="red">.>> Davanti a questa indicazione differenziata sarebbe interessante conoscere la fonte normativa sulla quale si e' basato il produttore del portabici da te contattato. A meno che non si tratti del classico "testa e croce"! Probabilmente in Germania non sanno che, per la normativa vigente in Italia, la targa ripetitrice e' prevista unicamente per la collocazione sui veicoli classificati "rimorchi", quando sono agganciati ad un autoveicolo trainante attraverso un componente di attacco meccanico omologato ai sensi della Direttiva 94/20/CE e/o del Regolamento UNECE n. 55.
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 28/11/2013 22:29:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il distributore ha risposto così alle domande (di TheDevil) che gli avevo inviato: Buongiorno, l'impianto luci , l'alloggiamento targa e omologazione sono conformi alle direttive CEE da lei indicate. L'omologazione è EUROPEA Cordiali Saluti
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 29/11/2013 14:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ah...allora ha dato la stessa risposta dell'attrezzo "innominabile": è omologato ai sensi delle Direttive CEE...peccato che l'omologazione non implichi obbligatoriamente la "libera utilizzazione" in tutti i paesi...
quote:Originally posted by TheDevil A parte il generico termine di "omologato", sarebbe oltremodo interessante sapere: a) quale sia il riferimento normativo di omologazione relativo alla struttura immessa sul mercato come "portabici"; ... Originally posted by floyd2 Il distributore ha risposto così alle domande (di TheDevil) che gli avevo inviato: Buongiorno, l'impianto luci, l'alloggiamento targa e omologazione sono conformi alle direttive CEE da lei indicate. L'omologazione è EUROPEAid="red"> Cordiali Saluti>> Un "oggetto" viene dichiarato omologato quando, a sèguito di apposita verifica, viene giudicato conforme ad una serie, piu' o meno lunga, di prescrizioni specifiche riportate in una "norma" da osservare e da far osservareid="green">. Al camperista interessato a questo "oggetto" ancora non e' dato sapere quale sia il riferimento normativo della asserita omologazione. Trai le tue conclusioni.
quote:Originally posted by TheDevil Da un radioamatore non mi sarei mai aspettato di lèggere il suggerimento per una illegalita' addirittura doppia: - acquisizione di una targa ripetitrice da un fornitore alternativo all'unico ufficiale; - installazione di una targa ripetitrice su un veicolo che non e' un rimorchio, nella sezione del forum COL dedicata alle "normative". Originally posted by IZ4DJI Le possibilità, più o meno giuste o più o meno consentite sono: 1) ... 2) mettere una targa ripetitrice gialla (sicuramente meglio quella regolamentare), perché, secondo me, come un carrello appendice NON è considerato rimorchio, ma semplice estensione accessoria, ma rimovibile, del mezzoid="red">, per estensione e similitudine, anche il portabici potrebbe essere considerato una appendice rimovibile e provvisoria del mezzo. La differenza è che il carrello appendice è riportato sul libretto, mentre il portabici no, e questo mi da qualche dubbio. 3) ... Originally posted by TheDevil ... con riferimento alla tua ipotesi n.2 succitata e sempre a mio personale avviso, aggiungo che e' ragionevolmente da escludere la coesistenza su un autoveicolo della targa: - di immatricolazioneid="blue">, collocata nell'apposito alloggiamento predisposto dal costruttore del veicolo; - ripetitriceid="blue">, collocata sul "portatarga" fornito dal produttore dell'entita' tecnica installata sul veicolo. La targa ripetitrice e' prevista unicamente per i veicoli classificati "rimorchi" e non puo' essere ovviamente collocata su un autoveicolo (oppure su qualche suo componente accessorio).id="blue"> Originally posted by IZ4DJI to ippocampo2009 ... il tuo paragone calzerebbe se si parla di carrello appendice, che non è un veicolo immatricolato, ma è solo un accessorio, una estensione del veicolo (lo dice il nome appendice)id="red">, che poi abbia le ruote (come l'appendice) o sia sospeso (come questi portabici), poco cambia, sempre accessorio rimovibile è. La differenza è che l'appendice è scritto sul libretto, questi portabici no. Originally posted by IZ4DJI to ippocampo2009 ... il carrello appendice non è considerato rimorchio (anche se ha lo stesso aspetto)id="red">, infatti non ha un suo libretto, non ha la sua targa ma solo quella ripetitrice, il carrello appendice va scritto sul libretto e puo' essere trainato unicamente dal veicolo sul cui libretto è scritto, deve andare a revisione sempre assieme al veicolo trainante, inoltre non ha i limiti di velocità ma puo' fare i 130. ...così faccio vedere che so qualcosa anch'io. Originally posted by IZ4DJI to ippocampo2009 ... i CARRELLI appendice, quindi non chiamati mai rimorchi sono una cosaid="red">, i rimorchi leggeri categoria O1 sono un altra cosa. Anche nell'articolo 56 i carrelli appendice sono ben diversi dai rimorchi. Saranno stati inseriti nello stesso articolo proprio per marcare le differenze.>> Premesso che, per la normativa vigente in Italia, la targa ripetitrice e' prevista unicamente per la collocazione sui veicoli classificati "rimorchi" (quando sono agganciati ad un autoveicolo trainante attraverso un componente di attacco meccanico omologato ai sensi della Direttiva 94/20/CE e/o del Regolamento UNECE n. 55)id="blue">, ormai da quattro pagine persisti nel tuo tentativo di dimostrare che sul portabici qui discusso va collocata una targa ripetitrice, nonostante i recenti e ripetuti inviti di Ippocampo a voler rivedere la tua posizione. Il tuo "ragionamento" e' sostanzialmente una specie di sillogismo, basato su tre premesse ed una conclusione: - premessa 1: su un "carrello-appendice" va collocata la targa ripetitrice quando si trova in circolazione; - premessa 2: il "carrello-appendice" non e' un veicolo autonomo ma, come dice il nome, una "appendice", cioe' un'estensione del veicolo trainante; - premessa 3: il "portabici" e' un accessorio, cioe' un'estensione del veicolo sul quale e' montato; - conclusione: sul "portabici" si puo' collocare la targa ripetitrice. In un sillogismo la conclusione e' vera se sono vere tutte le premesse. Qui, purtroppo, la matrice di verita' da' il seguente risultato: - premessa 1: VERA - premessa 2: FALSA - premessa 3: VERA - conclusione:FALSA. Infatti, nonostante il tuo contrario convincimento, il carrello-appendice e' una delle tre tipologie di "rimorchi": - rimorchi propriamente detti; - semirimorchi; - carrelli-appendice, di cui all'art. 56 CdS, suddivisi in relazione alle caratteristiche tecniche di costruzione. E tutti i "rimorchi" genericamente intesi costituiscono una delle categorie di veicoli di cui all'art. 47 CdS. La targa ripetitrice viene collocata sul carrello-appendice perche' si tratta di un veicolo classificato "rimorchio".id="blue"> La targa ripetitrice NON puo' essere collocata su un autoveicolo, cioe' un veicolo di categoria diversa da quella dei "rimorchi".
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 29/11/2013 17:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> va bene, siete in due a dirlo, e sicuramente ne sapete più di me , sarà quindi sicuramente vero che il carrello appendice è un rimorchio, ma ammetterete che è un rimorchio moltoparticolare, in quanto, una volta agganciato a un veicolo non crea un autotreno, come invece capita agganciando un VERO rimorchio infatti non deve viaggiare a 70/80 come un autotreno. Però, non mi è chiaro in quale categoria sarebbe il carrello appendice, ci sono tre categorie di rimorchi, quelli che non sono in queste categorie, quindi sarebbe da desumere che non sono rimorchi. - categoria O 1 : rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t; - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t; - categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t; - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. non avendo una carta di circolazione non puo certo essere in cat O1. Ovviamente lo stesso veicolo, se ha doppia omologazione, può nascere come appendice (non immatricolato e senza carta di circolazione) , o in alternativa puo essere immatricolato e quindi diventare un rimorchio O1 , costituire un autotreno etc... Un po come quei veicoli che possono nascere autovettura o autocarro, ma o è uno o è l'altro. secondo me andrebbe data una lettura diversa dell' art 56 , penso che abbiamo ragione tutti diciamo la stessa cosa in modo diverso. ******************************** Art. 56. Rimorchi. "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO III - DEI VEICOLI Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE Art. 56. Rimorchi. 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 54; d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54; e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre. 3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice. 4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento. ******************************* leggendo: " I rimorchi si distinguono in: " poi seguono le categorie di rimorchi alle lettere a, b, c, d, e, f. e tra queste che sono le categorie di rimorchi NON sono presenti i carrelli appendice. poi, nello stesso articolo, ai numeri 3 e 4 sono citati altre due tipologie di veicoli (che non rientrano quindi nelle categorie dei rimorchi) che sono i semirimorchi e i carrelli appendice. Quindi io darei una lettura che il titolo dell'articolo 56 è "Rimorchi" ma il legislatore vi ha inserito oltre alle categorie di rimorchi, anche altre due tipologie di veicoli assimilabili a rimorchi (ma che non sono compresi nelle citate categorie di rimorchi), cioè semirimorchi e i carrelli appendice. Poi se mi dite che continuo a sbagliare, lo accetto senz'altro, almeno mi sarò chiarito con le mie idee.[:)] Non è che voglio avere ragione, non ne avrei neanche le conoscenze, ma mi piace cercare di capire. P.S. chiedo scusa a Floyd2 se ci siamo un po allargati un po troppo nella discussione qui nel suo argomento [:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:> [1]id="red"> NO, od hai ragione tu a sostenere che il carrello-appendice ed il semirimorchio NON sono veicoli classificati "rimorchi" di cat. O oppure abbiamo ragione Ippocampo ed il sottoscritto a sostenere l'affermazione opposta. La coesistenza della "ragione" e' chiaramente impossibile. [2]id="red"> NO, tu dici un concetto radicalmente differente da quello che Ippocampo ed il sottoscritto abbiamo espresso. [3]id="red"> Puoi eventualmente valutare l'opportunita' di farti una "passeggiata culturale" ai link: -Originally posted by IZ4DJI
... penso che abbiamo ragione tutti [1]id="red"> diciamo la stessa cosa in modo diverso. [2]id="red"> ... mi piace cercare di capire.[3]id="red">>
www.unece.org/fileadmin/DAM/tra...
(punto 2.4. e segg. ed, in particolare, 2.4.5.); -http://eur-lex.europa.eu/LexUri...
(pag. 119, punto 4).quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/11/2013 00:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie dei link, ma ora vado a dormire perché domattina alle 7 mi attende una motosega per abbattere due alberoni [;)] Ma sicuro che verso sera, al rientro, per scaldarmi e riposarmi, me li vado a leggere consolato da una bella tazza di THE caldo. Ma leggendo tra le righe, mi sembrerebbe di evincere che sicuramente ho torto [:D] Peggio per me cosa volevo avere ragione con due "mostri sacri" come te e Ippocampo [:I][;)][:)] Però grazie comunqe perché discutendo con voi si impara un mucchio di cose[:)] Ragazzi, buonanotte, ci sentiamo domani (se l'albero non mi cade in testa) [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it