quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013 20:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non è che voglio avere ragione, non ne avrei neanche le conoscenze, ma mi piace cercare di capire. P.S. chiedo scusa a Floyd2 se ci siamo un po allargati un po troppo nella discussione qui nel suo argomento >> Per carità, che scuse; anch'io ho il tuo stesso atteggiamento nei confornti della conoscenza e delle relative interpretazioni. [:)]
quote:> C.V.D. Mi permetto rinviarti ad una attenta lettura dei seguenti interventi nell'ordine citato: -Originally posted by floyd2
Arrivati a pag.4 di questo topic, ha ancora senso la mia domanda iniziale? Oppure forse e' il caso di chiedersi: ha senso acquistare questo portabici o no, visto che le lacune normative italianeid="red"> non permettono di classificarlo e quindi, di conseguenza, di renderlo di lecito utilizzo in Italia?>
https://forum.camperonline.it
#3304594 ; -https://forum.camperonline.it
#3302158 ; -https://forum.camperonline.it
#3303078 ; -https://forum.camperonline.it
#3302365 . Le norme ci sono, sono chiare e sono definite per tutelare la sicurezza della circolazione stradale. In Italia questa tutela risulta, per il momento, ancora affidata ad un organo governativo e non ai produttori di accessori. Cio' premesso, sei ovviamente lìbero di basare il tuo acquisto sulle indicazioni che il produttore del tuo accessorio prescelto fornisce attraverso cataloghi [1] oppure con corrispondenza diretta. Quando sarai eventualmente sanzionato, potrai considerare l'opportunita' di citare per danni il fornitore che ti ha rassicurato sulla regolarita' del suo prodotto in relazione alle vigenti norme di legge in materia di circolazione stradale. -------------------- [1] Ad esempio, con riferimento allo stralcio di catalogo citato inhttps://forum.camperonline.it
#3304598, mi piacerebbe sapere dalla ditta Thule in quali stati UE e' legale la copertura delle luci e/o della targa con il càrico trasportato, come dalla stessa Thule affermato. Senza inoltre considerare che, fuori della sàgoma propria di un veicolo, puo' essere trasportato soltanto il cosiddetto "carico indivisibile".quote:Quando sarai eventualmente sanzionato>> Perdonami, thedevil, ma io sono veramente un po' fesso e non riesco a capire bene. Vediamo però se ho colto il SUCCO di queste 5 pagine (secondo la tua posizione): Il portabici nelle foto della prima pagina NON può essere montato e utilizzato in Italia ai sensi della normativa vigente. Corretto? o no? Grazie per la pazienza.
quote:Originally posted by floyd2 Vediamo però se ho colto il SUCCO di queste 5 pagine (secondo la tua posizione)...>> Secondo la mia personale lettura (da privato cittadino) delle norme, su cui mi riservo di confrontarmi in un altro forum con coloro che sono preposti ai servizi di polizia stradale: 1) sul portatarga fornito con quella "struttura" non puo' essere collocata ne' la targa originale del veicolo, ne' la targa ripetitrice, ne' una targa autocostruita, a prescindere che la "struttura" sia in posizione aperta o chiusa; 2) in tutti i casi nei quali la targa originale (collocata nell'apposito alloggiamento del veicolo, come predisposto dal costruttore) non risulti visibile secondo le prescrizioni di cui all'art. 259 (comma 1, lettera f) del Regolamento CdS, si vìola il comma 1 dell'art. 164 CdS con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 8 dello stesso articolo qualora l'infrazione sia oggetto di accertamento da parte degli operatori di polizia stradale. Dall'applicazione del citato comma 8 discende inoltre il fermo del veicolo (ex successivo comma 9) fino a quando il càrico non risulti sistemato secondo le modalita' previste in detto art. 164 CdS. Senza attendere l'approfondimento nell'altro forum, auspico che Ippocampo2009 voglia esprimere la sua valutazione di mèrito sulle mie considerazioni suesposte.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/11/2013 17:17:17 (> Benissimo, sono contento perché avevo interpretato giustamente ciò che scrivevi. In attesa di altre info sull'argomento, siccome il topic NON è incentrato solo su QUEL portabici, ma sulla targa ripetitrice, vi propongo quest'altra "struttura" AMOVIBILE SENZA ATTREZZI per chiedere un vostro parere sulla POSSIBILITA' di montarlo usando una traga ripetitrice. Ecco: [url] http://www.goldschmittitalia.it/default.asp?modulo=articolo&id_articolo=325 qui è possibile scaricare il catalogo nel quale è contenuto il portabici/portamoto suddetto, modello: "Bambino":Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.al-ko.de/PDF/fzt/ITA...
quote:>Originally posted by floyd2
... siccome il topic NON è incentrato solo su QUEL portabici, ma sulla targa ripetitriceid="red">...>
La targa ripetitrice e' prevista unicamente per la collocazione sui veicoli classificati "rimorchi" (quando sono agganciati ad un autoveicolo trainante attraverso un componente di attacco meccanico omologato ai sensi della Direttiva 94/20/CE e/o del Regolamento UNECE n. 55).id="blue">
-------------------- p.s. In relazione al primo dei due link da te segnalati ti suggerisco di impostare una ricerca Google sul relativo sito-base: c'e' un grave "avvertimento"! Inoltre, dall'1 febbraio scorsola societa' TopGroup di Vigonza (PD)
non rappresenta piu' la ditta tedesca Sawiko ---> cfr.www.turismoitinerante.com/site/...
.quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/11/2013 20:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Quindi io darei una lettura che il titolo dell'articolo 56 è "Rimorchi" ma il legislatore vi ha inserito oltre alle categorie di rimorchi, anche altre due tipologie di veicoli assimilabili a rimorchi (ma che non sono compresi nelle citate categorie di rimorchi), cioè semirimorchi e i carrelli appendice.>> quanto da te affermato sopra in relazione ai semirimorchi è del tutto inesatto visto che alla lettera a) riferita ai rimorchi vengono citati anche i semirimorchi
quote:a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchiid="size4">; >> quindi è solo una tua idea che i semirimorchi non rientrino nella categoria dei rimorchi...e la stessa cosa è per i carrelli appendice i quali sono si di tipo "particolare" ma sempre nei rimorchi devono essere ricompresi...
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/11/2013 22:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sì, era solo un modo "veloce" per farvi vedere il portabici, infatti il secondo limk punta al sito della ALKO che distribuisce SAWIKO.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/11/2013 17:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Assolutamente d'accordo....
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 01/12/2013 00:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se ho compreso bene di quale portabici si tratti, allora il discorso è lo stesso: essendo amovibile la targa deve restare dov'è, ragion per cui lo si può installare sono a condizione di non coprire la targa stessa...
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/12/2013 00:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> I complimenti vanno tutti a TheDevil...per me è lavoro quindi sono obbligato, salvo fare brutte figure, cercare di essere preparato quanto più possibile. Per lui, invece, è una passione quindi il suo impegno è da ammirare...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/12/2013 12:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok. Grazie per la risposta. Commento: rimane l'assurdità, tuttavia, che prodotti del genere vengano messi in vendita, non vi sembra? Ad occhio, più della metà del catalogo ALKO-SAWIKO non è utilizzabile secondo la nromativa vigente italiana?
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 01/12/2013 13:09:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Chi lo dice?...se si tratta di "unità tecniche indipendenti" le si installa a termini di legge, ovvero senza "spostare" e "coprire" nulla in materia di luci posteriori e targa. Se invece tale installazione non è possibile, allora le si installa con iscrizione sulla CdC e in tal caso si "sposta" il tutto...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/12/2013 13:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi dovete perdonare per quello che scrivo, ma le mie ridotte facoltà mentali non mi permettono di capire il discorso sino in fondo: si sta sostenendo che non è vero che non si possono istallare questi due "strumenti" (portabici) di cui stiamo parlando da 5 pagine perché è sufficiente che questi due strumenti non coprano la targa (e le luci). Bene. Ma questi due strumenti per loro natura costruttiva ostruiscono la quasi totalità delle targhe dei mezzi sui quali verranno montati. Quindi: ai sensi della normativa italiana NON possono essere montati sulla quasi totalità (direi "totalità", ma sono prudente) dei mezzi per i quali sono stati progettati (all'estero), ma venduti in Italia. Ma c'è un'altra possibilità: iscriverli nella carta di circolazione. In questo modo, però, non possono più svolgere una delle funzioni principali per la quale sono stati costruiti, cioé, l'amovibilità (secondo portabici) o la "ripiegabilità" (primo portabici). E' così? Ho capito bene? Grazie per la pazienza.[:)]
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 01/12/2013 14:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> In sostanza direi di si...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/12/2013 15:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie molte.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 01/12/2013 13:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quindi, c'è ancora la possibilità di farsi annotare il portamoto sulla CdC? Avevo capito che non fosse più possibile, ma sicuramente avevo capito male. Mi sorge un dubbio, una volta che il portamoto è installato, viene annotata sulla CdC la nuova lunghezza del mezzo, e quindi a rigor di logica, tale portamoto deve stare sempre montato e non si puo smontare se non serve? Perché si circolerebbe con un mezzo più corto di quanto scritto sulla CdC, a meno che non sia da intendersi come lunghezza massima, come per esempio nei rimorchi portabarca che hanno la barra fanali scorrevole. Però, per esempio un mio amico che ha un camper Laika con portamoto estraibile, nel quale è tutto il paraurti originale con fanaleria e targa, che scorre, nei traghetti paga molto di più perché sulla CdC c'è scritta la lunghezza massima, quindi attenzione a averlo scritto che poi ponti e traghetti si pagano cari. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it