quote:Risposta al messaggio di miocamper inserito in data 01/12/2013 20:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [;)]
quote:> Come vedi, non ti faccio perdere tempo nelle ricerche!Originally posted by TheDevil
Puoi eventualmente valutare l'opportunita' di farti una "passeggiata culturale" ai link: -www.unece.org/fileadmin/DAM/tra...
(punto 2.4. ...Originally posted by IZ4DJI
... sono andato a dare una scorsa ai link. E subitoid="red"> trovo ...>
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/12/2013 16:24:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, qui sono sicuro, salvo aver letto male [:)]: Il mio mezzo monta il portamoto sawiko ligiero dall'origine ed è annotato sul cdc ma non riporta la nuova lunghezza del mezzo, solo la portata. Infatti come lunghezza indica 6.74 che è quella del mezzo senza portamoto (o portacarichi) come è annotato.
ps: monto la targa originale.
quote:Risposta al messaggio di baronettorosso inserito in data 02/12/2013 14:04:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non devi chiedere a me ma a The DEvil o Ippocampo, ma secondo me ci dovrebbe essere la nuova lunghezza, se il portamoto è annotato fa parte integrante del mezzo in pratica è come se fosse stato allungato il telaio del mezzo e proprio per questo la targa sta nella traversa finale con tanto di fanaleria. Ma aspetta risposte piu autorevoli, il mio è solo un idea personale. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRE PER I SISTEMI INFORMATRICI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 01/M368 Roma, 2 gennaio 2003 OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni. Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione. In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 ‚ MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue. L’installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all’unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell’autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall’origine. La visita e prova effettuata dall’Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell’art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l’altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell’utente del veicolo. Nell’aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamotoid="size4">id="blue"> IL CAPO DIPARTIMENTO Dott. Ing. Amedeo Fumero>>
quote:Originally posted by ippocampo2009>> Ti ringrazio sentitamente per le gratificanti espressioni che hai ritenuto di indirizzarmi.
quote:Originally posted by miocamper ... e preghi che, finchè viaggi in Italia, nessuno ti fermi. [1]id="red"> ... come diavolo affrontare la situazione. [2]id="red">>> [1]id="red"> Ritengo che, in un prossimo futuro, ci possa essere un notevole incremento ... nella religiosita' dei camperisti italiani, dopo l'approfondimento della materia in un altro forum. [2]id="red"> Mi ritengo "chiamato in causa" e ti rinvio ad un prossimo intervento indirizzato a Floyd2.
quote:Originally posted by baronettorosso Il mio mezzo monta il portamoto sawiko ligiero dall'origine ed è annotato sul cdc ma non riporta la nuova lunghezza del mezzo, solo la portata. [1]id="red"> Infatti come lunghezza indica 6.74 che è quella del mezzo senza portamoto (o portacarichi) come è annotato. [2]id="red"> ps: monto la targa originale. [3]id="red">>> [1]id="red"> Se la voce <K> comincia con le lettere OE, mi interesserebbe conoscere tutto il codice di omologazione del veicolo. [2]id="red"> Non dùbito che hai attentamente letto le pagg. 3 e 4 della CdC, ma mi permetto chiederti di voler inserire nel forum la relativa scansione senza far vedere i due riquadri in alto (n. di pratica e targa). [3]id="red"> Ovviamente, dal momento che si tratta di un "portabagagli" montato d'origine dal costruttore del camper.
quote:Originally posted by floyd2 In questo modo, però, non possono più svolgere una delle funzioni principali per la quale sono stati costruiti, cioé, l'amovibilità (secondo portabici) o la "ripiegabilità" (primo portabici). E' così? Ho capito bene?>> Dipende dall'annotazione della "nuova" misura di lunghezza ("fissa" oppure "massima") nella CdC. In ogni caso la funzione di "ripiegabilità" risulterebbe molto piu' agevole, in quanto il veicolo sarebbe sempre ed unicamente dotato delle "nuove" luci, con la targa originale sempre collocata sul portatarga della "struttura" e con la disattivazione dell'impianto originale delle luci posteriori.
quote:> Sono io a ringraziarti per quello che hai scritto da ultimo e per la pazienza dimostrata a sorbirti i miei "pallosi" interventi. Perche' mi hai dato la soddisfazione di constatare che, attraverso i miei spunti di riflessione e le efficaci sintesi di Ippocampo, hai autonomamente delineato la questione in modo puntuale. Il quadro normativo e' ovviamente unico, come sinteticamente esposto negli interventi: -Originally posted by floyd2
... ritenete che qui ci si trova di fronte ad un discorso normativo diverso?Originally posted by floyd2
Ad occhio, più della metà del catalogo ALKO-SAWIKO non è utilizzabile secondo la normativa vigente italiana?Originally posted by floyd2
Mi dovete perdonare per quello che scrivo ... Grazie per la pazienza.>
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#3306270 -https://forum.camperonline.it
#3306524 . Tra i prodotti Sawiko ci sono anche i "ganci di traino" (omologati ai sensi della Direttiva 94/20/CE oppure del Regolamento UNECE n.55) che sono forniti: - direttamente ai costruttori di veicoli, per il montaggio in fabbrica prima della relativa immatricolazione; - in aftermarket ai proprietari dei veicoli, per il montaggio dopo la relativa immatricolazione. Per il "gancio" montato in fabbrica la Carta di Circolazione risulta gia' annotata e non occorre ulteriore intervento. Per il "gancio" montato dopo l'immatricolazione: - il veicolo va sottoposto a visita e prova presso un ufficio periferico del DTT; - la CdC viene opportunamente integrata con gli estremi del "gancio" montato, e nessun automobilista si lamenta, perche' quel controllo e' finalizzato a garantire la sicurezza della collettivita' dopo una modifica apportata ad un veicolo gia' ammesso a circolare. Non c'e' motivo per cui la stessa procedura non si debba applicare al "portabagagli" (omologato ai sensi della Direttiva 74/483/CEE oppure del Regolamento UNECE n.26), quando: 1) non e' piu' una semplice entita' tecnica (da considerare "sporgenza" rispetto alla sagoma originale del veicolo) 2) ma viene corredato di luci e portatarga (da considerare complessivamente "allestimento esterno di carrozzeria") con conseguente modifica nella lunghezza del veicolo. Nel CdS, l'art. 78 e' destinato dal legislatore a regolamentare le modifiche di un veicolo dopo la relativa immatricolazione. A detto articolo e' strettamente associato l'art. 236 del Regolamento, nel cui comma 2 il legislatore ha disposto: 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: [...omissis...] g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; [...omissis...] e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio del DTT competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.id="green">id="size1"> Ricordo che per «sbalzo posteriore» si intende la distanza orizzontale tra il piano verticale che attraversa l'ultimo asse posteriore ... e il punto piu' arretrato del veicolo; se il veicolo e' munito di un dispositivo di aggancio non rimovibile, il punto piu' arretrato del veicolo e' il punto di aggancio.id="green"> A me pare che il dettato normativo non si presti ad alcun equivoco. Poi, ogni camperista e' sicuramente "maggiorenne" e molto probabilmente "vaccinato" da potersi comportare come meglio ritiene.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 02/12/2013 17:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> certamente eccola
spero possa servire [:)] se serve altro di quello che c'è scritto no prob.
grazie, cancellato qualche codice (non sapevo fosse codice unico) [;)]id="limegreen">
quote:Originally posted by TheDevil [1]id="red"> Se la voce <K> comincia con le lettere OE ... [2]id="red"> Non dùbito che hai attentamente letto le pagg. 3 e 4 della CdC ... Originally posted by baronettorosso ... certamente eccola ...>> [1]id="red"> Elimina la foto, o quantomeno, il codice di omologazione che NON comincia per OmologazioneEuropea e che consente di risalire al tuo veicolo, dal momento che comincia con KodiceUnico. [2]id="red"> Alla sest'ultima riga io leggo: LUNGHEZZA MASSIMA 7490MM., cioe' 750mm. in piu' rispetto alla lunghezza originale del veicolo!
quote:Dipende dall'annotazione della "nuova" misura di lunghezza ("fissa" oppure "massima") nella CdC. In ogni caso la funzione di "ripiegabilità" risulterebbe molto piu' agevole, in quanto il veicolo sarebbe sempre ed unicamente dotato delle "nuove" luci, con la targa originale sempre collocata sul portatarga della "struttura" e con la disattivazione dell'impianto originale delle luci posteriori.>> TheDevil, questa cosa che scrivi è molto importante per il mio problema, perché individua una possibilità concreta di soluzione per l'istallazione del primo portabici (quello pieghevole, per intenderci, a pag. 1 di questo topic). Ancora una volta, vediamo se ho capito, riepilogando: a) procedo a far annotare la nuova misura intesa come MISURA MASSIMA (quella con il portabici esteso) nella Carta di Circolazione del camper (come si procede?); b) sposto la targa originale del camper sul portatarga del portabici; c) disattivo le luci posteriori originali del camper (perchè? è davvero un peccato!). d) apro e chiudo il portabici a mio piacimento, utilizzando il suo sistema di rotazione per tenere sempre in vista fanaleria e targa. Grazie
quote:> Premesso che tutte le quattro circolari in materia sono riportate nell'interventoOriginally posted by IZ4DJI
Ho avuto una risposta dalla THULE, anche se non si sono sbilanciati: "Per la normativaid="red"> in genere allego la circolare del Ministero Dei Trasporti relativa ai dispositivi posteriori.">
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#1160555 , occorre ricordare che: ... quanto alle circolari, trattasi di atti diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all'Amministrazione...id="blue"> (Consiglio di Stato 20-09-1994 n.720, 26-03-1999 n.421, 16-10-2000 n.5506, 27-11-2000 n.6299, etc.). Inoltre, anche se in materia tributaria, dalla sentenza 2-11-2007 n.23031 della Corte di Cassazione a SS.UU.: Per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, la circolare non puo' essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Il che rileva, in primo luogo, sul piano generale, perche' le circolari, come e' stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono ne' contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne' essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all'ordinamento tributario, il quale come e' noto, e' soggetto alla riserva di legge. Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultime, infatti, e' stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorita' amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, ne' acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria e' regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facolta' discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011).id="blue">quote:Originally posted by baronettorosso ... se serve altro di quello che c'è scritto, no prob.>> Ti sono molto grato per il contributo di interessante documentazione che hai apportato alla discussione. Il tuo camper e la relativa CdC sono la concreta esemplificazione della mia lettura delle norme in materia, come da anni sostengo nelle pagine di questo forum. L'annotazione riportata nella CdC del tuo camper non va considerata un'eccezione (o, peggio, un errore) ma dovrebbe essere "la règola" per tutte le strutture (omologate e non) che vengono montate nella parte posteriore dei camper e che sono corredate di impianto-luci e portatarga in quanto coprono alla vista le luci originali del veicolo ed il relativo alloggiamento per la targa. La struttura che si può montare senza annotazione nella CdC dovrebbe essere esclusivamente l'entita' tecnica, omologata ex Dir.74/483/CEE oppure Reg.UNECE n.26, che non ostruisce la visibilita' sia delle luci originali sia della targa collocata nell'alloggiamento predisposto dal costruttore del veicolo. Cio' premesso, mi tornerebbero ùtili due ulteriori informazioni: - se coincidono le date indicate alle voci <B ed <I> (oppure se la data <B> e' antecedente quella <I>); - se le voci della serie <D> fanno riferimento al costruttore ed al modello dell'autotelaio, come ritengo. Per completezza, previa cancellazione delle voci <E> e <K>, potresti infine valutare l'opportunita' di rendere disponibile anche la pag.2 della CdC.
quote:> Perche' le luci della "struttura", dopo la relativa annotazione nella CdC, diventano le luci posteriori del veicolo, soggette alle disposizioni di cui al Regolamento UNECE n. 48 (di prossimo approfondimento nella discussioneOriginally posted by floyd2
... disattivo le luci posteriori originali del camper (perchè?id="red"> è davvero un peccato!).>
https://forum.camperonline.it/#...
).quote:Regolamento CdS, art. 236 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: [...omissis...] g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; [...omissis...] e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.id="green">> Il percorso per giungere all'annotazione della "struttura" nella CdC comincia necessariamente con la richiesta dell'apposito nulla-osta al costruttore del camper. Il nulla-osta puo' essere rilasciato a titolo oneroso (spesso) oppure gratuito (raramente) oppure ... puo' non essere rilasciato, a discrezione del costruttore del camper. Se vuoi fare da "cavia" possiamo impostare un completo protocollo operativo, perche' ci sono da superare anche i probabili ostacoli frapposti dagli UMC, alla luce [si fa per dire] delle circolari con le quali il DTT si e' "lavato le mani" dalla problematica quasi totalmente. Al riguardo potrebbe risultare efficace la consultazione dello studio tecnico che assiste Dodi71 nella soluzione del problema discusso inOriginally posted by floyd2
... come si procede?>
https://forum.camperonline.it/#...
. Ma al momento e' un po' prematuro, anche perche' si puo' valutare l'opportunita' di un approccio alternativo (sul quale, per ora, non mi sbilancio).quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 03/12/2013 17:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti ringrazio per la risposta. Ma il Dipartimento per i trasporti terrestri se ne è lavato le mani in che modo? Dico meglio: se il Dipartimento per i trasporti terrestri non si ritiene più competente della problematica, le circolari a chi attribuiscono la competenza?