quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/12/2013 22:22:22 In stretta analogia alla disposizione comunitaria che vieta di vietare la vendita e l'uso dei "ganci di traino" omologati e che pero' non ha alcun riflesso sulla normativa nazionale che subordina la circolazione dei veicoli muniti di "gancio" ad una preventiva visita e prova ed alla conseguente annotazione nella CdC (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Commetti un errore clamoroso, a mio parere, trascurando il ricorso che alla fine ha costretto il ministero a emettere un parere che sancisce la precedenza della direttiva nel caso dei portatutto. Proprio l'analogia che hai evidenziato consentirebbe una svolta anche con i ganci traino, in ragione del precedente. Poi se trovo un po' di tempo visto che siamo sul forum delle normative spiego a cosa servono le direttive e perchè la costituzione europea le prevede
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/12/2013 Da questo forum di camperisti parte, come mia soluzione al problema, l'invito amichevole a regolarizzare l'installazione dei portabagagli che risultano: 1) corredati di impianto-luci e portatarga (per sopperire ad un evidente oscuramento delle luci posteriori e/o dell'alloggiamento della targa previsti all'omologazione del veicolo); 2) non annotati sulla CdC del veicolo. 19:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Regolarizzare in che modo? Vuoi sostituirti al ministero dei trasporti e inviare alle motorizzazioni una nuova circolare? Perchè ne hanno già una che dice che il portatutto è unità indipendente e non si trascrive. Basterebbe scriverlo sul forum dei vigili urbani per fargli cambiare idea? O per convincere i costruttori a rilasciare i nulla osta. Ma ti rendi conto di quello che dici? Sai la questione è nata proprio per la difficoltà di dotare i mezzi di struttura non prevista all'origine. Magari fra un po' cominciamo a chiederci di cosa stavamo parlando.
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 13/12/2013 11:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie slowcamping condivido in pieno quello che tu dici... il mio mezzo potrebbe uscire dalla fabbrica con portamoto ,io ho scelto di montarlo aftermarket , alla mia richiesta alla casa costruttrice del nullaosta (o del certificato di omologazione)hanno fatto orecchio da mercante...[}:)] ho comunque montato un altro prodotto (tedesco, in alluminio e smontabile) scegliendo la non trascrizione... certo un po' di timore c'e' ma sono convinto che quello che ho fatto e' una cosa sensata e rispettosa delle leggi ma visto come vanno le cose da noi...[xx(] non ho mai capito l'accanimento di alcuni su questa tipologia di scelta che sostanzialmente e' corretta con l'unica differenza della non trascrizione sul cdc (sfruttando la circolare a cui tu ti riferisci). saluti Pierfranco pierfranco60
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013 15:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> D'accordo su quanto dici. Ma se, invece della targa originale spostata sul portabici, trovi una traga gialla?
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/12/2013 15:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eppure quanto postato da TheDevil mi sembra sia chiaro: la targa ripetitrice può essere installata su altro che non sia un rimorchio? quando vai alla Motorizzazione e chiedi la targa ripetrice devi compilare il modello TT2119 il quale, come causale dell'operazione, prevede che venga indicato uno tra i seguenti codici
quote:TE * Rilascio targhe ripetitrici "EE" per veicoli trainati TR * Rilascio targhe ripetitrici di "Tipo A" per veicoli trainati da autoveicoli (v. p.to IA) TS * Rilascio targhe ripetitrici di "Tipo B" per veicoli trainati da autoveicoli (v. p.to IB) TA * Rilascio targhe ripetitrici per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate >> non leggo da nessuna parte che si chiede la targa ripetitrice per portabici...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013 16:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma questo, dopo otto pagine, è chiaro anche a me; grazie per la risposta, comunque. Io chiedevo a te (anche, ma non solo, per il ruolo che svolgi al riguardo): stante questa situazione (la normativa italiana, l'omologazione europea, ecc.), come ti comporti nel momento in cui ti trovi di fronte quel tipo di portabici con la targa gialla ripetitrice*? Grazie [:)] *vera o falsa, questo, poi, è ancora un altro tema, tralasciamo, per ora
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/12/2013 18:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dipende...per la semplice apposizione di targa ripetitrice quando non ve ne è l'obbligo non è prevista alcuna sanzione, quindi si ritorna all'inizio... 1) targa originale non leggibile = sanziono 2) targa originale leggibile = non sanziono
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013 18:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie. Sanzione ai sensi dell'art. 102, c.7; è corretto? art. 102, c.7 CDS Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013 19:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ok, grazie. Però..., a ben guardare, il comma 7 non parla esplicitamente di targa "originale" del veicolo, ma dice: "Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione..." Non c'è l'articolo determinativo prima di targa ("la targa") e non c'è neanche l'articolo indeterminativo ("una targa"). Duqne l'intento del legislatore potrebbe anche essere stato quello di sanzionare giustamente un veicolo sprovvisto di identificazione (di targa). Nel nostro caso, invece, c'è una targa ben leggibile e visibile che riporta (ripete) i dati e che, in alcuni casi, è addirittura stata rilasciata dalla MC (come risulta da quanto riferito nelle pagine precedenti di questoi topic). Non sono convinto che in presenza di un ricorso non ci sarebbero dubbi.
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/12/2013 20:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mah...certo che se uno non vuol capire c'è poco da fare... 1) il CdS dice che "Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di unaid="size4"> targa contenente i dati di immatricolazione... 2) la targa ripetitrice NON può essere applicata sul veicolo che non sia un rimorchio... 3) ora, quale targa deve essere chiaramente leggibile?.... PS...se si potesse applicare una targa ripetitrice su di un veicolo che non sia un rimorchio perchè in caso di smarrimento della targa di immatricolaizone sono costretto a a reimmatricolare il veicolo?...applicherei la ripetitrice che è leggibile e tanti saluti, no? PS-2...se vuoi vedere cosa succede con un ricorso monta il portabici con targa ripetitrice ed occulta la targa, passa da queste parti che ti "regalo" il verbale, fai ricorso e togliamoci la curiosità...[:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013 20:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "regalo" nel senso che non pago la multa? [:D][:D] Vabbè. In questo momento sulla sinistra in alto del sito sta lampeggiando una pubblicità con un portabici/portamoto proprio del tipo di cui stiamo parlando. Trovo questo un controsenso tutto italiano. Quando questo Paese diventerà uno Stato?
quote:> NO e mi spiace contraddire il parere positivo che ti ha dato Ippocampo, sempre nei lìmiti della mia conoscenza NON-professionale delle norme. Volendo, tutte le disposizioni del CdS sono contenute in un semplice vocabolario della lingua italiana. Nella lettura del CdS la rùbrica degli articoli ha una specifica funzione. L'art. 102 e' previsto dal legislatore per contenere le disposizioni concernenti i casi di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targaid="green">. In particolare, al deterioramento di targaid="green"> il legislatore ha previsto di dedicare il comma: - 4, per esporre le disposizioni da osservare; - 7, per indicare le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4:Originally posted by floyd2
Sanzione ai sensi dell'art. 102, c.7; è corretto?id="red">>
quote:4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.id="green">>> La situazione di illeggibilita' della targa per la copertura derivante dalla sistemazione del càrico e' invece trattata dal legislatore nell'art. 164 CdS, in sintonia con l'art. 30 della Convenzione di Vienna 1968. Come ti ho gia' indicato due volte negli interventi
https://forum.camperonline.it
#3302119https://forum.camperonline.it
#3306270 , si rèndono quindi applicabili, a mio avviso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo:quote:8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione sono fissate dal regolamento.id="green">>> Tieni comunque presente che si tratta di semplici
"meditazioni casalinghe"
(come Slowcamping ha voluto definirle), quale risultato di tempo personale dedicato al forum, senza alcun crisma di autorevolezza ma come spunto di eventuale approfondimento per ogni lettore che voglia considerarle interessanti.quote:> A fronte del tuo quesito iniziale, nelle nove pagine della discussione hai finora ottenuto quattro diverse indicazioni per il tipo di targa da collocare nel portatarga che correda il "portabici" da te scelto. 1) targa di immatricolazione del veicolo (con annotazione del portabagagli nella CdC): -Originally posted by floyd2
Dovrei montare questo portabici ... Il rivenditore mi ha genericamente scritto che c'è bisogno della targa giallaid="red">.>
Baronettorosso.
2) targa di immatricolazione del veicolo (senza annotazione del portabagagli nella CdC): -Pierfranco 60;
-Slowcamping.
3) targa ripetitrice: -Tonipicap;
-Societa' Al-KO Italia;
-Fornitore del portabagagli scelto.
4) targa autocostruita: -IZ4DJI;
-Nigama;
-Salito.
A mio personale avviso, come ho gia' ripetutamente sostenuto, con la soluzione n. 1 il camperista: - e' certo di non avere problemi di alcun genere derivanti dall'installazione di questo particolare portabagagli, corredato di impianto-luci e portatarga; - non deve portarsi appresso alcun altro documento che non sia la CdC; - e' libero di circolare senza portabagagli quando non gli serve e, quindi, di spostare legittimamente la targa di immatricolazione dal veicolo al portabagagli e viceversa. Ho il timore che le altre tre ipotesi sìano invece foriere di sanzioni piu' o meno "consistenti", con riserva di andare a confrontare le mie"meditazioni casalinghe"
con gli operatori di polizia stradale che frequentano un altro forum e che, secondo la terminologia di Slowcamping, costituiscono la"realtà"
, in quanto organi competenti a far osservareid="green"> la legge.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2013 18:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sì. Io, come ad un certo punto ho scritto, mi ero anche disposto alla prima ipotesi. E' chiara, infatti, l'interpretazione e può essere pure condivisibile, purché s'arrivi ad una conclusione. Il fatto è che, poi, nel continuo della discussione, mi è sembrato di capire che anche l'ipotesi 1 non sia una via semplice e "normale", ma che, invece, anche in questo caso, si tratterebbe di fare "combattimenti" vari con uffici, impiegati, ingegneri, agenzie e quant'altro, con conseguenti perdite enormi di tempo (e pazienza). E, allora, francamente, oggi non sono più tanto disponibile ad assecondare i comportamenti talvolta superficiali, inadeguati, ignoranti, svogliati, di chi dovrebbe invece con solerzia e competenza contribuire a fornire un servizio e a far funzionare la "macchina" dello Stato (come, continuo a scriverlo, avviene in altri Stati europei, con buona pace degli italiofili). Di fronte a tutto questo (basta leggere queste pagine) alla fine prevale un atteggiamento rinunciatario. E questo atteggiamento oggi mi sembra molto diffuso. E, temo, non riguradi soltanto me (e qualcun altro) e l'acquisto di un (banale, alla fine) portabici, ma decisioni e investimenti molto più importanti (l'Italia si sta letteralmente "svuotando"). Non voglio fare OT (o ulteriore OT). Ti posso chiedere qual è questo forum della P.S. al quale fai riferimento; vorrei darci uno sguardo (solo uno sguardo, per carità, mi basta COL [:)])
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2013 15:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il fatto è che il portabici non è un "carico" (e mi sembra che anche tu l'abbia fatto presente più volte affermando che trattasi di entità tecnica) quindi non è che lo "sistemo" ma lo "installo". E non ricordo nessuna sentenza che in caso di targa coperta abbia ritenuto sussistente l'art. 164 CdS....
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2013 A fronte del tuo quesito iniziale, nelle nove pagine della discussione hai finora ottenuto quattro diverse indicazioni per il tipo di targa da collocare nel portatarga che correda il "portabici" da te scelto. 1) targa di immatricolazione del veicolo (con annotazione del portabagagli nella CdC): - Baronettorosso. 2) targa di immatricolazione del veicolo (senza annotazione del portabagagli nella CdC): - Pierfranco 60; - Slowcamping. 3) targa ripetitrice: - Tonipicap; - Societa' Al-KO Italia; - Fornitore del portabagagli scelto. 4) targa autocostruita: - IZ4DJI; - Nigama; - Salito. 18:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Solo per precisare che la risposta n.2 (la targa viene spostata) si riferisce alla soluzione adottata dai costruttori (strana la risposta di AL-KO), nessuna legge ne parla. Mentre è scontato il vuoto normativo di cui a pag.3 e che, evidentemente, da luogo alle ipotesi più varie, specialmente se non si conosce l'argomento. Non troverete in giro targhe occultate o disegnate a penna, ne targhe ripetitrici. Qualche caso ci può stare ma il singolo errore non ci interessa in questo caso.