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slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 13/12/2013 alle: 00:22:21
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/12/2013  22:22:22 In stretta analogia alla disposizione comunitaria che vieta di vietare la vendita e l'uso dei "ganci di traino" omologati e che pero' non ha alcun riflesso sulla normativa nazionale che subordina la circolazione dei veicoli muniti di "gancio" ad una preventiva visita e prova ed alla conseguente annotazione nella CdC (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Commetti un errore clamoroso, a mio parere, trascurando il ricorso che alla fine ha costretto il ministero a emettere un parere che sancisce la precedenza della direttiva nel caso dei portatutto. Proprio l'analogia che hai evidenziato consentirebbe una svolta anche con i ganci traino, in ragione del precedente. Poi se trovo un po' di tempo visto che siamo sul forum delle normative spiego a cosa servono le direttive e perchè la costituzione europea le prevede

Modificato da slowcamping il 13/12/2013 alle 11:38:29
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slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 13/12/2013 alle: 11:22:51
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/12/2013  Da questo forum di camperisti parte, come mia soluzione al problema, l'invito amichevole a regolarizzare l'installazione dei portabagagli che risultano: 1) corredati di impianto-luci e portatarga (per sopperire ad un evidente oscuramento delle luci posteriori e/o dell'alloggiamento della targa previsti all'omologazione del veicolo); 2) non annotati sulla CdC del veicolo. 19:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Regolarizzare in che modo? Vuoi sostituirti al ministero dei trasporti e inviare alle motorizzazioni una nuova circolare? Perchè ne hanno già una che dice che il portatutto è unità indipendente e non si trascrive. Basterebbe scriverlo sul forum dei vigili urbani per fargli cambiare idea? O per convincere i costruttori a rilasciare i nulla osta. Ma ti rendi conto di quello che dici? Sai la questione è nata proprio per la difficoltà di dotare i mezzi di struttura non prevista all'origine. Magari fra un po' cominciamo a chiederci di cosa stavamo parlando.

Modificato da slowcamping il 13/12/2013 alle 11:37:27
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pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 13/12/2013 alle: 12:38:36
quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 13/12/2013  11:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie slowcamping condivido in pieno quello che tu dici... il mio mezzo potrebbe uscire dalla fabbrica con portamoto ,io ho scelto di montarlo aftermarket , alla mia richiesta alla casa costruttrice del nullaosta (o del certificato di omologazione)hanno fatto orecchio da mercante...[}:)] ho comunque montato un altro prodotto (tedesco, in alluminio e smontabile) scegliendo la non trascrizione... certo un po' di timore c'e' ma sono convinto che quello che ho fatto e' una cosa sensata e rispettosa delle leggi ma visto come vanno le cose da noi...[xx(] non ho mai capito l'accanimento di alcuni su questa tipologia di scelta che sostanzialmente e' corretta con l'unica differenza della non trascrizione sul cdc (sfruttando la circolare a cui tu ti riferisci). saluti Pierfranco pierfranco60
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/12/2013 alle: 15:30:20
Qui non si discute se il "portabici" debba essere obbligatoriamente annotato sulla CdC o meno (e mi sembra pacifico che nessuno sta dicendo sia obbligatorio farlo), ma se l'installazione "libera" che comporta obbligatoriamente di nascondere la targa permette lo spostamento della targa medesima. Sul punto io avrò anche una interpretazione "casalinga" (interpretazione, però, che è la stessa di TUTTI i colleghi che conosco) ma se becco un veicolo con targa "spostata" opero di conseguenza....
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floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/12/2013 alle: 15:40:04
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013  15:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> D'accordo su quanto dici. Ma se, invece della targa originale spostata sul portabici, trovi una traga gialla?
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/12/2013 alle: 16:40:23
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/12/2013  15:40:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eppure quanto postato da TheDevil mi sembra sia chiaro: la targa ripetitrice può essere installata su altro che non sia un rimorchio? quando vai alla Motorizzazione e chiedi la targa ripetrice devi compilare il modello TT2119 il quale, come causale dell'operazione, prevede che venga indicato uno tra i seguenti codici
quote:TE * Rilascio targhe ripetitrici "EE" per veicoli trainati TR * Rilascio targhe ripetitrici di "Tipo A" per veicoli trainati da autoveicoli (v. p.to IA) TS * Rilascio targhe ripetitrici di "Tipo B" per veicoli trainati da autoveicoli (v. p.to IB) TA * Rilascio targhe ripetitrici per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate >
> non leggo da nessuna parte che si chiede la targa ripetitrice per portabici...
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floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/12/2013 alle: 18:16:31
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013  16:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma questo, dopo otto pagine, è chiaro anche a me; grazie per la risposta, comunque. Io chiedevo a te (anche, ma non solo, per il ruolo che svolgi al riguardo): stante questa situazione (la normativa italiana, l'omologazione europea, ecc.), come ti comporti nel momento in cui ti trovi di fronte quel tipo di portabici con la targa gialla ripetitrice*? Grazie [:)] *vera o falsa, questo, poi, è ancora un altro tema, tralasciamo, per ora

Modificato da floyd2 il 13/12/2013 alle 18:21:34
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/12/2013 alle: 18:32:47
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/12/2013  18:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende...per la semplice apposizione di targa ripetitrice quando non ve ne è l'obbligo non è prevista alcuna sanzione, quindi si ritorna all'inizio... 1) targa originale non leggibile = sanziono 2) targa originale leggibile = non sanziono

Modificato da ippocampo2009 il 13/12/2013 alle 18:33:59
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floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/12/2013 alle: 18:48:56
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013  18:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Sanzione ai sensi dell'art. 102, c.7; è corretto? art. 102, c.7 CDS Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Modificato da floyd2 il 13/12/2013 alle 18:49:30
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/12/2013 alle: 19:32:19
Si, è corretto...
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floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/12/2013 alle: 20:03:19
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013  19:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie. Però..., a ben guardare, il comma 7 non parla esplicitamente di targa "originale" del veicolo, ma dice: "Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione..." Non c'è l'articolo determinativo prima di targa ("la targa") e non c'è neanche l'articolo indeterminativo ("una targa"). Duqne l'intento del legislatore potrebbe anche essere stato quello di sanzionare giustamente un veicolo sprovvisto di identificazione (di targa). Nel nostro caso, invece, c'è una targa ben leggibile e visibile che riporta (ripete) i dati e che, in alcuni casi, è addirittura stata rilasciata dalla MC (come risulta da quanto riferito nelle pagine precedenti di questoi topic). Non sono convinto che in presenza di un ricorso non ci sarebbero dubbi.

Modificato da floyd2 il 13/12/2013 alle 20:09:50
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/12/2013 alle: 20:14:04
quote:Risposta al messaggio di floyd2 inserito in data 13/12/2013  20:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah...certo che se uno non vuol capire c'è poco da fare... 1) il CdS dice che "Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di unaid="size4"> targa contenente i dati di immatricolazione... 2) la targa ripetitrice NON può essere applicata sul veicolo che non sia un rimorchio... 3) ora, quale targa deve essere chiaramente leggibile?.... PS...se si potesse applicare una targa ripetitrice su di un veicolo che non sia un rimorchio perchè in caso di smarrimento della targa di immatricolaizone sono costretto a a reimmatricolare il veicolo?...applicherei la ripetitrice che è leggibile e tanti saluti, no? PS-2...se vuoi vedere cosa succede con un ricorso monta il portabici con targa ripetitrice ed occulta la targa, passa da queste parti che ti "regalo" il verbale, fai ricorso e togliamoci la curiosità...[:D][:D][:D][:D]
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floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 13/12/2013 alle: 21:37:43
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 13/12/2013  20:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "regalo" nel senso che non pago la multa? [:D][:D] Vabbè. In questo momento sulla sinistra in alto del sito sta lampeggiando una pubblicità con un portabici/portamoto proprio del tipo di cui stiamo parlando. Trovo questo un controsenso tutto italiano. Quando questo Paese diventerà uno Stato?

Modificato da floyd2 il 13/12/2013 alle 21:39:49
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 14/12/2013 alle: 15:15:15
quote:

Originally posted by floyd2

Sanzione ai sensi dell'art. 102, c.7; è corretto?id="red">>
> NO e mi spiace contraddire il parere positivo che ti ha dato Ippocampo, sempre nei lìmiti della mia conoscenza NON-professionale delle norme. Volendo, tutte le disposizioni del CdS sono contenute in un semplice vocabolario della lingua italiana. Nella lettura del CdS la rùbrica degli articoli ha una specifica funzione. L'art. 102 e' previsto dal legislatore per contenere le disposizioni concernenti i casi di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targaid="green">. In particolare, al deterioramento di targaid="green"> il legislatore ha previsto di dedicare il comma: - 4, per esporre le disposizioni da osservare; - 7, per indicare le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4:
quote:4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.id="green">>
> La situazione di illeggibilita' della targa per la copertura derivante dalla sistemazione del càrico e' invece trattata dal legislatore nell'art. 164 CdS, in sintonia con l'art. 30 della Convenzione di Vienna 1968. Come ti ho gia' indicato due volte negli interventi

https://forum.camperonline.it

#3302119

https://forum.camperonline.it

#3306270 , si rèndono quindi applicabili, a mio avviso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo:
quote:8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione sono fissate dal regolamento.id="green">>
> Tieni comunque presente che si tratta di semplici

"meditazioni casalinghe"

(come Slowcamping ha voluto definirle), quale risultato di tempo personale dedicato al forum, senza alcun crisma di autorevolezza ma come spunto di eventuale approfondimento per ogni lettore che voglia considerarle interessanti.

Modificato da TheDevil il 14/12/2013 alle 18:21:21
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:18:18
quote:

Originally posted by floyd2

Dovrei montare questo portabici ... Il rivenditore mi ha genericamente scritto che c'è bisogno della targa giallaid="red">.>
> A fronte del tuo quesito iniziale, nelle nove pagine della discussione hai finora ottenuto quattro diverse indicazioni per il tipo di targa da collocare nel portatarga che correda il "portabici" da te scelto. 1) targa di immatricolazione del veicolo (con annotazione del portabagagli nella CdC): -

Baronettorosso.

2) targa di immatricolazione del veicolo (senza annotazione del portabagagli nella CdC): -

Pierfranco 60;

-

Slowcamping.

3) targa ripetitrice: -

Tonipicap;

-

Societa' Al-KO Italia;

-

Fornitore del portabagagli scelto.

4) targa autocostruita: -

IZ4DJI;

-

Nigama;

-

Salito.

A mio personale avviso, come ho gia' ripetutamente sostenuto, con la soluzione n. 1 il camperista: - e' certo di non avere problemi di alcun genere derivanti dall'installazione di questo particolare portabagagli, corredato di impianto-luci e portatarga; - non deve portarsi appresso alcun altro documento che non sia la CdC; - e' libero di circolare senza portabagagli quando non gli serve e, quindi, di spostare legittimamente la targa di immatricolazione dal veicolo al portabagagli e viceversa. Ho il timore che le altre tre ipotesi sìano invece foriere di sanzioni piu' o meno "consistenti", con riserva di andare a confrontare le mie

"meditazioni casalinghe"

con gli operatori di polizia stradale che frequentano un altro forum e che, secondo la terminologia di Slowcamping, costituiscono la

"realtà"

, in quanto organi competenti a far osservareid="green"> la legge.
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floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:48:21
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2013  18:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì. Io, come ad un certo punto ho scritto, mi ero anche disposto alla prima ipotesi. E' chiara, infatti, l'interpretazione e può essere pure condivisibile, purché s'arrivi ad una conclusione. Il fatto è che, poi, nel continuo della discussione, mi è sembrato di capire che anche l'ipotesi 1 non sia una via semplice e "normale", ma che, invece, anche in questo caso, si tratterebbe di fare "combattimenti" vari con uffici, impiegati, ingegneri, agenzie e quant'altro, con conseguenti perdite enormi di tempo (e pazienza). E, allora, francamente, oggi non sono più tanto disponibile ad assecondare i comportamenti talvolta superficiali, inadeguati, ignoranti, svogliati, di chi dovrebbe invece con solerzia e competenza contribuire a fornire un servizio e a far funzionare la "macchina" dello Stato (come, continuo a scriverlo, avviene in altri Stati europei, con buona pace degli italiofili). Di fronte a tutto questo (basta leggere queste pagine) alla fine prevale un atteggiamento rinunciatario. E questo atteggiamento oggi mi sembra molto diffuso. E, temo, non riguradi soltanto me (e qualcun altro) e l'acquisto di un (banale, alla fine) portabici, ma decisioni e investimenti molto più importanti (l'Italia si sta letteralmente "svuotando"). Non voglio fare OT (o ulteriore OT). Ti posso chiedere qual è questo forum della P.S. al quale fai riferimento; vorrei darci uno sguardo (solo uno sguardo, per carità, mi basta COL [:)])
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/12/2013 alle: 19:15:54
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2013  15:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fatto è che il portabici non è un "carico" (e mi sembra che anche tu l'abbia fatto presente più volte affermando che trattasi di entità tecnica) quindi non è che lo "sistemo" ma lo "installo". E non ricordo nessuna sentenza che in caso di targa coperta abbia ritenuto sussistente l'art. 164 CdS....
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slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 14/12/2013 alle: 20:32:53
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2013 A fronte del tuo quesito iniziale, nelle nove pagine della discussione hai finora ottenuto quattro diverse indicazioni per il tipo di targa da collocare nel portatarga che correda il "portabici" da te scelto. 1) targa di immatricolazione del veicolo (con annotazione del portabagagli nella CdC): - Baronettorosso. 2) targa di immatricolazione del veicolo (senza annotazione del portabagagli nella CdC): - Pierfranco 60; - Slowcamping. 3) targa ripetitrice: - Tonipicap; - Societa' Al-KO Italia; - Fornitore del portabagagli scelto. 4) targa autocostruita: - IZ4DJI; - Nigama; - Salito. 18:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo per precisare che la risposta n.2 (la targa viene spostata) si riferisce alla soluzione adottata dai costruttori (strana la risposta di AL-KO), nessuna legge ne parla. Mentre è scontato il vuoto normativo di cui a pag.3 e che, evidentemente, da luogo alle ipotesi più varie, specialmente se non si conosce l'argomento. Non troverete in giro targhe occultate o disegnate a penna, ne targhe ripetitrici. Qualche caso ci può stare ma il singolo errore non ci interessa in questo caso.

Modificato da slowcamping il 14/12/2013 alle 20:35:34
13
slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 14/12/2013 alle: 20:47:13
Ribadisco che: La direttiva europea se ha l'effetto di inibire il divieto di commercializzazione evidentemente ha la precedenza sulla normativa del singolo stato nel momento in cui questo la adotta (vedi anche thread successivo). Questo vuol dire che la questione della modifica lunghezza del veicolo tacitamente è resa irrilevante dalla norma di livello superiore, che copre anche eventuali "vuoti normativi". Se i codici dei singoli paesi membri non vengono aggiornati purtroppo è comprensibile, anche se sbagliato, il comportamento degli agenti che agiscono come automi perchè non vengono correttamente informati e che, ahimè, applicano il codice alla lettera. Trovo comunque poco costruttivo che ad ogni thread si agiti lo spettro della possibilità di sanzionare per enfatizzare i concetti espressi. Il problema, se ce n'è uno, in questo caso si risolve solo partendo dall'alto.

Modificato da slowcamping il 14/12/2013 alle 21:51:06
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slowcamping
slowcamping
11/03/2012 53
Inserito il 14/12/2013 alle: 20:54:49
Ed eccoci a pagina 10 Mi hanno fatto notare un post di qualche tempo fa, dove è presente alla discussione un responsabile di uno dei maggiori costruttori. Per comodità riposto interamente l'intervento, nemmeno io l'avevo letto anche se conoscevo più o meno la storia. Spero risponda anche alla richiesta di chiarimenti sull'omologazione dei portatutto. inviato - 08/02/2011 : 10:20:12 Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, il seguente intervento da parte di Goldschmitt Italia. Il Team di Moderazione "Gentili partecipanti a questo forum, ci permettiamo di intervenire nel vostro dibattito in qualità di azienda che commercializza i portabagagli/portamoto in quanto fautori primi del cambiamento legislativo che ha portato alla possibilità di applicazione di questi dispositivi in Italia, quando in Europa sono permessi ormai da lungo tempo. Non abbiamo mai voluto intervenire direttamente nei forum, lasciando giustamente spazio ai camperisti e alle loro opinioni, ma in questo caso, sollecitati anche da alcuni di voi che hanno portato alla nostra attenzione il dibattito e che ci hanno chiesto chiarimenti, ci sentiamo chiamati in causa e riteniamo corretto chiarire alcuni punti fondamentali. Per prima cosa, vogliano precisare che l'odierna possibilità di installazione in Italia di portacarichi/portamoto in after market è frutto di una lunga battaglia a colpi di carte bollate che è sfociata nella denuncia da parte nostra a carico del Ministero dei Trasporti Italiano alla Commissione Europea (verbale n.42625/08/IT del 11/01/2008). Questo Ente, dopo attento esame ha dato di fatto ragione alla nostra tesi interpretativa imponendo al nostro Ministero l’emissione della Circolare n.69402/08/03 del 02/09/2008 relativa all'applicazione dei dispositivi in questione. Ci permettiamo di sottolineare che la nostra denuncia è stata a lungo al vaglio di tecnici e funzionari di molti Uffici, sia a livello italiano sia europeo e assicuriamo che si è sempre trattato di persone professionalmente molto competenti e preparate e che hanno studiato attentamente la questione prima di dare il loro verdetto, tenendo conto anche del fatto che il loro giudizio avrebbe portato ad una "rivoluzione" legislativa nel settore. Se non fossimo stati assolutamente certi della bontà del nostro progetto non avremmo investito anni di risorse per poterlo portare a compimento. Una delle contestazioni che ci è stata velatamente rivolta riguarda la Carta di Circolazione del dispositivo omologato. Si tratta effettivamente di una nostra iniziativa, nata dal fatto che volevamo assicurare che i nostri clienti fossero tutelati di fronte ad eventuali contestazioni. Per fare ciò abbiamo fatto opportuna richiesta in data 20/08/08 alla stessa Commissione Europea, in quanto emanatrice della Direttiva 74/483., che ci ha autorizzato ad emettere tale documento. Quest’ultimo viene rilasciato ad integrazione delle istruzioni d’uso e manutenzione del dispositivo, come previsto dalla stessa direttiva. Nel documento sopra descritto sono infatti riportati: - i nostri dati quale azienda responsabile per l’emissione del documento, - il numero della Direttiva Europea di riferimento - i dati del Costruttore e dell’Ente Omologatore - i dati del dispositivo e di tutti i set applicabili in fase di omologazione (tra i quali il kit portamoto) - i dati del veicolo sul quale è applicato - la Circolare Ministeriale del 02/09/2008 - il parere del Ministero dei Trasporti del 29/07/2008 (documento rilasciato esclusivamente alla nostra azienda in data antecedente alla Circolare) In merito all’appunto sollevato da alcuni riguardo al fatto che la moto non è un bagaglio, ci limitiamo a far presente che nei documenti originali di omologazione, (visionati anche dal Ministero dei Trasporti Italiano) vi è chiaramente riportato che tale dispositivo può portare il motociclo se si utilizzano gli appositi optionals previsti in fase di omologazione per poter trasportare tale tipologia di carico, nel rispetto dei limiti di peso del dispositivo stesso. Precisiamo inoltre che i nostri dispositivi sono applicabili a tutti i veicoli di categoria M1 e M2 (autocaravan e autovetture di qualsiasi massa complessiva). Tutti i nostri dispositivi sono installati, come previsto dall’ente omologatore, direttamente sul telaio originale del veicolo, sui punti di ancoraggio previsti dal costruttore di fase 1 senza interferire con la sovrastruttura del costruttore di fase 2. Questo è il motivo per il quale non si necessita di alcuna autorizzazione dal costruttore di fase 2. A questo punto crediamo di aver chiarito le principali contestazioni che abbiamo rilevato dal forum. Invitiamo dunque tutti coloro che volessero applicare uno dei nostri dispositivi, a richiedere informazioni al nostro ufficio tecnico, che sarà a completa disposizione per chiarire ogni dubbio. Va ricordato inoltre che il nostro ufficio tecnico, su richiesta di moltissimi clienti a suo tempo si è impegnato a dialogare e ad informare quasi tutte le Motorizzazioni Italiane, quando ancora la Circolare ministeriale non era arrivata a conoscenza di tutti gli addetti ai lavori. L’ultimo invito prima di congedarci lo rivolgiamo a coloro che nei forum hanno sempre cercato un appiglio per boicottare e per impedire l’ingresso delle liberalizzazioni che l’Europa ci consente, unificandoci con gli altri stati membri, ad accettare la piena regolarità dei dispositivi omologati quali unità tecniche indipendenti portabagagli destinati al trasporto anche di motoveicoli, applicabili come sporgenze esterne agli autocaravan (e non solo). Chiunque abbia opinioni opposte e desidera far valere le proprie ragioni voglia per cortesia utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione nelle sedi opportune. Un saluto a tutti GOLDSCHMITT ITALIA Mauro Bilato"

Modificato da slowcamping il 14/12/2013 alle 21:01:32
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