CamperOnLine
  • Camper
    • Camper usati
    • Camper nuovi
    • Produttori
    • Listino
    • Cataloghi
    • Concessionari e rete vendita
    • Noleggio
    • Van
    • Caravan
    • Fiere
    • Rimessaggi
    • Le prove di CamperOnLine
    • Provati da voi
    • Primo acquisto
    • Area professionisti
  • Accessori
    • Accessori e Prodotti
    • Camping Sport Magenta accessori
    • Produttori
    • Antenne TV
    • Ammortizzatori
    • GPS
    • Pneumatici
    • Rimorchi
    • Provati da Voi
    • Fai da te
  • Viaggi
    • Diari di viaggi in camper
    • Eventi
    • Foto
    • Check list
    • Traghetti
    • Trasporti
  • Sosta
    • Cerca Strutture
    • Sosta
    • Aree sosta camper
    • Campeggi
    • Agriturismi con sosta camper
    • App Camperonline App
    • 10 Consigli utili per la sosta
    • Area strutture
  • Forum
    • Tutti i Forum
    • Sosta
    • Gruppi
    • Compagni
    • Italia
    • Estero
    • Marchi
    • Meccanica
    • Cellula
    • Accessori
    • Eventi
    • Leggi
    • Comportamenti
    • Disabili
    • In camper per
    • Altro Camper
    • Altro
    • Extra
    • FAQ
    • Regolamento
    • Attivi
    • Preferiti
    • Cerca
  • Community
    • COL
    • CamperOnFest
    • Convenzioni Convenzioni
    • Amici
    • Furti
    • Informativa Privacy
    • Lavoro
  • COL
    • News
    • Newsletter
    • Pubblicità
    • Contatto
    • Ora
    • RSS RSS
    • Video
    • Facebook
    • Instagram
  • Magazine
  • Italiano
    • Bienvenue
    • Welcome
    • Willkommen
  • Accedi
CamperOnLine
Camping Sport Magenta
  1. Forum
  2. Informarsi
  3. Normative
Galleria

Termini notifica verbale contravenzione

Nuovo
Cerca
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
1 20 7
18
eolo 58
eolo 58
29/09/2007 2496
Inserito il 01/06/2010 alle: 18:53:33
Ho ricevuto una contravenzione per superamento dei limiti di velocità, ma la prima notifica alla società di noleggio della mia auto è arrivata 170 giorni dopo la data 8/8/2009 dell'infrazione; qualcuno sa dirmi se è da pagare ?id="red"> Grazie Giorgio. CONTEGGIO DEI 150 GIORNI UTILI PER LA NOTIFICA Come gia' detto il verbale, quando non puo' essere consegnato nelle mani dell'effettivo trasgressore, dev'essere a questi notificato entro 150 giorni dalla sua identificazione. Detto termine decorre dalla data in cui viene identificato il conducente oppure, quando cio' non sia possibile, dal momento in cui viene identificato il soggetto solidalmente obbligato al pagamento (proprietario, noleggiatore, etc.). Questo momento puo' pertanto non coincidere con precisione con la data dell'infrazione, ma discostarsi di qualche giorno. Il conteggio, inoltre, riguarda la singola notifica e riparte -tipicamente- quando il proprietario (o l'obbligato solidale) comunica i dati del conducente nei casi di mancato fermo (vedi sopra). In pratica, per il primo invio del verbale in caso di mancato fermo i 150 giorni partono, se non dalla data dell'infrazione, da qualche giorno dopo necessario per fare gli accertamenti al PRA. Successivamente, dietro comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente, il verbale viene notificato una seconda volta a quest'ultimo entro 150 giorni dal momento in cui la comunicazione arriva all'ufficio accertatore. Cio' a meno che la "comunicazione dati conducente" venga firmata direttamente dal conducente che si "autodichiara" tale. In questo caso la notifica del secondo verbale non avviene ma viene invece direttamente comminata la decurtazione punti. Fonte: C.d.s. Art.201, sentenza corte costituzionale n.198/1996 e circolare Min.Trasporti n.300/A/1/33792/109/16/1 del 14/9/2004 (sulla notifica del secondo verbale).id="red">

Modificato da eolo 58 il 01/06/2010 alle 18:55:24
18
eolo 58
eolo 58
29/09/2007 2496
Inserito il 02/06/2010 alle: 18:13:39
Nessuno che e' un rappresentante degli organi di polizia di stato o urbana che ha una conoscenza della materia? La mia era solo una richiesta in base a quanto ho riportato come articolo perche' tra l'altro non era una violazione cosi' grave da meritare con giusta ragione tanta severita'. Ore 22,15 di sera, strada a doppia carreggiata con 2 corsie di marcia e spartitraffico ad aiuola centrale limite a 50km/h velocita' rilevata 72km/h. Ps: era mio figlio alla guida 22 anni e per fortuna non e' uno squilibrato dedito ad alcool e stupefacienti. S. Giorgio.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 02/06/2010 alle: 22:11:06
quote:Originally posted by eolo58 ...in base a quanto ho riportato come articolo ...>
> L'articolo, del quale non indichi la fonte, e' piuttosto superficiale ed approssimativo (il protocollo della circolare e' caratteristico del Ministero dell'Interno, ad esempio). Il termine dei 150 gg di cui all'art. 201 CdS si intende: - dalla data di accertamento dell'infrazione; - alla data di affidamento del verbale al vettore (tipicamente le Poste Italiane) incaricato della successiva effettiva consegna dello stesso verbale al destinatario. Al riguardo si e' pronunciata in diverse occasioni la Corte di Cassazione (ad esempio, da ultimo, sentenza 29701/2008), con l'esclusione dei giorni di viaggio/consegna dal còmputo dei 150 gg. Di conseguenza, nel tuo caso specifico, occorrerebbe verificare la data (entro il 5/1/2010) della raccomandata AR con la quale il Comando verbalizzante ha inviato l'originale verbale alla societa' di noleggio. Ma, proprio perche' c'e' di mezzo una societa' di noleggio, nei confronti dell'effettivo trasgressore un nuovo termine di 150 gg. decorre dalla data in cui il Comando verbalizzante riceve conferma dei relativi dati anagrafici ed e' sul rispetto di questo secondo termine che il trasgressore puo' appuntare il suo interesse. Fino alla data di invio del secondo verbale all'effettivo trasgressore, tutto il tempo trascorso dalla data dell'infrazione si deve intendere "speso" per individuarne le generalita'. Nei lìmiti della mia conoscenza della materia, da non-addetto-ai-lavori.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 03/06/2010 alle: 01:20:08
Concordo perfettamente con TheDevil. Voglio solo aggiungere che la società di noleggio avrebbe potuto, eventualmente, proporre ricorso avverso il verbale di contestazione per decorrenza dei termini per la notifica. Non avendo la stessa alcun interesse in ciò, non rispondendo della violazione neanche in via solidale, adesso l'onere è "passato" al locatario (e cioè a te). Ne consegue che i motivi per un eventuale ricorso saranno da ricercare solo ed esclusivamente nel verbale a te notificato.
18
eolo 58
eolo 58
29/09/2007 2496
Inserito il 04/06/2010 alle: 00:28:08
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 02/06/2010  22:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spiegazione esauriente, ma non mi convince la tua affermazione: "Fino alla data di invio del secondo verbale all'effettivo trasgressore, tutto il tempo trascorso dalla data dell'infrazione si deve intendere "speso" per individuarne le generalita'. Siamo nel 2010, l'informatica la fa da padrone;la Polizia o simili sono in grado in tempo reale di sapere a chi è intestato un veicolo. Male che vada anche che abbiano impiegato 5/6 giorni per stabilire di chi è il veicolo hanno superato abbondantemente i 150 giorni di notifica al proprietario (La societa di noleggio) infrazione rilevata l'8/8/2009 e notificata il 28/1/2010. La società noleggiante a poi girato alla mia Azienda la notifica e 3 giorni fa l'ha ricevuta. Dal 28/1/2010 al 31/5/2010 sono passati 4 mesi lo sanno perfettamente da chi era utilizzata la macchina : ma c'è voluto tutto sto tempo per comunicarcelo? S. Giorgio. PS:Sto pensando che non la pagherà nessuno!

Modificato da eolo 58 il 04/06/2010 alle 01:37:36
Cornovaglia in Camper - II episodio
Cornovaglia in Camper - II episodio
Belgio e Paesi Bassi in camper
Belgio e Paesi Bassi in camper
Natale in Alsazia
Natale in Alsazia
Cornovaglia in Camper
Cornovaglia in Camper
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Reno e Mosella in camper, estate 2025
Previous Next
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 04/06/2010 alle: 10:18:08
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 04/06/2010  00:28:08 Siamo nel 2010, l'informatica la fa da padrone;la Polizia o simili sono in grado in tempo reale di sapere a chi è intestato un veicolo. >
> ....Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione [1]id="red">... id="green"> id="size1"> La pubblica amministrazione, non essendo vincolata da alcun termine perentorio entro il quale deve provvedere all'identificazione, può tranquillamente "lavorare" entro i termini ex 209 C.d.S. (5 anni). [1] Proposta di modfica all'art. 201 del c.d.s. Il termine entro il quale la P.A. deve provvedere all'identificazione è fissato in .... giorni dalla data della commessa violazione (non accertamento).
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 04/06/2010 alle: 16:58:42
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 04/06/2010  10:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sbagli. La frase che hai evidenziato serve per tutelare la P.A. proprio nei casi come quello di specie. Infatti, il veicolo da sanzionare risulta essere di proprietà della ditta di noleggio, solo una comunicazione da parte di quest'ultima può permettere alla P.A. di sapere chi materialmente avesse il possesso del veicolo alla data della commessa infrazione. Altro esempio è quello di un passaggio di proprietà non ancora registrato al P.R.A. all'attto della "visura" da parte dell'ufficio che deve inviare il verbale. E' ovvio che allorquando il "vecchio" proprietario riceverà il verbale e comunicherà all'ufficio l'avvenuto passaggio di proprietà, da tale data ripartiranno i termini per la notifica. Faccio presente, inoltre, che più volte la Giurisprudenza ha ribadito, qualora i dati del proprietario siano regolarmente iscritti ai Pubblici Registri, siano che la P.A. deve comunque tenersi nei 150 giorni dalla data della commessa infrazione per la notifica del verbale, a nulla rilevando che l'ufficio abba perso tempo per effettuare la "visura".
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 07/06/2010 alle: 00:41:11
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 04/06/2010  16:58:42 Sbagli. La frase che hai evidenziato serve per tutelare la P.A. proprio nei casi come quello di specie. Infatti, il veicolo da sanzionare risulta essere di proprietà della ditta di noleggio, solo una comunicazione da parte di quest'ultima può permettere alla P.A. di sapere chi materialmente avesse il possesso del veicolo alla data della commessa infrazione. [1]id="red"> Altro esempio è quello di un passaggio di proprietà non ancora registrato al P.R.A. all'attto della "visura" da parte dell'ufficio che deve inviare il verbale. E' ovvio che allorquando il "vecchio" proprietario riceverà il verbale e comunicherà all'ufficio l'avvenuto passaggio di proprietà, da tale data ripartiranno i termini per la notifica. [2]id="red"> Faccio presente, inoltre, che più volte la Giurisprudenza ha ribadito, qualora i dati del proprietario siano regolarmente iscritti ai Pubblici Registri, siano che la P.A. deve comunque tenersi nei 150 giorni dalla data della commessa infrazione per la notifica del verbale, a nulla rilevando che l'ufficio abba perso tempo per effettuare la "visura". [3]id="red"> >
> [1]id="red"> Non sono d'accordo. La P.A. non ha bisogno di quella norma per essere tutelata. Infatti può invitare la società di noleggio, ai sensi dell'art. 180 comma 8, a fornire i dati dell'obbligato in solido (art. 196 comma 1 ultimo periodo), entro 30 giorni. [2]id="red"> In questo caso è nell'interesse del vecchio proprietario fornire tempestivamente i dati del nuovo alla P.A. per non pagare la sanzione e quindi la P.A. non ha bisogno, anche in questo caso, di quella norma per essere tutelata. [3]id="red"> Questo dimostra che alcune P.A. utilizzano quella norma a loro favore per notificare i verbali ben oltre i 150 giorni dalla data della commessa violazione (vedasi esempio verbali violazioni ZTL o divieti di sosta nelle grandi metropoli), omettendo con "furbizia" nell'atto da notificare di indicare la data in cui la stessa P.A. è stata in grado di provvedere all'identificazione celando così il tempo d'inerzia, che solo un eventuale ricorso emergerebbe... In sintesi, quella norma legittima la P.A. a notificare il verbale oltre i 150 giorni, delegando il Prefetto o il GdP a valutare o meno l'inerzia del comando accertatore, qualora il cittadino trasgressore si attivi in tal senso.
SostaGruppiCompagniItaliaEsteroMarchiMeccanicaCellulaAccessoriEventiLeggiComportamentiDisabiliIn camper perAltro CamperAltroExtra
Come-scegliere-il-camper
2
164k Facebook
342k Instagram
42,6k TikTok
72,6k Youtube
CamperOnLine - Copyright © 1998-2025 - P.Iva 06953990014
Informativa privacy
Loading...

Accedi

Recupera Password
Nuovo utente

Vuoi eliminare il messaggio?

Sottoscrizione

Anteprima

PREFERENZA

Il messaggio è in fase di inserimento.

loading

CamperOnLine

Buongiorno gentile utente,

da oltre 20 anni Camperonline offre gratuitamente tutti i suoi servizi
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicità.

Grazie della collaborazione.

Azione eseguita con successo

Azione Fallita

Condividi

Condividi questa pagina con:

O copia il link