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a maggior ragione devi ,ti conviene informarti.
avevo capito che era perso nei campi...
invece sei in vista non solo di tutto il paese ma pure dei parenti lontani...[:)]
di certo c'è che gli occupanti non reclamerebbero per eventuali tuoi rumori notturni...
comperalo, dal camper ci vendi fiori e lumini [;)]
P.S.
dai è già un passo avanti :da pollaio...
ha questo punto è un ...campo minato ed allora si parla del prezzo...
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La legge 17/10/1957 n.893, che ha modificato proprio il IV comma dell’art.338 citato, prevede la possibilità, ricorrendo le condizioni dalla medesima prevista, di ridurre la zona di rispetto a distanza non inferiore a 100 metri nei centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed almeno a 50 metri negli altri Comuni, affidandone la competenza delle relative autorizzazioni al Prefetto, che vi provvedeva dietro motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo parere del Consiglio provinciale di Sanità.
In seguito all’evoluzione della legislazione è stato posto il quesito se la competenza fosse rimasta in capo al Prefetto o fosse trasferita al Medico Provinciale o ancora alla Regione, in forza per quest’ultima del D.P.R. 15/01/1972 n. 8.
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Per contro un deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 12 ottobre 1990, n. 837, pur non condivisibile in assoluto), un parcheggio pubblico in superficie o un parco pubblico attrezzato (T.A.R. Piemonte, cit.), un chiosco di legno e vetro per i fiori (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1048), un campeggio stagionale (Corte di cassazione, Sez. III civile, 25 febbraio 1987, n. 1988), sono stati ritenuti non in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo; la discriminate è da porsi tra l’uso temporaneo o non stanziale e la trasformazione non irreversibile del suolo, da una parte, e l’insediamento umano, così come la costruzione (interrata o meno) che lo rende possibile, dall’altro. Quest’ultima attività non può essere ritenuta compatibile con la zona di rispetto cimiteriale.
Modificato da salito il 09/10/2012 alle 14:35:03