tp://i49.tinypic.com/kc9xj.jpg ">http://i50.tinypic.com/21j3bf8.jpg ">tp://i49.tinypic.com/2w2qz5y.jpg ">p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">a [;)], e quindi ti chiedo un tuo punto
di vista tecnico-legislativo
ho montato questi 2 supporti per sorreggere il porta bici per evitare danni
alla parete .
Premesso che il porta bici è originale della casa madre montato dal concessionario ufficiale ,e il gancio traino è regolarmente trascritto nel libretto
secondo te come sono messo a livello di legge ?
tolgo o lascio le 2 staffe sostegno ? grazie [;)]
visto di lato pronto per ospitare le bici
visto dal retro
grazie Flavio [:)]
laikista ecovipparo doc di camperonline
Immagina quelle due barre che penetrano nel parabrezza e pensa se sei a norma legalmente o anche solo a livello di sicurezza....
Comunque se non fai omologare dalla motorizzazione le due barre da te aggiunte non sei a norma...
Ruggero
"Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/09/2012 13:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
tipo questo ?
http://www.ebay.it/itm/PORTABICI-X-GANCIO-TRAINO-THULE-RIDEON-9503-regali-/390305831182?pt=Porta_Pacchi_Bici&hash=item5ae00a590e
e si è in regola con tutto e tutti ?
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/09/2012 11:49:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di 670 dk inserito in data 04/09/2012 20:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Mi volevi dire che va bene?
non hai scritto nulla , mi hai solo risposto ![;)]
laikista ecovipparo doc di camperonline
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 05/09/2012 09:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Ciao ci avevo pensato ma.... non ho nulla sopra [:(]
solo 2 barre spostate oltre la metà verso il muso , che sulle quali ci sono i pannelli , purtroppo non ho altri appigli [:(][:(]
grazie comunque del suggerimento [;)]
Ma THEDEvil ? è in ferie?
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Originally posted by flavius67 ... ti chiedo un tuo punto di vista tecnico-legislativo. ... secondo te come sono messo a livello di legge?>> Ti ringrazio per avermi voluto interpellare su un problema di "portabici" e per l'apprezzamento che hai ritenuto di rivolgermi. Mi fa certamente piacere che tu voglia conoscere la mia opinione ma ti ricordo che non sono un addetto-ai-lavori (ne' come operatore di polizia stradale ne' come magistrato/avvocato). Sono, come te, un semplice "utente della strada" ed ogni tanto cerco di tenere in esercizio le mie residue capacita' intellettive e di ragionamento. Potrei prendere spunto dal tuo quesito per esporre le mie riflessioni su tutte le sporgenze (o "carichi sporgenti") che nel tempo sono apparse a modificare la sàgoma omologata di un autocaravan ma, in questo momento, ho altre priorita'. A cominciare dalle considerazioni che vorrei far sapere a Rico nel topic su Passo Rolle (sempre che resti fermo nell'intenzione di presentare ricorso) e dall'approfondimento sugli impianti GPL a bordo degli autocaravan e sulla distinzione AA/AS. Ma il tempo a disposizione e' poco ed al momento posso entrare nel forum solo nei ritagli da altri impegni, per cui mi lìmito a riscontrare il tuo specifico quesito. Faccio quindi l'ipotesi che: - tu riesca ad incontrare un operatore di polizia stradale in servizio sulla strada che percorri (evento gia' raro di per se'); - detto operatore ti fermi per un controllo di routine dei documenti e del tuo autocaravan (evento ancora piu' raro); - detto operatore, proprio quel giorno, si sia alzato dal letto con il piede sbagliato ed abbia deciso di svolgere il suo còmpito con la massima intransigenza. Verificandosi le tre ipotesi, l'operatore accerterebbe innanzitutto che il tuo autocaravan: - e' stato immatricolato il 26 giugno del 1998; - ha un motore di 2800cc (euro 2) con 90kW; - puo' trasportare fino a 5 persone, nel lìmite di "carico" dei 3500kg nella voce F.2 della CdC. Poi passerebbe a sanzionarti ex comma 11 dell'art. 100 CdS per la violazione del precedente comma 9: 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. [...omissis...] 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 318. 12. 13. 14. [...omissis...] 15. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi ...id="green"> Dalla terza immagine della tua documentazione fotografica si rileva infatti che la struttura non consente di rispettare le condizioni geometriche di visibilita' della targa di cui al comma 1/f dell'art. 259 del Regolamento: f) condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa...id="green">. In alternativa, ed in relazione alla propria preparazione professionale che lo porta eventualmente a considerare la struttura come "carico sporgente", l'operatore di polizia stradale ti sanzionerebbe ex comma 8 dell'art. 164 CdS per la violazione del precedente comma 1: 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilita' al conducente ne' impedirgli la liberta' dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva ne' le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. da 2. a 7. [...omissis...] 8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Percio' l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione. Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorche' il carico sia stato sistemato in conformita' delle presenti norme. Le modalita' della restituzione sono fissate dal regolamento.id="green"> Pur nella sua conclamata intransigenza, l'operatore ti raccomanderebbe inoltre di andare a togliere al piu' presto la striscia adesiva blu applicata impropriamente sulla targa perche', altrimenti, ti potrebbe essere contestata l'alterazione della targa ed allora sarebbero ... "dolori" da codice penale. SE&O e salvo intervento di Ippocampo2009 a convalida/correzione delle mie indicazioni.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 05/09/2012 20:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sono convinto che hai il nik giusto, ne sai una di più del diavolo. I camperisti dovrebbero essere grati al signore che non sei uno di quelli che li fermano per strada, io non conosco nessun agente che sia in grado di verificare sui mezzi tutte queste diavolerie scritte nel cds[:D] Emil
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 05/09/2012 20:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Ti ringrazio delle chiare risposte [;)]
devo essere fermato , pero' ! da un VVUU alzato con la luna di traverso .
Abuso della tua pazienza e professionalità amatoriale in merito
vengo tamponato ( sgrat sgrat) come finisce la storia ?
giusto per sapere [;)]
(a scanso di equivoci , ti premetto che mi sono messo alla ricerca del Thutle[;)]
in modo da star tranquillo io mia moglie e la parete )
Grazie flavio
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 05/09/2012 21:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, poi sul portabici è ammesso applicare la "targa gialla" ripetitiva? (abusiva se non rilasciata dalla Motorizzazione) sono solo riservate ai rimorchi.... magari, eviti un problema ma, con il Thule, peggiori le cose... io, darei PIU' fiducia alle pareti Laika...magari, prendi le "cunette/dossi" a velocità
quote:> Nelle mie conoscenze legislative non vado molto oltre il CdS! Ritengo che sia un quesito da porre ad un esperto di assicurazioni. Riguardo alla soluzione alternativa attualmente al tuo esame (per la quale ti potrei anche segnalare il linkOriginally posted by flavius67
... vengo tamponato (sgrat sgrat) come finisce la storia? giusto per sapere ...>
http://www.amazon.de/Thule-9290...
), mi permetto richiamare la tua attenzione sul titolo dei seguenti documenti:http://www.unece.org/fileadmin/...
http://eur-lex.europa.eu/LexUri...
Il "gancio di traino" viene omologato, ai sensi delle citate normative, quale dispositivo di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Di conseguenza, l'utilizzo di un "gancio di traino" per finalita' diverse da quella per cui e' stato omologato rende la "pseudo-motrice" assoggettabile alle sanzioni di cui al comma 8 dell'art. 82: Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.id="green">. Ovviamente a mio personale avviso. -------------------- p.s. Condivido l'esortazione finale di Banacoa. Durante il viaggio, al lìmite, potresti valutare l'opportunita' di trasportare: - le due bici piu' leggere sul supporto esterno (senza rinforzi "fai-da-te") - la bici piu' pesante all'interno, opportunamente fissata. Una volta arrivato a destinazione, e per tutto il tempo del soggiorno, anche la terza bici andrebbe sul supporto esterno in utilizzo statico.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 05/09/2012 20:00:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> concordo per l'applicazione dell'art. 100 CdS, meno per quella dell'art. 164 CdS...ciò perchè le strutture portabici, benchè non omologabili, sono considerate "accessori" e non carico (cosa diverse per le bici)...
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 05/09/2012 23:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Il "gancio di traino" viene omologato, ai sensi delle citate normative, quale dispositivo di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Di conseguenza, l'utilizzo di un "gancio di traino" per finalita' diverse da quella per cui e' stato omologato rende la "pseudo-motrice" assoggettabile alle sanzioni di cui al comma 8 dell'art. 82: Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.. >> Non concordo...d'altra parte sul forum è anche stata più volte postata la Lett.Circ. 27-11-1998 n. B103/MOT "Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan." la quale recita Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. per cui appare ammesso l'uso del gancio di traino quale "appoggio"...
quote:Originally posted by TheDevil In alternativa, ed in relazione alla propria preparazione professionale che lo porta eventualmente a considerare la struttura come "carico sporgente", l'operatore di polizia stradale ti sanzionerebbe ex comma 8 dell'art. 164 CdS ... Originally posted by ippocampo2009 ... meno per quella dell'art. 164 CdS ...>> Infatti e' una ipotesi sanzionatoria alternativa, esposta per semplice completezza d'argomento secondo le condizioni evidenziate nel mio intervento citato.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 07/09/2012 18:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Allora scusa...non avevo capito che avessi esposto anche un possibile errore interpretativo da parte dell'agente...
ra cultura in materia
Ippocampo2009 [;)] TheDevil[;)]
Ora sapete com 'e' il mio camper da dietro , se mi incontrerete
chiamatemi tranquillamente un caffè o una birretta in vostra
compagnia mi farebbe piacere .
Grazie a tutti
Flavio
laikista ecovipparo doc di camperonline
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/09/2012 23:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Under the sun all is new