Ho questo piccolo rimorchio di cat. O 1 di massa massima 750kg immatricolato come trasporto cose, lunghezza totale m. 3,49 e larghezza m.1,80.
Lo traino con il camper (largo 2,35) ma molto piu spesso , come in foto, lo traino con l'auto che è larga m.1,60.
Sulla carta di circolazione dell'auto è scritto che il veicolo puo trainare rimorchio TATS o Caravan largo fino a... (non ricordo ma sicuramente piu di 1,80)
Il dubbio è che il rimorchio è trasporto cose e non TATS.
Sono in regola con la larghezza? So per esemio che un autocarro non puo trainare un rimorchio piu largo della motrice (salvo diversa specifica), ma come funziona con il rimorchio trasporto cose agganciato a veicolo M1 ?
Sono anni e non ho mai avuto problemi, ma i problemi saltano fuori solo in caso di sinistro grave e allora sono dolori.
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Tommaso IZ4DJI
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quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 30/10/2013 13:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sperem.... (trad. speriamo...) [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Originally posted by IZ4DJI Sulla carta di circolazione dell'auto è scritto che il veicolo puo trainare rimorchio TATS o Caravan largo fino a... (non ricordoid="red"> ma sicuramente piu di 1,80). Il dubbio è che il rimorchio è trasporto cose e non TATS. [1]id="red"> Sono in regola con la larghezza? [2]id="red">>> [1]id="red"> Sarebbe interessante la trascrizione completa dell'annotazione riportata nella CdC della "motrice". Non mi risultano comunque disposizioni che, attraverso la CdC della "motrice", limitano il traino di un rimorchio in base alla voce <J.1> della CdC di quest'ultimo veicolo. [2]id="red"> Per quanto a mia conoscenza, e' soltanto la larghezza del carrello-appendice che non deve superare quella della "motrice", fermi restandone i lìmiti secondo la massa massima (1,20m x 300kg ed 1,50m x 600kg). Per il resto non mi risultano "condizionamenti reciproci" tra le larghezze dei veicoli costituenti un complesso veicolare.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/10/2013 14:36:33 (> grazie, quando sono a casa ti posto senz'altro la dicitura esatta che c'è sulla carta di circolazione. il dubbio mi si era insinuato leggendo qui, le ultime 4 righe:Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.falla.it/shop/cms.ph...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:> Hai posto una questione molto interessante, sulla quale ammetto di non avere risposta, al momento. Il sito da te segnalato e tutti gli altri che ho consultato riportano le stesse indicazioni (anche nel costrutto espositivo), come se qualcuno le abbia scritte in origine e tutte le altre citazioni rappresentino un semplice lavoro di copiatura. Ma nessuno aggiunge un accenno di fonte normativa, anche se l'operato degli UMC - in sede di collaudo dei ganci di traino - ne da' conferma. Ogni mia ricerca al riguardo e' stata finora del tutto infruttuosa. Per il Regolamento (UE) 1230/2012, la larghezza massima dei veicoli (compresi i rimorchi) non puo' superare i 2,55 metri (2,60 per i "coibentati") e le norme dell'art. 61 CdS risultano ovviamente conformi. Per quanto riguarda invece i complessi veicolari mi risulta soltanto la disposizione per la quale si deve rispettare l'inscrivibilita' in una corona circolare con raggio minore di 5,3 m e raggio maggiore di 12,5 m. Cio' premesso, per qualche disposizione ancora da rintracciare sembrerebbe che sia stata definita la cosiddetta Larghezza Massima Rimorchiabile secondo la quale la larghezza del "rimorchio" in un complesso veicolare non puo' superare quella della "motrice". A tale disposizione risulterebbe associata un'eccezione, per la quale: - con "motrice" di cat. M1; - con "rimorchio" classificato TATS oppure caravan, il "rimorchio" puo' avere una larghezza superiore a quella della "motrice" fino ad un massimo di 70 cm. In conseguenza: - l'auto di tua moglie dovrebbe avere una larghezza compresa tra 1,71 ed 1,75 metri; - il tuo complesso veicolare della foto risulterebbe difforme rispetto alle caratteristiche tecniche riportate nella CdC della "motrice", con conseguente irrogazione delle sanzioni ex art. 78 CdS. Mi sono espresso al condizionale perche', fino a quando non salta fuori la fonte normativa, considero il tutto una "leggenda metropolitana" e mi rimane incomprensibile l'operato degli UMC. Molti veicoli sono immatricolati con gancio di traino gia' montato d'origine e non mi risulta alcuna annotazione nella CdC riguardo alla L.M.R. Come fanno i conducenti di questi veicoli a sapere dell'esistenza di una presunta disposizione riguardo alla larghezza dei "rimorchi" dei quali e' ammesso il traino?Originally posted by IZ4DJI
... il dubbio mi si era insinuato leggendo qui, le ultime 4 righe:http://www.falla.it/shop/cms.ph...
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quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 31/10/2013 16:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie, anch'io avevo cercato e trovato quelle notizie, ma senza riferimenti normativi. Con quello che scrivi, purtroppo penso sempre di più di essere fuori norma, ma giustamente, per averne certezza spero di trovare qualche norma certa. Onestmente, penso che anche gli organi preposti ai controlli non abbiano chiare e certe queste cose, ma non voglio contare su questo, perché a me piacerebbe rispettare le regole per se stesse e per mia onestà, e non tanto per la eventuale sanzione. Senza volere pensare ai problemi assicurativi! __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 31/10/2013 20:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie, avevo letto, ma vedo che non è marcata alcuna differenza tra rimorchi trasporto cose e rimorchi TATS o Caravan. Quindi, non riesco a capire se questa sia una nuova normativa europea che supera quella Italiana, o se semplicemente sia incompleta. Forse potrei scrivere alla Umbra Rimorchi, cioè il produttore del mio rimorchio, loro dovrebbero sapere qualcosa di certo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Originally posted by TheDevil to IZ4DJI Il sito da te segnalato e tutti gli altri che ho consultato riportano le stesse indicazioni (anche nel costrutto espositivo), come se qualcuno le abbia scritte in origine e tutte le altre citazioni rappresentino un semplice lavoro di copiatura. Originally posted by alexpix Stralcio della normativa europea sull'uso dei rimorchi.>> Anch'io ho letto questo "stralcio" ripetuto testualmente in numerosi siti o forum. Ma chi ne e' stato il redattore originario? Quale attendibilita' gli puo' essere riconosciuta? Quali sono i riferimenti di questa ipotetica normativa europea? La pubblicazione di un documento in rete non e' di per se' certificazione di attendibilita' e non si puo' prendere per "oro colato" qualunque testo rintracciato tramite il web. In questo documento l'anonimo redattore dimostra di non conoscere neanche l'art. 61 del CdS (cui pure si picca di fare riferimento), visto che - sin dal 1996 - detto articolo prescrive la larghezza massima di 2,55 metri (e non quella di 2,50 citata).
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 31/10/2013 22:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si, hai pienamente ragione, in rete si leggono una infinità di "boiate" o meglio inesattezze, a incominciare da Wikipedia che ne è una gran bella raccolta, e quindi va tutto preso con "le molle" a meno che non provenga da siti di organi ufficiali. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 04/11/2013 21:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sai che ho avuto tante cose da pensare, oltre al lavoro sto anche facendo lavori a casa, che proprio ci ho messo su piede. Perché, anche tu hai problemi con il tuo rimorchio? PS: anzi, ti ringrazio di avermelo rammentato, così ho scritto una email proprio ora, se non si fa subito poi ci si dimentica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 04/11/2013 22:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho scorso velocemente, ma mi sembra che dicano cose errate quando parlano di eventuale sporgenza dal carrello appendice. A me risultava che dal carrello appendice non puo sporgere nulla, ne dietro ne tantomeno di lato. Poi non ho visto se ci siano altre "chicche" simili. Diciamo che sembrerebbe un opuscolo a livello divulgativo e non tecnico, ma le cose andrebbero comunque dette giuste per non ingenerera comportamenti sbagliati. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/11/2013 22:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No no, nessun rimorchio. Giusto per sapere [:)]
http://www.registrostoricolandr...
leggendo qui direi proprio che gli specchi aggiuntivi dovrei metterli. Beh, ne ho due in cantina, che sono li da 20 anni fa quando avevo la caravan, non ci sono mai riuscito a vedere nulla, ma servono solo da fare presenza. Nel caso se dovessi andare più lontano da casa li aggancio.[;)] Mia moglie dice che conservo tutto e sono come un robivecchi, vedi poi che le cose a conservarle poi vengono utili! [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:> Il mio problema resta irrisolto. Vorrei lèggere le disposizioni direttamente con i miei occhi e non attraverso le citazioni, non documentate, da parte di soggetti piu' o meno autorevoli. Per ogni veicolo ammesso a circolare sulle strade, il legislatore ha definito la sagoma limite nell'art. 61 del CdS secondo le tre misure di lunghezza, larghezza ed altezza. Relativamente ai complessi veicolari, il legislatore ha invece specificato nello stesso articolo soltanto la lunghezza massima, senza alcuna particolare disposizione riguardo alle altre due misure di larghezza ed altezza. La presunta eccezione per i caravan ed i rimorchi TATS risulta introdotta con l'allegato al Decreto MIT 28-05-1985, emanato in vigenza del CdS/59 e che si applica ai veicoli definiti dal testo unico all'art. 26, lettera 'l', ed all'art. 28, lettere 'e' ed 'f'.id="green"> Posto che i citati articoli del CdS/59 risultano adesso abrogati dall'art. 231 del CdS/92, il Decreto in questione dovrebbe risultare anch'esso automaticamente decaduto, in assenza sia del presupposto normativo per la relativa emanazione sia della finalita' di integrazione delle norme del CdS/59. Un testo, apparentemente incompleto, dell'allegato e' comunque disponibile al linkOriginally posted by alexpix from a web site
Stralcio della normativa europea sull’uso dei rimorchi...Originally posted by IZ4DJI from an Umbra-Rimorchi mail
Ad oggi ciò che il codice della strada riporta è...>
www.italy-ontheroad.it/polizia_...
. Ci sarebbe da recuperare la G.U. n. 160/85, ma putroppo il relativo sito contiene attualmente le riproduzioni fotografiche a partire dall'anno successivo. In ogni caso ancora non e' saltata fuori la norma della Larghezza Massima Rimorchiabile, di cui il citato allegato ha disposto un'eccezione, apparentemente decaduta con il 31 dicembre 1992, in relazione all'entrata in vigore del CdS/92 a far tempo dal giorno successivo.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 06/11/2013 14:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quindi, secondo te, visto che non c'è scritto da nessuna parte il contrario, si dovrebbe potere trainare anche un rimorchio piu largo della motrice, anche se trasporto cose? Anche secondo i costruttori di rimorchi dovrebbe essere così. Probabilmente non riusciamo a trovare nulla di ufficiale in quanto probabilmente una tale norma non è scritta da nessuna parte. Quanto ho riportato, mi è stato detto da un costruttore di rimorchi, dopo un incontro con il ministero, quindi non ufficiale, ma direi abbastanza degno di fiducia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it