quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 14/02/2011 20:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma il divieto di luoghi privati aperti al pubblico cosa significa? Che a San Vito non si può pernottare neanche nelle aree di sosta o nei campeggi ( per l'appunto luoghi privati aperti al pubblico )? >> L'art. 2 del Codice della Strada chiarisce che il codice stesso si applica alle strade intese come aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, senza limitazione alcuna da parte del proprietario. Ciò vuol dire che importa l'uso più che la proprietà. Si è discusso più volte nel forum, in modo più approfondito, dell'argomento. Per fare un esempio (forse non rigorosissimo ma, spero, chiaro), pensa al parcheggio di un supermercato come "privato". Se chiunque può accedere, voglia o non voglia fare acquisti nel supermercato, si tratta di un'area privata ma aperta al pubblico, quindi soggetta al CdS. Al contrario, il cortile di un palazzo o di un gruppo di palazzi chiuso da una barra o da un cancello è un'area privata non aperta al pubblico, riservata ai condomini o ai loro inquilini (in questo caso, il CdS si applica solo "per analogia" - è una sintesi brutale: se volessi, potrei essere più preciso). Un campeggio non è un'area privata aperta al pubblico, per il semplice motivo che non vi possono circolare liberamente pedoni, veicoli e animali. Aggiungi che per poter sostare in un campeggio è prima necessario essere registrati dalla reception, che è obbligata a trasmettere le identità degli ospiti all'autorità di Pubblica Sicurezza (art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Quanto alle aree di sosta... se si riducono a semplici aree attrezzate ai sensi del CdS sono ad uso pubblico, quindi quel cartellone potrebbe far pensare che non vi si può dormire. In realtà, tuttavia, la legge regionale siciliana n. 14/1982, come modificata dalla legge regionale n. 13/2006, al comma 7-bis dell'art. 2 dice: «I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi». Si tratta, viene detto espressamente, di aree attrezzate ai sensi dell'art 185 comma 7 del CdS e all'art. 378 del Regolamento. «Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive». Ovvio che vi si può dormire, anche se solo per una notte. Non conosco San Vito Lo Capo, ma guardando la sezione "Sosta" del sito sembra che in effetti vi siano aree di sosta in cui si può anche dormire (in via Savoia 13, ad esempio).
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 14/02/2011 20:02:57 (> In tali casi (e non solo in bassa stagione) di ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper una cosa che si puo' fare e' far leva sui commercianti locali (per "giocare di sponda" verso le amm. comunali) partecipando all'iniziativa "comuni anti-camper? sensibilizziamo i commercianti" proposta inVisualizza messaggio in nuova finestra
) in tutto 2 o 3 camper con la conseguente desertificazione di locali , pieni di camperisti di solito nei periodi di bassissima stagione come febbraio>
https://forum.camperonline.it/#...
(a costo zero, e potrebbe essere una carta vincente per il camperismo) Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 15/02/2011 09:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Semplicemente un Comune con un regolamento di PU non può modificare l'art. 185 cds. Ma scusa, un sanvilocapese se ha un camper non lo può parcheggiare su pubblica via ? Non può essere distinto da un'auto, semplice. Ovviamente al di fuori della pubblica via il discorso è differente. Per le caravan non so, però non credo che roulottes sia un termine utilizzabile..
quote:Originally posted by dani1967 Semplicemente un Comune con un regolamento di PU non può modificare l'art. 185 cds.>> Infatti quel Regolamento non puo' applicarsi sulle strade, dove la circolazione di pedoni, veicoli ed animali resta soggetta alle disposizioni del CdS. Come noto, ai sensi degli artt. 5-6-7 CdS, gli enti proprietari delle strade hanno facolta' di emettere provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, ma soltanto con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.id="green"> E, d'altra parte, anche la sanzione e' prevista al di fuori del CdS. ------------------------------ p.s. Non riesco a comprendere peraltro il riferimento all'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, che riguarda le sanzioni per le violazioni alle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.