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salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:02:57
Capisco il cartellone che recita il divieto di posteggio di caravan ed altri veicoli attrezzati a uso abitazione nel suolo pubblico ( anche se sappiamo che tale divieto può essere impugnato,) ma il divieto di luoghi privati aperti al pubblico cosa significa? Che a San Vito non si può pernottare neanche nelle aree di sosta o nei campeggi ( per l'appunto luoghi privati aperti al pubblico )? Intanto ieri, bellissima giornata e in tutto 2 o 3 camper con la conseguente desertificazione di locali , pieni di camperisti di solito nei periodi di bassissima stagione come febbraio. Salvo Pa
pyntor
pyntor
-
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:31:49
Contenti loro... saluti,pyntor.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:43:41
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 14/02/2011  20:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma il divieto di luoghi privati aperti al pubblico cosa significa? Che a San Vito non si può pernottare neanche nelle aree di sosta o nei campeggi ( per l'appunto luoghi privati aperti al pubblico )? >
> L'art. 2 del Codice della Strada chiarisce che il codice stesso si applica alle strade intese come aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, senza limitazione alcuna da parte del proprietario. Ciò vuol dire che importa l'uso più che la proprietà. Si è discusso più volte nel forum, in modo più approfondito, dell'argomento. Per fare un esempio (forse non rigorosissimo ma, spero, chiaro), pensa al parcheggio di un supermercato come "privato". Se chiunque può accedere, voglia o non voglia fare acquisti nel supermercato, si tratta di un'area privata ma aperta al pubblico, quindi soggetta al CdS. Al contrario, il cortile di un palazzo o di un gruppo di palazzi chiuso da una barra o da un cancello è un'area privata non aperta al pubblico, riservata ai condomini o ai loro inquilini (in questo caso, il CdS si applica solo "per analogia" - è una sintesi brutale: se volessi, potrei essere più preciso). Un campeggio non è un'area privata aperta al pubblico, per il semplice motivo che non vi possono circolare liberamente pedoni, veicoli e animali. Aggiungi che per poter sostare in un campeggio è prima necessario essere registrati dalla reception, che è obbligata a trasmettere le identità degli ospiti all'autorità di Pubblica Sicurezza (art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Quanto alle aree di sosta... se si riducono a semplici aree attrezzate ai sensi del CdS sono ad uso pubblico, quindi quel cartellone potrebbe far pensare che non vi si può dormire. In realtà, tuttavia, la legge regionale siciliana n. 14/1982, come modificata dalla legge regionale n. 13/2006, al comma 7-bis dell'art. 2 dice: «I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi». Si tratta, viene detto espressamente, di aree attrezzate ai sensi dell'art 185 comma 7 del CdS e all'art. 378 del Regolamento. «Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive». Ovvio che vi si può dormire, anche se solo per una notte. Non conosco San Vito Lo Capo, ma guardando la sezione "Sosta" del sito sembra che in effetti vi siano aree di sosta in cui si può anche dormire (in via Savoia 13, ad esempio).

Modificato da SergioRM il 15/02/2011 alle 06:43:43
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/02/2011 alle: 09:02:54
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 14/02/2011  20:02:57 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

) in tutto 2 o 3 camper con la conseguente desertificazione di locali , pieni di camperisti di solito nei periodi di bassissima stagione come febbraio
>
> In tali casi (e non solo in bassa stagione) di ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper una cosa che si puo' fare e' far leva sui commercianti locali (per "giocare di sponda" verso le amm. comunali) partecipando all'iniziativa "comuni anti-camper? sensibilizziamo i commercianti" proposta in

https://forum.camperonline.it/#...

(a costo zero, e potrebbe essere una carta vincente per il camperismo) Ivanoid="blue">
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salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 15/02/2011 alle: 09:30:26
A dire la verità io accanto a quel cartello ci ho pernottato.Vi erano altri 2 camper e ho visto il divieto la mattina successiva. Non si è visto nessun vigile per tutto il sabato e la domenica. Però l' aria che si respira è quella del camper non ben gradito, campeggio o area di sosta va bene, ma questo week end erano tutti chiusi. Eppoi i parcheggi in questo periodo gratis, ma durante la stagione balneare arrivano a costare due euro l' ora, il che ha fatto lievitare i costi delle aree di sosta e dei campeggi i quali di fronte ad un costo di ventiquattro euro al giorno solo per parcheggiare(sempre col divieto di pernottamento) ti possono chiedere qualunque cifra. Il comune, per la verità ha predisposto dei parcheggi gratuiti, ma sono lontani dalla spiaggia e d' estate si riempiono totalmente, per cui alla fine poi si deve pagare. Insomma, a San Vito si è interrotto il feeling che c'era con i camperisti ( un pò di colpa ce l' abbiamo pure noi e sappiamo perchè) ed è un veri peccato perchè nei periodi di bassa stagione senza camperisti San Vito è un deserto. Salvo Pa
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03/09/2007 31285
Inserito il 15/02/2011 alle: 11:13:18
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 15/02/2011  09:30:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Semplicemente un Comune con un regolamento di PU non può modificare l'art. 185 cds. Ma scusa, un sanvilocapese se ha un camper non lo può parcheggiare su pubblica via ? Non può essere distinto da un'auto, semplice. Ovviamente al di fuori della pubblica via il discorso è differente. Per le caravan non so, però non credo che roulottes sia un termine utilizzabile..

Modificato da dani1967 il 15/02/2011 alle 11:13:52
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 16/02/2011 alle: 22:15:42
quote:Originally posted by dani1967 Semplicemente un Comune con un regolamento di PU non può modificare l'art. 185 cds.>
> Infatti quel Regolamento non puo' applicarsi sulle strade, dove la circolazione di pedoni, veicoli ed animali resta soggetta alle disposizioni del CdS. Come noto, ai sensi degli artt. 5-6-7 CdS, gli enti proprietari delle strade hanno facolta' di emettere provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, ma soltanto con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.id="green"> E, d'altra parte, anche la sanzione e' prevista al di fuori del CdS. ------------------------------ p.s. Non riesco a comprendere peraltro il riferimento all'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, che riguarda le sanzioni per le violazioni alle disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.
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