quote:Originally posted by peppe 57> Mi pare strano, non ho approfondito. QUI Thedevil ti sarà di sicuro aiuto. Tuttavia non è proprio il cambio di categoria che stai chiedendo avendo allestito il furgone a camper? Mi pare ci sia un errore concettuale. Anche i nostri mezzi sono in orgine immatricolabili come furgoni o come autocaravan! O no?
ciao,[:)] essendo appassionato di camper puri ho deciso di comprarmene uno, ma visto che nn mi piacevano ho deciso di costruirmelo. Dopo avere acquistato a buon prezzo un renault master passo lungo tetto alto del "99 mi rivolgon ad una officina che ha anche un tecnico per le pratiche, disegnamo il tutto e con l'aggiunta del nullaosta renault presentiamo la pratica alla M.T.C. La pratica viene approvata previa il collaudo in sede. Trascorsi 4 mesi quando tutti era fatto a regtola d'arte ci presentiamo agli uffici della M.T.C. La mattina del 25 giugno mi presento al collaudo il tecnico che controlla la pratica mi risponde che nn può essere collaudato[:(], xchè il furgone è inquadrato sulla carta di circolazione nella categoria N1 quindi nn può essere trasformato in camper. Il parere poteva essere positivo se riportava la dicitura M1. Alle mie lamentele al tecnico della motorizzazione x il parere espresso e firmato la prima volta, mi rispondeva che il precedente tecnico della M.T.C. si era sbagliato. Secondo voi è vero[?] aiutatemi[^] >
quote:Originally posted by peppe 57> Non è che c'è un problema di peso? Tre/4 posti? Ma quale spiegazione ti hanno dato?
Preciso... al collaudo del 25 giugno la motorizzazione sulla pratica mi ha scritto a penna:"Sospeso! Non è possibile trasformare un N1( 3 posti) in autocaravan in 4 posti. Che cosa dovrei fare adesso[?][?] >
quote:Originally posted by peppe 57> Interpellare un legale, per vedere se ci siano gli estremi per chiedere i danni nei confronti di "tecnici", quantomeno, disinformati. E ce ne sono almeno tre nella tua vicenda. Una breve motivazione, prima di illustrarti la vigente normativa in materia. La sicurezza dei passeggeri a bordo dei veicoli e' uno degli argomenti sui quali la Comunita' Europea annette particolare interesse e, con successivi adeguamenti, la Direttiva 70/156/CEE ha introdotto requisiti sempre piu' stringenti per l'omologazione dei veicoli ammessi a circolare sulle strade d'Europa. Il tuo caso specifico e' trattato, da ultimo, in due circolari del Ministero dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione): prot. 4114M368 del 4 agosto 2005 - Inquadramento di un veicolo dalla categoria N1 a quella M1. [omissis] La procedura e' applicabile unicamente ai veicoli gia' immatricolati nella categoria M1 e successivamente inquadrati nella categoria N1 a seguito di aggiornamento della carta di circolazione per cambio di categoria. L'operazione consiste, pertanto, in un ripristino della configurazione originaria del veicolo in categoria M1. Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere, tra l'altro, allegata una dichiarazione, rilasciata dall'officina che ha effettuato i lavori, attestante dettagliatamente i lavori effettuati per il suddetto ripristino e l'esecuzione a regola d'arte degli stessi. In sede di visita e prova, effettuata a norma dell'art. 78 CdS presso il competente UMC, deve essere verificato, tra l'altro, il ripristino degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili (ove ricorra). [omissis] prot. 14703 Div.6 del 13 febbraio 2007 - Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria N1 a quella M1. Chiarimenti. Con le note n. 531M361 del 14 febbraio 2005 e n. 5878M361 del 14 dicembre 2005, sono state indicate le procedure operative per l'inquadramento di alcuni tipi di veicoli, immatricolati in categoria N1, nella categoria M1. Tuttavia, i quesiti pervenuti sull'argomento inducono a ritenere necessario specificare con maggiore dettaglio tali procedure. Pertanto, le disposizioni di seguito riportate integrano e modificano le sopra richiamate note. Le presenti disposizioni riguardano la possibilita' di inquadrare alcuni tipi di veicoli, immatricolati in categoria N1, nella categoria M1. I veicoli interessati, sebbene appartenenti alla categoria N1, sono derivati da veicoli M1, dai quali si diversificano, fatta eccezione della tara, esclusivamente per un diverso allestimento interno (numero e disposizione dei posti e protezione del carico). Conseguentemente, i veicoli interessati possono essere adeguati, previa modifica all'allestimento interno, alle specifiche tecniche richieste per la categoria M1 vigenti al momento del rilascio dell'omologazione originaria in N1. Nel merito, si ritiene che detto tipo di inquadramento possa essere definito secondo le procedure di cui all'art. 78 del Codice della strada, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) i veicoli di categoria N1 oggetto di modifica devono avere carrozzeria "BB" o "F0" (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) e le modifiche devono riguardare il solo allestimento interno ed, eventualmente, il valore della tara; 2) deve esistere il corrispondente veicolo della categoria M1 omologato dal medesimo costruttore, da cui deriva il veicolo oggetto di modifica; 3) il veicolo allestito deve essere rispondente a tutte le direttive particolari obbligatorie per l'omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore al momento della omologazione originaria N1. Pertanto, in sede di aggiornamento della carta di circolazione, alla relativa domanda dovranno essere allegati per ogni veicolo individuato per numero di telaio e di targa: a) nulla osta, rilasciato dal costruttore del veicolo, contenente il dettaglio delle modifiche da effettuare, il codice di immatricolazione del corrispondente veicolo omologato in M1, dal quale deriva il veicolo oggetto di trasformazione, e la dichiarazione che il veicolo modificato rispetta la condizione di cui al precedente punto 3); b) dichiarazione dei lavori a regola d'arte rilasciata da un'officina a cio' abilitata e autorizzata dal costruttore del veicolo ad effettuare le modifiche necessarie per l'inquadramento in M1. In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, sarà cura degli Uffici Motorizzazione Civile verificare, tra l’altro, l'eventuale ripristino delle cinture di sicurezza , dei sedili e dei relativi ancoraggi, rimozione della paratia e quanto altro specificato nel nulla osta. Si specifica, inoltre, che l'originario numero di omologazione deve essere variato in relazione all'operazione di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l'omologazione originaria. Infine, fermo restando che le differenze ammesse tra il veicolo oggetto di modifiche – inquadrato in N1 - e quello da cui deriva – inquadrato in M1 – devono riguardare il solo allestimento interno, coma gia' specificato, l'eventuale riconoscimento della massa rimorchiabile al veicolo modificato potra' essere definito favorevolmente, purche' ne venga fatta esplicita menzione nel nulla osta del costruttore e la stessa massa rimorchiabile sia stata gia' riconosciuta al veicolo da cui deriva. I "tecnici" dell'officina e dell'UMC avrebbero dovuto conoscere le due circolari citate quali strumenti essenziali per il lavoro svolto. La casa costruttrice avrebbe dovuto sapere come redigere il nulla-osta alla modifica e quali dichiarazioni rilasciare, opponendo un rifiuto al rilascio nel caso in cui: - non esista un corrispondente veicolo della categoria M1 omologato dalla stessa casa; - non sia possibile rispettare la condizione n. 3.
Che cosa dovrei fare adesso[?][?]>