Per chiarezza riporto l'articolo in questione della finanziaria
scaricata in pdf interamente dal sito
www.corriere.it
22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°
gennaio 2007 la tabella di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è
sostituita dalla seguente:
VALORE ANNUO DEL KW
ESPRESSO IN EURO
VALORE ANNUO DEL CV
ESPRESSO IN EURO
1CV=0,736 KW
TIPO
DEL VEICOLO
1.Autovetture e autoveicoli
per il trasporto promiscuo
con le seguenti caratteristiche:
Per
pagamenti
effettuati
per l'intero
anno solare
Per
pagamenti
frazionati
Per
pagamenti
effettuati
per l'intero anno
solare
Per
pagamenti
frazionati
a) Euro 0
3,00;
3,09
2,21
2,28
62
b) Euro 1
2,90;
2,99 2,13 2,20
c) Euro 2
2,80;
2,89 2,06
2,12
d) Euro 3
2,70;
2,78 1,99 2,05
e) Euro 4 e 5 2,58
2,66 1,90 1,96
2.Autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo di peso
complessivo superiore a 2600
kg, con esclusione di quelli
aventi un numero di posti uguale
o maggiore a 8.
Tale importo è dovuto in
aggiunta a quello di cui al punto
1.
2,00
2,06
1,47
1,47
3.Autovetture e autoveicoli per
trasporto promiscuo con
alimentazione a gasolio sprovvisti
delle caratteristiche tecniche di
cui l'articolo 65, comma 5,
del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Tale importo è dovuto in aggiunta
a quello di cui al punto 1 e, ove
ne ricorrano le condizioni, a
quello di cui al punto 2.
6,63
6,84
4,88
5,03
4. Autobus
2,94
3,03 2,16 2,23
5. Autoveicoli speciali
0,43
0,44 0,32 0,33