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antonio100
antonio100
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Inserito il 08/07/2010 alle: 20:02:39
BUONA SERA AMICI HO BISOGNO DI UN CONSIGLIO E NELLO STESSO TEMPO DI UNA PRECISA INFORMAZIONE,SOLO DA CHI E' VERAMENTE A CONOSCENZA SULL'ARGOMENTO,PER VIA DI UN EVENTUALE RICORSO IN GIUDIZIO.I FATTI SI PUO' FARE CAMPEGGIO SU UN TERRENO DI PROPRIA PROPRIETA'?PER CAMPEGGIO INTENDO APRIRE TENDALINO ECC. GRAZIE ANTONIO
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Roberto66
Roberto66
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19/10/2003 22556
Inserito il 08/07/2010 alle: 21:41:38
in attesa di pareri migliori: penso che semplicemente aprire un tendalino non significhei che stavi facendo campeggio , e' tutto da dimostrare , magari lo stavi revisionado/pulendo ... ad ogni modo ti conviene postare piu' info , che tipo di accusa ti e' stata mossa , su quali basi ecc ecc...
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m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 08/07/2010 alle: 22:02:47
ciao, le norme del C.d.S. possono essere applicate SOLO su strade e aree di parcheggio pubbliche o sulle pertinenze NON ad aree private. Se tu hai il permesso del proprietario di parcheggiare e di aprire il tendalino ecc. nessuno può impedirtelo. Evidenzio la necessità di avere il permesso del proprietario che altrimenti può chiamare le FF.OO. per essere entrato in una proprietà privata senza consenso. ATTENZIONE però perché norme diverse invece regolano la possibilità di accendere fuochi (anche barbecue) atto che è sanzionabile per le norme sull'ambiente sia in proprietà del demanio che private così come lo scarico di inquinanti, ma ritengo che per campeggio non intendevi certo l'atto di scaricare le acque grigie e nere. saluti, Marco. scusa mi era sfuggita la "propria proprietà". come detto in questo caso ti dai il permesso da solo e nessuno può impedirti di fare campeggio a norma del c.d.s. e a patto che non si violino invece norme sulla tutela dell'ambiente che vietano l'accensione di fuochi e ovviamente lo scarico di liquidi o altri materiali inquinanti.

Modificato da m1971b il 08/07/2010 alle 22:06:46
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salito
salito
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21/03/2009 28528
Inserito il 08/07/2010 alle: 22:10:11
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 08/07/2010  21:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI PUO' FARE CAMPEGGIO SU UN TERRENO DI PROPRIA PROPRIETA'? no non si puo' tutti i propietari di terreni che guardano il lago di garda le hanno studiate tutte ma propio tutte negli ultimi quarant'anni ma non hanno concluso nulla se ti devi parare una rogna inventati come ti suggerisce. una panzana ma se ci vuoi provare in futuro auguri...id="Arial Black">id="size2">id="blue">

Modificato da salito il 08/07/2010 alle 22:11:54
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m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 08/07/2010 alle: 22:15:41
allora se parliamo di fare campeggio con il prorio camper sulla propria proprietà o proprietà privata altrui ma con consenso è consentito. Non è ovviamente consentito se tale attività diventa commerciale, certo che se sul mio terreno voglio aprire un campeggio devo avere le autorizzazioni ma sono due cose un pochino diverse, quindi è necessario capire antonio cosa intendesse dire per fare campeggio nella propria proprietà. Ma per favore non confondiamo il "fare campeggio" con "l'aprire un campeggio" altrimenti non ne veniamo più fuori dal darci la zappa sui piedi da soli e dal dire fesserie.

Modificato da m1971b il 08/07/2010 alle 22:16:34
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TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 08/07/2010 alle: 22:34:31
Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 6574 del 22 luglio 1996 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE, Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI, Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe MARZIALE Dott Giuseppe Maria BERRUTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RADONI BRUNA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa dall'Avvocato VALENTI STOCCO GIGLIOLA, giusta delega in atti; Ricorrente contro COMUNE AURONZO DI CADORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ORSOLA 8, presso l'Avvocato TENTORI MONTALTO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ANTONIO RONZON, giusta delega in atti; Controricorrente avverso la sentenza n. 530/91 del Pretore di BELLUNO, sezione distaccata di PIEVE Dl CADORE, del 17/09/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/03/96 dal Relatore Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI; udito per il resistente l'Avvocato Tentori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'8 marzo 1988 Bruna Radoni proponeva opposizione dinanzi alla Pretura circondariale di Belluno, sezione distaccata di Pieve di Cadore, avverso l'ordinanza ingiunzione in data 20 gennaio 1988, notificata il 9 febbraio 1988, del Sindaco di Auronzo di Cadore con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 700.000 per violazione dell'art. 1 della legge della Regione Veneto n. 31 del 1984, per avere nel mese di agosto 1987 campeggiato con una roulotte per quattordici giorni, eccedenti le previste quarantotto ore, in zona non consentita. L'opponente deduceva di essere titolare di diritto reale sul terreno nel quale aveva posteggiato la propria roulotte e prospettava l'illegittimita' del provvedimento sanzionatorio per eccesso di potere, sotto il profilo dell'errata interpretazione della legge regionale. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 17 settembre - 23 ottobre 1991 il Pretore rigettava l'opposizione, osservando che l'art. 1 della citata legge regionale prescrive un divieto di campeggio valevole in ogni ipotesi di assenza della disciplina regolamentare locale, sanzionandone l'inosservanza in modo rigido, nell'ambito della potesta' legislativa attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost. non solo in materia di turismo, ma anche di polizia locale urbana e rurale; rilevava altresi' che il precetto normativo non pone distinzioni tra aree pubbliche e private e disciplina per connessione le c.d. soste occasionali, vietando in via generale e sussidiaria soggiorni con attrezzature da campeggio superiori alle quarantotto ore, senza stabilire alcun nesso tra l'esercizio imprenditoriale di attività nel settore turistico-ricettivo e la limitazione temporale delle soste con attrezzature da campeggio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Radoni deducendo un solo motivo. Resiste con controricorso il Comune di Auronzo di Cadore. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver rilevato che l'art. 1 della legge della Regione Veneto 3 luglio 1984 n. 31 e' diretto a disciplinare, in attuazione della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983 n. 217, unicamente le attività a carattere imprenditoriale e associazionistico che forniscano il servizio di ricettivita' turistica e non interferisce in alcun modo con il diritto dei singoli alla libera disponibilita' dei beni di cui siano titolari. Il motivo di ricorso e' infondato. Ed invero la lettura che in esso si propone del citato art. 1 della legge regionale e' chiaramente smentita dal preciso tenore degli ultimi due capoversi dello stesso articolo, che nel rimettere alla disciplina dei regolamenti comunali "ogni altra sosta o soggiorno occasionale con attrezzature di campeggio, in forma singola o collettiva", ed in assenza di tale disciplina consentendo "solo soste occasionali e non superiori a 48 ore", fanno riferimento ad ogni ulteriore ipotesi di campeggio, estranea all'attivita' di imprese associazioni disciplinata nei precedenti commi nell'evidente presupposto che il campeggio stesso, comunque esercitato, costituisca un fenomeno attinente al turismo della Regione. Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di "campeggio", il quale consiste - secondo quanto questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare (v. Cass. 1992 n. 2718, in motivazione) - nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura esso esistente. E' altresi' da rilevare che la regolamentazione dell'attivita' di campeggio nei termini ampi innanzi indicati costituisce esplicazione della potesta' legislativa spettante alla Regione ai sensi dell'art. 117 Cost., anche in relazione alle esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio, di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale. Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio per un tempo superiore alle 48 ore non consente peraltro di ravvisare un limite implicito all'operativita' della norma nel diritto di proprieta' o in altro diritto reale o di godimento sul suolo nel quale il campeggio e' esercitato, ricorrendo anche in tale ipotesi le richiamate esigenze di tutela cui detta norma si ispira, in relazione all'intrinseca nocivita' di una prolungata attivita' di campeggio fuori delle strutture consentite. Ne' puo' trarsi argomento in contrario, come prospetta la ricorrente, dal rilievo che, disponendo la legge statale n. 336 del 1991 che non costituisce campeggio la sosta delle autocaravan (e quindi dei veicoli a queste assimilabili), dove consentita, sulla sede stradale, "se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", non potrebbe sulla base di una legge regionale impedirsi la sosta di detti mezzi su terreni privati. E' invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse, riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (comma 2) le condizioni perche' la sosta non si risolva in un'attività di campeggio, e per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica di campeggio, secondo il significato innanzi precisato. La sentenza del pretore di Pieve di Cadore, che ha affermato la legittimita' dell'ordinanza-ingiunzione opposta - una volta ritenuta come accertata la protrazione dell'uso della roulotte, secondo la sua destinazione, per un periodo di quattordici giorni, eccedenti le quarantotto ore consentite - si sottrae pertanto alla censura formulata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 103.400, oltre L. 800.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I° sezione civile l'8 marzo 1996. Depositata in Cancelleria il 22 luglio 1996.id="green">
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m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 08/07/2010 alle: 22:53:17
Certo qui si parla di caravan e di una legge regionale che non è detto valga per tutte le regioni, ma comunque è un'assurdità! del resto in italia siamo. Qui in Alto Adige ho visto caravan utilizzati a mo di "bungalow" nei terreni privati, mi informerò se esiste anche qui una legge così assurda. Comunque povera italia se per far guadagnare i campeggi e i comuni deve ricorre a questi stratagemmi. e poi si dice di munirci di buon senso quando sono le amministrazioni a esserne totalmente prive ... Proverò a denunciare i vicini perché i bambini aprono la tenda nel giardino di casa oltre le 48 ore consentite. saluti
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salito
salito
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21/03/2009 28528
Inserito il 08/07/2010 alle: 23:09:53
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 08/07/2010  22:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto per il fatto che nessun vicino a mai reclamato se cosi non fosse tutta la sponda del garda su su fino in vetta al monte baldo sarebbe un formicaio di caravan e camper fidati avevo fatto un pensiero quarantanni fa mi risero in faccia ero il millesimo-di-una-infinità compresi tedeschi olandesi in prima filaid="Arial Black">id="size2">id="blue">
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eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 08/07/2010 alle: 23:27:44
Ricordo un tizio che avendo messo la caravan nel suo terreno,per non aver problemi la spostava di un metro ogni tanto,in modo che non gli potessero contestare alcunche'.Nel terreno,giardino,ecc, possono,per quanto ne so,essere poste anche "casette" che devono poggiare su piani mobili,non avere collegamenti fissi di alcun genere,ed altre cose che non so bene,ma so che devono avere i requisisti per essere definite "arredo da giardino".Purtroppo il camper,o la Caravan ,non credo si possano definire tali. Pero' va da se che se il camper è "parcheggiato" come una qualsiasi vettura,non possono contestarti il "campeggio".Se ci vivi dentro,beh... Auguri.
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m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 09/07/2010 alle: 09:01:32
Ciò significa che se porto il camper nel mio giardino sotto casa per lavare il tendalino e le sedie che piazzo sotto e lascio il tutto aperto per farlo asciugare, sfi.ga vuole che si metta a piovere per 3 giorni di seguito impedendomi di chiudere il tendalino a meno di non trovarci poi la muffa e ... taaac scatta la contravvenzione da parte del comune per campeggio!! Siamo messi proprio bene! fortuna che non ho il tendalino, ma la prossima volta che faccio lavori dentro al camper nel mio giardino devo ricordarmi, almeno dopo 48ore, di chiudere bene tutte le porte e finestre ... buon divertimento nei lavori fai da te!! Comunque se trascorse le 48 ore mi sposto per un paio d'ore per lo scarico e mi ripiazzo li nessuno può contestarmi la sosta superiore a 14gg o la legge prevede pure che per aversi interruzione del campeggio devo allontanarmi per un tot di ore? E se semplicemente richiudo tutto, finestre, tendalino, sedie, tavoli ecc. e me ne vado per mezza giornata? Ho interrotto il campeggio con una semplice sosta. Sarei curioso di sapere come fanno poi i vigili urbani, polizia o carabinieri o chi per loro a provare una sosta ininterrotta di un autocaravan, devono tenermi sotto sorveglianza 24ore su 24 neanche fossi un boss mafioso. Anzi per star sicuro li chiamo come testimoni facendoli intervenire prima di andarmene e poi al mio ritorno. Ritengo comunque che per arrivare a tanto era stato accertato che scaricava in modo non corretto perché in 14gg di sosta da qualche parte le acque luride dovevano essere scaricate, anche se nella sentenza non si parla esplicitamente di sanzioni per inquinamento ma genericamente dell'igiene pubblica. Mah
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lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 09/07/2010 alle: 09:16:53
Perchè tutto funzioni al meglio, credo sia necessario il concatenarsi delle sotto indicate situazioni: 1) buon senso della Polizia Municipale; 2) buon senso delle risposte inviate su questo forum 3) buon senso del giudice Alla fine però la Legge è al di sopra di tutto e tutti (vedere post di The Devil). Alcune situazioni emergono perchè vi è una reiterazione della violazione o perchè viene portato all'esasperazione il vicino di casa [:D]. Come già evidenziato in altri messaggi, nessuno è mai stato contravvenzionato perchè ha lavato il camper nel giardino di casa ecc...

Modificato da lolialevi il 09/07/2010 alle 09:20:18
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m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 09/07/2010 alle: 10:18:40
la mia idea di denunciare il vicino perché i bambini aprono la tenda nel loro giardino più di 14 giorni di seguito era ovviamente una provocazione, non mi sognerei mai di fare una cosa così abominevole. Se per poter applicare una legge bisogna 1) contare sul buon senso della polizia municipale, 2) sul buon senso del giudice, 3) sul buon senso di chicchesia ... vuol dire che la legge non è stata scritta con il cervello e applicando il buon senso all'origine. Bisogna allora che gli amministratori (che sono pagati profumatamente con le NOSTRE IMPOSTE), imparino a scrivere le leggi o si facciano consigliare/assistere da chi conosce la materia, in modo che queste possano essere applicate a tutti senza dover sperare nel buon senso, presumere, cavillare. Se quella legge regionale è al di sopra di tutto e di tutti la conseguenza è che il tendalino, le finestre, tavoli e sedie nel giardino di casa non li posso aprire per più di 48 ore, punto e basta! Se la ratio della legge doveva essere un'altra dovevano scriverla in un altro modo. Tanto per citare un'aneddoto raccontatomi dal titolare dello studio dove lavoro: molto tempo fa era stato invitato da una compagnia assicurativa ad una riunione con altri periti e liquidatori e molto ingenuamente si rivolse ad un tizio dicendoli che avrebbe volentieri conosciuto quel coglio...ne che aveva scritto il contratto di polizza. il signore lo guarda e gli fa notare che era lui in persona e che avrebbe conosciuto volentieri il motivo per essersi guadagnato tale "onoreficenza" Il titolare dello studio a questo punto gli spiegò che, secondo quanto scritto nel contratto, da adesso in poi per tutti i danni alle auto il minimo indennizzo che avrebbe messo in conto all'assicurazione era di 19.000.000 di lire poiché il contratto, indipendentemente dalla gravità e dall'età dell'auto prevedeva un indennizzo minimo di tale importo ... il coglio..ne dopo aver riletto la clausola in questione ringraziò e dopo due minuti aveva già bloccato la distribuzione del nuovo contratto e riscritto la clausola. cosa pensate che sarebbe successo al signore di cui sopra se il contratto di assicurazione fosse stato distribuito e applicato? saluti.
22
eta beta
eta beta
20/09/2003 3567
Inserito il 09/07/2010 alle: 14:12:29
Data la chiarezza delle Leggi Italiane,qualcuno afferma che le stesse:Si interpretano per gli amici. Si applicano per i nemici. Alla faccia della chiarezza interpretativa:La Legge è uguale per tutti.
antonio100
antonio100
-
Inserito il 09/07/2010 alle: 17:55:13
Grazie amici,allora se ho ben capito: a)una ordinanza regionale o comunale ecc non lede il diritto di proprietà b)la definizione di campeggio non dipende dal fatto che apra tendalino e finestre ed altro che sprofili la sagoma del veicolo,ma se sto dentro a mangiare o riposarmi,faccio campeggio c) ANCHE LA SOSTA NON PUò SUPERARE LE 48 ORE ALTRIMENTI SCATTA LA DEFINIZIONE DI CAMPEGGIO D)se non diversamente indicato valgono sempre i divieti relativamente alle accensioni di fuoco ecc N Ho capito bene? Antonio
22
Roberto66
Roberto66
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19/10/2003 22556
Inserito il 09/07/2010 alle: 18:24:28
ma che ti e' successo ? rogne con i vicini ?
antonio100
antonio100
-
Inserito il 09/07/2010 alle: 20:30:40
no ho un piccolo appezzamento di terreno al centro di una nota stazione balneare,ma e sotoposto a vincolo ambientale,perchè è considerata spiaggia quindi non si può costruire fare recinzione ed altro per cui ho pensato bene di andare con il camper peò i vigli mi hanno multato,ora vorrei capire come comportarmi grazie Antonio
15
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 09/07/2010 alle: 21:20:08
ciao Antonio, ma la contravvenzione l'hanno emessa per aver campeggiato in base all'art.185 del C.d.S.? se fosse così allora puoi ricorrere, se la contravvenzione è basata su qualche altra norma allora diventa più difficile come nel caso citato da TheDevil così accuratamente nel quale la sig.ra è stata condannata a pagare le sanzioni e le spese processuali in base alla legge regionale. quindi devi assolutamente sapere rispetto a quale normativa hanno ammesso la contravvenzione. ciao, Marco.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 10/07/2010 alle: 18:04:50
quote:Originally posted by antonio100 no ho un piccolo appezzamento di terreno al centro di una nota stazione balneare, ma e' sottoposto a vincolo ambientale, perchè è considerata spiaggiaid="red"> quindi non si può costruire fare recinzione ed altro per cui ho pensato bene di andare con il camper ...>
> Ipotizzo che ti sia stato contestato l'abuso edilizio, per violazione del DPR 380/2001. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" Articolo 3. - Definizioni degli interventi edilizi. 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: [...omissis...] e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) [...omissis...] e.2) [...omissis...] e.3) [...omissis...] e.4) [...omissis...] e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; [...omissis...] 2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.id="green"> Purtroppo non c'e' soltanto il comma 2 dell'art. 185 CdS a regolamentare l'utilizzo dell'autocaravan. Mi auguro per te che ti sia stato contestato soltanto il campeggio abusivo, per violazione della L.R. in materia di turismo. Unitamente a qualche informazione in piu' sulla natura della contestazione che ti e' stata fatta, potresti anche aggiungere l'indicazione della regione in cui risulta ubicato il tuo appezzamento di "spiaggia".
15
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 11/07/2010 alle: 09:14:37
ma non credo che sia stato contestato abuso edilizio in quanto la roulotte era usata per le vacanze non certo per viverci costantemente. Inoltre so che in passato chi possedeva una roulotte o uno di quei chioschi su ruote per non essere considerato "stanziale" doveva dimostrare di avere un'automobile idonea al traino di quel rimorchio. Inoltre venivano considerate fisse quelle strutture che avevano palchi, tende e quant'altro e soprattutto piedini di stazionamento e livellamento. Ora non so com'è regolata la cosa ma considerare una roulotte "abuso edilizio" mi sembra alquanto esagerato ma in Italia questo e altro, CUTid="red"> comunque se Antonio non ci da indicazioni sulla constestazione esatta è "tempo perso" dare indicazioni. saluti, vado a continuare il montaggio della trumatic 6002 che lavoraccio [:D]
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salito
salito
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21/03/2009 28528
Inserito il 13/07/2010 alle: 09:27:58
[8D] urgente-urgente-poi... son tre giorni che non si fa sentire che la femmina ""ANTONIOOOOOOooo..."""ti ha acchiapato ? o ti hanno ingabbiato e buttato via la chiave... oppure la multa era per...targa sporca... animo fatti vivo son curiosoid="Arial Black">id="size2">id="blue">

Modificato da salito il 13/07/2010 alle 18:22:37
antonio100
antonio100
-
Inserito il 14/07/2010 alle: 15:45:11
scusate amici ma per problemi di lavoro sono stato fuori,Vi ringrazio tutti quelli che hanno risposto,però mi piacerebbe sentire il parere di qualche camperista che si è trovato nelle mie stesse condizioni,e il giudizio di qualche d'uno che sia molto più pratico di me. Perchè il mio caso credo che sia diverso dalle normali multe per campeggio su una proprietà demaniale,qui si tratta di una multa su una elevata su sosta e campeggio, non a scopo di lucro,su una mia proprietà.
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