quote:171. Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienanteid="size6">, uno dei seguenti effettiid="blue">: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirenteid="blue">; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio. 2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazioneid="red">. 3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttiveid="red">>> se acquisti il veicolo il venditore può decidere di cederti anche il relativo contratto di assicurazione e di ciò informerà la compagnia. Il tutto implica che passano all'acquirente tutti i diritti e gli obblighi dell'assicurato, ivi compreso l'obbligo di pagare i premi che scadano posteriormente alla data dell'alienazione. Ciò del resto è previsto in via generale per la assicurazione contro i danni anche dall'art. 1918 c.c..
quote:1918. Alienazione delle cose assicurate. L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.id="blue"> Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.>> Infine, vista la lettera dell'art. 134 del citato Codice delle Assicurazioni
quote:134. Attestazione sullo stato del rischio. omissis 3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo.>> quando scadrà il contratto la Compagnia dovrà rilasciare a te, quale proprietario del veicolo, l'attestato di rischio con la classe di merito maturata. A riprova di ciò vi è anche quanto precisato dall'ISVAP con propria circolare
quote:ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo CIRCOLARE 17/05/05 N. 555/D Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus. omissis Art. 2 – Criteri di individuazione della classe di merito CU 1. Per i veicoli di cui al precedente art. 1 sino ad ora sforniti della classe di merito CIP, l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori (2) e di seguito riportati. In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14id="blue">; >> è evidente che se il "vecchio" proprietario, avendo ceduto il contratto, deve ripartire dalla 14^ classe il "nuovo" continua con la classe di merito maturata sul veicolo da egli acquistato.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/06/2011 00:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Non so se mi sono spegato male io...ma il venditore non mi ha obbligato a subentrare al suo posto, ma essendoci ancora piu' di 10 mesi di polizza pagata mi ha chiesto se la volevo che a lui non interessava recuperare niente ed essendo in scadenza la polizza del mio vecchio camper ho deciso di tenerla fino allo scadere.Per quanto riguarda la classe riparto dalla 14 ma essendo anche la vecchia polizza in 12^ classe la differenza di prezzo sulla rc non arriva a 10 euro.Prima con rca + europ ass pagavo 185 euro ed ora aggiungendo anche il ricorso da terzi per l'incendio pago 210 euro l'anno.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/06/2011 23:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Quando ho venduto l'altro camper ho ceduto (andando in agenzia) al nuovo proprietario il mese che mi rimaneva di assicurazione essendo il nuovo acquisto gia' assicurato.
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 26/06/2011 21:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Nell'ultima frase del tuo intervento "è evidente che se il "vecchio" proprietario, avendo ceduto il contratto, deve ripartire dalla 14^ classe il "nuovo" continua con la classe di merito maturata sul veicolo da egli acquistato" hai invertito le cose (scusate se lo riporto in questo modo ma non ho alcuna dimestichezza con le "quote" delle parti di messaggio). Con la cessione di contratto alla scadenza del medesimo, oltre a non esserci i 15 giorni di mora, non viene nemmeno rilasciato l'attestato di rischio pertanto il "nuovo" proprietario dovrà fare una nuova polizza in classe di ingresso (come da codice delle assicurazioni e come da circolare ISVAP riportata) oppure, se ne sussistono i requisiti, usufruendo della legge Bersani. Il "vecchio" proprietario invece potrà usufruire della classe di merito maturata e riferita all'ultima annualità assicurativa completata. Saluti.
quote:Risposta al messaggio di Pienzo inserito in data 30/06/2011 09:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Il venditore puo' cederti il residuo del suo contratto fino all sua naturale scadenza ma non hai diritto ad acquisire la sua classe di merito.Non si ha diritto neanche ai 15 giorni di copertura dopo la scadenza.Quindi una volta scaduta la polizza dovrai partire dalla 14^ classe.
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 30/06/2011 12:55:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Antonellino, sei stato chiaro. Vincenzo