Messo specificatamente per impedire l'accesso alla nostra categoria di veicoli,ma rappresentandone graficamente una diversa,chiedo ai più esperti un parere.
Se io con un autocaravan lungo oltre 5 metri lo passo,compio una infrazione??
Sul retro del cartello nessuna indicazione sull'ordinanza.
Aspetto "lumi"
Gianluca quote:Originally posted by sport15> SI.id="red"> ------------------------------ Regolamento al CdS Art. 118 - Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli. 1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: a) ..... b) ..... c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A... metri (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile e' inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice; d) ..... e) ..... 2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso. 3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso. ------------------------------ p.s. Poi ci fai sapere dove hai conseguito la patente di guida, cosi' ... si fa revocare la licenza a quell'autoscuola!!!! La mancanza della "freccia", sul lato destro della misura, non e' fattore sostanzialmente invalidante del segnale stradale. Si potrebbe invece discutere la legittimita' della tabella che sovrasta il segnale, visibile solo in parte nella foto. Di sicuro si potrebbe contestare ai conducenti dei due veicoli in primo piano: - il superamento della linea continua di mezzeria stradale; - la circolazione contromano; - la sosta contromano. figura II.67
Se io con un autocaravan lungo oltre 5 metri lo passo, compio una infrazione??>
quote:Originally posted by TheDevil> Concordo al 100% con TheDevil, stavo per inserirti la stessa risposta (fig. II. 67 e art. 118 del Regolamento). Questo è un altro esempio di quanto la "circolare-lettera ad ANCC" si possa applicare anche contro i camperisti, semplicmente adottanto il concetto per pari peso ed ingombro (pari masse). Mi piacerebbe leggere le motivazioni dell'ordinanza istitutrice del divieto il quale potrebbe essere "per consentire al maggior numero di veicoli possibile, la fruizione della spiaggia di San Teodoro"... E gli altri di dimensioni superiori (problemi loro) vanno in culo al mondo. Nel caso specifico però anche SUV ed autovetture oltre i 5 mt comettono infrazione poiché l'art. 118 del regolamento parla in generale di veicoli non di categorie di veicoli o di utenti. Bye.
quote:Originally posted by sport15> SI.id="red">
Se io con un autocaravan lungo oltre 5 metri lo passo, compio una infrazione??>
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quote:Originally posted by sport15> Sono io a ringraziarti per aver voluto confidare nella mia opinione. A mio avviso si tratta di una striscia di margine continua della sede stradale e, a questo punto, aggiungo una quarta infrazione per i due veicoli, salvo che non si dimostri una condizione d'emergenza (art. 40, comma 9 CdS).
Ti ringrazio,speravo proprio in un tuo intervento chiarificatore. ..... Per le auto in foto invece nessun superamento della linea delimitante il parcheggioid="red">, probabilmente e' un effetto della foto.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E' l'inconveniente insanabile del ricorso ai divieti connessi alle dimensioni/masse dei veicoli. Queste limitazioni non possono che riguardare la generalita' dei veicoli in circolazione [1]id="green">, derivando da motivazioni "tecniche" connesse alle condizioni dei tratti di strada dove i relativi segnali risultano collocati. A fronte di questi divieti non si pòssono prevedere eccezioni con pannelli integrativi, perche' risulterebbe sostanzialmente invalidata la motivazione dell'ordinanza istitutiva. ------------------------------ p.s. in modifica: [1] cfr. il caso di Marina di Carrara segnalato qui https://www.camperonline.it/for... da Albe'.id="green">
Nel caso specifico pero' anche SUV ed autovetture oltre i 5 mt commettono infrazione ...>
quote:Originally posted by TheDevil> Sulla parte in rosso non concordo. Ciò è quanto afferma, a mio avviso impropriamente, il ministero in risposta alle letterine che riceve da ANCC, adottando un profilo "amichevole". Se non sbaglio un simile, ed a mio avviso, aberrante ragionamento, lo svolse per Bibbona. A mio avviso la motivazione di una deroga ad alcune categorie di utenti aventi pari masse di quelli per i quali vige il divieto, che abbiano statisticamente una frequenza di accesso più limitata ed una utilità sociale può essere agevolmente giustificata. Si pensi ad esempio ai mezzi di soccorso o ai mezzi pubblici (scuola bus etc.) Addirittura il divieto agli altri utenti può essere giustificato prorio dal fatto che occorre invece garantire l'accesso a questi mezzi, impossibilitati qualora altri utenti "non pubblici" con masse ed ingombro di un certo rilievo accedessero e sostassero stanziandosi (come i camper) nella zona soggetta al divieto, rendendone complicato, improbabile o impossibile il transito in caso di necessità che però, a mezzi pubblici, o di pubblica utilità va assicurato accettando un minimo di disagio. Mi ricordo un film, basato su un fatto vero, in cui nelle viuzze di Napoli (quartieri spagnoli) le auto lasciate "addo' me pare" impedivano il transito ai vigili del fuoco che non fecero così in tempo a salvare il malcapitato di turno. Morale della favola (nel film) il figlio della vittima prende un martellone da muratori e distrugge tutte le auto che avevano impedito l'accesso. Se fossero stati furgoni o camper in una stradina poco poco più larga ma tale da ridurne la larghezza ed il ministero avesse deciso per l'illegittimità di quella deroga di chi sarebbe stata la responsabilità? Ritengo che una motivazione come quella sopra esposta difficilmente incontrerebbe la bocciatura di un TAR. Forse nemmeno del ministero (la parte giudicante) ma da Dondolini & Co. non so. Ma in caso di decisione contraria al comune di certo si assumerebbero una gran bella responsabilità che, se fossi il comandante di PM, non esiterei a denunciare, mettendo le mani avanti, e rifiutandomi di revocare il provvedimento pretendendo invece la nomina di un commissario ad acta per la revoca. E poi si vede.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> E' l'inconveniente insanabile del ricorso ai divieti connessi alle dimensioni/masse dei veicoli. Queste limitazioni non possono che riguardare la generalita' dei veicoli in circolazione [1]id="green">, derivando da motivazioni "tecniche" connesse alle condizioni dei tratti di strada dove i relativi segnali risultano collocati. A fronte di questi divieti non si pòssono prevedere eccezioni con pannelli integrativi, perche' risulterebbe sostanzialmente invalidata la motivazione dell'ordinanza istitutiva.id="red"> ------------------------------ p.s. in modifica: [1] cfr. il caso di Marina di Carrara segnalato qui https://www.camperonline.it/for... da Albe'.id="green">
Nel caso specifico pero' anche SUV ed autovetture oltre i 5 mt commettono infrazione ...>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Vedo che quella circolaretta ti brucia non poco! E pensare che invece è un ottima conferma di quanto certi comuni siano fuori come balconi! Inoltre, il cartelo sulle lunghezze dei mezzi non discrimina i camper e solo i camper. Vieta il transito a tutti i mezzi oltre i 5 metri di lunghezza. Chi ha un camper fino a 5 metri fa quello che vuole! Impedire il transito per la massa? Possibilissimo, ma devono stare attenti a quale cartello usano. In questo caso se c'è l'icona del camion vale solo per i trasporti merci. Se mettono invece il cartello per massa totale devono selezionare bene il peso perché nessuna automobilista conosce il peso della propria autovettura e se si limitano al peso di 3,5 t. non vietano nulla alla maggiorparte dei camper!!! (al massimo possono multarli per sovraccarico... ma non risolvono l problema! Oppure devono usare il cartello peso massimo per singolo asse. Ma allora i camper a doppio asse sono favoriti e se il peso scelto è troppo basso non può passare nessun furgoncino (il peso sull'asse anteriore è quello del motore, praticamente). Calmati un attimo! fermati un momentino! abbiamo capito le tue posizioni pro Orosei e Numana!
Questo è un altro esempio di quanto la "circolare-lettera ad ANCC" si possa applicare anche contro i camperisti, semplicmente adottanto il concetto per pari peso ed ingombro (pari masse). >
quote: Nel caso specifico però anche SUV ed autovetture oltre i 5 mt comettono infrazione poiché l'art. 118 del regolamento parla in generale di veicoli non di categorie di veicoli o di utenti. >> Esatto! E se qualcuno trova parcheggiata oltre quel cartello una vettura SUV o a pulmino over 5 metri deve chiamare i vigili e chiedere che sia fatta la contravvenzione. Se il vigile non la fa deve denunciarlo per omissione d'atti d'ufficio. Cia a tutti. P.S. La querela per omissione d'atti d'ufficio (e se ben ricordo il mio avvocato ci mese anche incompetenza e abuso d'ufficio) la presentai contro un vigile della mia città che multò alcuni camper compreso il mio e non i furgoni e un camion perché c'era il cartello "P" co l'icona della autovettura. A Prefeto presentai ricorso e la mia multa fu annullata. Poi, dopo essere stato interrogato da un ispettore e a seguito di un accordo tra le parti vantaggioso per me, ritirai la querela e chiesi l'archiviazione che credo sia avvenuta. Da allora in quel parcheggio più di una volta ho visto multe a furgoni e camion ma non ai camper!!!
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Sei entrato in un vicolo cieco. Per i segnali di cui all'art. 118 Reg. non e' prevista dal legislatore la collocazione di pannelli integrativi. Full Stop. I mezzi di soccorso fruiscono di "eccezioni" generali alle norme del CdS e non figurano nei pannelli integrativi. Per i mezzi pubblici (solitamente nei "centri abitati") il Sindaco puo' avvalersi dell'art. 7, comma 1, lettera i.
A mio avviso la motivazione di una deroga ad alcune categorie di utenti aventi pari masse di quelli per i quali vige il divieto, che abbiano statisticamente una frequenza di accesso piu' limitata ed una utilita' sociale, puo' essere agevolmente giustificata. Si pensi ad esempio ai mezzi di soccorso o ai mezzi pubblici (scuola bus etc.)>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Se tu, quale comandante di PM, comunichi il tuo rifiuto al Ministero dei Trasporti ad ottemperare ad una sua disposizione (1), questo Ministero te la reinvia per il tramite del Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale). ------------------------------ (1) ammesso e non concesso che un dipendente comunale (quale e' il comandante di PM, compreso nel "personale dirigenziale") possa mettere in discussione una disposizione ministeriale. In proposito mi piacerebbe conoscere le considerazioni di Anassagora.
... se fossi il comandante di PM, non esiterei a denunciare, mettendo le mani avanti e rifiutandomi di revocare il provvedimento, pretendendo invece la nomina di un commissario ad acta per la revoca.>
quote:Originally posted by TheDevil> [1] id="red">I pannelli integrativi sono disciplinati dall'art. 83 del regolamento il quale l comma 1 recita: I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi... c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo. Non mi pare che l'art. 83 faccia riferimento ad un tipo di segnale in particolare o limiti la sua portata ad un particolare divieto o obbligo. Il punto c del comma 1 dell'art. 3 è compatibile con delimitazioni al segnale di figura II 67 in quanto semplicemente "segnale". [2]id="red"> Nulla questio ma questo aggiunge altro valore alla mia osservazione sulla possibile motivazione dell'ordinanza: metto il divieto di trasito a complessi o veicoli più lunghi di per consentire l'accesso agevole e rapido ai soli mezzi di soccorso trattandosi di spiaggia cui può accedere un'ambulanza o i VVFF per la presenza di ristorati, campeggi ed altre strutture soggette a ferree normative antincendio. [3]id="red"> Si ma non è questo il caso. La lettera "i" riserva una strada, qui si tratta di togliere dalla circolazione su una strada solo i veicoli un più ingombranti in modo che la circolazione degli altri veicoli meno ingombranti non sia di ostacolo all'accesso degli altri mezzi pubblici necessari ad assicurare al maggior numero di utenti la fruizione di un determinato territorio senza minare la sicurezza stradale ed individuale delle persone.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Sei entrato in un vicolo cieco. Per i segnali di cui all'art. 118 Reg. non e' prevista dal legislatore la collocazione di pannelli integrativi. Full Stop.[1]id="red"> I mezzi di soccorso fruiscono di "eccezioni" generali alle norme del CdS e non figurano nei pannelli integrativi.[2]id="red"> Per i mezzi pubblici (solitamente nei "centri abitati") il Sindaco puo' avvalersi dell'art. 7, comma 1, lettera i.[3]id="red">
A mio avviso la motivazione di una deroga ad alcune categorie di utenti aventi pari masse di quelli per i quali vige il divieto, che abbiano statisticamente una frequenza di accesso piu' limitata ed una utilita' sociale, puo' essere agevolmente giustificata. Si pensi ad esempio ai mezzi di soccorso o ai mezzi pubblici (scuola bus etc.)>
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quote:Originally posted by TheDevil> Ed io oltre a ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato e a fare un esposto alla procura della repubblica per abuso di potere e "mettere le mani avanti" comunico che se proprio volete procedere dovete farlo con il giudizio di ottemperanza e nominare un commissario ad acta assumendovi tutte le responsabilità del caso se non volete attendere il giudizio del TAR e del consiglio di Stato. Va alle lunghe...
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Se tu, quale comandante di PM, comunichi il tuo rifiuto al Ministero dei Trasporti ad ottemperare ad una sua disposizione (1), questo Ministero te la reinvia per il tramite del Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale). ------------------------------ (1) ammesso e non concesso che un dipendente comunale (quale e' il comandante di PM, compreso nel "personale dirigenziale") possa mettere in discussione una disposizione ministeriale. In proposito mi piacerebbe conoscere le considerazioni di Anassagora.
... se fossi il comandante di PM, non esiterei a denunciare, mettendo le mani avanti e rifiutandomi di revocare il provvedimento, pretendendo invece la nomina di un commissario ad acta per la revoca.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Sull'argomento ho cercato di esprimere le mie sintetiche considerazioni ad uso di eventuali lettori interessati ed ho anche aggiunto, per quanto mi riguarda, un FullStop. Resto ovviamente disponibile a lèggere la notizia del "rinvenimento" di un segnale ex art. 118 Reg. che risulti corredato di un pannello integrativo (modello II.4/b).
..... qui si tratta di togliere dalla circolazione su una strada solo i veicoli piu' ingombranti in modo che .....>