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Veicoli per uso speciale: destinazione-adibizione

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/12/2009 alle: 18:00:03
Nella prima parte di

questa discussione

e' intervenuto, tra gli altri, Dani1967 con un interessante quesito sul quale mi sono riservato di esporre la mia opinione:
">
id="quote">E' passato un po' di tempo ma non ho certamente dimenticato il mio impegno. Nel frattempo la citata discussione si e' evoluta (e dilungata) verso altri aspetti, per cui ritengo adesso opportuno riprendere la trattazione della materia nel presente nuovo 'topic', dove vanno preliminarmente richiamati quale parte integrante i seguenti miei interventi del: - 28 aprile 2009

qui

; - 10 settembre 2009

qui

. Nell'evoluzione della motorizzazione il veicolo per uso speciale (VUS nel sèguito) "nasce" allo scopo di ottimizzare il trasporto su strada di: 1) cose/merci specifiche (autobetoniera, autocisterna, bisarca, etc.); 2) attrezzature varie (autogru, autoscala, autoscavatrice, etc.); 3) "ambienti" vari (autocaravan, auto uso-ufficio, auto uso-negozio, etc.). A parte l'autocaravan, nell'

art. 203 Reg.

e' riportato l'elenco di tutti i VUS attualmente previsti nell'ordinamento nazionale e dove vanno altresi' ricompresi i veicoli che la fantasia tecnica del legislatore italiano ha fatto censire come veicoli per trasporti specifici (art. 54/1/f CdS). Tengo infatti ad evidenziare che nello sviluppo delle mie considerazioni mi atterro' esclusivamente alla terminologia comunitaria, in base all'assunto fondamentale che le normativa comunitaria: - prevale sull'ordinamento nazionale in tutti i casi di eventuale discordanza; - rende automaticamente disapplicate disposizioni nazionali contrastanti con quelle comunitarie su materia concorrente. Nei VUS l'uso speciale: - corrisponde all'adibizioneid="green"> del veicolo; - non ha alcuna attinenza (diretta od indiretta) con l'uso del veicolo di cui al comma 2 dell'art. 82 CdS. Nei VUS di cui al punto 1 l'adibizioneid="green"> avviene in sostanziale coincidenza con il movimento del veicolo al fine di trasportare una specifica merce: - calcestruzzo in un'autobetoniera; - un unico liquido (acqua, vino, olio, latte, carburante) in un'autocisterna; - piu' veicoli in una bisarca, a differenza di un normale autocarro, sul cui piano di carico e' consentito il trasporto "omnibus" di qualunque cosa/merce. Invece nei VUS di cui ai punti 2 e 3 l'adibizioneid="green"> avviene sostanzialmente a veicolo fermo, quando cioe' si e' raggiunto il luogo dove un'attrezzatura (punto 2) oppure un "ambiente" (punto 3) possa essere messo in funzione. Inoltre nei VUS di cui ai punti 2 e 3 l'adibizioneid="green"> avviene in assoluta indipendenza dalla presenza di un motore e delle ruote, che servono soltanto a far giungere l'attrezzatura/"ambiente" nel luogo di pertinente utilizzo. [segue]
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 12/12/2009 alle: 16:00:00
Nell'intervento precedente ho cercato di evidenziare come, secondo la mia visione della materia, l'adibizioneid="green"> costituisca l'aspetto caratterizzante dei veicoli per uso speciale. Esclusi i veicoli esemplificati al punto 1, per la gran parte degli altri VUS (di cui ai punti 2 e 3) l'adibizioneid="green"> puo' essere attivata, su un piano puramente teorico, a prescindere dall'immatricolazione del veicolo (cioe' a prescindere dalla relativa idoneita' alla circolazione stradale). Con una decisione ovviamente irrazionale [1], qualcuno potrebbe valutare di acquistare un autogru (oppure un autocaravan) soltanto per avvalersi dell'attrezzatura "gru" ivi installata (oppure dell'alloggio), tenendo fermo il veicolo nello stesso luogo e senza immatricolarlo. Ho inteso esprimere questa chiara "forzatura" teorica per sottolineare come l'adibizioneid="green"> di un VUS sia una caratteristica essenziale e sempre presente, mentre invece la relativa circolazione stradale puo' considerarsi una facolta' addizionale al primario utilizzo di un VUS. Nel momento in cui ci si vuole logicamente avvalere degli organi meccanici che consentono di trasferire l'adibizioneid="green"> di un VUS da un luogo ad un altro, il veicolo per uso speciale deve essere ovviamente idoneo alla circolazione stradale. Per conseguire tale idoneita', sancita con la relativa immatricolazione, il VUS deve essere progettato e costruito in conformita' alle disposizioni che il legislatore ha, nel tempo, emanato a tutela della sicurezza stradale. Per quanto riguarda i veicoli a motore con almeno quattro ruote, dette disposizioni sono primariamente differenziate in relazione alla destinazioneid="green"> del trasporto: persone oppure cose/merci. Ecco quindi che, per circolare sulle strade, un "autogru" deve essere meccanicamente conforme alle norme dettate per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, anche se non e' materialmente in condizione di trasportare alcunche' ma soltanto di trasferire la sua primaria adibizioneid="green"> (gru) da un luogo ad un altro. Alle stesse norme tecniche definite per gli autoveicoli destinati al trasporto di cose deve essere parimenti conforme, ad esempio, anche un "veicolo per uso ufficio" dove il trasporto non deve intendersi riferito ai singoli pezzi di arredo tipico per un ufficio ma al concreto spostamento stradale di una "stanza d'ufficio" gia' cablata e rifinita. Anche in questo caso la destinazioneid="green"> del VUS non ha una materiale applicazione ma serve soltanto a garantire l'idoneita' del veicolo a circolare sulle strade, per trasferire la sua primaria adibizioneid="green"> (stanza d'ufficio) da un luogo ad un altro. Da ultimo mi riferisco all'autocaravan che, ai fini della circolazione stradale (cioe' per trasferire la sua primaria adibizioneid="green"> di "alloggio" da un luogo ad un altro), deve essere invece conforme alle norme tecniche dettate per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone. Ad una prima (superficiale) osservazione, la parte "alloggio" di un autocaravan non presenta differenze concettuali con una "stanza d'ufficio" perche' cambia soltanto l'arredamento; eppure in questo caso l'autocaravan deve corrispondere alle piu' rigorose norme tecniche previste per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone perche' bisogna tenere conto di una differenza sostanziale. Il "veicolo per uso ufficio" risponde alle norme della cat. N (destinazioneid="green"> = trasporto di cose), perche' i posti a sedere della "stanza" non sono idonei alla presenza di passeggeri durante la circolazione del veicolo, per cui la "stanza" puo' essere abitata soltanto a veicolo fermo. D'altra parte c'e' una completa separazione tra la cabina di guida e la "stanza". Viceversa, ai fini della circolazione stradale, un autocaravan deve rispondere alle norme della cat. M (destinazioneid="green"> = trasporto di persone) perche' almeno una parte dei posti a sedere della parte "alloggio" viene predisposta dal costruttore per ospitare le rimanenti persone (oltre quelle con posto a sedere nella zona di guida) delle quali sia ammessa la presenza nel veicolo durante la relativa circolazione stradale. Per quanto esposto, in un generico VUS la destinazioneid="green"> non va considerata nel suo significato letterale ma soltanto come l'insieme delle caratteristiche tecniche che il veicolo deve rispettare per poter circolare sulle strade soggette al CdS e trasferire l'adibizioneid="green"> da un luogo ad un altro. --------------------------------------------------------- [1] La scelta sarebbe da considerare irrazionale perche': - assolutamente antieconomica, in quanto si acquisterebbero organi meccanici (motore, trasmissione, sospensioni, etc.) superflui; - foriera di potenziali conseguenze sanzionatorie, in relazione alla violazione di altre vigenti normative.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 01/02/2010 alle: 15:15:14
Adibizioneid="green"> di un veicolo per uso speciale durante la circolazione stradale Con la costante premessa che si tratta soltanto della mia opinione [1] in materia, espongo un'ulteriore considerazione di carattere generale che rappresenta pero' la "chiave di volta" del mio ragionamento. A parte i veicoli esemplificati al punto 1 del mio intervento di apertura, l'adibizioneid="green"> di un VUS sulle strade (ex art. 2 CdS) determina in generale un'occupazione di suolo pubblico, soggetta a regolamentazioni diverse dal CdS. A supporto della mia affermazione analizzo alcune similarita'. A) Se si costruisce materialmente una gru sulla strada, e' fuor di dubbio che una porzione di suolo pubblico venga occupata per l'interesse del singolo. Se nello stesso luogo viene fermato un autogru e la gru viene trasformata da semplice attrezzatura trasportata ad attrezzatura utilizzata, la presenza del motore e delle ruote non ha piu' alcuna rilevanza e non esiste alcuna differenza con una gru direttamente costruita sul posto. B) Se con quattro pareti ed un tetto di legno/lamiera/etc. viene costruita una precaria struttura abitabile sulla strada, e' fuor di dubbio che una porzione di suolo pubblico venga occupata per l'interesse del singolo. Se nello stesso luogo viene fermato un autocaravan e la relativa parte "alloggio" viene trasformata da semplice attrezzatura trasportata ad attrezzatura utilizzata (in quanto effettivamente adibita al fine di "alloggio" per il quale e' stata realizzata), la presenza del motore e delle ruote non ha piu' alcuna rilevanza e non esiste alcuna differenza con una precaria struttura abitabile direttamente costruita sul posto. C) Se un autoveicolo uso-negozio chiuso (ad esempio una "paninoteca") e' in semplice sosta sulla strada, non e' chiaramente ravvisabile alcuna differenza con qualunque altro veicolo regolarmente in sosta. Ma, se si "apre" il veicolo per adibirlo allo specifico impiego per il quale e' stato attrezzato, si inizia un'attivita' commerciale ambulante per la quale occorre essere debitamente autorizzati con il pagamento di oneri vari tra i quali viene ricompreso, per l'occupazione di suolo pubblico, il risarcimento nei confronti della collettivita' per il mancato godimento dello spazio stesso. Si puo' anzi verificare il caso lìmite nel quale, secondo i tèrmini dell'autorizzazione ricevuta, la paninoteca "aperta" possa sostare sul marciapiede, mentre invece incorrerebbe nelle sanzioni di cui all'art. 158 CdS se "chiusa" come qualunque altro veicolo. ------------------------------ [1] Opinione espressa senza alcuna intenzione di "imporre" le mie considerazioni ai lettori del forum ma soltanto con l'intento di fornire spunti di autonomo approfondimento ai lettori eventualmente interessati all'argomento.
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Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 01/02/2010 alle: 16:43:04
Dato che non ti dà retta nessuno, provo a fare una considerazione io. Riporto i tuoi esempi, dato che non t'ho seguito in toto nell'esposizione. A) Se si costruisceid="red"> (monta?) materialmente una gru sulla strada, e' fuor di dubbio che una porzione di suolo pubblico venga occupata per l'interesse del singolo. Se nello stesso luogo viene fermatoid="red"> un autogru e la gru viene trasformataid="red"> (montata?) da semplice attrezzatura trasportata ad attrezzatura utilizzata, la presenza del motore e delle ruote non ha piu' alcuna rilevanza e non esiste alcuna differenza con una gru direttamente costruita sul posto. B) Se con quattro pareti ed un tetto di legno/lamiera/etc. viene costruitaid="red"> una precaria struttura abitabile sulla strada, e' fuor di dubbio che una porzione di suolo pubblico venga occupata per l'interesse del singolo. Se nello stesso luogo viene fermatoid="red"> un autocaravan e la relativa parte "alloggio" viene trasformata da semplice attrezzatura trasportata ad attrezzatura utilizzata (in quanto effettivamente adibita al fine di "alloggio" per il quale e' stata realizzata), la presenza del motore e delle ruote non ha piu' alcuna rilevanza e non esiste alcuna differenza con una precaria struttura abitabile direttamente costruita sul posto. C) Se un autoveicolo uso-negozio chiuso (ad esempio una "paninoteca") e' in semplice sostaid="red"> (= Parcheggiare) sulla strada, non e' chiaramente ravvisabile alcuna differenza con qualunque altro veicolo regolarmente in sosta. Ma, se si "apre" il veicolo perid="red"> (= mescere bevande e somministrare alimenti) adibirlo allo specifico impiego per il quale e' stato attrezzato, si inizia un'attivita' commerciale ambulante per la quale occorre essere debitamente autorizzati con il pagamento di oneri vari tra i quali viene ricompreso, per l'occupazione di suolo pubblico, il risarcimento nei confronti della collettivita' per il mancato godimento dello spazio stesso.id="blue"> A mio modo di vedere, la lingua italiana qualifica un'azione con il verbo. Che ho evidenziato in rosso, nelle tue esemplificazioni, autandomi nei casi di circonlocuzioni con un sinonimo verbale. Per provare ad essere meno criptico nel mio commento, ritengo che ciò che effettivamente importa è l'azione esercitata. Quindi tutto questo ragionamento, riportato all'ambito di nostro interesse, ci riporta ancora una volta alla (difficile) individuazione del limite che c'è fra sostareid="red"> (anche più giorni, anche pernottando) ed abitareid="red"> (cioè prendere stabile dimora, eleggere il proprio domicilio). Tutto il resto, secondo me confonde solo le idee. SE ho capito ciò di cui stai parlando, naturalmente.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/02/2010 alle: 15:01:03
quote:Originally posted by Cordy Dato che non ti dà retta nessunoid="red">, provo a fare una considerazione io.>
> Ti ringrazio tanto ma non penso proprio che tutti mi dànno retta, come scrivi tu. [1] Mi basterebbe che Dani1967 possa considerare esauriente (e, soprattutto, comprensibile) la mia risposta al suo quesito. ------------------------------ [1] Secondo le regole linguistiche, anche da te richiamate nel prosieguo del tuo intervento, "due negazioni affermano". E' infatti lapalissiano che, se "nessuno non da' retta", allora "tutti dànno retta".
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/02/2010 alle: 15:05:05
quote:Originally posted by Cordy Riporto i tuoi esempi, dato che non t'ho seguito in toto nell'esposizione. C) Se un autoveicolo uso-negozio chiuso (ad esempio una "paninoteca") e' in semplice sostaid="red">id="blue"> (= Parcheggiare) sulla strada, ...id="blue"> A mio modo di vedere, la lingua italiana qualifica un'azione con il verbo. Che ho evidenziato in rosso, nelle tue esemplificazioni, aiutandomi nei casi di circonlocuzioni con un sinonimo verbale.>
> A mio modo di vedere (cioe' nei limiti della mia conoscenza della lingua italiana), essere in semplice sostaid="red"> (ammesso che il verbo essere rappresenti un'azione) ìndica una situazione statica, mentre il verbo parcheggiare ìndica un'azione prettamente dinamica, consistente nel collocare un veicolo in un'area (e/o struttura) dove la sosta sia regolamentata. Nell'ambito della circolazione stradale regolata dal CdS, il verbo sostare ha sempre per soggetto gli utenti della strada, cioe' pedoni, veicoli oppure animali (cfr. artt. 1 e 3 CdS). Nel linguaggio comune il verbo parcheggiare e' invece riferito ad un conducente di veicolo, quando svolge l'indispensabile azione affinche' lo stesso veicolo possa sostare in un parcheggio. Sostare e parcheggiare non sono affatto sinonimi. Un veicolo "sosta" sulla strada oppure in un parcheggio (cioe' un'area/struttura identificata con l'apposito segnale stradale). Il conducente "parcheggia" un veicolo esclusivamente quando lo còlloca in un parcheggio; altrimenti (quando l'area non e' identificata con il noto segnale Pid="blue">) svolge le azioni occorrenti affinche' un veicolo possa sostare ai sensi dell'art. 157 CdS. ------------------------------ p.s. Con riferimento alla tua espressione aiutandomi, nei casi di circonlocuzioni, con un sinonimo verbale, mi piacerebbe erudirmi con la tua spiegazione sui "sinonimi delle circonlocuzioni".

Modificato da TheDevil il 02/02/2010 alle 15:25:25
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/02/2010 alle: 15:10:11
quote:Originally posted by TheDevil ... a mio avviso la tecnica di pensare sempre al livello piu' generale possibile (in qualunque campo) aiuta molto a raggiungere la valutazione piu' appropriata ed idonea anche per i casi specifici (l'autocaravan, nel nostro caso). Se invece ci si incaponisce a trattare soltanto i casi specifici, spesso restano trascurati utili aspetti di carattere generale.>
>
quote:Originally posted by Cordy Quindi tutto questo ragionamento, riportato all'ambito di nostro interesse, ... Tutto il resto, secondo me, confonde solo le idee.>
> E' di tutta evidenza che, nell'approccio alle normative, abbiamo tecniche di approfondimento diametralmente opposte.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 02/02/2010 alle: 15:15:15
quote:Originally posted by Cordy ... ci riporta ancora una volta alla (difficile) individuazione del limite che c'è fra sostareid="red"> (anche più giorni, anche pernottando) ed abitareid="red"> (cioè prendere stabile dimora, eleggere il proprio domicilio).>
> Innanzitutto c'e' una sostanziale differenza del "soggetto" che compie l'azione corrispondente ai due verbi da te evidenziati: - il veicolo (oppure un pedone od anche un animale) per il verbo sostare (nell'àmbito del CdS); - la persona (o, comunque, un essere vivente) per il verbo abitare. E poi c'e' anche una differenza lessicale. Il verbo abitare fa riferimento ad una "abitazione", ma l'autocaravan e' attrezzato per fungere da "alloggio". Di conseguenza per il tuo dilemma va preso in considerazione il verbo alloggiare e non gia' il verbo abitare, perche' oltretutto un autocaravan non puo' avere alcuna connotazione di stabile dimora e non vi si puo' eleggere domicilio.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 02/02/2010 alle: 15:31:17
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 02/02/2010  15:15:15 Di conseguenza per il tuo dilemma va preso in considerazione il verbo alloggiare e non gia' il verbo abitare, perche' oltretutto un autocaravan non puo' avere alcuna connotazione di stabile dimora e non vi si puo' eleggere domicilio. >
> Quindi cade immediatamente qualunque discorso. Tra l'altro il dormire e cucinare dentro un veicolo non è certamente definibile "abitare". Ciao
22
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 02/02/2010 alle: 16:08:18
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 02/02/2010  15:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
quote:Di conseguenza per il tuo dilemma va preso in considerazione il verbo alloggiare e non gia' il verbo abitare, perche' oltretutto un autocaravan non puo' avere alcuna connotazione di stabile dimora e non vi si puo' eleggere domicilio. >
> Esattamente. Ciao. Stefano Ps1: ok, ho confuso per evitare cacofonie sostare e parcheggiare. Mi hai preso in castagna![:)] Ps2: sulla doppia negazione, temo che la regola che proponi sia valida in latino ed in inglese. In italiano mi risulta che si possa usare come forma retorica. Ma non sono sul mio terreno, quindi se abbiamo un laureato in lettere mi rimetto al suo arbitrato. [:D] Ri-ciao...
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 02/02/2010 alle: 19:08:33
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 02/02/2010  15:15:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto per una precisazione in merito, e premesso che in genere, almeno ai fini anagrafici, si elegge la residenza e non il domicilio, vorrei far notare che l'autocaravan (e non solo) può essere benissimo utilizzato quale propria dimora, tanto da poterci fissare la propria residenza. Al riguardo vedasi la Circolare Ministero Interno n. 8 del 29 maggio 1985 che riporto in estratto per la parte di interesse:
quote:Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes.>
>
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