quote:Originally posted by lela59>Non puoi andare oltre la seconda corsia, qualunque sia il numero delle corsie. Per la velocità, ci sono opinioni diverse: dovrebbe essere 130 km/h il limite ma, pare, qualcuno sia incappato nei tutor per velocità superiore a 90 km/h. Su questo non m'impegno nella risposta. Elio
errata corrige: nn la corsia più a destra ma quella più a sinistra>
quote:Originally posted by lela59> Oltre la terza corsia non possono andare: -veicoli più lunghi di 7 metri. -veicoli trasporto MERCI (non sono i camper) con peso complessivo oltre le 5 tonnellate. La velocità consentita ai camper è la stessa esistente per le autovetture 130, ivi compresi i camper con massa complessiva oltre le 3,5 tonnellate! Da coda nascono queste leggende metropolitane? Sarebbe interessante saperlo! Ciao
mi è giunto all'orecchio che se possiedi un camper di lunghezza superiore ai 7 mt. nn puoi superare i 90 km/h....[xx(]mi sapreste dire cosa c'è di vero in tutto questo? noi sapevamo solo che nelle autostrade con più di due corsie i camper nn possono andare in quella più a destra...... vi prego toglietemi dall'ingnoranza più profonda!!!!!!!![:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non so a quanti possa interessare, perchè i camper con massa complessiva > a 3,5 tonnellate credo siano una quantità molto limitata rispetto all'intero parco circolante. Però tengo a precisare che c'è chi non la pensa come il nostro Professore in merito ai limiti di velocità autostradali per questi speciali veicoli. Ad esempio chi programma tutor e autovelox!
quote:Originally posted by lela59> Oltre la terza corsia non possono andare: -veicoli più lunghi di 7 metri. -veicoli trasporto MERCI (non sono i camper) con peso complessivo oltre le 5 tonnellate. La velocità consentita ai camper è la stessa esistente per le autovetture 130, ivi compresi i camper con massa complessiva oltre le 3,5 tonnellate! Da coda nascono queste leggende metropolitane? Sarebbe interessante saperlo! Ciao
mi è giunto all'orecchio che se possiedi un camper di lunghezza superiore ai 7 mt. nn puoi superare i 90 km/h....[xx(]mi sapreste dire cosa c'è di vero in tutto questo? noi sapevamo solo che nelle autostrade con più di due corsie i camper nn possono andare in quella più a destra...... vi prego toglietemi dall'ingnoranza più profonda!!!!!!!![:)] >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>Non è da tutti rettificare il mio illustre concittadino... ma è: "Oltre la seconda corsia non possono andare: ..." Elio
Oltre la terza corsia non possono andare: -veicoli più lunghi di 7 metri. -veicoli trasporto MERCI (non sono i camper) con peso complessivo oltre le 5 tonnellate.>
quote:Originally posted by chorus> Non si tratta di PENSIERI PERSONALI di alcuni. Si tratta della legge. Ribadisco che effettivamente io che ho un camper over 35 sono stato multato tramite tutor per SOLE tre volte (poche per tutte le volte che uso l'autostrada ove non scendo mai sotto i 100) per aver superato i 100 km/h e che in tutti e tre i casi ho presentato ricorso ai Prefetti di competenza. In tutti e tre i casi a distanza di più o meno un anno ancora non ho ricevuto nessuna comunicazione circa il respingimento del mio ricorso, ovvero è come se il ricorso fosse stato accolto!!! Ormai i Prefetti solo quando si ha torto (almeno nella loro ottica) danno comunicazioni solo quando il ricorso viene respinto! Leggi non PERSONALISTICHE deduzioni ripetute a pappagallo da organismi che dovrebbero essere indipendenti mutuando ERRATE deduzioni dell'IMBECILLE di turno che sfruttando una posizione privilegiata scrive anche dei libri sul CdS!!! I Camper, TUTTI, possono viaggiare a 130 km/ in autostrada! Ciao
Non so a quanti possa interessare, perchè i camper con massa complessiva > a 3,5 tonnellate credo siano una quantità molto limitata rispetto all'intero parco circolante. Però tengo a precisare che c'è chi non la pensa come il nostro Professore in merito ai limiti di velocità autostradali per questi speciali veicoliid="red">. Ad esempio chi programma tutor e autovelox! >
quote:Originally posted by fbomped> Appunto!! Chi ha scritto quel prontuario è quanto meno un VERO incompetente. L'art. 142 comma 3 lettere "g" e "h" riguardano i veicoli categoria N rispettivamente N2 e N3. Ovvero TRASPORTO MERCI E ALTRI USI (Art. 82 CdS). Gli altri usi sono esclusivamente quelli commerciali. Per esempio negli ALTRI USI ci sono tutti i veicoli come le AUTOGRU, le AUTOBETONIERE, i TRATTORI STRADALI che pur non essendo TRASPORTO MERCI sono categoria N2/3. Non sono in ogni caso TRASPORTO PERSONE. I TRASPORTO PERSONE sono di categoria M. M1: Veicoli TRASPORTO PéERSONE fino a 9 posti conpreso l'autista. M2/M3 veicoli oltre le 9 persone. In teoria gli M2 potrebbero viaggiare in autostrada fiono a 130, ma non possono per via del limitatore di velocità (obbligatorio per M2/3). In pratica se vanno a 130 prendono multe NON PER LIMITE DI VELOCITÀ ma per regolatore assente o mal regolato. Per contro i pullman M2 sulle altre strade possono viaggiare tranquillamente fino a 90 e 100 sulle superstrade!!! I veicoli M1 (Camper qualunque peso) viaggiano a regime 50/90/110/130!!!! Chi scrisse quel prontuario è un INCOMPETENTE PATENTATO!!!! D'altronde TUTTI i i miei ricorsi non sono stati respinti!!! Se lo avessero fatto avrei proseguito attraverso il Giudice di Pace fino, se necessario, alla Cassazione!!!! Il fatto che un INCOMPETENTE scriva un prontuario non significa che le sue ca77ate possano assurgere a pura verità!!! Ciao
Dal prontuario maggiormente utilizzato dagli operatori di Polizia Stradale. Limiti di velocità - Autocaravan (art. 142 comma 3 lettera g e h) (1) strade urbane (2) strade extraurbane secondarie (3) strade extraurbane principali (4) autostrade fino a 3,5 t: 50 Km/h (1) - 90 Km/h (2) - 110 Km/h (3) - 130 Km/h (4);id="red"> oltre i 3,5 e fino a 12 t: 50 Km/h (1) - 80 Km/h (2)(3) - 100 Km/h (4);id="green"> oltre 12 t: 50 Km/h (1) - 70 Km/h (2)(3) - 80 Km/h (4); id="blue"> Art. 176 comma 9 Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Comma 21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. id="black"> [:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Il fatto che un INCOMPETENTE scriva un prontuario non significa che le sue ca77ate possano assurgere a pura verità!!! >> Avevo già letto altri Suoi interventi in merito alla questione, mi complimento per la perseveranza che ha nell'elencare sempre i riferimenti normativi a supporto delle Sue tesi. Ma le leggende metropolitane sono dure a morire.
quote:Originally posted by kaitaro> Vede se a seguire una "leggenda metropolitana" è l'uomo della strada... poco male. Ma se a fomentare una leggenda metropolitana è un SEDICENTE esperto allora c'è da preoccuparsi!!! Ma se a questo, cosa ancor più grave, si aggiunge che a seguire il SEDICENTE ESPERTO è un illustre ORGANO DELLO STATO... significa che siamo davvero messi male!!! (chi più pazzo? Il pazzo che fa una cosa pazza o colui che segue il pazzo?). Non a caso (lo abbiamo visto con le storie degli autovelix usati truffaldinamente, dei T-Red usati per fare cassa, ecc...) i tribunali si intasano, gli avvocati lucrano e, "paradigma" comune a tutte le cause perse per la DABBENAGGINE della Pubblica Amministrazione a pagare non è mai il DIRIGENTE ma la comunità. In pratica se l'utente della strada, nella fattispecie, perde allora paga lui. Al contrario se vince a pagare non è l'AMMINISTRATORE che ha sbagliato ma l'iintera comunità!!! In pratica l'italico vessato è sempre "cornuto e mazziato"! Cordialmente
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Il fatto che un INCOMPETENTE scriva un prontuario non significa che le sue ca77ate possano assurgere a pura verità!!! >> Avevo già letto altri Suoi interventi in merito alla questione, mi complimento per la perseveranza che ha nell'elencare sempre i riferimenti normativi a supporto delle Sue tesi. Ma le leggende metropolitane sono dure a morire.
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quote:Chi ha scritto quel prontuario è quanto meno un VERO incompetente.>> L'incompetente(1) in questione, tra le varie note interpetrative ha aggiunto la seguente: "sia pure nell'equivoca formulazione della norma (infatti con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54) questi limiti riguardano solo gli autoveicoli isolati non compresi nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142 (cioè autocarri, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali, quando viaggiano staccati dal semirimorchio, autocaravan, mezzi d'opera isolati e scarichi)....." (1) Dott. Giandomenico Protospataro - note biografiche: Funzionario di Polizia stradale ...... Laureato in giurisprudenza, ha maturato varie esperienze nel settore della circolazione stradale sotto il profilo tecnico, giuridico e normativo. ........ Vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha prestato servizio a Bologna, prima presso la Sezione di Polizia Stradale e poi presso il Compartimento regionale;...... ed attualmente è a Roma presso il Servizio di polizia stradale del Ministero dell'interno. Per l'Amministrazione di appartenenza ha partecipato a varie commissioni interministeriali sulle tematiche della circolazione stradale, in particolare per la riforma del codice della strada.... Ha svolto numerosi interventi in convegni di settore ed ha partecipato come docente alle attività corsuali di molti comuni italiani. La sua solida preparazione giuridica, progressivamente approfondita e perfezionata con studi e ricerche, unita all'esperienza operativa e ad una equilibrata visione dei problemi, hanno portato agli approfonditi commenti al codice della strada che, unitamente al "prontuario delle violazioni" costituiscono punti di riferimento nel settore. [:)]
quote:Originally posted by fbomped> Mi potresti cortesemente indicare quali siano gli autoveicoli classificati in base alla massa che rientrano nelle due categorie da te citate, secondo il prontuario da te consultato?
Dal prontuario maggiormente utilizzato dagli operatori di Polizia Stradale. oltre i 3,5 e fino a 12 t:id="green"> oltre 12 t:id="blue">>
quote:Originally posted by fbomped> Il fatto che sia tutto quanto sopra non toglie nulla al fatto che sia un VERO INCOMPETENTE e che probabilmente i suoi studi in giurisprudenza sono stati fatti davvero all'acqua di rose!!! Costui, dall'alto della sua laurea e di tutto quello che tu ci riferisci, ha scritto (secondo ciò che tu riporti): "con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54id="red">". Bella affermazione per un LAUREATO IN LEGGE, VICEQUESTORE E "GRANDE" SCRITTORE!!!! Proprio bella. L'art. 54 del CdS inizia a recitare in questo modo: "Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in." NON PARLA DI CATEGORIE!!!! Le CATEGORIE sono definite, specificate, chiarite nell'art. 47!!!! E nel CdS non c'è nessuna norma che prevede limiti come tal Protospataro vorrebbe far intendere che l'art. 142, comma 1 è riservato a tutti i veicoli fino a 35 quintali! Al contrario TUTTI possono viaggiare a 50/90/110/130 TRANNE quelli indicati nel comma 3. Al comma 3 non è MAI specificato che le AUTOCARAVAN (alias veicoli CATEGORIA M1) debbano rientrare sub comma 3, lettere "g" e "h" che AL CONTRARIO è riservato ai veicoli TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI!!! Quindi, questo mi preoccupa molto, dovremmo chiederci coma potrà mai l'ITALIA andare avanti se i posti di VICEQUESTORE sono occupati da gente LAUREATA IN LEGGE che non sa neppure come si "lagge una legge" (assonanza voluta!!!!). Siamo messi bene!!!
quote:Chi ha scritto quel prontuario è quanto meno un VERO incompetente.>> L'incompetente(1) in questione, tra le varie note interpetrative ha aggiunto la seguente: "sia pure nell'equivoca formulazione della norma (infatti con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54) questi limiti riguardano solo gli autoveicoli isolati non compresi nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142 (cioè autocarri, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali, quando viaggiano staccati dal semirimorchio, autocaravan, mezzi d'opera isolati e scarichi)....." (1) Dott. Giandomenico Protospataro - note biografiche: Funzionario di Polizia stradale ...... Laureato in giurisprudenza, ha maturato varie esperienze nel settore della circolazione stradale sotto il profilo tecnico, giuridico e normativo. ........ Vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha prestato servizio a Bologna, prima presso la Sezione di Polizia Stradale e poi presso il Compartimento regionale;...... ed attualmente è a Roma presso il Servizio di polizia stradale del Ministero dell'interno. Per l'Amministrazione di appartenenza ha partecipato a varie commissioni interministeriali sulle tematiche della circolazione stradale, in particolare per la riforma del codice della strada.... Ha svolto numerosi interventi in convegni di settore ed ha partecipato come docente alle attività corsuali di molti comuni italiani. La sua solida preparazione giuridica, progressivamente approfondita e perfezionata con studi e ricerche, unita all'esperienza operativa e ad una equilibrata visione dei problemi, hanno portato agli approfonditi commenti al codice della strada che, unitamente al "prontuario delle violazioni" costituiscono punti di riferimento nel settore. [:)]
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci .... In pratica se l'utente della strada, nella fattispecie, perde allora paga lui. Al contrario se vince a pagare non è l'AMMINISTRATORE che ha sbagliato ma l'iintera comunità!!! In pratica l'italico vessato è sempre "cornuto e mazziato"! Cordialmente >> Non è esattamente così. I funzionari pubblici sono soggetti a responsabilità amministrativa/erariale, è finita l'epoca dell'intoccabilità del funzionario. Se un funzionario pubblico o un Pubblico Amministratore nell'espletamento delle suo funzioni, per dolo o colpa grave reca danno economico alla PA, dovrebbe intervenire nei suoi confronti la Corte dei Conti con un vero e proprio procedimento simile a quello penale,e se ritenuto colpevole è tenuto al risarcimento del danno alla P.A. Non ricordo più i dettagli della faccenda, ma mi pare in taluni casi la denuncia alla procura dei corte dei conti è automatica, in altri invece può essere chiunque a farla.
quote:Originally posted by fbomped> Grazie per aver postato la nota interpretativa, che trovo veramente interessante.
quote:Chi ha scritto quel prontuario è quanto meno un VERO incompetente.>> L'incompetente(1) in questione, tra le varie note interpetrative ha aggiunto la seguente: "sia pure nell'equivoca formulazione della norma (infatti con il termine autoveicolo si comprende la categoria di veicoli definita dall'art. 54) questi limiti riguardano solo gli autoveicoli isolati non compresi nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142 (cioè autocarri, autoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici, trattori stradali, quando viaggiano staccati dal semirimorchio, autocaravan, mezzi d'opera isolati e scarichi)....." (1) Dott. Giandomenico Protospataro - note biografiche: Funzionario di Polizia stradale ...... Laureato in giurisprudenza, ha maturato varie esperienze nel settore della circolazione stradale sotto il profilo tecnico, giuridico e normativo. ........ Vice questore aggiunto della Polizia di Stato, ha prestato servizio a Bologna, prima presso la Sezione di Polizia Stradale e poi presso il Compartimento regionale;...... ed attualmente è a Roma presso il Servizio di polizia stradale del Ministero dell'interno. Per l'Amministrazione di appartenenza ha partecipato a varie commissioni interministeriali sulle tematiche della circolazione stradale, in particolare per la riforma del codice della strada.... Ha svolto numerosi interventi in convegni di settore ed ha partecipato come docente alle attività corsuali di molti comuni italiani. La sua solida preparazione giuridica, progressivamente approfondita e perfezionata con studi e ricerche, unita all'esperienza operativa e ad una equilibrata visione dei problemi, hanno portato agli approfonditi commenti al codice della strada che, unitamente al "prontuario delle violazioni" costituiscono punti di riferimento nel settore. [:)]
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Le CATEGORIE sono definite, specificate, chiarite nell'art. 47!!!! >> Trascrivo l'inizio del comma 3 dell'art. 142 del codice della strada: "Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate..... Per mia cultura personale, cosa si intende per "categoria di veicolo"? Vale il secondo comma dell'art. 47, dove si parla di categorie internazionali, il terzo comma dell'art. 142, oppure occorre fare un mix dei due?
quote:Originally posted by chorus> a) ciclomotori: 45 km/h; CATEGORIA L1/2/ b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; CATEGORIA N (qualunque) vedi ari. 168. c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; CATEGORIA N (come ALTRI USI) - indipendente dalla massa!!! d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; CATEGORIA L (?) (indipendente dalla massa) e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; CATEGORIA ???? un TRENO non ha categoria!!! è formato da un trattore (M o N) + rimorchio (O) f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; CATEGORIA M3 g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; CATEGORIA N2 h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; CATEGORIA N3 i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; CATEGORIA N usata fuori categoria ovvero usati per destinazione differente da quella di omologazione. l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. CATEGORIA N (ALTRI USI) In ogni caso le AUTOCARAVAN non sono citate da nessuna parte perché non sono CATEGORIA a se stante!!! ma M1. Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Le CATEGORIE sono definite, specificate, chiarite nell'art. 47!!!! >> Trascrivo l'inizio del comma 3 dell'art. 142 del codice della strada: "Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate..... Per mia cultura personale, cosa si intende per "categoria di veicolo"? Vale il secondo comma dell'art. 47, dove si parla di categorie internazionali, il terzo comma dell'art. 142, oppure occorre fare un mix dei due?
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quote: Mi potresti cortesemente indicare quali siano gli autoveicoli classificati in base alla massa che rientrano nelle due categorie da te citate, secondo il prontuario da te consultato? >> Non esistono autoveicoli classificati in base alla massa, fatta eccezzione degli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lett. c., aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. che comunque per effetto della direttiva 98/14/CE recepita con D.M. 4/8/98 gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono stati assorbiti nella categoria delle autovetture. ATTENZIONE Parallelamente alla classificazione nazionale di cui al comma 1 dell'art. 47, il comma successivo ha introdotto la classificazione in categorie internazionali peraltro già recepita con D.M. 29/3/74. Pertanto non si deve confondere la classificazione con le categorie internazionali, in quanto quest'ultime sono principalmente utilizzate nelle direttice CEE ed in ogni caso mai utilizzate nel testo del Codice della Strada. Art. 47. Classificazione dei veicoli. 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: ........omissis g) autoveicoli; ........omissis 2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: a)....omissis.... b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; d) omissis ........... Art. 54. Autoveicoli. 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t ....., destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: ......; g) autoveicoli per uso speciale: ......; h) autotreni: .......; i) autoarticolati: .......; l) autosnodati: ......; m) autocaravan: ...........; n) mezzi d'opera: ......... ........
quote:Originally posted by fbomped> Evidentemente non hai maiid="red"> letto l'art. 172 del CdS nel testo vigente.
Pertanto non si deve confondere la classificazione con le categorie internazionali, in quanto quest'ultime sonoid="red"> principalmente utilizzate nelle direttice CEE ed in ogni caso mai utilizzate nel testo del Codice della Stradaid="red">.>