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19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:33:58
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci In realtà il CdS Franceseid="red"> prevede per i Camper over 35 il limite dei 110 sulle autostrade e 90 su tutte le strade normaliid="red"> come per qualunque altro veicolo!!!. ------------- Peccato che il codice della strada tedescoid="red"> non preveda sulle strade normali limiti non previsti per le autovetture!!! Solo per le autostradeid="red"> limita la velocità a qualunque veicolo over 35 a 100id="red">!!! ------------- In realtà il CdS Olandeseid="red"> prevede 100id="red">. In Poloniaid="red"> stessa cosa! ------------ In Svizzeraid="red"> il limite per i camper over 35 nelle autostrade è 100id="red">. >
> Tenendo conto solamente dei tuoi dati e tralasciando la TABELLA, come mai questi stati non applicano la tua logica, quella che camper = M1 = autovetture e quindi niente limiti per over 35? Non ti sembra evidente che il CdS italiano sia in linea, per quanto riguarda i limiti di velocità, con i Cds di Svizzera, Polonia ecc.? ..........[:)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:45:53
quote:Originally posted by fbomped
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci In realtà il CdS Franceseid="red"> prevede per i Camper over 35 il limite dei 110 sulle autostrade e 90 su tutte le strade normaliid="red"> come per qualunque altro veicolo!!!. ------------- Peccato che il codice della strada tedescoid="red"> non preveda sulle strade normali limiti non previsti per le autovetture!!! Solo per le autostradeid="red"> limita la velocità a qualunque veicolo over 35 a 100id="red">!!! ------------- In realtà il CdS Olandeseid="red"> prevede 100id="red">. In Poloniaid="red"> stessa cosa! ------------ In Svizzeraid="red"> il limite per i camper over 35 nelle autostrade è 100id="red">. >
> Tenendo conto solamente dei tuoi dati e tralasciando la TABELLA, come mai questi stati non applicano la tua logica, quella che camper = M1 = autovetture e quindi niente limiti per over 35? Non ti sembra evidente che il CdS italiano sia in linea, per quanto riguarda i limiti di velocità, con i Cds di Svizzera, Polonia ecc.? ..........[:)]
>
> Ogni stato membro è libero di adottare le direttive che preferisce se queste non sono in contrasto con la normativa europea!!! La normativa EUROPEA non ha previsto differenziazioni all'interno della CATEGORIA M1.id="brown"> La Germania sulle strade normali tratta i camper esattamente come le autovetture indipendentemente dal peso!!! La Germania pone un limite chiaro ed inequivocabile per qualunque veicolo oltre le 3,5 t. La Francia fa la stessa cosa per le strade normali, mentre per le autostrade sceglie un limite intermedio tra autovetture e veicoli N2 e M2/3. Anche la Svizzera adotta una regola come la Germania. Camper indipendentemente dal peso come le autovetture su strade normali e qualunque veicolo oltre le 3,5 t limitato a 100 sulle autostrade!!! Il Belgio NON FA DIFFERENZE tra autovetture, camper under o over 35!!! Ovviamente questo accade perché non esiste NORMA EUROPEA che impone per i veicoli M1 limiti in base alla massa!!!id="brown"> Per quanto riguarda i miei dati hai la facoltà di verificarli attraverso una semplice ricerca e visura dei codici relativi ad ogni stato membro! Ciao
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 06/06/2009 alle: 23:56:51
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ogni stato membro è libero di adottare le direttive che preferisce se queste non sono in contrasto con la normativa europea!!! La normativa EUROPEA non ha previsto differenziazioni all'interno della CATEGORIA M1.id="brown"> >
> Quindi non sarebbe in contrasto con la normativa europea, se il Cds italiano applicasse dei limiti di velocità ai camper over 35....[:)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 07/06/2009 alle: 00:11:36
quote:Originally posted by fbomped
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ogni stato membro è libero di adottare le direttive che preferisce se queste non sono in contrasto con la normativa europea!!! La normativa EUROPEA non ha previsto differenziazioni all'interno della CATEGORIA M1.id="brown"> >
> Quindi non sarebbe in contrasto con la normativa europea, se il Cds italiano applicasse dei limiti di velocità ai camper over 35....[:)]
>
> Sarebbe in contrasto se l'adottassero come indicato nel 142/3/g-h!!! Sta di fatto che non sussiste nessuna norma nel nostro CdS che nel momento in cui noi dibattiamo preveda tale limite per i camper over 35. La normativa adottabile in futuro sarebbe in contrasto con la normativa europea nel caso creasse una distinzione precisa all'interno di una MEDESIMA CATEGORIA. Non sarebbe in contrasto se fosse adottata, come nel CdS tedesco se venisse imposto un limite per TUTTI i veicolo oltre un certo tonnellaggio! Al momento tale normativa non c'è e spero non la introducano! Ciao
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Giuscot
Giuscot
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Inserito il 07/06/2009 alle: 18:38:02
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non sarebbe in contrasto se fosse adottata, come nel CdS tedesco se venisse imposto un limite per TUTTI i veicolo oltre un certo tonnellaggio! Al momento tale normativa non c'è e spero non la introducano! Ciao >
> La norma esiste nel CDS è il comma 3, art. 142 lettere g/h. E' una norma residuale che assorbe tutti gli altri veicoli non già ricompresi nelle altre lettere dello stesso comma 3 ed è perfettamente compatibile con la convenzione di Vienna.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 07/06/2009 alle: 19:09:35
quote:Originally posted by Giuscot
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non sarebbe in contrasto se fosse adottata, come nel CdS tedesco se venisse imposto un limite per TUTTI i veicolo oltre un certo tonnellaggio! Al momento tale normativa non c'è e spero non la introducano! Ciao >
> La norma esiste nel CDS è il comma 3, art. 142 lettere g/h. E' una norma residuale che assorbe tutti gli altri veicoli non già ricompresi nelle altre lettere dello stesso comma 3 ed è perfettamente compatibile con la convenzione di Vienna.
>
> Talvolta in internet restano degli echi. Questo era il tormentone tanto caro a sua eminenza Franco IV. Come già più volte asserito come precise dimostrazioni legali l'art. 142 comma 3 lettere "g" ed "h" è riferito a veicoli TRASPORTO MERCE e a veicoli per ALTRI USI. Il camper, per l'esattezza autocaravan, non è un TRASPORTO MERCI (N2/3) e neppure un ALTRI USI (sempre N2/3)!!!! Il camper è ESCLUSIVAMENTE un TRASPORTO PERSONE M1id="red"> indipendentemente dalla massa posseduta!!! L'autocaravan NON rientra (qualunque sia la sua massa) in nessun caso sub art. 143 comma 3 qualunque comma!!! Al contrario rientra a pieno titolo (qualunque sia la sua massa) sub art. 142 comma 1 e viaggia QUALUNQUE SIA LA SUA MASSA a 50, 90, 110, 130 (strade urbane, strade extraurbane, superstrade, autostrade). Se ne faccia una ragione o provi, ove vecchie conoscenze quali "o nonno", "Franco IV" e "TheHolyWater" fallirono miseramente, a dimostrare in modo concreto e a termini di legge!!! Ma che è? È forse l'aria di Siena che vi fa ragionare in tal guisa? Cordiali saluti

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 07/06/2009 alle 19:10:16
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 07/06/2009 alle: 21:30:10
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by Giuscot
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non sarebbe in contrasto se fosse adottata, come nel CdS tedesco se venisse imposto un limite per TUTTI i veicolo oltre un certo tonnellaggio! Al momento tale normativa non c'è e spero non la introducano! Ciao >
> La norma esiste nel CDS è il comma 3, art. 142 lettere g/h. E' una norma residuale che assorbe tutti gli altri veicoli non già ricompresi nelle altre lettere dello stesso comma 3 ed è perfettamente compatibile con la convenzione di Vienna.
>
> Talvolta in internet restano degli echi. Questo era il tormentone tanto caro a sua eminenza Franco IV. Come già più volte asserito come precise dimostrazioni legali l'art. 142 comma 3 lettere "g" ed "h" è riferito a veicoli TRASPORTO MERCE e a veicoli per ALTRI USI. Il camper, per l'esattezza autocaravan, non è un TRASPORTO MERCI (N2/3) e neppure un ALTRI USI (sempre N2/3)!!!! Il camper è ESCLUSIVAMENTE un TRASPORTO PERSONE M1id="red"> indipendentemente dalla massa posseduta!!! L'autocaravan NON rientra (qualunque sia la sua massa) in nessun caso sub art. 143 comma 3 qualunque comma!!! Al contrario rientra a pieno titolo (qualunque sia la sua massa) sub art. 142 comma 1 e viaggia QUALUNQUE SIA LA SUA MASSA a 50, 90, 110, 130 (strade urbane, strade extraurbane, superstrade, autostrade). Se ne faccia una ragione o provi, ove vecchie conoscenze quali "o nonno", "Franco IV" e "TheHolyWater" fallirono miseramente, a dimostrare in modo concreto e a termini di legge!!! Ma che è? È forse l'aria di Siena che vi fa ragionare in tal guisa? Cordiali saluti
>
> E' impossibile leggere ciò che è scomodo leggere nel 142/3/g del CdS. Solo Tu e TheDevil siete a condividere tale ipotesi. Per non dimenticare: 142/3/g autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi (tutti gli altri veicoli mancanti che si differenziano dal trasporto di cose per i quali non è stato definito un comma specifico), id="red"> di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; E' lo stesso razionale che ti obbliga a fare la revisione ogni anno. Il comma relativo alle velocità è scritto meglio rispetto al comma revisioni. Ostinatamente si può andare ad oltranza, potrebbe essere utile per l'autoconvincimento. Comunque non può essere introdotta una norma se già prevista. Non mi sembra che "o nonno", "Franco IV" e "TheHolyWater" abbiano fallito, le multe arrivano ed è l'unico dato oggettivo, e sono molti che sono daccordo con loro su tale discussione. ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 07/06/2009 alle: 22:25:36
quote:Originally posted by camperillo
E' impossibile leggere ciò che è scomodo leggere nel 142/3/g del CdS. >
> Occorre leggere quello che c'è scritto! nulla di più! Soprattutto non si fanno aggiunte personali "in rossoid="red">" usate per stravolgere il significato di ALTRI USI (il cui significato è espressamente chiarito nell'art. 82)!!!!
quote: Solo Tu e TheDevil siete a condividere tale ipotesi. >
> Tesi! non ipotesi!
quote: Per non dimenticare: 142/3/g autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi (tutti gli altri veicoli mancanti che si differenziano dal trasporto di cose per i quali non è stato definito un comma specifico), id="red"> di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; >
> Mi spiace molto deluderti, ma la parte in rosso è solo una tua invenzioneid="red"> non supportata da nessuna normativa specifica! ALTRI USI è chiaramente riferito ai veicoli della CATERGORIA N2/3 non espressamente TRASPORTO MERCI (come un trattore stradale, una autogrù, una autopompa...). Non può essere esteso ai TRASPORTO PERSONE quando al comma 3 lettera "f" in via teorica è consentito ai TRASPORTO PERSONE fino a OTTO TONNELLATE di viaggiare fino a 130 esattamente come le autovetture!!!! (in realtà se immatricolati dopo il 2001 -The Devil correggerà questa data perché non la rammento bene- devono viaggiare a 100 per via del limitatore, ma possono essere multati non per eccesso di velocità ma per limitatore non correttamente istallato)!!! Quindi i camper (TRASPORTO PERSONE M1) continuano a viaggiare secondo il regime stabilito nel comma 1!!! Sarebbe assurdo che un M2/3 fino a OTTTO tonnellate possa viaggiare a 130 mentre un M1 no!!!
quote: E' lo stesso razionale che ti obbliga a fare la revisione ogni anno. >
> No. È la normativa SPECIFICA che mi obbliga!!! Come consente a qualunque veicolo M2/3 ancorché fino a 8 (OTTO) tonnellate di viaggiare a 130 (se immatricolati prima di una certa data e comunque non multabili per eccesso di velocità come sopra descritto.
quote: Il comma relativo alle velocità è scritto meglio rispetto al comma revisioni. >
> Non saprei se scritto meglio o peggio! Per quanto alle revisioni la normativa per gli over 35 è chiara e non presenta dubbi di sorta!!! E nell'ARTICOLO delle velocità i camper M1 non sono differenziati per massa!!! Anche questo articolo non presenta condizioni di dubbio!!!
quote: Ostinatamente si può andare ad oltranza, potrebbe essere utile per l'autoconvincimento. >
> È quello che dico da molto tempo!!! O riuscite a dimostrare la vostra IPOTESI portando, per smontare le nostre TESI, valide argomentazioni (differenti da frasi di vostra pura invenzione scritte in rossoid="red">) o è ora che vi decidiate a tacere!!!
quote: Comunque non può essere introdotta una norma se già prevista. >
> Peccato per te che la norma dei limiti per camion estesa ai camper è prevista solo nella fantasia tua, in quella del "monofonico" coretto senese e in quella di Protospataro!!!! La legge è legge e non si nutre di fantasiose aggiunte in rosso!!!!id="red">
quote: Non mi sembra che "o nonno", "Franco IV" e "TheHolyWater" abbiano fallito, le multe arrivano ed è l'unico dato oggettivo, e sono molti che sono daccordo con loro su tale discussione. >
> Le multe arrivano PERCHÈ tal Protospataro dall'alto del suo incarico ha abusato della sua autorità interpretando e inventandosi norme inesistenti o estendendole ILLEGITTIMAMENTE a veicoli non previsti dalla citata normativa. Per contro, RICORRENDO (come accaduto a me per ben tre volte) dette multe NON SI PAGANO!!! Fino ad oggi (ed è trascorso più di un anno) ancora non mi è stato rigettato nessun ricorso!!! Quindi, anche in presenza del silenzio assenso (che comunque È UN ASSENSO) per non darmi ragione UFFICIALMENTE, hanno deciso di darmi ragione!! Se avessi avuto torto i ricorsi me li avrebbero respinti da molto tempo!!!! Per la cronaca arrivavano anche le contravvenzioni elevate grazie a T-RED e Autovelox completamente TAROCCATI!!!! I nodi prima o poi vengono sempre al pettine!!! Ciao

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 08/06/2009 alle 07:43:37
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 08/06/2009 alle: 09:28:24
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
E' impossibile leggere ciò che è scomodo leggere nel 142/3/g del CdS. >
> Occorre leggere quello che c'è scritto! nulla di più! Soprattutto non si fanno aggiunte personali "in rossoid="red">" usate per stravolgere il significato di ALTRI USI (il cui significato è espressamente chiarito nell'art. 82)!!!!
quote: Solo Tu e TheDevil siete a condividere tale ipotesi. >
> Tesi! non ipotesi!
quote: Per non dimenticare: 142/3/g autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi (tutti gli altri veicoli mancanti che si differenziano dal trasporto di cose per i quali non è stato definito un comma specifico), id="red"> di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; >
> Mi spiace molto deluderti, ma la parte in rosso è solo una tua invenzioneid="red"> non supportata da nessuna normativa specifica! ALTRI USI è chiaramente riferito ai veicoli della CATERGORIA N2/3 non espressamente TRASPORTO MERCI (come un trattore stradale, una autogrù, una autopompa...). [quote]
>
> Personalmente ringrazio camperillo per aver riportato l'aggiunta evidenziata in rosso. Lo trovo un tentativo per aiutare a leggere meglio la disposizione di questo commentatissimo articolo. Riprendiamo, con calma, il ragionamento: N1, N2 e N3 rappresentano l'identificazione delle categorie internazionali destinate al trasporto merci. Le autogru, da quello che leggo in queste pagine, sono immatricolate in una di queste categorie, a seconda della massa. Se il legislatore avesse seguito questo ragionamento o, per dirlo in altro modo, se la discriminante seguita fossero state le categorie internazionali, non capisco per quale motivo avrebbe dovuto specificare dopo la locuzione "trasporto di cose" anche la locuzione "o altri usi". Si badi bene che non ha usato la congiunzione e bensì la congiunzione o. Avesse usato la congiunzione "e" personalmente avrei capito che il legislatore si sarebbe riferito al trasporto merci ed a tutti gli autoveicoli assimilati al trasporto merci. Invece, dalla semplice lettura, caro Professore, non mi sembra sia così. Concludo usando le parole del Professore: è sufficiente leggere la legge, che appare molto chiara. Ed io la leggo nello stesso modo in cui la legge camperillo!
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/06/2009 alle: 10:52:04
quote:Originally posted by chorus
Personalmente ringrazio camperillo per aver riportato l'aggiunta evidenziata in rosso. Lo trovo un tentativo per aiutare a leggere meglio la disposizione di questo commentatissimo articolo. Riprendiamo, con calma, il ragionamento: N1, N2 e N3 rappresentano l'identificazione delle categorie internazionali destinate al trasporto merci. Le autogru, da quello che leggo in queste pagine, sono immatricolate in una di queste categorie, a seconda della massa. Se il legislatore avesse seguito questo ragionamento o, per dirlo in altro modo, se la discriminante seguita fossero state le categorie internazionali, non capisco per quale motivo avrebbe dovuto specificare dopo la locuzione "trasporto di cose" anche la locuzione "o altri usi". Si badi bene che non ha usato la congiunzione e bensì la congiunzione o. Avesse usato la congiunzione "e" personalmente avrei capito che il legislatore si sarebbe riferito al trasporto merci ed a tutti gli autoveicoli assimilati al trasporto merci. Invece, dalla semplice lettura, caro Professore, non mi sembra sia così. Concludo usando le parole del Professore: è sufficiente leggere la legge, che appare molto chiara. Ed io la leggo nello stesso modo in cui la legge camperillo! >
> Un conto sono i vostri "desiderata" che scrivete in rosso, altra cosa ciò che la legge scrive! Ti faccio notare alcune cose. La logica delle CATEGORIE INTERNAZIONALI è: "L" due ruote e simili "M" tutto quello che è il trasporto PERSONE "N" tutto quello che NON È trasporto PERSONE (quindi TRASPORTO MERCI E ALTRI USI). "O" rimorchi di qualunque genere. Detto questo ti faccio notare una altra cosa. Per i TRASPORTO MERCI E ALTRI USI /CATEGORIA N il CdS e le regole internazionali effettuano distinzioni in base alla massa (fino a 3,5 t., fino a 12 t., oltre le 12 t.). Per i TRASPORTO PERSONE il CdS effettua differenziazioni in base al NUMERO DI PERSONE TRASPORTATE. Fino a 9 =M1 Fnio a 13 =M2 Oltre 13 =M3 Non fa mai distinzioni per MASSA. Infatti, il cronotacigrafo e il limitatore deve essere istallato su tutti gli M2/3 anche se dovesse pesare meno di 35 quintali!!!! Infatti non prende MAI in considerazione la MASSA per tale istallazione! L'unico riferimento che il CdS fa ai TRASPORTO PERSONE è nel caso pesino più di OTTO TONNELLATE (art. 142, comma 3, lettera "f"). Le norme internazionali differenziano i TRASPORTO PERSONE: M1 fino a 9 posti M2 oltre i nove posti e fino a 5 t. M3 oltre i nove posti e oltre le 5 t. Anche secondo le norme internazionali nessun M1 è preso in considerazione per la MASSA. Quindi i vostri sono solo desideri e qualunque aggiunta in roso è solo un vostro IPOTETICO desiderio che nulla ha a che vedere con la realtà della legge! Ma quella senese che è una pandemia? Ciao
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 08/06/2009 alle: 11:15:17
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma quella senese che è una pandemia? Ciao >
> Cosa significa? Grazie
Giuscot
Giuscot
-
Inserito il 08/06/2009 alle: 14:39:43
Egregio Professore, non mi pare che lei abbia una competenza specifica per additare quanti partecipano in questo forum di "fallire miseramente" sol perché lei ritiene di "restare" convinto della sua, che è solo ed unicamente la sua tesi. Tesi contraddetta dalle FF.OO. nel caso specifico, quindi da propalare con un minimo di prudenza. Penso che lei non abbia nemmeno il diritto di apostrofare di incompetenza o di accusare di scrivere castronerie il Dott. Protospataro per le posizioni che ha assunto fuori da questo forum, tra le altre cose in ottima compagnia dell'ACI e di altri. Lei è semplicemente un professore di Musica, a quanto capisco, quindi non ha una competenza specifica sul Codice della Strada per dare un orientamento dottrinale alla materia, certamente non al pari del dott. Protospataro e della rivista Giuridica dell'ACI. Al momento queste due fonti sono la dottrina prevalente utilizzata dalle FF.OO. Nemmeno quando lei cita i suoi ricorsi risulta decisivo in quanto questi non hanno fatto giurisprudenza né in primo grado né in nessuno di quelli successivi. Non è certo che lei li abbia vinti (ammesso che siano stati realmente presentati) per decorrenza dei termini piuttosto che per accettazione della sua tesi e dimostra chiaramente di non capire questa macroscopica differenza. La giurisprudenza è, invero, cosa assai diversa dalle citazioni che lei fa dei suoi ricorsi "impalpabili". Pertanto mi permetto di dire che la sua posizione, per quanto legittima, ma esoressa con toni e termini del tutto fuori luogo, non è superiore a nessun altra espressa in questo forum e non le da alcun titolo per accusare di fallimento, castronerie e quant'altro, nessuno, dentro e fuori da questo forum. Distinti saluti.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/06/2009 alle: 18:11:29
quote:Originally posted by chorus
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma quella senese che è una pandemia? Ciao >
> Cosa significa? Grazie
>
> Basta che leggi i precedenti post. Ciao
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 08/06/2009 alle: 18:39:11
quote:Originally posted by Giuscot
Egregio Professore, non mi pare che lei abbia una competenza specifica per additare quanti partecipano in questo forum di "fallire miseramente" sol perché lei ritiene di "restare" convinto della sua, che è solo ed unicamente la sua tesi. Tesi contraddetta dalle FF.OO. nel caso specifico, quindi da propalare con un minimo di prudenza. >
>
quote: Penso che lei non abbia nemmeno il diritto di apostrofare di incompetenza o di accusare di scrivere castronerie il Dott. Protospataro per le posizioni che ha assunto fuori da questo forum, tra le altre cose in ottima compagnia dell'ACI e di altri. >
> L'ACI e altri si sono limitati a citare e prendere per buone le deduzioni del breviario di Protospataro che proprio per la posizione occupata dovrebbe verificare meglio ciò che scrive!!! E confermo l'incompetenza, sull'argomento specifico, di chi redasse gli libro!
quote: Lei è semplicemente un professore di Musica, a quanto capisco, quindi non ha una competenza specifica sul Codice della Strada per dare un orientamento dottrinale alla materia, certamente non al pari del dott. Protospataro e della rivista Giuridica dell'ACI. Al momento queste due fonti sono la dottrina prevalente utilizzata dalle FF.OO. >
> Mi spiace deluderla ma sono molto di più di un semplice professore di musica! Ho sul groppone ben tre lauree (una è quella in violino)!!! Faccio il sindacalista e sono abituatissimo a disquisire di leggi e commi vari!! Non a caso nel mondo che rappresento sono un riferimento per una decina di avvocati!!! Inoltre su argomenti sui quali non sono particolarmente ferrato mi appoggio ai miei avvocati di fiducia e, posso dirlo a voce alta, fino ad oggi non ho mai perso un solo ricorso o causa (se non in primo grado nei gradi successivi)!!! Molte delle tesi (E SOTTOLINEO TESI) da me sostenute sono state discusse proprio con i miei valenti avvocati!!!
quote: Nemmeno quando lei cita i suoi ricorsi risulta decisivo in quanto questi non hanno fatto giurisprudenza né in primo grado né in nessuno di quelli successivi. Non è certo che lei li abbia vinti (ammesso che siano stati realmente presentati) per decorrenza dei termini piuttosto che per accettazione della sua tesi e dimostra chiaramente di non capire questa macroscopica differenza. La giurisprudenza è, invero, cosa assai diversa dalle citazioni che lei fa dei suoi ricorsi "impalpabili". >
> Caro amico io sono molto pragmatico! Mi interessa NON PAGARE!!! E se una contravvenzione è stata erogata ILLECITAMENTE io ricorro!!! Poco mi interessa se viene accolto il ricorso o se lasciano decorrere i termini per non darmi UFFICIALMENTE ragione!!! In ogni caso HO SEMPRE VINTO IO!!!!
quote: Pertanto mi permetto di dire che la sua posizione, per quanto legittima, ma esoressa con toni e termini del tutto fuori luogo, non è superiore a nessun altra espressa in questo forum e non le da alcun titolo per accusare di fallimento, castronerie e quant'altro, nessuno, dentro e fuori da questo forum. >
> Esorressa??? Intendeva forse "espressa". La mia NON È UNA posizione è una certezza data dalla legge stessa!!! Ho pienamente titolo (NON DI ACCUSARE COME LEI SOSTIENE) a far notare il fallimento del tentativo di smontare le mie tesi!!! Chi sostiene la IPOTESI di Protospataro fino ad oggi non è riuscito a dimostrare nulla!!!! Fino ad oggi siete solo riusciti a INVENTARE scritte e scrittine in rosso che sono solo il vostro pensiero senza riuscire a mettere nulla di concreto sulla carta!!! Non è riuscito Camperillo e neppure Chorus e non c'è riuscito neppure il duo monofonico senese "o' nonno/Franco IV" e ora facendolo diventare un trio si aggiunge anche lei!!! FALLIMENTO DELLE VOSTRE IPOTESI. E lo dico anche a voce alta!!!! ...e per altro anche soddisfatto!!!! visto che il FALLIMENTO DELLE VOSTRE IPOTESI conferma la validità delle mie TESI. Per cui o trovate qualche cosa di concreto o continuerete a fare fori nell'acqua!!! Cordiali saluti
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 08/06/2009 alle: 19:08:13
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci La logica delle CATEGORIE INTERNAZIONALI è: "L" due ruote e simili "M" tutto quello che è il trasporto PERSONE "N" tutto quello che NON È trasporto PERSONE (quindi TRASPORTO MERCI E ALTRI USIid="red">). "O" rimorchi di qualunque genere. >
> Non è vero, ad esempio: - motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone = Categoria L3e e non M1 motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone = Categoria L4e e non M1 rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi = Categoria O e non di certo M ALTRI USI è una tua aggiunta senza alcun riferimento normativo
quote: Detto questo ti faccio notare una altra cosa. Per i TRASPORTO MERCI E ALTRI USI id="red"> /CATEGORIA N il CdS e le regole internazionali effettuano distinzioni in base alla massa (fino a 3,5 t., fino a 12 t., oltre le 12 t.). >
> ALTRI USI è una tua aggiunta senza alcun riferimento normativo Infatti ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera c: categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote (ALTRI USI non c'è)
quote: Per i TRASPORTO PERSONE il CdS effettua differenziazioni in base al NUMERO DI PERSONE TRASPORTATE. Fino a 9 =M1 Fnio a 13 =M2 Oltre 13 =M3 Non fa mai distinzioni per MASSA. >
> Non è vero: categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tid="red">; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tid="red">;
quote: L'unico riferimento che il CdS fa ai TRASPORTO PERSONE è nel caso pesino più di OTTO TONNELLATE (art. 142, comma 3, lettera "f"). Le norme internazionali differenziano i TRASPORTO PERSONE: M1 fino a 9 posti M2 oltre i nove posti e fino a 5 t. M3 oltre i nove posti e oltre le 5 t. Anche secondo le norme internazionali nessun M1 è preso in considerazione per la MASSA. >
> Tuttavia, in relazione ai limiti della velocità, in Germania, in Francia, in Olanda, in Polonia, in Svizzera, ecc, un autocaravan over 35 viene preso in consideazione per la MASSA. .........[:)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 08/06/2009 alle: 19:43:16
quote:Originally posted by fbomped
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci La logica delle CATEGORIE INTERNAZIONALI è: "L" due ruote e simili "M" tutto quello che è il trasporto PERSONE "N" tutto quello che NON È trasporto PERSONE (quindi TRASPORTO MERCI E ALTRI USIid="red">). "O" rimorchi di qualunque genere. >
> Non è vero, ad esempio: - motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone = Categoria L3e e non M1 motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone = Categoria L4e e non M1 rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi = Categoria O e non di certo M
>
> E io che ho ho detto??? Nella categoria L ci stanno solo i MOTOCICLI e CICLOMOTORI!! E non è specifica cosa debbano trasportare!!! MA sono veicoli a due o tre ruote!!! Nella M i cosiddetti VEICOLI a MOTORE con 4 almeno ruote per TRASPORTO PERSONE. Nella categoria O ci stanno TUTTI i rimorchi!!!!
quote: ALTRI USI è una tua aggiunta senza alcun riferimento normativo >
> Per esclusione non essendo TRASPORTO PERSONE, MOTOVEICOLI O RIMORCHI. Inoltre dovresti leggerti direttiva europea!
quote:
quote: Detto questo ti faccio notare una altra cosa. Per i TRASPORTO MERCI E ALTRI USI id="red"> /CATEGORIA N il CdS e le regole internazionali effettuano distinzioni in base alla massa (fino a 3,5 t., fino a 12 t., oltre le 12 t.). >
> ALTRI USI è una tua aggiunta senza alcun riferimento normativo Infatti ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera c: categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote (ALTRI USI non c'è)
>
> Nella direttiva europea quello che per il CdS è ALTRI USI è inquadrato nella categoria "N" e ci sta tutto ciò che non è trasporto persone!!! Infatti tutti i trattori stradali, le autogrù, le autopompe sono inquadrate nella categoria "N".
quote:
quote: Per i TRASPORTO PERSONE il CdS effettua differenziazioni in base al NUMERO DI PERSONE TRASPORTATE. Fino a 9 =M1 Fnio a 13 =M2 Oltre 13 =M3 Non fa mai distinzioni per MASSA. >
> Non è vero: categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tid="red">; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tid="red">;
>
> Hai prefettamente ragione! Questa mattina nella fretta ho scritto un cosa inesatta. Faccio notare che prende atto della MASSA a partire dalle 5 tonnellate!!!!
quote:
quote: L'unico riferimento che il CdS fa ai TRASPORTO PERSONE è nel caso pesino più di OTTO TONNELLATE (art. 142, comma 3, lettera "f"). Le norme internazionali differenziano i TRASPORTO PERSONE: M1 fino a 9 posti M2 oltre i nove posti e fino a 5 t. M3 oltre i nove posti e oltre le 5 t. Anche secondo le norme internazionali nessun M1 è preso in considerazione per la MASSA. >
> Tuttavia, in relazione ai limiti della velocità, in Germania, in Francia, in Olanda, in Polonia, in Svizzera, ecc, un autocaravan over 35 viene preso in consideazione per la MASSA. .........[:)]
>
> Non un autocaravan!!!! Qualunque veicolo over 35. La cosa è assai differente. Una tale norma in Italia non c'è e finché non ci sta un M1 di qualunque massa viaggia come una autovettura. In Svizzera o in Germania un pullman di qualche anno fa anche se non oltre le OTTO tonnellate non poteva viaggiare oltre i 100 (IN AUTOSTRADA). In Italia può farlo!!! In Belgio, visto che parliamo dell'estero, TUTTI gli M1 possono andare a 120!!! (da loro non c'è il permesso per nessuno di andare a 130 e oltre)!!!!! Ciao
20
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 08/06/2009 alle: 21:25:31
A proposito di "USI" Negli USI SPECIALI, ci sono sia veicoli N che veicoli M1 Art. 203. - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale (art. 54 C.s.). 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; M1 n) autofunebri; M1 o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; (penso che sia M) p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. E' inimmaginabile che nel art.142 possano essere menzionati tutti i comma per ogni veicolo sopra menzionato nel regolamento 203. Si parla di "USI" vari dei veicoli e possono essere omologati sia M che N a seconda se a loro volta siano destinati al trasporto persone o no L'Autocaravan pur essendo uno dei veicoli ad USO speciale non è nella lista perchè già codificato in un comma a se stante nell'art.54/1/m Probabilmente per il gioco dei grandi numeri. ciao
Giuscot
Giuscot
-
Inserito il 08/06/2009 alle: 21:38:45
Mi pare che secondo Calosci possiamo infrangere i limiti di velocità con le autocaravan di peso superiore a 35 quintali, perché lui ha tutta la "giurisprudenza" a favore, solo che l'ha solo lui e a noi non è dato sapere; secondo Calosci il Prof. medesimo va creduto in parola. Per parte mia non mi convince l'analisi né nel Prof. né di TheDevil. A mio avviso restano sempre i soliti scogli irrisolti che si possono trovare contro in un ricorso (ricordo a Calosci che anche la PA quando vuole si sa difendere): 1) L'art. 47 al comma 1 afferma che ai fini del codice valgono le sue classificazioni; 2) Quando nel CDS si vuole fare espressamente riferimento alle categorie internazionali lo si fa; 3) L'art. 142 comma 3 nel dire "le seguenti categorie..." le definisce seduta stante, senza rinvio ad altre disposizioni se non quelle degli art. da 48 in poi per la terminologia utilizzata; 4) Le lettere g ed h sono quindi residuali ed assorbono tutti i veicoli tanto se destinati al trasporto merci tanto se destintati ad altri usi diversi dal trasporto merci cosi come nell'art. 103 del vecchio codice si faceva il parallelismo opposto ma sempre per assorbire in via residuale. 5) La norma (l'art. 142) ha il fine di garantire la sicurezza stradale, se interpretata come dice Calosci, la norma direbbe che a parità di meccanica, peso, sistemi frenanti etc.etc., gli allestimenti finalizzati al trasporto merci "sono piu' perciolosi" di quelli destinati ad alloggio. Ciò sarebbe una palese incongruenza in considerazione del fatto che i veicoli destinati al trasporto di persone possono far danno oltre che agli altri utenti della strada anche ai suoi occupanti. Quindi la logica dovrebbe essere esattamente inversa e includere, quantomeno, i trasporti di persona a parità di massa. Pertanto il termine altri usi, logicamente, assorbe tutti gli altri usi diversi dal trasporto merci poiché parimenti pericolosi. Facendo proprio un principio testé espresso da Calosci, non può egli aggiungere e far riferimento a categorie internazionali nel terzo comma dell'art. 142 quando queste non solo non vi sono citate ma è chiaro da altri articoli, che quando il codice vi ha voluto far riferimento le ha richiamate. Concludo dicendo che a tutte le citazioni di Calosci in merito agli accadimenti che lo riguardano io rispondo ricordandogli che finché non dimostra, non di averli vinti, ma di averli almeno presentati quei ricorsi (che lui dice, senza alcuna prova, di aver vinto), non può ritenere nemmeno lontanamente che io gli dia credito, piovessero rane e lombrichi. Oltretutto nessuno può usare le sue risultanze perché finché non sono provate semplicemente non esistono per qualsiasi giudice ed in qualsiasi procedimento.

Modificato da Giuscot il 08/06/2009 alle 21:44:31
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 08/06/2009 alle: 22:07:14
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Nella direttiva europea quello che per il CdS è ALTRI USI è inquadrato nella categoria "N" e ci sta tutto ciò che non è trasporto persone!!! Infatti tutti i trattori stradali, le autogrù, le autopompe sono inquadrate nella categoria "N". >
> Letto il D.M. 28-4-2008 Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2008, n. 162, S.O. Letta la Dir. 5-9-2007 n. 2007/46/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (“direttiva quadro”). Pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre 2007, n. L 263. Non ho individuato alcuna definizione ALTRI USI, ma solo USO SPECIALE 5. Veicoli per uso speciale SA Autocaravan (cfr. allegato II, parte A punto 5.1.) SB Veicoli blindati (cfr. allegato II, parte A, punto 5.2.) SC Ambulanze (cfr. allegato II, parte A, punto 5.3.) SD Autofunebri (cfr. allegato II, parte A, punto 5.4.) SE Caravan (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6.) SF Gru mobili (cfr. allegato II, parte A, punto 5.7.) SG Altri veicoli per uso speciale (cfr. allegato II, parte A. punto 5.8.) SH Veicoli con accesso per sedie a rotelle (cfr allegato II, parte A, punto 5.5.) In ogni caso, a maggior ragione, il termine ALTRI USI indicato all'art. 142, può essere compreso anche usi speciali, visto che il nesso ALTRI USI = VEICOLI N2/3 più volte da te affermato non trova riscontro nelle normative. .......[:)]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:04:44
quote:Originally posted by camperillo
A proposito di "USI" Negli USI SPECIALI, ci sono sia veicoli N che veicoli M1 Art. 203. - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale (art. 54 C.s.). 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; id="red"> m) autoambulanze; M1 n) autofunebri; M1 o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; (penso che sia M)id="green"> p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..id="red"> E' inimmaginabile che nel art.142 possano essere menzionati tutti i comma per ogni veicolo sopra menzionato nel regolamento 203. Si parla di "USI" vari dei veicoli e possono essere omologati sia M che N a seconda se a loro volta siano destinati al trasporto persone o no L'Autocaravan pur essendo uno dei veicoli ad USO speciale non è nella lista perchè già codificato in un comma a se stante nell'art.54/1/m Probabilmente per il gioco dei grandi numeri. ciao >
> Se stiamo a questo articolo non ci stanno le autocaravan!!! A definire l'autocaravan USO SPECIALE è stata la direttiva Europea!!! USO SPECIALE non è ALTRI USI le due cose sono ben differente giuridicamente! In rosso (nel tuo intervento riportato) veicoli USO SPECIALE rientranti NELGLI ALTRI USI perché non direttamente TRASPORTO MERCI. Altro buco nell'acqua! Ciao
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