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SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 18/06/2011 alle: 21:48:23
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 16/06/2011  11:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Dette sentenze, con l'introduzione dell'art. 185 nel CdS, sono superate per la sosta su suolo stradale e pertinenze! >
> Per la sosta (su strade e pertinenze a uso pubblico) sì, ma per il campeggio (anche su suolo privato) no perché il campeggio non è e non può essere disciplinato dal CdS. Le sentenze (1992 e 1996) sono superate dalla modifica del Titolo V della Costituzione (2001), in particolare dell'articolo 117, e dalle leggi regionali successive. A partire dal 2001, solo le regioni possono dire cosa si intende per "campeggio" (si potrebbe aggiungere che, non essendo stato ancora attuato il disposto del secondo comma dell'art. 1 del DPCM 13/9/2002, non solo non esiste più, ma non esiste ancora una definizione di "campeggio" valida per tutto il territorio nazionale - qualunque cosa dicessero sentenze superate dalla successiva evoluzione del quadro normativo). Fermo restando che l'art. 185 ci dice quando la sosta (su strade e pertinenze a uso pubblico, non su suolo privato) NON costituisce campeggio quale che sia la definizione di "campeggio". Chi continua a riproporre quelle vecchie sentenze dovrebbe ricordare che il 1992 e il 1996 venivano PRIMA del 2001 (non è nemmeno necessario cercare su Google per averne conferma [:D]).

Modificato da SergioRM il 18/06/2011 alle 21:56:37
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/06/2011 alle: 22:15:28
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 18/06/2011  21:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Fermo restando che l'art. 185 ci dice quando la sosta (su strade e pertinenze a uso pubblico, non su suolo privato) NON costituisce campeggio quale che sia la definizione di "campeggio".>
> Esattamente ! Aggiungo che essendo il CdS una legge nazionale anche le leggi regionali vi devono far riferimento. Ivanoid="blue">
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GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7154
Inserito il 19/06/2011 alle: 08:53:58
quote:Risposta al messaggio di alexbio: Quindi per assurdo in 4 mezzi sulla strada si può sostare nel rispetto dell'art. 185 e in un terreno privato no.>
> Secondo me non è così. In strada si può SOSTARE ma non CAMPEGGIARE. Idem nei terreni privati. Come hai scritto tu, dovrebbero multare pure la persona che parcheggia l'auto nel cortile di casa.
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7154
Inserito il 19/06/2011 alle: 09:12:07
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci: Un tavolino, in effetti, in presenza di divieto di campeggio fa scattare l'azione del campeggiare per le persone (non importa se in camper, auto o moto) che lo usano!>
> Quoto! Anzi, è probabile che se nel verbale è citato il MEZZO (ovviamente se sosta in modo corretto), la multa potrebbe essere contestabile.
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gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 19/06/2011 alle: 23:25:10
quote:Risposta al messaggio di scacace inserito in data 14/06/2011  01:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la solerzia abbonda solo in Sardegna? Pensate che in un paesino del Cagliaritano, un solerte Vigile Urbano voleva fare la contravvenzione per mancata esibizione del tagliando assicurativo ad un mio collega, aveva ragione non aveva nessun tagliando assicurativo esposto considerando che si trattava di un auto immatricolata in Germania e quindi targa Tedesca. In questo caso Solerzia è sinonimo di ignoranza? Le auto Tedesche hanno due bollini sulla targa posteriore uno è la regione di appartenenza e l'altro la copertura assicurativa! Le forze dell' ordine Italiane ed Europee sono al corrente di questa regolamentazione Teutonica e le Polizie Municipali?id="size4">id="blue">
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 20/06/2011 alle: 01:24:44
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 18/06/2011  21:48:23 Fermo restando che l'art. 185 ci dice quando la sosta (su strade e pertinenze a uso pubblico, non su suolo privato) NON costituisce campeggio quale che sia la definizione di "campeggio". >
> Per una volta siamo concordi!
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dani1967
dani1967
rating

03/09/2007 31312
Inserito il 21/06/2011 alle: 22:10:58
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 18/06/2011  22:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su questa affermazione merita riflettere con più attenzione. Non ne sarei sicuro leggendo l'art. 117 della costituzione. Ovvero a meno che il cds non venga inteso come "ordinamento civile e penale" io la piazzerei tra le concorrenti. Ma laddove esiste la potestà regionale, l'esistenza di una legge nazionale è soltanto fonte di ... litigi tra stato e regioni.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 22/06/2011 alle: 12:59:23
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 21/06/2011  22:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche' dici cosi' ? Ovvero perche' ritieni (se ho ben capito) che il CdS in quanto LEGGE NAZIONALE non debba essere rispettato ANCHE dalle amm. locali (tra cui Regioni e Comuni) ? Ivanoid="blue">
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 22/06/2011 alle: 13:47:06
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 22/06/2011  12:59:23 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Ivano, ne avevamo già discusso e la cosa è maledettamente semplice: nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni la "legge nazionale" non può mettere bocca. Se ne vuoi una conferma, basta che ti guardi il DPCM del 12 settembre 2002:

http://www.governo.it/Presidenz...

sia il secondo comma dell'art. 1, sia l'art. 1 dell'allegato dicono chiaro che l'unica via per trovare definizioni, criteri, standard o altro validi su tutto il territorio nazionale in materia di turismo è un accordo tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sbarrata la strada a qualsiasi legge nazionale. Nel merito: il CdS mi dice come devo comportarmi sulle strade ad uso pubblico (e qui sono le Regioni a non poter mettere bocca, se non dove consentito dallo stesso CdS), ma circa quanto avviene su terreno privato solo le Regioni possono dire quali comportamenti diventano "turismo" e normare a loro piacimento senza alcun obbligo di fare riferimento a leggi nazionali. Se lo Stato ha competenza esclusiva su alcune materie (v. l'art. 117 della Costituzione) non ha senso dire che le sue norme, in quanto "nazionali", prevalgono su quelle delle Regioni, semplicemente perché le Regioni non possono disciplinare materie di competenza esclusiva dello Stato. D'altra parte, se le Regioni hanno competenza esclusiva su altre materie, non ha alcun senso dire che devono fare riferimento a leggi dello Stato perché "nazionali", visto che lo Stato non può legiferare su quelle materie. PS: La sosta di caravan su terreno privato tocca anche un altro aspetto, cioè le norme circa la possibilità di creare (edificare, collocare ecc.) abitazioni. Se si vuole si può richiamare l'argomento, in passato già discusso.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 22/06/2011 alle: 14:00:15
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 21/06/2011  22:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ovvero a meno che il cds non venga inteso come "ordinamento civile e penale" io la piazzerei tra le concorrenti. >
> Un punto interessante. L'art. 117 della Costituzione elenca le materie di legislazione concorrente e non mi pare ci sia nulla che possa essere inteso come disciplinabile dal CdS. In compenso, c'è una sentenza della Corte di Cassazione (n. 26843/2010) secondo cui le norme sulla sicurezza stradale rientrano nella materia dell'ordine pubblico. Dal momento che l'ordine pubblico rientra espressamente nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera h), direi che ciò vale anche per il CdS.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 22/06/2011 alle: 15:27:32
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 22/06/2011  13:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che diciamo le stesse cose (o almeno cosi' mi pare...) ovvero : 1) il CdS (legge nazionale) indica come comportarsi sulle strade ad uso pubblico e relative pertinenze ovvero e p.e. i "normali" parcheggi (e qui le Regioni non possono mettere bocca, se non dove consentito dallo stesso CdS). Cio' significa (chiedo scusa se mi ripeto) che nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS con il camper si sosta e non si campeggia (e in tale situazione nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo del camper) 2) quanto avviene su terreno privato (ovvero NON sulle strade ad uso pubblico e relative pertinenze ovvero e p.e. i "normali" parcheggi) solo le Regioni possono dire quali comportamenti diventano "turismo" e normare a loro piacimento senza alcun obbligo di fare riferimento a leggi nazionali. Cioe' su terreni privati non viene applicato il CdS e di conseguenza il relativo art. 185 (e in questo caso ricade lo specifico argomento proposto in questo topic). Ivanoid="blue">
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 22/06/2011 alle: 18:11:42
Direi che ci siamo [;)] Una sola "pignoleria":
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 22/06/2011  15:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Cioe' su terreni privati non viene applicato il CdS >
> La Corte di Cassazione ha stabilito un'eccezione: eventuali segnali devono essere quelli del CdS e, in caso di incidente, la responsabilità si attribuisce secondo il CdS anche su suolo privato. Ma è solo un'eccezione.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 22/06/2011 alle: 18:18:15
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 22/06/2011  18:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] & [:)] Ivanoid="blue">
18
dani1967
dani1967
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03/09/2007 31312
Inserito il 23/06/2011 alle: 10:14:19
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 22/06/2011  12:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dall'art. 117 della costituzione
quote:Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.>
> Quindi se fosse assimilabile a "grandi reti di comunicazione" potrebbe essere concorrente, se fosse assimilabile all'ordine pubblico (come poi ha confermato la cassazione da quello che dice SergioRM) è di esclusiva dello stato, se non è assimilabile a nulla, sarebbe di legislazione esclusiva delle regioni. Secondo il 117 lo stato NON può legiferare su materie che non sono di sua competenza, per cui una legge dello stato non pregiudica il diritto delle regioni di fare norme del tutto contrastanti. Questo pasticcio del 117 sta intasando cassazione e corte costituzionale con migliaia di ricorsi tra Regioni e Stato. In ogni caso il fatto che si sia dovuta esprimere la cassazione conferma che la questione non era affatto scontata.

Modificato da dani1967 il 23/06/2011 alle 10:16:59
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 23/06/2011 alle: 12:02:02
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/06/2011  10:14:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi torna xche' da quanto ne so le leggi NAZIONALI (tra cui p.e. il CdS) non possono essere modificate da leggi Regionali. E mi pare anche una cosa logica xche' p.e. immaginiamo il "caos" che creerebbe un CdS "personalizzato" regione per regione ... Ivano PS: se poi causa il 117 si generano tutti sti problemi non so che proprio che dire ...id="blue">
18
dani1967
dani1967
rating

03/09/2007 31312
Inserito il 23/06/2011 alle: 13:11:11
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 23/06/2011  12:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cosa non è più così da quando c'è il 117. Solo quelle in legislazione esclusiva dello stato non possono essere modificate (e stando alla cassazione il cds rientra tra queste). Ma non si tratta di modificarne, ma di far valere un'altra fonte di diritto. Di fatto il 117 equipara le varie fonti di diritto eliminando la "gerarchia". E' un vero pasticcio.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 23/06/2011 alle: 15:09:49
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/06/2011  13:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Solo quelle in legislazione esclusiva dello stato non possono essere modificate (e stando alla cassazione il cds rientra tra questeid="red">).>
> Ma allora e' come sostengo, ovvero il CdS deve essere UNICO per tutto il territorio nazionale e di conseguenza nel rispetto dell'art. 185 con il camper si SOSTA e NON si campeggia Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 23/06/2011 alle 15:14:42
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 23/06/2011 alle: 15:39:25
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 23/06/2011  13:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahimé, concordo. In generale, la modifica del Titolo V della Costituzione mi pare un pateracchio. Posso capire che su certe questioni è bene distinguere; ad esempio, la disciplina del turismo in Alto Adige non può essere la stessa che in Puglia (maestri di sci da una parte, mare dall'altra). Lamento sopratutto l'abolizione dei CORECO. L'art. 130, purtropo abrogato nel 2001, recitava: «Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione». Questi organi erano i CORECO, Comitato Regionale di Controllo. Dalla loro abolizione è seguita anche la possibilità per i Comuni di inventarsi impunemente divieti assurdi e palesemente illegittimi per noi camperisti. Detta in sintesi, posso capire il federalismo, ma il campanilismo me ne sembra una degenerazione molto patologica.
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 23/06/2011 alle: 15:40:25
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 23/06/2011  15:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma solo su strade e relative pertinenze a uso pubblico. Quindi il CdS c'entra ben poco con l'argomento del topic.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 23/06/2011 alle: 16:24:29
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 23/06/2011  15:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Sì, ma solo su strade e relative pertinenze a uso pubblico>
> Si, certamente ! (come scritto e riscritto in altre mille occasioni)id="blue">
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 23/06/2011 15:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quindi il CdS c'entra ben poco con l'argomento del topic.>
> Vero (io stesso avevo fatto presente in miei prec interventi che si era OT citando il CdS con riferimento alla discussione proposta con questo topic) , ma visto che disquisendo sull'argomento si e' parlato ANCHE di sosta dei camper su strade e relative pertinenze a uso pubblico direi che non fa mai male ricordare che nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS con il camper si sosta e non si campeggia ed in tale situazione nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo. Ivanoid="blue">
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