quote:Risposta al messaggio di kata 1 rg inserito in data 22/09/2009 23:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) vorrei sapere se posso inserire come recapito, per la visita medico/fiscale, la via o il campeggio dove il mio camper e parcheggiato>> Questo vuol dire che, se ti ammali e sei in libera, devi cercarti un campeggio. [:(] ... altrimenti la vedo grigia dare come indirizzo il parcheggio sulla via "tal dei tali".[:D] Bye
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 23/09/2009 12:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Basta un certificato medico di un dentista amico. Ti è venuto un mal di denti fortissimo e sei dovuto scappare allo studio del medico. Nessuno ti può contestare niente. Ciao ciao P.S.: Chiaramente tutto questo dovrai certificarlo al datore di lavoro e all'inps appena rientrerai dalla malattia.
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 23/09/2009 12:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Qui da me (Calabria) i dentisti fanno il certificato medico su carta intestata senza nessun numero di progressivo. Almeno questo è quello che so per i dipendenti statali, forse per i privati dove dopo il terzo giorno paga l'INPS è diverso. Ciao
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 23/09/2009 12:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quoto in pieno. Andrea
quote:Risposta al messaggio di 19542 inserito in data 23/09/2009 21:19:07 E se vi legge Brunetta? >> brunetta con l'inps non centra nulla
quote:Risposta al messaggio di charlie77 inserito in data 24/09/2009 13:33:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Infatti sono assolutamente d'accordo. Dov'è il problema? Se uno sta male sta a casa e quindi che problemi ci sono? Se posso uscire posso anche andare al lavoro. Se poi mi dite che in Calabria ci sono dentisti che fanno falsi certificati medici....poi non meravigliatevi se girano pregiudizi sul rapporto Nord-Sud. Ora mandatemi a quel paese....
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 23/09/2009 11:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono d'accordo con te su i primi punti ma nessun medico dell'INPS può modificare la diagnosi del medico curante o del medico che ti ha dato il "riposo", quella che tu hai indicato è una pratica che è stata abolita tempo addietro, perchè i medici di base non potevano essere messi in discussione, sulle loro diagnosi che sono fatte "ad personam", inquanto il quadro clinico di una persona è solo ed univoco, infatti per la stessa malattia si possono avere delle degenze diverse da persona a persona proprio per la diversità delle anamnesi. Montylu
quote:Risposta al messaggio di Montylu inserito in data 24/09/2009 13:52:03>Ho qualche dubbio, dubbio non certezza e, non avendo più interesse, non approfondisco. A noi pensionati non riconoscono la malattia, quindi non dobbiamo presentare documenti giustificativi e, di conseguenza, non abbiamo fasce di reperibilità. Comunque sia, se ricordo bene, non sono medici Inps ma sono medici del SSN, medici legali. Possono confermare la prognosi, possono azzerarla, possono ridurla come anche incrementarla. Nella mia vita lavorativa, ho visto tutti questi casi, avendo svolto attività di amministrazione e gestione del personale (diverse decine di migliaia sul territorio nazionale). Ma questo è quanto era fino a pochissimi anni fa. Elio
...nessun medico dell'INPS può modificare la diagnosi del medico curante o del medico che ti ha dato il "riposo",...>
quote:GLI ADEMPIMENTI DEL MEDICO FISCALE Il medico incaricato di effettuare il controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisca la temporanea prestazione del servizio. Nel caso che ritenga esaurita la malattia invita il dipendente a riprendere il servizio per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi deve darne adeguata motivazione. Eseguito il controllo, il sanitario deve redigere il relativo referto medico in triplice copia. Due copie sono consegnate giornalmente all’ASL e la terza al dipendente. Nel caso in cui il dipendente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. E’ questo un adempimento dal quale il dipendente non può esimersi se non vuole incorrere nelle gravi conseguenze previste per i casi di assenza arbitraria cui va ricondotta l’ipotesi del mancato accertamento fiscale per fatto imputabile allo stesso dipendente. A questo proposito va chiarito che l’obbligo di giustificare l’assenza al domicilio durante la visita fiscale rimane comunque anche se il dipendente si è sottoposto alla visita ambulatoriale. Contrasto tra i certificati medici Nel caso in cui il medico di controllo giudica il dipendente guarito e lo invita a riprendere servizio e il dipendente non riprende servizio ma fa seguire un certificato del medico curante che diagnostica la prosecuzione della malattia. In tali casi la Corte di Cassazione con sentenza in data 3/12/1994 ha affermato che il datore di lavoro ha l’onere di richiedere una seconda visita fiscale. >> Credo cmq che il medico del controllo difficilmente possa obbiettare alla diagnosi del medico di base proprio per le ragioni postate precedentemente. Ameno che non sia palese l'inutilità della continuazione della degenza.[8D] "..............a volte le convinzioni non sono esatte, ma l'importante è saper riconoscere i propri errori!"[;)] Montylu