quote:Risposta al messaggio di mauxyo inserito in data 30/10/2010 16:10:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non sò che cosa dica la legge a proposito, comunque è buona norma portare il mezzo da acquistare (camper, auto, moto, ecc) dal proprio meccanico di fiducia prima del pagamento a saldo, specie se si acquista da privato, se il proprietario non vuole, allora niente da fare, si sceglie un'altro mezzo.[:(][:(]
http://www.federconsumatori.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Au...
L'autovettura usata si può acquistare seguendo tre canali principali: 1) il Concessionario della casa automobilistica produttrice. 2) Autosaloni dell'usato; 3) Privati. La tutela di carattere generale apprestata dal Codice Civile è indicata agli articoli da 1490 a 1495, in cui è evidenziata la "GARANZIA PER I VIZI": questa garanzia è applicabile a tutti e tre i canali di vendita qui indicati (privati, autosaloni, case costruttrici). La garanzia per i vizi è prevista anche per la vendita di autovetture usate, come indica la Corte di Cassazione: Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 806 del 24 Gennaio 1995: Anche nella vendita di cose mobili usate, e' operante la garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod.civ., dovendo essere distinto il vizio della cosa dal logorio di essa dovuto al normale uso. (Sez. II, sent. n. 806 del 24-01-1995, Tardozzi c. Iasci (rv 489897). L'acquirente decade dalla garanzia se non denunzia il vizio entro 8 giorni dalla scoperta. La prescrizione opera entro un anno dalla consegna (art.1495). Più di recente il DL 24.2.2002 ha introdotto gli articoli da 1519 bis a 1519 nonies cod.civ.. Questi articoli sono stati poi abrogati dall'art. 146 del Codice del consumo (Dlgs 6.9.2006) ed ora sostituiti dall'at. 128 e seguenti del codice del Consumo. Questa normativa disciplina i "beni di consumo" che siano acquistati presso un "professionista", dunque, riferendoci all'autovettura, presso un autosalone o presso una casa costruttrice (con esclusione degli acquisti effettuati da privato). Le disposizioni del sono ora contenute nell'articolo 128 e seguenti del suddetto Codice del Consumo. La nuova normativa speciale prevede termini più lunghi di prescrizione e decadenza, rispetto alla tutela più generica apprestata dal Codice Civile. Difatti, la garanzia è valida per due anni dalla consegna. La denuncia dei vizi e difetti và effettuata entro due mesi dalla scoperta del vizio. Infine, l'azione diretta a far valere il vizio si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene. Inoltre, viene introdotta una nozione di "difetto di conformità" idonea a ricomprendere ogni difetto del bene, quale la mancanza di qualità promesse, la totale difformità rispetto al bene promesso o pubblicizzato. Si tratta di una presunzione di conformità al contratto di vendita, integrativa del contratto stesso. Nel caso dell'acquisto di autovettura, dunque si dovrà distinguere tra: a) acquisto di autovettura presso Concessionario, di recente immatricolazione e limitato chilometraggio. In questo caso la garanzia sarà più rigorosa, uguale o simile a quella che si dà per le vetture nuove. b) acquisto di autovettura vecchia o ad alto chilometraggio. In quest'altro caso, la garanzia sarà meno rigorosa c) acquisto di autovettura da privato. La garanzia sarà solo quella generica prevista, come visto, dal codice civile ed eventualmente potrà essere stipulato un contratto a parte con la espressa previsione di determinate garanzie. d) Clausola Visto e piaciuto. Avviene spesso che il venditore inserisca la clausola "Visto e piaciuto" con la quale vorrebbe limitare la responsabilità nella vendita. Su tale clausola si è espresso il Tribunale di Casale Monferrato in data 31.7.200: In caso di vendita di bene usato, la clausola "visto e piaciuto", non avendo carattere di clausola di stile, ed essendo inserita in una contrattazione "elementare", determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa purchè la clausola stessa sia espressa in maniera chiara. (Trib. Casale Monferrato, 31-07-2000 - Soc. Collesilva c. Soc. Mondial Frigor) Ciò significa che la clausola va comunque riguardata nel contesto del contratto, per comprendere se essa abbia carattere determinante, oppure se le parti hanno voluto vendere un veicolo con determinate caratteristiche e la clausola abbia un mero valore di stile.. dicembre 2005 Avv. Marco Pepequote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 30/10/2010 21:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 30/10/2010 21:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non mi risulta che un camper o automezzo ricreazionale sia considerato bene immobile, detto questo, la vendita tra privati è comunque regolamentata da leggi precise che stabiliscono il riconoscimento da parte del venditore di danni o vizi occulti, ti conviene iformarti subito come già detto dalla federazione dei consumatori, o dal giudice di pace del tuo comune, buona norma è comunque quella di mandare immediatamente una raccomandata A/R al venditore dove specifichi nei dettagli la faccenda. Ciao Daniele
quote:Risposta al messaggio di zio omer inserito in data 30/10/2010 19:01:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Magari era megli far controllare il mezzo PRIMA e non dopo l'acquisto, ecco perchè la vendita tra privati se regolamentata è sicuramente più vantaggiosa dell'acquisto in concessionario. Sicuramente l'inesperienza e la buona fede l'hanno fatta da padrone e i risultati sono evidenti, peccato, perchè tendenzialmente si cerca sempre di fidarsi delle persone appartenenti allo stesso "branco" e questo deve insegnarci qualcosa....Ciao Daniele
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 30/10/2010 22:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si è trattato di un refuso, ovviamente intendevo bene MOBILE, chiedo scusa.
quote:Risposta al messaggio di zio omer inserito in data 31/10/2010 18:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> tralasciando il fatto che le verifiche vanno fatte/richieste prima, la garanzia per vizi occulti c'è, occorre fare riferimento al codice civile, altro discorso è provare il vizio, andare in giudizio civile e riprendersi i soldini. Fai - se lo ritieni - la raccomandata SUBITO, poi valuta l'opportunità della causa. Considera la possibilità di andare dal giudice di pace e prendere info sulla procedura per fare causa. Nel merito può capitare che il privato sia in buona fede, io mi sono trovato in tutte e dure le situazioni, ho venduto e poi l'acquirente mi segnalò un problema al cambio, io nonne avevo mai avuti. acquistato, la valvola del boiler perdeva...segnalato al proprietario, non ho ottenuto nulla, secondo lui aveva già ribassato il prezzo di vendita troppo. Col buon senso ti dovrebbe almeno venirti incontro 50-60% dei lavori quoto fruttolo, ottima disamina [;)]
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 31/10/2010 10:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[:D][:D][:D]ma si, figurati, spero che non te la sia presa... al limite per farti perdonare se ci dovessimo trovare in giro, salumi e vino [;)] Ciao Daniele