Qualsiasi genere di contenitore per GPL ha l'OBBLIGO per legge Italiana e EUROPEA, dal momento che le leggi sono comunitarie all'interno degli stati membri ad avere dette caratteristiche, relative anche al mero trasporto.
Il travaso verso qualsiasi tipo di bombola o similare, specie con il solo limitatore di carica è severamente vietato, essendo amovibile, non essendoci un'ente preposto per le verifiche del caso, non ha le valvole d'intervento non essendo un serbatoio in quanto non gode di nessuna OMOLOGAZIONE, ma solo di una certificazione limitata a semplice contenitore per gpl.
Attenzione che per i servizi del camper, rimorchi, e natanti, esiste e costruito appositamente in forza di leggi il serbatoio OMOLOGATO dagli stati aderenti, per cui unico abilitato e consentito a fare GPL su automezzi stradali e natanti in genere ai distributtori.
Questo è anche esteso alle famose bombole in alluminio, che devono per legge essere caricate previo
contratto con le annotazioni del caso temporali, verifica, prova, imbottigliamento, assicurazione, dall'ente che le riempie.( come per quelle date in comodato)
Attenzione, che ci stà anche la revisione per camper 2011 legge del 2010, per quel che riguarda i contenitori di gpl, i distributtori hanno l'obbligo per legge di non fare rifornimento, pena la chiusura del distributtore, una sanzione di circa 50.000,00€ assieme a una sanzione minore per il camperista o chi fa fare il rifornimento oltre che il procedimento penale essendo un reato.
Le cose come sempre detto si stanno affinando per cui rischiare porta certamente se presi, a delle conseguenze tali, che comportano spese elevate e conseguenze in caso d'incidente innimaginabili.
Detto questo posto per completezza alcuni obblighi di legge, poi se non vengono rispettate a me in tasca non perdo ne ricevo nulla.
Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e
relativa valutazione
1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione
della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni
intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della
direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della presente direttiva.
è sempre stato, ma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006
Art. 18.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e' disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Salvo danni causati a cose e persone = reato colposo grave
Fonti:
Gazzetta Ufficiale
Compiere operazioni di travaso di bombole (o da bombole a serbatoi di vetture alimentate a GPL)
è possibile sono negli stabilimenti autorizzati a tale scopo. Al di fuori di questi, le bombole possono essere solo utilizzate, vendute o depositate secondo le norme di sicurezza specifiche.
Il divieto è scritto in ciascuna di queste norme in modo implicito, nel senso che sono state scritte solo le cose che si possono fare, mentre tutto il resto è vietato
quanto succede:
Si è concretizzata così, riferisce la Guardia di Finanza in una nota, la sussistenza della fattispecie di reato prevista dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sanzionata con l’arresto da sei mesi a tre anni oppure con l’ammenda da 20.000 a 50.000 euro.
Sono stati sottoposti a sequestro l’intero impianto stradale di erogazione del GPL per autotrazione, la bombola del cliente, già riempita per ben oltre la metà e, infine, anche l’adattatore utilizzato per il rifornimento abusivo.
leggi europee:
Passo n. 5
Controlli extra effettuati solo per i camper:
• Se esternamente c'e' una presa elettrica per la rete: verifica che all'interno del camper ci sia un "salvavita" (interruttore differenziale)
• Ganci di traino, serbatoi supplementari di carburanti (gasolio o bomboloni gpl): verifica che siano già riportati sul libretto in caso contrario devono annotarlo sul verbale di revisione e comunicarlo alla Motorizzazione, verifica della data di scadenza dei bomboloni gpl se scaduti vanno sostituiti.
• Serbatoi supplementari di acque chiare e grigie, i tendalini e portabici, NON sono oggetto di verifica, devono solo essere fissati bene all'automezzo.
Modificato da giuliano49 il 03/09/2011 alle 09:00:45